È soggetto passivo ai fini dell’IMU il genitore affidatario dei figli al quale è stata assegnata, con provvedimento del giudice, la casa familiare di proprietà dell’altro genitore. Di fatto, a seguito di separazione legale, l’IMU è dovuta dal titolare del diritto di abitazione sull’immobile.
Con la separazione legale l’IMU sulla casa coniugale spetta interamente al coniuge assegnatario, in quanto titolare del diritto di abitazione. Tale fattispecie rientra tra quelle assimilate all’abitazione principale. Pertanto, se la casa familiare non è censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nulla deve essere versato a titolo di IMU.
In questi casi, quello che avviene, solitamente è che uno dei coniugi si allontana dalla casa coniugale, spostando la propria residenza anagrafica altrove, pur rimanendo comproprietario dell’immobile. Inoltre, deve essere evidenziato che, in caso di presenza di figli minori, questi continueranno ad abitare con il genitore affidatario spesso nella ex casa coniugale.
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Separazione dei coniugi ed assegnazione della ex casa coniugale
Quanto indicato sino a questo momento deriva dal disposto dei commi 741 e 743 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ed è in vigore dal 1° gennaio 2020. Mentre il comma 741 lett. c) n. 4) stabilisce che è considerata abitazione principale la:
casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
Il successivo comma 743, secondo periodo, dispone che:
è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli
Rispetto alla previgente disciplina dell’IMU, la formulazione del comma 741 menzionato fa riferimento alla “casa familiare” e al “genitore”, e non più alla “casa coniugale” e al “coniuge”.
Pertanto, resta valido il fatto di dover prescindere:
- Dalla proprietà dell’immobile (che può essere anche di soggetti estranei alla famiglia, come ad esempio i genitori dei due coniugi);
- Dai requisiti di residenza e dimora nell’abitazione per l’assegnatario dell’immobile.
Sul punto, inoltre, deve essere evidenziato che i singoli Comuni nel corso del tempo hanno maturato proprie ipotesi di esenzione dall’applicazione dell’IMU in caso di separazione, divorzio e assegnazione dell’ex abitazione coniugale. Pertanto, è sempre opportuno, anche, andare ad analizzare quanto previsto dal Comune interessato tra le ipotesi di esenzione dall’applicazione dell’IMU.
Chiarimenti del ministero
Nella Circolare 18 marzo 2020 n. 1/DF, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che l’utilizzo di una diversa terminologia deriva dal fatto che fra le assimilazioni all’abitazione principale il legislatore ha inteso ricomprendere anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.
Secondo il Ministero, quindi, la diversa formulazione della norma della Legge n. 160/19 che fa riferimento alla casa familiare ed al genitore è rivolta a chiarire che per quanto riguarda l’assimilazione ad abitazione principale devono ritenersi comprese anche le fattispecie legate al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Inoltre, il MEF ha indicato che l’individuazione della “casa familiare” effettuata dal giudice con proprio provvedimento non può essere suscettibile di valutazione comunale con proprio provvedimento.
Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione principale cui si riferiscono. Ne consegue che, anche in relazione alla casa familiare assegnata al genitore affidatario, alle pertinenze si estendono le agevolazioni previste per l’abitazione principale con riguardo ad una sola unità accatastata in C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), una in C/6 (autorimessa o posto auto) e una in C/7 (tettoia), anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità abitativa.
Esempio
Ipotizza che la casa coniugale sia posseduta al 100% dall’ex marito. Il giudice a seguito di separazione assegna la casa familiare alla ex moglie. A quel punto lei diventa titolare al 100% del diritto di abitazione sull’immobile. In pratica l’ex moglie può vantare un diritto reale sull’immobile (diritto di abitazione) anche se non ne è proprietaria. Il diritto di abitazione fa sorgere l’obbligo del versamento IMU in capo al coniuge assegnatario. Ovviamente, poiché non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale, il coniuge assegnatario nulla dovrà pagare per la suddetta imposta. Questo a meno che l’abitazione non sia classificata come immobile di lusso (categorie catastali A1, A8, A9). In questo caso, invece, l’IMU è dovuta. Se, invece, vi sono altre persone titolari di diritti su quell’abitazione, le stesse dovranno pagare l’IMU pro quota. Ad esempio, se l’immobile assegnato vede il diritto di abitazione di altra persona, la stessa sarà tenuta al pagamento dell’IMU per la propria quota. Su questo aspetto è di fondamentale importanza prestare la dovuta attenzione, commettere errori è assai semplice.
La posizione del coniuge non assegnatario dell’immobile
Il coniuge non assegnatario dell’immobile, non deve considerare come seconda casa, l’immobile (ex casa coniugale), assegnata dal giudice all’altro coniuge, a seguito della separazione. Questo in quanto il coniuge che può vantare il diritto di abitazione, ha un diritto reale di godimento. Indipendentemente da chi sia l’effettivo proprietario dell’immobile. Quindi, un’eventuale IMU è esclusivamente a carico del soggetto titolare del diritto di abitazione. Il coniuge non assegnatario non è più tenuto ad inserire l’abitazione, nella propria dichiarazione dei redditi. Questo in quanto è tenuto a farlo il coniuge assegnatario. Il coniuge non assegnatario, infatti, rimane solo “nudo proprietario” dell’immobile.
La posizione della cassazione
Il conflitto esistente tra diritto di proprietà e diritto di abitazione della ex casa coniugale in caso di separazione e divorzio interessa anche la Cassazione. Sul punto può essere opportuno segnalare l’Ordinanza n. 9990 del 10 aprile 2019. Nell’occasionale la Corte ha effettuato un punto sul tema dell’assegnazione della casa coniugale. Le conclusioni riportate assumono valore anche per le unioni civili (equiparate al matrimonio) e le convivenze, come stabilito dalla Legge n. 76/16.
La Corte inizia il suo ragionamento ricordando il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 13603/2004. Principio secondo il quale il provvedimento del giudice della separazione o del divorzio che attribuisce l’abitazione della casa al coniuge collocatario della prole, non modifica il diritto del soggetto che è proprietario del bene. Il provvedimento giudiziale costituisce “autonomo titolo di detenzione qualificata” della casa coniugale “in dipendenza del negozio di tipo familiare” originatosi per effetto della “convivenza coniugale” o della convivenza “more uxorio“. Ciò al fine di “tutelare esclusivamente l’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta“.
Esempio
Al fine di comprendere il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza citata facciamo un esempio. Ipotizziamo la presenza di due coniugi, che chiameremo Andrea e Maria. Entrambi abitano nella casa di proprietà di Andrea. Questi decide di vendere la casa a Marco. Tuttavia i due coniugi continuano ad abitare la casa. Successivamente Andrea e Maria si separano. Maria viene dichiarata dal giudice collocataria dei figli e le viene attribuito il diritto di abitazione sulla ex casa coniugale. Per l’Ordinanza n. 9990/2019 nel conflitto tra il diritto di abitazione di Maria e il diritto del proprietario Marco a disporre della casa, prevale Maria. In pratica, Marco subisce il fatto che Maria continui ad abitare nella casa con i suoi figli. In concreto, se si dimostra che:
- Marco ha comprato la casa con un contratto nel quale è inserita una “clausola di rispetto” del fatto che la famiglia dell’ex coniuge venditore avrebbe potuto continuare ad abitarvi; oppure che
- Marco ha stipulato un comodato con Andrea e/o con Maria,
Possiamo dire, quindi, che prevale la situazione di Maria. Al contrario, Maria deve andarsene ad abitare altrove quando la predetta dimostrazione non ha successo. Non è sufficiente a Maria addurre la mera consapevolezza da parte di Marco, al momento dell’acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia.
Esenzione IMU per entrambi i coniugi in caso di separazione di fatto
Due coniugi separati di fatto hanno diritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale qualora abbiano spostato la residenza in due immobili diversi. In pratica, quindi, entrambi i coniugi, anche se non separati legalmente o divorziati, hanno diritto all’agevolazione fiscale per la prima casa. In presenza di una interruzione del rapporto di convivenza non sussiste più la presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale, nonché l’unicità del nucleo familiare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 893 del 13 gennaio 2022. Per avere diritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale è sufficiente, al di là della formalizzazione del rapporto, provare la destinazione del singolo immobile a dimora abituale di ciascuno. Di fatto, può essere concessa una doppia esenzione, a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi.
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