L’IVA di Gruppo e il Gruppo IVA rappresentano due meccanismi di liquidazione dell’IVA peculiari delle Società appartenenti ad un gruppo, e anche se possono sembrare la stessa cosa, in realtà non lo sono.
Nel primo caso si tratta di una sommatoria delle posizioni IVA appartenenti alle diverse società del Gruppo, mentre nel secondo caso si genera un nuovo soggetto IVA con autonoma partita IVA.
IVA di Gruppo
Consiste in un particolare meccanismo di liquidazione dell’IVA periodica e del conguaglio di fine anno, che consente alla società facenti parte di un gruppo societario di trasferire i propri crediti e debito d’imposta alla controllante.
La controllante, in seguito provvederà alla liquidazione della somma algebrica delle posizioni debitorie/creditorie delle società che aderiscono al meccanismo. A tale meccanismo vi possono aderire volontariamente le seguenti tipologie di Società:
- Società di capitali (S.p.a, S.r.l., S.a.p.a.);
- Società di persone (S.n.c, S.a.s.).
a condizione che le azioni/quote aventi diritto di voto siano possedute per una percentuale superiore al 50% rispetto al Capitale.
Liquidazione dell’IVA
Le Società appartenenti al gruppo procedono autonomamente alla determinazione della liquidazione dell’imposta mensile o trimestrale comunicando alla controllante il saldo.
La Società controllante annoterà le liquidazioni ricevute annotandole in un apposito registro, in seguito provvederà ad effettuare la somma algebrica per procedere alla liquidazione del gruppo (nel caso il saldo sia a debito, la controllante provvederà ad effettuare il versamento entro il 16 di ciascun mese successivo, se il saldo è a credito può essere utilizzato in compensazione o può essere richiesto a rimborso infrannuale se ne ricorrono i requisiti).
Dichiarazione IVA
Ogni Società ha l’obbligo di inviare telematicamente la propria dichiarazione IVA entro la scadenza di tale adempimento, la Società che ha trasferito l’eccedenza del credito, deve presentare tale dichiarazione prima della controllante.
La controllante, deve inviare la propria dichiarazione IVA annuale, comprendendo il modello 26PR relativo il riepilogo delle Società partecipanti all’IVA di Gruppo, le liquidazioni periodiche ed annuali, nonché la determinazione dell’IVA a debito o a credito.
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Gruppo IVA
Il Gruppo IVA, soggetto passivo d’imposta collettivo, è costituito a seguito di una opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, del D.P.R. n. 633.
L’opzione è esercitata mediante presentazione di apposita dichiarazione, trasmessa, in via telematica, dal rappresentante del Gruppo, individuato secondo i criteri fissati dall’articolo 70-septies del D.P.R. n. 633.
La dichiarazione di costituzione deve recare, secondo le previsioni di cui all’articolo 70-quater, comma 2, del D.P.R. n. 633, le seguenti indicazioni:
- a) la denominazione del Gruppo IVA;
- b) i dati identificativi del rappresentante del Gruppo IVA e dei soggetti partecipanti al Gruppo medesimo;
- c) l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al Gruppo, dei vincoli di cui all’articolo 70-ter;
- d) l’attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo IVA;
- e) l’elezione di domicilio presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione.
La dichiarazione in esame deve essere sottoscritta dal rappresentante del Gruppo, che è responsabile dell’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione, giusta la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 70-octies del D.P.R. n. 633, e da tutti i soggetti partecipanti.
Ai sensi dell’articolo 70-quater, comma 3, del D.P.R. n. 633, la dichiarazione di costituzione, se presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, esplica i suoi effetti a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione; se presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, determina la operatività a decorrere dal secondo anno successivo a quello di presentazione.
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V-bis del D.P.R. n. 633, l’articolo 7 del Decreto ha previsto che la dichiarazione ha effetto dall’anno 2019, se presentata entro il 15 novembre del 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio di detta opzione.
In sostanza, il termine finale di presentazione della dichiarazione, a decorrere dal primo gennaio 2019, in deroga alla previsione dell’articolo 70-quater, comma 3 sopra citato, scade in data 15 novembre 2018.
L’opzione per la costituzione non può effettuarsi per comportamento concludente, giusta la espressa esclusione dell’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, disposta dall’articolo 70-novies, comma 3 del D.P.R. n. 633.
L’adesione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto, sia pur subordinatamente alla permanenza nel suddetto arco temporale dei vincoli (finanziario, economico, organizzativo) tra i soggetti passivi d’imposta, che costituiscono condizione sostanziale per divenire un unico soggetto passivo. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’articolo 70-novies del D.P.R. n. 633
Ai sensi dell’articolo 70-bis, del D.P.R. n. 633, possono divenire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione. Non possono partecipare:
- a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
- b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’articolo 70- decies, comma 3, terzo periodo del D.P.R. n. 633;
- d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria;
- e) gli enti non commerciali per le attività istituzionali svolte (e tra questi, gli enti pubblici per le funzioni esercitate in veste di pubblica autorità, anche ove a fronte delle stesse percepiscano diritti, canoni, contributi o retribuzioni);
- f) i consorzi con mera rilevanza interna;
- g) le holding pure o statiche [società aventi quale unico scopo la detenzione di partecipazioni, che si limitano ad amministrare in senso statico le quote possedute, senza interferire nella gestione dei soggetti partecipati,
E’ invece, consentita la partecipazione, in quanto soggetti passivi d’imposta, alle holding gestorie o miste, società che interferiscono nell’amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la direzione, ovvero società che, indipendentemente dall’esercizio dell’attività di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune.
Liquidazione dell’IVA
A seguito della sua costituzione, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES.
Al riguardo, è utile precisare che a partire dalla data di efficacia del Gruppo (1° gennaio), se quest’ultimo effettua operazioni intracomunitarie deve richiedere l’inclusione nel VIES.
Le modalità di richiesta di inclusione nel VIES sono le stesse già previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2014, n. 159941, e, nel caso specifico, tramite le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediari incaricati.
È importante altresì evidenziare che, alla data di efficacia del Gruppo, i partecipanti – qualora inclusi nel VIES – verranno automaticamente esclusi da tale elenco; dopo la cessazione o revoca del Gruppo, tornando a vivere la soggettività passiva di ciascun partecipante, il partecipante medesimo dovrà autonomamente iscriversi o reiscriversi al VIES, nel caso effettui operazioni intracomunitarie. Il numero di partita IVA – cui è associato ciascun partecipante – è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
La partita IVA che viene attribuita al Gruppo a seguito della sua costituzione, assume, anche la valenza di codice fiscale. Le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita IVA del Gruppo. L’informazione di tale associazione, corredata della data di 35 decorrenza, viene resa dall’Anagrafe Tributaria in sede di interrogazione o verifica della singola partita IVA, in modo che il trattamento della stessa possa essere regolato in modo corretto.
Il Gruppo neo-costituito rappresenta, quindi, in luogo dei partecipanti al Gruppo medesimo, il soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di IVA per le operazioni che verranno poste in essere dal Gruppo nel suo complesso (i.e., da ciascuno dei partecipanti che agiscono in qualità di Gruppo). Da ciò deriva, quindi, che gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti.
Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (Modello AGI/1)
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (articolo 70-ter del Dpr n. 633 del 1972), possono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo Iva.
Il rappresentante del Gruppo esercita l’opzione mediante la presentazione, in via telematica, del modello AGI/1. Il modello va utilizzato anche per comunicare:
- Le opzioni contabili, per l’esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36 bis;
- L’inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l’ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo;
- Il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti (art. 70-septies, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo;
- La variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
- La revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70-novies, comma 1);
- La cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4).
Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo Iva utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica.
I termini di presentazione variano a seconda del tipo di dichiarazione presentata:
- Dal 1º gennaio al 30 settembre (in questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo), dal 1º ottobre al 31 dicembre (in questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo);
- Per l’esercizio delle opzioni contabili (artt. 36 e 36-bis), il modello può essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo;
- In caso di ingresso di soggetti passivi precedentemente esclusi dal Gruppo, il modello deve essere presentato entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui si sono instaurati i vincoli di cui all’art. 70-ter e art.70-quater, comma 5;
- In caso di cessazione dalla partecipazione al Gruppo da parte di uno o più soggetti partecipanti, il modello deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento.