Cosa sono le imposte indirette: elenco completo, aliquote 2026 (IVA, registro, bollo, successioni, IVAFE) e differenze con le dirette.
Le imposte indirette colpiscono i consumi e i trasferimenti di ricchezza: IVA, imposta di registro, di bollo, sulle successioni e donazioni, catastale, ipotecaria e IVAFE. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina è riunita nel Testo Unico D.Lgs. 123/2025, che sostituisce DPR 131/1986, D.Lgs. 346/1990 e DPR 642/1972.
Le imposte indirette sono i tributi che colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene consumata o trasferita, a differenza delle imposte dirette che colpiscono reddito e patrimonio nel momento in cui vengono prodotti o posseduti. Il nostro sistema tributario ne prevede sette principali:
- l’IVA sulle cessioni di beni e servizi;
- L’imposta di registro sui trasferimenti di beni mobili e immobili;
- L’imposta di bollo sugli atti e sui documenti;
- Le imposte sulle successioni e donazioni;
- Le imposte catastale e ipotecaria sui trasferimenti immobiliari;
- L’IVAFE sulle attività finanziarie detenute all’estero e l’IVIE sugli immobili detenuti all’estero.
Dal 1° gennaio 2026 gran parte di questa disciplina è confluita nel Testo Unico D.Lgs. 123/2025, che ha sostituito il DPR 131/1986, il D.Lgs. 346/1990 e il DPR 642/1972 in un unico corpo normativo. Sul piano pratico, chi acquista casa, riceve un’eredità, apre un conto all’estero o effettua una cessione a un turista extra-UE si confronta con una o più di queste imposte, spesso in combinazione tra loro.

Cosa sono le imposte indirette
Le imposte indirette sono tributi che colpiscono la capacità contributiva in modo mediato, cioè non nel momento in cui il reddito o il patrimonio si formano, ma nel momento in cui vengono impiegati, consumati o trasferiti. Si contrappongono alle imposte dirette, che invece colpiscono direttamente il possesso di un reddito o di un patrimonio. L’esempio più immediato è l’IVA: non tassa il reddito di chi acquista un bene, ma l’atto stesso dell’acquisto. Lo stesso principio vale per l’imposta di registro, dovuta al momento del trasferimento di un immobile, o per l’imposta sulle successioni, dovuta al momento del trasferimento di un patrimonio per causa di morte. In tutti questi casi il presupposto d’imposta non è la ricchezza in sé, ma un evento economico che la manifesta indirettamente.
Una caratteristica strutturale delle imposte indirette è la traslazione economica: il soggetto che versa formalmente l’imposta allo Stato non è, di norma, quello che ne sopporta effettivamente il costo. Nel caso dell’IVA, l’impresa o il professionista che emette fattura è il soggetto passivo tenuto al versamento, ma l’onere economico ricade sul consumatore finale, che paga l’imposta come componente del prezzo. Questo meccanismo di rivalsa distingue nettamente le imposte indirette da quelle dirette, dove il soggetto che versa l’imposta coincide, salvo i casi di sostituzione d’imposta, con quello che ne sopporta il carico economico. La distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti anche sul piano degli adempimenti, perché sposta sull’operatore economico obblighi di liquidazione e versamento che il consumatore finale non percepisce direttamente.
Il momento impositivo è l’elemento che meglio distingue le due categorie. Le imposte dirette, come l’IRPEF disciplinata dal DPR n. 917/1986 (TUIR), colpiscono il reddito nel periodo d’imposta in cui viene prodotto, indipendentemente da come verrà speso. Le imposte indirette colpiscono invece l’atto di spesa o di trasferimento, a prescindere da quando la ricchezza sottostante sia stata generata. Un patrimonio accumulato in decenni sconta l’imposta di successione solo al momento del trasferimento mortis causa, non quando si è formato. Questa differenza spiega perché le imposte indirette si prestano a essere utilizzate come leva di politica economica su consumi specifici, attraverso aliquote differenziate per categoria di bene o servizio, cosa che approfondiamo nella sezione sull’IVA.
Elenco completo delle imposte indirette in Italia
Il sistema tributario prevede otto imposte indirette principali, distinte per presupposto applicativo: l’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, l’imposta di registro sui trasferimenti di beni mobili e immobili, l’imposta di bollo su atti e documenti, le imposte sulle successioni e sulle donazioni, le imposte catastale e ipotecaria sui trasferimenti immobiliari, l’IVAFE sulle attività finanziarie estere e l’IVIE sugli immobili esteri. Queste ultime due, pur nate insieme nel 2011, dal 1° gennaio 2026 sono disciplinate da due testi unici distinti: l’IVAFE nel Testo Unico D.Lgs. 123/2025, l’IVIE nel Testo Unico dei tributi erariali minori D.Lgs. 174/2024.
La tabella seguente riepiloga aliquote e riferimenti normativi aggiornati al 2026.
| Imposta | Cosa colpisce | Aliquota o misura | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| IVA | Cessioni di beni e prestazioni di servizi | 22% ordinaria; 10%, 5%, 4% ridotte | Art. 16 e Tabella A DPR 633/1972 |
| Imposta di registro | Trasferimenti di beni mobili e immobili | 9% ordinaria; 2% prima casa; 12% terreni agricoli a non IAP; minimo €1.000 | D.Lgs. 123/2025, Parte I (già DPR 131/1986) |
| Imposta di bollo | Atti, documenti, conti correnti, prodotti finanziari | Fissa su conti (fino a €118 per soggetti diversi da persone fisiche); 0,20% su dossier titoli | D.Lgs. 123/2025, Parte IV |
| Successioni e donazioni | Trasferimenti per causa di morte o liberalità | 4% coniuge/linea retta (franchigia €1M); 6% fratelli (franchigia €100k); 6% altri parenti; 8% altri soggetti | D.Lgs. 123/2025, Parte III (già D.Lgs. 346/1990) |
| Imposta catastale | Trasferimenti immobiliari (voltura catastale) | Fissa €50/€200; 1% su base catastale per successioni | D.Lgs. 123/2025, Parte II |
| Imposta ipotecaria | Trascrizione e iscrizioni immobiliari | Fissa €50/€200; 2% su base catastale per successioni | D.Lgs. 123/2025, Parte II |
| IVAFE | Attività finanziarie detenute all’estero | 0,20% ordinaria; 0,40% Stati black list; €34,20 fissa su conti esteri | D.Lgs. 123/2025, Parte IV (già art. 19 D.L. 201/2011) |
| IVIE | Immobili detenuti all’estero | 1,06% ordinaria; 0,4% abitazione principale di lusso | D.Lgs. 174/2024, art. 41 (già art. 19 D.L. 201/2011) |
Vediamo ora nel dettaglio come si applica ciascuna imposta, a partire da quella con il maggior impatto operativo: l’IVA.
IVA: aliquote e cessioni a turisti extra-UE
L’imposta sul valore aggiunto è disciplinata dal DPR n. 633/1972 e colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti o professioni, oltre alle importazioni. L’aliquota ordinaria, prevista dall’art. 16 del decreto, è pari al 22% e si applica a tutto ciò che non rientra espressamente nelle categorie agevolate elencate nella Tabella A allegata al decreto. Per approfondire il funzionamento dell’imposta nel suo complesso rimandiamo alla sezione IVA del sito, dove sono raccolti gli approfondimenti su liquidazione, regimi speciali e adempimenti.
Accanto all’aliquota ordinaria, la Tabella A prevede tre aliquote ridotte: il 10%, applicato a ristorazione, strutture ricettive e alcuni interventi edilizi; il 5%, riservato a specifiche prestazioni socio-sanitarie e ad alcuni prodotti per l’igiene femminile; il 4%, la più agevolata, riservata a beni di prima necessità come alimentari di base, prodotti editoriali e ausili per persone con disabilità. La classificazione corretta dipende dall’esatta collocazione del bene o servizio nella Tabella A, parte II, II-bis o III del DPR 633/1972: un errore di aliquota espone a contestazioni in sede di controllo, poiché l’applicazione ridotta è tassativa e non estensibile per analogia a fattispecie simili non espressamente previste.
Un caso particolare di non imponibilità IVA riguarda il tax free shopping, disciplinato dall’art. 38-quater del DPR 633/1972: i commercianti italiani possono cedere beni a privati domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea senza applicare l’imposta, per acquisti superiori a 70 euro IVA inclusa, documentati da fattura elettronica trasmessa al sistema OTELLO 2.0 dell’Agenzia delle Dogane. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha esteso a sei mesi il termine per la restituzione della fattura vistata e ha introdotto la validazione unica presso gli intermediari, operativa dal 1° luglio 2026. Per la disciplina completa rimandiamo all’approfondimento su tax free shopping per turisti extra-UE.
Imposta di registro
L’imposta di registro si applica al trasferimento di beni mobili e immobili e, più in generale, a tutti gli atti soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate: compravendite, locazioni, permute, conferimenti societari. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina, prima contenuta nel DPR n. 131/1986, è confluita nella Parte I del Testo Unico D.Lgs. 123/2025, che ne conserva i principi applicativi senza modificarne la sostanza. Per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, l’aliquota ordinaria è pari al 9% del valore dell’immobile, calcolato secondo il meccanismo del prezzo-valore quando l’acquirente è una persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Quando ricorrono i requisiti dell’agevolazione prima casa, l’aliquota scende al 2%, sempre calcolata sul valore catastale rivalutato anziché sul prezzo dichiarato in atto. I requisiti riguardano l’ubicazione dell’immobile nel Comune di residenza o di lavoro dell’acquirente, l’assenza di altri immobili acquistati con la stessa agevolazione sul territorio nazionale e l’esclusione delle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9. Una terza aliquota, pari al 12%, si applica ai trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale. Per l’approfondimento sui requisiti dell’agevolazione rimandiamo alla scheda dedicata su agevolazione prima casa.
Al di fuori dei trasferimenti immobiliari, l’imposta di registro si applica spesso in misura fissa, pari a 200 euro, ad atti come conferimenti societari o alcune tipologie di contratti non aventi contenuto patrimoniale diretto. È inoltre prevista una soglia minima di 1.000 euro per gli atti traslativi a titolo oneroso soggetti ad aliquota proporzionale: se l’imposta calcolata sull’aliquota risulta inferiore a tale importo, si applica comunque la misura minima. Questa soglia, chiarita dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, si riferisce a ciascuna autonoma disposizione negoziale contenuta nell’atto, non all’atto nel suo complesso.
Imposta di bollo
L’imposta di bollo è un tributo documentale: si applica quando un atto, una fattura o un documento viene formato, richiesto o presentato alla pubblica amministrazione, indipendentemente dal valore economico dell’operazione sottostante. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina è contenuta nella Parte IV del Testo Unico D.Lgs. 123/2025. Sui conti correnti bancari e postali si applica in misura fissa sugli estratti conto e sui rendiconti dei libretti di risparmio: l’importo, per i rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, è stato elevato a 118 euro per ciascun rapporto intrattenuto con l’intermediario.
Accanto alla misura fissa, l’imposta di bollo si applica in misura proporzionale dello 0,20% (2 per mille) annuo sulle comunicazioni periodiche relative a dossier titoli, dossier di deposito, polizze unit e index linked e altri prodotti finanziari detenuti presso intermediari italiani, inclusi i depositi in cripto-attività. La base imponibile è il valore di mercato dello strumento finanziario o, in mancanza, il valore nominale o di rimborso. Quando lo stesso tipo di prodotto finanziario è detenuto tramite un intermediario non residente, l’imposta di bollo proporzionale lascia il posto all’IVAFE, che opera con la medesima aliquota ma con base normativa autonoma, come illustrato più avanti.
Imposta sulle successioni e sulle donazioni
L’imposta sulle successioni e sulle donazioni è dovuta per il trasferimento di beni e diritti a causa di morte o per liberalità tra vivi. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina, prima contenuta nel D.Lgs. n. 346/1990, è confluita nella Parte III del Testo Unico D.Lgs. 123/2025. Le aliquote, indicate dall’Agenzia delle Entrate, si applicano sul valore complessivo netto trasferito e variano in base al grado di parentela: 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario; 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro; 6% per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, senza franchigia; 8% per tutti gli altri soggetti, anch’essa senza franchigia.
Dal 2025, per effetto del D.Lgs. 139/2024, le franchigie di successione e di donazione sono separate: le donazioni ricevute in vita da un dante causa non erodono più la franchigia disponibile al momento dell’apertura della successione, poiché è stato abolito il cosiddetto coacervo successorio. Un figlio può quindi beneficiare di una franchigia di 1.000.000 di euro sulle donazioni ricevute in vita e di un’ulteriore franchigia di 1.000.000 di euro sulla successione, per un totale potenziale di 2.000.000 di euro esenti da imposta. Resta invece in vigore il coacervo donativo, che somma tra loro le donazioni successive ricevute dallo stesso soggetto ai fini del calcolo della franchigia residua.
L’imposta si autoliquida tramite il quadro EF della dichiarazione di successione, con versamento entro 90 giorni dalla presentazione, secondo il principio di autoliquidazione esteso dal 2025 anche all’imposta principale e non più solo alle imposte ipocatastali e di bollo. Per importi significativi è ammessa la dilazione rateale, esclusa per importi inferiori a 1.000 euro. Quando l’eredità comprende beni immobili, all’imposta di successione si aggiungono l’imposta ipotecaria al 2% e l’imposta catastale all’1% del valore catastale, trattate nella sezione seguente.
Imposte catastale e ipotecaria
Le imposte catastale e ipotecaria riguardano il trasferimento di beni immobili e assolvono una funzione distinta rispetto all’imposta di registro: la prima è dovuta per l’esecuzione delle formalità di voltura catastale, la seconda per la trascrizione e le iscrizioni nei registri immobiliari. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina è contenuta nella Parte II del Testo Unico D.Lgs. 123/2025. Nelle compravendite soggette a imposta di registro proporzionale, entrambe si applicano in misura fissa: 50 euro ciascuna quando l’acquirente beneficia dell’agevolazione prima casa o opera in regime di registro ordinario tra privati, 200 euro ciascuna quando l’operazione è invece soggetta a IVA, ad esempio nell’acquisto da impresa costruttrice entro cinque anni dalla fine dei lavori.
Nei trasferimenti immobiliari per successione o donazione, invece, le due imposte si applicano in misura proporzionale: l’imposta ipotecaria nella misura del 2% e l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore catastale dell’immobile trasferito. Si tratta di un profilo spesso sottovalutato in fase di pianificazione successoria, perché si aggiunge all’imposta di successione calcolata sulle aliquote del 4%, 6% o 8% viste in precedenza: chi eredita un immobile sostiene quindi, complessivamente, fino a tre distinti prelievi indiretti sullo stesso trasferimento.
IVAFE
L’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero) colpisce le persone fisiche residenti in Italia che detengono conti correnti, dossier titoli, polizze a contenuto finanziario o altri prodotti finanziari presso intermediari non residenti. Introdotta dall’art. 19 del D.L. 201/2011, dal 1° gennaio 2026 è disciplinata dalla Parte IV del Testo Unico D.Lgs. 123/2025, insieme all’imposta di bollo di cui costituisce, di fatto, l’equivalente per le attività detenute fuori dal territorio nazionale. L’aliquota ordinaria è pari allo 0,20% (2 per mille) del valore delle attività finanziarie, calcolata al 31 dicembre o, se il possesso è inferiore a dodici mesi, in proporzione ai giorni di detenzione.
L’aliquota raddoppia allo 0,40% (4 per mille) per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4 maggio 1999. È un aspetto su cui la prassi professionale registra errori frequenti: l’aliquota maggiorata si applica soltanto ai Paesi effettivamente inclusi in tale lista, aggiornata nel tempo, e non a qualsiasi giurisdizione percepita genericamente come offshore. Per approfondire il funzionamento completo dell’imposta, comprese le regole di determinazione della base imponibile per le diverse tipologie di attività, rimandiamo alla guida su IVAFE: imposta patrimoniale sulle attività estere.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio esteri, l’IVAFE non segue la regola proporzionale ma si applica in misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto, dovuta soltanto se la giacenza media annua supera la soglia di 5.000 euro; sotto tale soglia l’imposta non è dovuta, fermo restando l’obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW o nel quadro W del Modello 730 al ricorrere delle soglie previste per quell’adempimento, che restano distinte e indipendenti da quelle IVAFE.
IVIE
L’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero) è l’imposta patrimoniale dovuta dai soggetti fiscalmente residenti in Italia che possiedono immobili all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, quali usufrutto, uso o abitazione. Nata anch’essa dall’art. 19 del D.L. 201/2011, insieme all’IVAFE, l’IVIE segue però dal 1° gennaio 2026 un percorso normativo distinto: è confluita nell’art. 41 del D.Lgs. 174/2024, che istituisce il Testo Unico dei tributi erariali minori, mentre l’IVAFE è transitata nel diverso Testo Unico D.Lgs. 123/2025. L’aliquota ordinaria è pari all’1,06% del valore dell’immobile, in vigore dal periodo d’imposta 2024 per effetto dell’art. 1, comma 91, della L. 213/2023, che l’ha elevata dal precedente 0,76%.
Per l’abitazione principale situata all’estero, l’IVIE non è dovuta, salvo il caso in cui l’immobile rientri, secondo le categorie catastali italiane, tra quelle di lusso (A/1, A/8, A/9): in questa ipotesi si applica un’aliquota ridotta dello 0,4%, con una detrazione di 200 euro. È inoltre prevista una soglia di esenzione generale: l’imposta non è dovuta se il suo importo complessivo, calcolato senza tenere conto della quota di possesso né del periodo dell’anno di detenzione, non supera i 200 euro. In tal caso il contribuente non deve neppure indicare i dati dell’immobile ai fini IVIE nella dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW.
Per evitare fenomeni di doppia imposizione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte patrimoniali di natura analoga già versate nello Stato estero in cui si trova l’immobile; per gli immobili situati in Paesi UE o SEE, il credito può riguardare anche imposte di natura reddituale, purché non già portate in detrazione ai fini IRPEF. La base imponibile varia in funzione dell’esistenza di un sistema catastale nel Paese estero: dove esiste, si utilizza il valore catastale locale; altrove si fa riferimento al costo di acquisto o, in mancanza, al valore di mercato.
Il nuovo Testo Unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025)
Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti” (TUIND). Il provvedimento, adottato in attuazione della delega fiscale prevista dall’art. 21, comma 1, della L. 111/2023, raccoglie in un unico corpo normativo di 205 articoli le disposizioni prima disperse in più decreti: il DPR n. 131/1986 sull’imposta di registro, il D.Lgs. n. 346/1990 sulle successioni e donazioni, e il DPR n. 642/1972 sull’imposta di bollo.
Il Testo Unico si articola in cinque parti: la Parte I disciplina l’imposta di registro, con l’Allegato 1 dedicato alle tariffe e alle classi di atti soggetti o esenti; la Parte II riguarda le imposte ipotecaria e catastale; la Parte III è dedicata all’imposta sulle successioni e donazioni; la Parte IV racchiude l’imposta di bollo, il bollo su valori scudati e attività finanziarie, e l’IVAFE; la Parte V contiene i regimi sostitutivi, le agevolazioni e le esenzioni trasversali alle diverse imposte indirette. Una Parte VI conclusiva reca le disposizioni di interpretazione autentica e l’elenco delle norme abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Sul piano sostanziale, il TUIND è un intervento di riordino e razionalizzazione, non di riforma: coordina le disposizioni preesistenti, elimina duplicazioni, aggiorna il linguaggio normativo e rinvia, tramite le note di raccordo, alla previgente numerazione degli articoli. I principi applicativi delle singole imposte restano quindi invariati rispetto alla disciplina precedente al 2026; cambia il contenitore normativo, non il contenuto delle regole. Per questo motivo, i riferimenti a “DPR 131/1986” o “D.Lgs. 346/1990” reperibili in prassi, contratti o atti antecedenti al 2026 continuano a essere validi nella sostanza, ma vanno letti in raccordo con la nuova numerazione del Testo Unico.
Differenze tra imposte dirette e indirette
La differenza più rilevante tra le due categorie riguarda la progressività. Le imposte dirette, come l’IRPEF disciplinata dal DPR n. 917/1986, sono progressive: l’aliquota applicata cresce al crescere del reddito, secondo il principio costituzionale di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione. Le imposte indirette, al contrario, colpiscono tutti i soggetti nella stessa misura percentuale, indipendentemente dal reddito o dal patrimonio di chi acquista un bene o trasferisce un immobile: chi ha un reddito elevato e chi ne ha uno modesto pagano la stessa aliquota IVA sull’acquisto dello stesso prodotto.
Il secondo elemento di distinzione è il momento impositivo, già richiamato in apertura: le imposte dirette colpiscono il reddito o il patrimonio nel momento in cui vengono prodotti o posseduti, indipendentemente da come verranno impiegati; le imposte indirette colpiscono invece l’atto di consumo o di trasferimento, indipendentemente da quando la ricchezza sottostante si sia formata. Questa differenza ha una conseguenza pratica sul piano della pianificazione fiscale: mentre le imposte dirette si programmano sull’arco del periodo d’imposta, le imposte indirette si presentano puntualmente a ogni singola operazione (un acquisto, un atto di trasferimento, un’apertura di conto estero), rendendo la loro incidenza complessiva più difficile da prevedere su base annuale.
Le imposte indirette, inoltre, si prestano più delle dirette a essere utilizzate come leva di politica economica settoriale: le aliquote IVA ridotte su beni di prima necessità, editoria o prestazioni socio-sanitarie ne sono un esempio diretto, così come l’esenzione IVIE per l’abitazione principale non di lusso. Le imposte dirette, per la loro natura personale e progressiva, si prestano invece più naturalmente a finalità redistributive generali. La tabella seguente sintetizza il confronto.
| Caratteristica | Imposte dirette | Imposte indirette |
|---|---|---|
| Presupposto | Possesso di reddito o patrimonio | Consumo o trasferimento di ricchezza |
| Aliquota | Progressiva (es. IRPEF) | Proporzionale, uguale per tutti |
| Momento impositivo | Produzione/possesso del reddito | Atto di spesa o di trasferimento |
| Esempio | IRPEF, IRES | IVA, imposta di registro |
Quando più imposte indirette si sommano: i casi che vediamo più spesso in studio
Nella pratica professionale, le imposte indirette raramente si presentano una alla volta. Le situazioni più frequenti sono proprio quelle in cui più imposte si applicano sulla stessa operazione, e il cliente ne ha preventivato solo una.
L’acquisto della casa: registro, ma non solo
Un caso ricorrente è il cliente che pianifica l’acquisto della prima casa avendo a mente solo l’imposta di registro al 2%, senza considerare che si tratta di un minimo di 1.000 euro se il valore catastale è basso, e senza aver verificato se l’immobile rientra davvero nei requisiti prima casa (residenza o lavoro nel Comune, assenza di altri immobili agevolati sul territorio nazionale). Nella nostra esperienza, l’errore più costoso non è sull’aliquota, ma sulla verifica preventiva dei requisiti: la decadenza dall’agevolazione comporta il recupero dell’imposta in misura ordinaria (9%) più una sanzione del 30%.
La successione con immobili: tre imposte, non una
Un caso frequente riguarda gli eredi che, ricevendo un immobile, considerano solo l’imposta di successione (4%, 6% o 8% a seconda del grado di parentela) e dimenticano le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) dovute sulla stessa voltura. Nella prassi professionale, questo porta a una sottostima sistematica del costo complessivo della successione, soprattutto quando l’attivo ereditario è composto in prevalenza da immobili e la franchigia di 1.000.000 di euro (per coniuge e figli) copre solo l’imposta principale, non le imposte ipocatastali che restano comunque dovute sul valore catastale trasferito.
Il conto estero: IVAFE, non imposta di bollo
Un caso ricorrente è il cliente che, aprendo un conto corrente presso un intermediario estero, continua a ragionare in termini di imposta di bollo italiana, ignorando che si applica invece l’IVAFE, con regole solo in parte sovrapponibili: la soglia di esenzione di 5.000 euro di giacenza media riguarda specificamente conti correnti e libretti di risparmio, mentre un dossier titoli o una polizza detenuti presso lo stesso intermediario estero scontano l’aliquota proporzionale dello 0,20% senza alcuna soglia di esenzione. È un punto su cui vediamo spesso confusione, soprattutto quando il conto e il dossier titoli sono aperti presso lo stesso istituto ma vanno trattati separatamente ai fini IVAFE.
I chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sulle imposte indirette
Con la Circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità in materia di imposte indirette introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), dal Decreto Anticipi (D.L. 145/2023) e dal Decreto Salva infrazioni (D.L. 69/2023). Sul fronte IVA, la circolare ha chiarito l’innalzamento al 10% dell’aliquota per alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, e il ritorno all’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini. Ha inoltre affrontato lo sgravio IVA per i soggetti domiciliati fuori dall’Unione Europea, illustrando la riduzione a 70 euro della soglia minima per il tax free shopping, disciplina poi ulteriormente aggiornata dalla L. 199/2025 come illustrato nella sezione dedicata.
Sul fronte IVAFE, la circolare ha chiarito l’innalzamento al 4 per mille annuo dell’aliquota per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, disposto dall’art. 1, comma 91, della L. 213/2023 — la stessa modifica che, nello stesso periodo, ha elevato anche l’aliquota IVIE, come visto nella sezione dedicata. Sul fronte dell’imposta di registro, la circolare ha illustrato l’esenzione introdotta dal Decreto Anticipi per le modifiche statutarie di associazioni e società sportive dilettantistiche, e i criteri, chiariti dal Decreto Salva infrazioni, per l’accesso all’agevolazione prima casa da parte di lavoratori trasferiti all’estero che abbiano risieduto o lavorato in Italia per almeno cinque anni.
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Più imposte indirette sulla stessa operazione, un solo calcolo?
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Qual è la differenza tra imposta e tassa?
L’imposta finanzia la spesa pubblica generale, senza contropartita diretta per chi la versa. La tassa, invece, remunera un servizio specifico reso dallo Stato o da un ente locale.
L’IVA è un’imposta diretta o indiretta?
L’IVA è un’imposta indiretta: colpisce il consumo di beni e servizi, non il reddito di chi acquista. È disciplinata dal DPR n. 633/1972, con aliquota ordinaria al 22%.
Chi paga le imposte indirette?
Formalmente il soggetto passivo è chi emette la fattura o registra l’atto, ma per meccanismo di rivalsa l’onere economico ricade sul consumatore finale o su chi riceve il trasferimento.
Le imposte indirette sono progressive?
No, sono proporzionali: l’aliquota resta identica indipendentemente dal reddito o dal patrimonio del contribuente. La progressività è propria delle imposte dirette, come l’IRPEF.
Quali sono le aliquote IVA attualmente in vigore?
L’aliquota ordinaria è il 22%. Le aliquote ridotte sono 10%, 5% e 4%, applicate a categorie di beni e servizi tassativamente elencate nella Tabella A del DPR 633/1972.
Cosa ha chiarito la Circolare 3/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate?
Ha fornito chiarimenti sulle novità 2024 in materia di IVA, IVAFE e imposta di registro, introdotte da Legge di Bilancio 2024, Decreto Anticipi e Decreto Salva infrazioni.