Con la separazione legale l’IMU sulla casa coniugale spetta interamente al coniuge assegnatario. Questo in quanto l’assegnatario è il titolare del diritto di abitazione. L’assegnazione della ex casa coniugale comporta l’applicazione del diritto di abitazione sulla percentuale di diritto reale di godimento spettante ad uno dei due coniugi.
L’IMU è l’imposta municipale sugli immobili, un’imposta patrimoniale dovuta dai soggetti titolari di un diritto reale sull’immobile. È esclusa dal pagamento dell’IMU l’abitazione principale, ovvero l’immobile che è destinato dimora di fatto e dove è stata assegnata la residenza anagrafica. Tuttavia, nella pratica possono esserci fattispecie ove non è così semplice individuare chi sia il soggetto chiamato ad effettuare il versamento dell’IMU. Questo è il caso, ad esempio, della ex casa coniugale a seguito di separazione legale dei coniugi. In questi casi, quello che avviene, solitamente è che uno dei coniugi si allontana dalla casa coniugale, spostando la propria residenza anagrafica altrove, pur rimanendo comproprietario dell’immobile. Inoltre, deve essere evidenziato che, in caso di presenza di figli minori, questi continueranno ad abitare con il genitore affidatario spesso nella ex casa coniugale. Tutto questo può portare ad avere dei dubbi sulla corretta applicazione dell’IMU in questa casistica.
Chi deve pagare l’IMU sulla ex casa coniugale a seguito di separazione legale? Si tratta di una domanda che ogni soggetto separato si è posto, e se stai leggendo questo articolo probabilmente ti sei posto anche tu. L’assegnazione della ex casa coniugale ad uno dei coniugi da parte del giudice determina il diritto di abitazione sulla stessa. Da qui, si capisce chi è il soggetto che dovrà versare l’IMU su quell’abitazione.
In questo contributo intendo andare a fornire una risposta al quesito iniziale tenendo presente che l’IMU sull’abitazione principale di un soggetto non è dovuta. Questo a meno che l’immobile non rientri tra quelli considerati di lusso (categorie catastali A1, A8, A9). Tutte le info sull’assegnazione della casa coniugale, in caso di separazione, con pagamento delle imposte sugli immobili.
Separazione dei coniugi ed assegnazione della ex casa coniugale
La disciplina legata al trattamento IMU dell’abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi risale all’art. 4, co. 12-quinquies del D.L. n. 16/12. Secondo questa disposizione, l’assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, da parte di un giudice, configura l’insorgere di un diritto di abitazione.
Questa è la regola generale che devi ricordare. Nel caso in il giudice assegni la ex casa coniugale ad uso di uno dei coniugi, questi acquisisce il diritto di abitazione sull’immobile. Tale diritto spetta indipendentemente dalla proprietà effettiva detenuta nello stesso sull’immobile. Proviamo a fare un esempio per capire meglio. Ipotizza che la casa coniugale sia posseduta al 100% dall’ex marito. Il giudice a seguito di separazione assegna l’abitazione alla ex moglie. A quel punto lei diventa titolare al 100% del diritto di abitazione sull’immobile. In pratica l’ex moglie può vantare un diritto reale sull’immobile (diritto di abitazione) anche se non ne è proprietaria.
Il diritto di abitazione fa sorgere l’obbligo del versamento IMU in capo al coniuge assegnatario. Ovviamente, poiché non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale, il coniuge assegnatario nulla dovrà pagare per la suddetta imposta. Questo a meno che l’abitazione non sia classificata come immobile di lusso (categorie catastali A1, A8, A9). In questo caso, invece, l’IMU è dovuta. Se, invece, vi sono altre persone titolari di diritti su quell’abitazione, le stesse dovranno pagare l’IMU pro quota. Ad esempio, se l’immobile assegnato vede il diritto di abitazione di altra persona, la stessa sarà tenuta al pagamento dell’IMU per la propria quota. Su questo aspetto è di fondamentale importanza prestare la dovuta attenzione, commettere errori è assai semplice.
La posizione del coniuge non assegnatario dell’immobile
Il coniuge non assegnatario dell’immobile, non deve considerare come seconda casa, l’immobile (ex casa coniugale), assegnata dal giudice all’altro coniuge, a seguito della separazione. Questo in quanto il coniuge che può vantare il diritto di abitazione, ha un diritto reale di godimento. Indipendentemente da chi sia l’effettivo proprietario dell’immobile. Quindi, un’eventuale IMU è esclusivamente a carico del soggetto titolare del diritto di abitazione. Il coniuge non assegnatario non è più tenuto ad inserire l’abitazione, nella propria dichiarazione dei redditi. Questo in quanto è tenuto a farlo il coniuge assegnatario. Il coniuge non assegnatario, infatti, rimane solo “nudo proprietario” dell’immobile.
La riformulazione della disciplina della Legge n. 160/19
La normativa in commento è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 che ha introdotto la nuova disciplina IMU. In particolare, l’art. 1, comma 741 e 743 fanno riferimento al “genitore affidatario dei figli” (al posto della precedente formulazione che faceva riferimento al “coniuge assegnatario“). Sul punto, tuttavia, sono stati forniti importanti chiarimenti attraverso la Circolare n. 1/DF/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Secondo il Ministero, quindi, la diversa formulazione della norma della Legge n. 160/19 che fa riferimento alla casa familiare ed al genitore è rivolta a chiarire che per quanto riguarda l’assimilazione ad abitazione principale devono ritenersi comprese anche le fattispecie legate al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Pertanto, la nuova formulazione della norma, di fatto nulla cambia nella sostanza la disciplina previgente, ma piuttosto aumenta le fattispecie ove si rende possibile l’applicazione del diritto di abitazione per il coniuge assegnatario della ex casa coniugale. Continua, quindi, a restare valida l’esclusione dall’applicazione dell’IMU della casa familiare assegnata, all’ex coniuge, con provvedimento del giudice. Allo stesso modo, pertanto, continua a restare valido il fatto di dover prescindere:
- Dalla proprietà dell’immobile (che può essere anche di soggetti estranei alla famiglia, come ad esempio i genitori dei due coniugi);
- Dai requisiti di residenza e dimora nell’abitazione per l’assegnatario dell’immobile.
Sul punto, inoltre, deve essere evidenziato che i singoli Comuni nel corso del tempo hanno maturato proprie ipotesi di esenzione dall’applicazione dell’IMU in caso di separazione, divorzio e assegnazione dell’ex abitazione coniugale. Pertanto, è sempre opportuno, anche, andare ad analizzare quanto previsto dal Comune interessato tra le ipotesi di esenzione dall’applicazione dell’IMU. Sul punto, occorre evidenziare che il MEF nella circolare sopra citata ha indicato che l’individuazione della “casa familiare” effettuata dal giudice con proprio provvedimento non può essere suscettibile di valutazione comunale con proprio provvedimento.
Diritto di abitazione nella ex casa coniugale: cassazione
Il conflitto esistente tra diritto di proprietà e diritto di abitazione della ex casa coniugale in caso di separazione e divorzio interessa anche la Cassazione. Sul punto può essere opportuno segnalare l’Ordinanza n. 9990 del 10 aprile 2019. Nell’occasionale la Corte ha effettuato un punto sul tema dell’assegnazione della casa coniugale. Le conclusioni riportate assumono valore anche per le unioni civili (equiparate al matrimonio) e le convivenze, come stabilito dalla Legge n. 76/16.
La Corte inizia il suo ragionamento ricordando il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 13603/2004. Principio secondo il quale il provvedimento del giudice della separazione o del divorzio che attribuisce l’abitazione della casa al coniuge collocatario della prole, non modifica il diritto del soggetto che è proprietario del bene. Il provvedimento giudiziale costituisce “autonomo titolo di detenzione qualificata” della casa coniugale “in dipendenza del negozio di tipo familiare” originatosi per effetto della “convivenza coniugale” o della convivenza “more uxorio“. Ciò al fine di “tutelare esclusivamente l’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta“.
Esempio
Al fine di comprendere il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza citata facciamo un esempio. Ipotizziamo la presenza di due coniugi, che chiameremo Andrea e Maria. Entrambi abitano nella casa di proprietà di Andrea. Questi decide di vendere la casa a Marco. Tuttavia i due coniugi continuano ad abitare la casa. Successivamente Andrea e Maria si separano. Maria viene dichiarata dal giudice collocataria dei figli e le viene attribuito il diritto di abitazione sulla ex casa coniugale. Per l’Ordinanza n. 9990/2019 nel conflitto tra il diritto di abitazione di Maria e il diritto del proprietario Marco a disporre della casa, prevale Maria. In pratica, Marco subisce il fatto che Maria continui ad abitare nella casa con i suoi figli. In concreto, se si dimostra che:
- Marco ha comprato la casa con un contratto nel quale è inserita una “clausola di rispetto” del fatto che la famiglia dell’ex coniuge venditore avrebbe potuto continuare ad abitarvi; oppure che
- Marco ha stipulato un comodato con Andrea e/o con Maria,
Possiamo dire, quindi, che prevale la situazione di Maria. Al contrario, Maria deve andarsene ad abitare altrove quando la predetta dimostrazione non ha successo. Non è sufficiente a Maria addurre la mera consapevolezza da parte di Marco, al momento dell’acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia.
Esenzione IMU per entrambi i coniugi in caso di separazione di fatto
Due coniugi separati di fatto hanno diritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale qualora abbiano spostato la residenza in due immobili diversi. In pratica, quindi, entrambi i coniugi, anche se non separati legalmente o divorziati, hanno diritto all’agevolazione fiscale per la prima casa. In presenza di una interruzione del rapporto di convivenza non sussiste più la presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale, nonché l’unicità del nucleo familiare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 893 del 13 gennaio 2022. Per avere diritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale è sufficiente, al di là della formalizzazione del rapporto, provare la destinazione del singolo immobile a dimora abituale di ciascuno. Di fatto, può essere concessa una doppia esenzione, a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi.
Conclusioni
La gestione dell’IMU in caso di separazione legale dei coniugi presenta sfide e considerazioni uniche. È fondamentale che entrambe le parti comprendano pienamente i loro diritti e obblighi per garantire una divisione equa e conforme alla legge delle responsabilità fiscali. Questo implica la necessità di considerare attentamente la titolarità e l’utilizzo dell’immobile, l’eventuale assegnazione della casa familiare e le implicazioni fiscali che ne derivano. È essenziale consultare un professionista qualificato per navigare queste acque complesse, in modo da tutelare i propri interessi e assicurarsi che tutte le parti coinvolte agiscano in conformità con le normative vigenti.
Domande frequenti
In caso di separazione legale, l’IMU è generalmente pagata da chi detiene la titolarità dell’immobile o ne ha l’uso esclusivo. Tuttavia, gli accordi specifici possono variare a seconda delle circostanze del divorzio o della separazione.
Se la casa familiare è assegnata a uno dei coniugi, di solito è questa persona a essere responsabile del pagamento dell’IMU, a meno che non siano stati stabiliti diversi accordi nella sentenza di separazione.
Alcuni comuni possono offrire esenzioni o riduzioni dell’IMU a favore del coniuge assegnatario della casa familiare, specialmente se ci sono figli coinvolti. È importante verificare le normative locali per capire se si applicano tali benefici.
Sono separato dal 2009 e divorziato dal 2013. La casa di abitazione (proprietà al 50%) è stata, da subito e di comune intesa, abitata dalla mia ex moglie e da nostra figlia, senza però che tale situazione risulti dalle sentenze di separazione e di divorzio.
Nel 2013 la mia ex moglie ha estinto il mutuo ipotecario gravante sull’appartamento.
Dal 2012 io non ho mai pagato né IMU né TASI.
Ho fatto bene o devo aspettarmi problemi?
Se non c’è stata assegnazione dell’immobile da parte del giudice l’IMU la paga il titolare del diritto reale sull’immobile.
Salve, sono separata da due anni, abito nella casa coniugale che mi è stata affidata dal giudice ma proprietario della casa è mio suocero. Chi deve pagare l’Imu e la tasi.
Il pagamento dell’IMU spetta al coniuge assegnatario.
Buongiorno, intanto complimenti per l’articolo.
Vorrei sottoporVi un caso limite: in fase di separazione consensuale abbiamo deciso che mia moglie abiterà in una mia seconda casa (quella che fino all’anno scorso era per me un’altra abitazione a disposizione cat. A2), quindi io rimarrò nella casa coniugale.
Dovrò continuare a pagare l’IMU per l’altro immobile o, avendo mia moglie trasferito la sua residenza in quella casa, si potrà usufruire della detrazione prima casa?
Sarà lei a dover pagare l’Imu come abitazione a disposizione. Non c’è alcun provvedimento del giudice in questo caso.
Buongiorno, la prima casa in comproprietà con il coniuge è abitata solo dal marito in quanto la moglie abita in un appartamento preso in affitto nello stesso Comune. Non è ancora stata iniziata la pratica per la separazione. La moglie deve pagare l’IMU sul 50% della casa di proprietà abitata solo dal marito? Grazie
Se la moglie è proprietaria ma non residente in quell’abitazione deve pagare l’Imu.
Salve sono Francesco. Io e mia moglie siamo in regime di separazione dei beni. Attualmente viviamo, unitamente ai nostri due figli, tutti sotto lo stesso tetto (unità immobiliare intestata, esclusivamente, allo scrivente). Mia moglie, in ragione di quanto appresso, ha, da poco, sottoscritto un preliminare di acquisto per una nuova abitazione, intestata esclusivamente a lei, ubicata nello stesso Comune ove vi è la mia casa.
Ci stiamo per separare e gli accordi consensuali sono i seguenti:
– io resterò nella mia abitazione dove manterrò la residenza; provvederò, con idoneo assegno mensile, al mantenimento dei figli (mia moglie è titolare di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato);
– mia moglie si trasferirà nella nuova abitazione, unitamente ai figli (età 16 e 12 anni), dove trasferirà la residenza sua e dei ragazzi.
Premesso quanto sopra, ai fini dell’IMU e TASI, quali saranno le conseguenze degli evidenziati accordi consensuali in sede di separazione?
Sia io che mia moglie godremo dei benefici prima casa?
Io o mia moglie dovremo versare l’IMU? Se si perchè ed in quale misura?
Io e mia moglie saremo tenuti al pagamento della TASI? Se si perchè ed in quale misura?
Salve Francesco, Imu e Tasi dipendono dalla residenza anagrafica, quindi se lei è proprietario dell’abitazione ove continuerà a risiedere per lei sarà prima casa ai fini Imu e Tasi. Stessa cosa per sua moglie.
Buonasera, sono separato legalmente dal 2007 e l’appartamento in comproprietà al 50% è rimasta da allora nella disponibilità della mia ex moglie e di mio figlio allora minorenne, io mi sono trasferito in affitto in altra abitazione nello stesso comune e a tutt’oggi non sono proprietario di nessun immobile. Oggi mi è stato notificato un mancato pagamento da parte del comune dove risiedo dove mi viene contestato il mancato pagamento della mia quota imu relativa all’anno 2013. A quanto mi risulta l’imu dovrebbe essere pagato per intero dalla persona che abita effettivamente l’appartamento. Vorrei un chiarimento a tal proposito .Saluto e ringrazio per l’attenzione in attesa di cortese risposta.Maurizio
Buongiorno,
mio padre e mia madre si sono sposati nel 1969 in comunione dei beni ed hanno comprato una palazzina con 2 appartamenti autonomi nel 1980. Nel 2008 donano a me (unico figliolo) entrambi gli appartamenti trattenendo l’uso e abitazione per entrambi gli appartamenti. Ma nel 2009 decidono di separarsi ottenendo dal giudice oltre la separazione legale, l’assegnazione a mamma della casa coniugale al 2° piano in esclusiva ed a papà di vivere al piano sottostante. Sempre il giudice dispone che non sarà corrisposto nessun assegno di mantenimento per le precarie condizioni economiche di entrambi i coniugi. Ad oggi la GESET chiede a mamma l’IMU sul 50% dell’appartamento di papà poichè quest’ultimo non ha l’uso esclusivo dell’appartamento al primo piano.
Mi chiedo: avendo ciscun genitore disposto la propria abitazione principale nell’ appartamento assegnato dal giudice perchè non viene riconosciuta, sull’appartamento di Papà, l’esenzione prima casa al 100%?
Se nel provvedimento di separazione del giudice risulta che l’immobile è destinato all’utilizzo per la sua ex moglie e suo figlio, allora per lei l’IMU non è dovuta, ma avrebbe dovuto comunicare al Comune la cosa. Il Comune non avendo queste informazioni le invia l’accertamento. Se quanto detto trova riscontro potrà procedere in autotutela nei confronti del Comune.
Immagino che il Comune non sia a conoscenza delle disposizioni del Giudice. Se è così è opportuno agire in autotutela per far conoscere al Comune quanto disposto dal Giudice in sentenza per l’uso degli immobili.
Buonasera, sono Vincenxo,
ho letto la Vs risposta al mio quesito del 3 Ottobre scorso, ma la mia domanda era se l’appartamento di papà gode anch’esso dell’esenzione IMU visto che gli è stato assegnato dal giudice.
Vi ricordo che gli ex coniugi erano in comunione di beni e detenevano il solo diritto di abitazione su entrambi gli appartamenti e che la casa coniugale è stata assegnata in esclusiva alla ex moglie. Pertanto il giudice ha assegnato all’ ex marito la seconda casa. Detto questo, l’ex moglie ha ancora il 50% del dirirto di abitazione? Deve pagare, l’ex moglie, l’IMU sul 50% della seconda casa assegnata all’ex marito?
Vale la stessa regola, anche l’ex marito è assegnatario di immobile e su di esso ha diritto di abitazione.
Buongiorno,
sono spiacente nel doverla ancora disturbare per il quesito del 3/Ottobre , ma la GESET del Comune di Terzigno (NA) si oppone a quanto da me e Lei sostenuto rigettando il mio ricorso in autotutela.
Sarebbe così gentile da darmi i riferimenti normativi in cui si evince che la seconda casa assegnata dal giudice all’ex marito gode dell’esenzione IMU al 100% anche se precedentemente acquistata in comunione di beni?
Vi ricordo che la GESET chiede l’IMU sulla seconda casa perchè mamma, anche dopo la separazione legale detiene il 50% del diritto di abitazione su quest’ultima.
Saluto e ringrazio infinitamente per la sua attenzione.
Vincenzo
Buongiorno Vincenzo, se l’assegnazione della casa riguarda la quota di diritto reale eventualmente dell’altro coniuge. Se su quella casa vi è anche diritto di abitazione di altra persona, il diritto di abitazione prevale, per la sua quota. Nel caso, quindi, il Comune ha ragione. Il riferimento è la circolare dell’Agenzia indicata nell’articolo. Circolare che ribadisce proprio questo aspetto.
Buongiorno, sono Pietro. Mi sono legalmente separato da mia moglie nel 2011. Abbiamo tutt’ora una villa proprietari ogni uno al 50%. Nella separazione il giudice di pace ha dichiarato che io mi sarei impegnato, con idoneo atto pubblico, a cedere la mia quota di titolarità dell’immobile a mia moglie li residente, dandogliene pieno uso abitativo. Per atto pubblico penso si riferisca per mezzo di un notaio. Questo non l’abbiamo fatto e tutto è rimasto come disposto dal giudice (lei li residente e goditrice dell’immobile e io andato ad abitare altrove con una nuova residenza).
Ora il problema è questo: il comune di dove è la villa (Collevecchio -RI), mi sta chiedendo il pagamento dell’IMU dall’anno 2013 in poi come seconda casa (circa €1400 all’anno più multe, interessi ecc. fino ad oggi, circa €11,000,00!!!). Ho letto che se la vicenda si verificasse nel comune di Roma, non dovrei pagare, ma possibile che in altro comune si? Ogni comune ha le sue regole???
Nella speranza di ricevere un chiarimento, ringrazio per la vostra attenzione. Distinti saluti. Pietro
Per quanto riguarda l’IMU ogni Comune ha delibere e regole proprie. La consiglio vivamente di procedere con l’atto notarile altrimenti dovrà continuare a pagare l’IMU su un immobile che non ha a sua disposizione.
Mi chiamo Francesco, io e mia moglie siamo proprietari al 50% di un immobile che abbiamo dato in comodato gratuito a nostro figlio con la clausola di restituzione dello stesso in qualsiasi momento. Premesso che io e mia moglie abbiamo sempre pagato l’Imu e la Tasi interamente al 50% come seconda casa, mio figlio è sua moglie stanno separandosi con richiesta di procedura giudiziale richiesta dalla moglie. La prima disposizione del Presidente del Tribunale ha assegnato la casa di nostra proprieta’ esclusivamente alla moglie dove deve vivere con il figlio minore di meno di 4 anni. Domanda: chi è adesso tenuto ai pagamenti dell’Imu e della Tasi? Io e mia moglie cosa siamo tenuti a pagare? Grazie anticipato per la risposta.
Con il provvedimento del giudice in essere è la moglie di suo figlio, assegnataria dell’immobile a dover versare IMU e TASI. Naturalmente la cosa deve essere portata a conoscenza del Comune.
Buonasera, sono separato legalmente da 31/10/2018. L’appartamento è interamente di mia proprietà ma è stato assegnato a mia moglie che convive con il figlio fin quando quest’ultimo non raggiunge l’autosufficienza economica. Desideravo sapere se devo pagare l’IMU? Devo dichiarare la proprietà sul 730/2019 per il periodo 1/1/18 fino al 30/10/18? Posso ancora godere delle detrazioni fiscali sul 730 per i vari lavori eseguiti negli anni?
Grazie per la sua gentile attenzione.
Tiziano
Salve Tiziano, se l’appartamento a seguito di provvedimento del giudice è stato assegnato a sua moglie è lei che deve provvedere ai pagamenti di IMU e delle imposte sui redditi. Per le detrazioni precedenti all’assegnazione, possono essere ancora sfruttate sino a conclusione, salvo accordi diversi disposti dal giudice.
Buongiorno, sono separata da ottobre 2012 e la casa coniugale è stata assegnata al mio ex marito.
mi sono arrivate l’altro giorno le richiesta da parte del comune dove abitavo prima in costanza di matrimonio per gli anni 2014 e 2015. Da quanto letto, non sono di mia competenza ma solamente del mio ex marito, giusto? come mi posso comportare?
grazie
Salve Cristina, la competenza di quei pagamenti deriva dal momento in cui le è stata assegnata l’abitazione. Se sono di competenza di suo marito deve indicarlo al Comune.
Salve dopo la separazione mi è stata assegnata casa cat A01 di proprietà del mio ex marito il quale non ha mai tolto da questa abitazione la residenza
Devo pagare comunque io assegnataria sia Imu che tari?
Salve Alessandra, quello che conta è l’assegnazione dell’immobile da parte del giudice, è sulla base di questo che si deve verificare il soggetto tenuto al pagamento di IMU e TASI.
Buongiorno! Riporto il mio caso. Nel Maggio del 2017, avendo deciso di intraprendere un percorso di separazione da mia moglie, ho acquistato casa in un altro comune rispetto a quello di residenza del nucleo familiare. Nel Luglio 2018 ho ottenuto sentenza di separazione legale. Ieri il mio comune di residenza mi ha notificato il disconoscimento dei requisiti per usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale, esigendo di conseguenza il pagamento dell’ imu per il periodo da maggio 2017 a luglio 2018. Questo anche se lo stabilire la residenza in due comuni non è stata una operazione elusiva. Mi è stato detto che, in base a una ordinanza n.303/2018 della cassazione, io avrei dovuto provare che la mia nuova abitazione risulta essere dimora abituale non solo mia, ma anche dei miei familiari. Ma non è un controsenso? La richiesta del Comune è fondata?
Salve Massimo, quello che sta facendo il Comune è corretto, se lei ha preso residenza ne nuovo immobile, la sua quota dell’abitazione è considerata a disposizione ed il Comune ha diritto di chiederle l’IMU.
Buonasera. Mi sono separato con sentenza del giudice nel gennaio 2018: ha affidato la casa in comproprietà alla moglie con figlia. Il commercialista mi dice che devo comunque pagare il mio 50% di Imu. Qual è il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che possa convincerlo?
Salve Emanuele, i documenti di prassi sono quelli indicati nell’articolo di cui trova anche il link per visionarli.
Buonasera. sono separato e alla mia ex moglie è stata data l’assegnazione di entrambi le 2 case di ns proprietà; nel suo articolo si fa menzione solo di prima casa, ma io cosa devo pagare sulla seconda casa anche questa a lei affidata? come posso comunicarlo all’agenzia dell’entrate?
grazie e buona sera
Salve Alberto, deve comunicare questi aspetti al Comune tramite dichiarazione IMU.