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Imposte anticipate e differite: la contabilizzazione

8 min di lettura
In sintesi

Rilevazione e contabilizzazione delle imposte anticipate e differite in bilancio per le differenze temporanee con il reddito fiscale.

Il principio contabile OIC 25 definisce i criteri per la classificazione, la valutazione e rilevazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Tra queste disposizioni vi sono anche quelle che riguardano l’iscrizione di fiscalità anticipata o differita. Infatti, al momento della determinazione dell’imponibile fiscale dei soggetti che adottano la contabilità ordinaria possono sorgere delle differenze temporanee tra reddito civilistico e fiscale. Si tratta di differenze riassorbili nei periodi di imposta futuri che danno luogo alla necessità di iscrivere in contabilità imposte anticipate o differite.

Le imposte correnti ed i disallineamenti fiscali

Per capire le motivazioni che portano all’iscrizione della fiscalità anticipata e differita in bilancio è necessario individuare cosa si intende per imposte correnti e cosa si intende per principio di competenza economica.

Le imposte correnti sono le imposte calcolate sul reddito imponibile determinato dalle risultanze del conto economico per ciascun esercizio. Deve essere evidenziato che la diversità tra normativa civilistica e fiscale determina quasi sempre che l’ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincida con l’ammontare delle imposte di competenza dell’esercizio (da iscrivere in bilancio).

Risultato prima delle imposte (poste di C.E.) Reddito imponibile (valore determinato dalla dichiarazione dei redditi e rilevante per il calcolo delle imposte, secondo il TUIR

L’art. 83 del TUIR prevede che l’imponibile fiscale deve essere determinato apportando al risultato economico di bilancio ante imposte: variazioni in aumento permanenti e variazioni in diminuzione permanenti. Questa fattispecie determina il fatto che quando i valori riconosciuti di un’attività o una passività differiscono tra criteri civilistici e fiscali, si determina una differenza temporanea. Tale differenza, quando è temporanea, ovvero destinata ad annullarsi negli esercizi successivi, determina l’iscrizione di fiscalità anticipata o differita.

L’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate e differite costituisce la diretta conseguenza dell’applicazione del principio di competenza che sovrintende alla formazione del bilancio: la rilevazione delle imposte anticipate e differite, consente di riallineare l’utile di conto economico al reddito tassabile ai fini fiscali mediante una “correzione” delle imposte liquidate per l’esercizio.

Per approfondire: “Quali sono i principi di redazione del bilancio?“.

La voce 20 del Conto economico

Il citato OIC 25 prevede che la voce 20 del Conto economico “imposte correnti, differite o anticipate” sia suddivisa nelle seguenti quattro voci:

VOCE DESCRIZIONE
1 Imposte correnti Si tratta di una voce che accoglie le imposte correnti dovute sul reddito imponibile dell’esercizio.
2 Imposte relative a esercizi precedenti La voce è destinata ad includere interessi e sanzioni che derivano, ad esempio, da avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento, da iscrizioni a ruolo ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.
3 Imposte differite e anticipate La voce concorre ad identificare l’importo complessivo delle imposte di competenza dell’esercizio. Essa è destinata ad accogliere:
– Con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate;
– Con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite.
4 Proventi da consolidato fiscale La voce accoglie le operazioni poste in essere tra la consolidante e la consolidata.

Come si riallinea il reddito civilistico con quello fiscale?

Per il rispetto del principio di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio, le imposte devono essere contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono stati rilevati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime. Gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B.2 del passivo) e dell’attività per imposte anticipate (voce C.II.5-ter dell’attivo) sono rilevati nel conto economico voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate“.

Le fattispecie che, secondo l’OIC 25 si possono verificare sono le seguenti:

  • Passività per imposte differite – Rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili;
  • Attività per imposte anticipate – Rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali.

Di fatto, le imposte anticipate e differite derivano da componenti di costo o di ricavo che, rilevanti nell’esercizio di chiusura, rilasciano i propri effetti negli esercizi successivi. Quando vi sono differenze tra reddito civilistico e reddito fiscale che possono essere riassorbite nel tempo è necessario rilevare in contabilità la fiscalità anticipata o differita.

Le differenze tra utile civile e fiscale: differenze permanenti e temporanee

Secondo la disciplina contabile, le differenze tra utile civile e fiscale possono essere di due tipologie:

  • Differenze temporanee;
  • Differenze permanenti.

Le differenze temporanee

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