Abbonati
In evidenza
Premium

Istanza di rimborso non residenti: competenza del Centro Operativo di Pescara

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
5 min di lettura
In sintesi

Istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/73: quando va al Centro Operativo di Pescara e quando alla Direzione Provinciale.

L’istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 di un soggetto non residente non deve essere indirizzata sempre al Centro Operativo di Pescara. La competenza dipende dalla causa giuridica del rimborso: applicazione di una Convenzione internazionale o beneficio previsto da norma interna. Inviare un’istanza di rimborso all’ufficio sbagliato non invalida la richiesta, ma può causare notevoli ritardi. Il segreto per non sbagliare? Capire la causa giuridica del credito.


Il Centro Operativo di Pescara è competente in via esclusiva a ricevere l’istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/1973 presentata da un soggetto non residente quando la non imponibilità in Italia deriva dall’applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni. Questo criterio, chiarito dalla circolare del 2002 confluita nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2011/16271, non si limita alle categorie reddituali espressamente elencate (dividendi, interessi, canoni, premi), ma copre qualunque rimborso la cui causa giuridica sia convenzionale, comprese le plusvalenze finanziarie. Quando invece il rimborso si fonda su una norma interna, senza applicazione di una Convenzione, la competenza torna all’ufficio del domicilio fiscale del contribuente, secondo la regola ordinaria dell’art. 58 del DPR 600/1973.

Istanza-di-rimborso-non-residenti-competenza-del-Centro-Operativo-Pescara-infografica

Perché l’elenco del Provvedimento 2011/16271 non esaurisce la competenza di Pescara

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/16271 del 28 gennaio 2011 attribuisce al Centro Operativo di Pescara la gestione dei rimborsi a soggetti non residenti relativi a ritenute e imposte sostitutive su dividendi, interessi, canoni, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del DPR 600/1973 e del D.Lgs. 239/1996. Chi si ferma a questo elenco rischia di escludere erroneamente categorie reddituali diverse, come le plusvalenze finanziarie.

La stessa fonte contiene però una seconda clausola, distinta e più ampia: le istanze dei non residenti concernenti il trattamento tributario spettante in base a Convenzioni internazionali devono essere presentate esclusivamente al Centro Operativo di Pescara. Questa regola non è limitata all’elenco delle categorie reddituali sopra citate: si applica a qualunque rimborso la cui causa giuridica sia l’applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Per le categorie già tipizzate nel Provvedimento (royalties, interessi), la procedura di rimborso della ritenuta sui canoni e quella per il rimborso delle ritenute su interessi seguono lo stesso ufficio, ma con adempimenti specifici legati alla singola fattispecie reddituale.

Quando invece la competenza torna alla Direzione Provinciale

Abbonati per continuare a leggere

Accedi a tutti i contenuti premium di Fiscomania.com

Abbonamento trimestrale

72€ / 3 mesi
24,00€/mese
  • Accesso a tutti gli articoli premium
  • Guide operative, checklist e modulistica
  • Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
  • Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Abbonati ora
Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

Richiedi la tua consulenza fiscale

Risposta entro 24 ore lavorative · Dati protetti

Qual è il tuo profilo fiscale?

Scegli per personalizzare la consulenza.

Descrivi brevemente la tua situazione

Più dettagli ci dai, più la nostra risposta sarà mirata. Bastano 2-3 frasi.

Come ti contattiamo?

Solo nome ed email sono obbligatori. Il telefono velocizza la risposta.

Conferma e invia

Controlla i dati e invia la richiesta. Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative.