Se una società estera è interposta, il credito d'imposta sul dividendo tassato per trasparenza può essere negato art. 165 TUIR: caso e rimedi.
Quando l’Agenzia delle Entrate qualifica una società estera come soggetto interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, DPR 600/1973, i redditi sono tassati per trasparenza in capo al socio. La successiva distribuzione può restare esclusa dal credito d’imposta ex art. 165, comma 1, TUIR.
L’interposizione fittizia di una società estera si verifica quando l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ritiene che una struttura estera sia priva di autonoma soggettività ai fini fiscali e ne attribuisce i redditi direttamente al soggetto che ne detiene il controllo, secondo il principio della tassazione per trasparenza.
La conseguenza pratica riguarda non solo il periodo in cui il reddito viene prodotto dalla società, ma anche la successiva distribuzione dell’utile: se il socio è già stato tassato per trasparenza sul reddito della società interposta, il dividendo che gli viene poi effettivamente corrisposto non concorre nuovamente alla formazione del reddito complessivo, in applicazione del divieto di doppia imposizione interno. Proprio questa esclusione dal reddito complessivo, tuttavia, preclude l’accesso al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, che l’art. 165, comma 1, del TUIR subordina espressamente al concorso del reddito estero alla base imponibile italiana. Il contribuente può quindi sopportare una ritenuta estera effettiva sul dividendo distribuito senza alcun credito che la compensi, anche quando la doppia imposizione economica è reale e documentata.

Cos’è l’interposizione societaria estera ai fini fiscali
L’art. 37, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di imputare i redditi al soggetto che ne è l’effettivo possessore “per interposta persona“, quando risulti, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il titolare formale del reddito non ne è l’effettivo beneficiario. Applicata a una società estera, la norma consente di considerare la struttura come soggetto interposto, cioè priva di autonoma rilevanza fiscale rispetto al socio residente che la controlla integralmente e ne dispone come proprio patrimonio. La qualificazione può derivare da un accertamento d’ufficio oppure, come nel caso esaminato più avanti, da una risposta a interpello presentata dallo stesso contribuente per ottenere certezza preventiva sul trattamento fiscale applicabile.
L’effetto di attribuzione dei redditi per trasparenza al socio residente
Una volta riconosciuta l’interposizione, i redditi formalmente prodotti dalla società estera vengono attribuiti per trasparenza direttamente al socio residente, secondo le rispettive categorie reddituali di appartenenza, e assoggettati a tassazione ordinaria in Italia nel periodo d’imposta di competenza, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Ne consegue che il socio dichiara e tassa il reddito nell’anno in cui la società interposta lo consegue, non nell’anno in cui gli viene materialmente corrisposto. Questo meccanismo, concepito per neutralizzare l’interposizione ai fini della tassazione del reddito prodotto, genera tuttavia una conseguenza distinta e meno immediata quando la società distribuisce successivamente l’utile già tassato: è il tema sviluppato nella sezione seguente, relativo all’accesso al credito d’imposta sulle imposte estere pagate al momento della distribuzione.
Il credito d’imposta e il limite dell’art. 165 TUIR quando il reddito è già tassato per trasparenza
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