L'indebita detrazione IVA è una violazione delle norme fiscali che può comportare sanzioni e interessi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questo articolo fornisce una panoramica su cosa sia l'indebita detrazione IVA, le sue conseguenze e come evitarla.
Il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata in rivalsa sorge, in capo ai soggetti passivi d'imposta, "in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione". A questi fini, i beni e/o servizi acquistati devono:
Essere destinati all'esercizio dell'attività d'impresa quindi inerenti;
Afferire ad operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione.
La detrazione dell'IVA può essere esercitata al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto, vale a dire il momento in cui si è verificato il duplice presupposto dell'esigibilità dell'imposta (determinato ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DPR n. 633/72) e del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente. Esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA fuori da questa fattispecie può portare all'applicazione di sanzioni amministrative tributarie. L'indebita detrazione IVA può essere un errore involontario, ma può anche essere il risultato di frodi o di comportamenti scorretti. Per questo motivo, è importante che le aziende siano consapevoli delle regole fiscali e dei loro obblighi in materia di IVA per evitare errori e sanzioni.
La fattispecie di indebita detrazione IVA
L'art. 6 co. 6 del D.Lgs. n. 471/97 prevede che chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta o addebitatagli in via di rivalsa è punito con la sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta.
Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.
Art. 6 co. 6 del D.Lgs. n. 471/97
Fattispecie
Norma
Sanzione
Indebita detrazione IVA
Art. 6, co. 6 D.Lgs. n. 471/...
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