Imposta di bollo su dossier titoli, conti correnti, polizze e IVAFE: aliquote, esenzioni e novità del DLgs. 123/25 e Legge di bilancio 2025.
L’imposta di bollo del 2‰ sui prodotti finanziari e l’IVAFE dello 0,2% sulle attività estere sono state integrate nel DLgs. 123/2025, in vigore dall’1.1.2026: cambiano anche le modalità di versamento per le polizze vita in essere.
L’imposta di bollo sugli strumenti finanziari è un prelievo proporzionale dello 0,2% annuo applicato sulle comunicazioni periodiche relative a dossier titoli, polizze unit e index linked e altri prodotti finanziari detenuti in Italia. Disciplinata dall’art. 9 della Tariffa allegata al DLgs. 123/2025, in vigore dall’1.1.2026, si affianca all’IVAFE, che opera con la medesima aliquota sui prodotti finanziari detenuti all’estero.

Cos’è l’imposta di bollo sui prodotti finanziari
L’imposta di bollo sui prodotti finanziari è un prelievo proporzionale dello 0,2% annuo applicato sulle comunicazioni periodiche che gli intermediari finanziari inviano alla clientela in relazione a dossier titoli, depositi bancari, polizze unit e index linked e altri strumenti di investimento. Non colpisce il reddito prodotto dall’investimento, ma il valore del patrimonio finanziario detenuto: si tratta quindi di un’imposta di natura patrimoniale indiretta, distinta dall’IRPEF e dalle imposte sostitutive sui redditi di capitale.
La disciplina è contenuta nell’art. 9 della Tariffa, Parte I, Allegato 3 al DLgs. 1.8.2025 n. 123, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, le cui disposizioni si applicano dall’1.1.2026. In tale testo sono confluite, senza variazioni sostanziali, le norme precedentemente contenute nel DPR 642/72 e nell’art. 19 co. 18 ss. del DL 201/2011.
Il presupposto impositivo non è il prodotto finanziario in sé, ma la comunicazione periodica che l’ente gestore invia al cliente. Ne deriva una conseguenza operativa rilevante: anche quando non sussiste un obbligo giuridico di invio della comunicazione, l’imposta è dovuta ugualmente almeno una volta l’anno, per espressa previsione normativa. Il soggetto tenuto ad applicarla e versarla è sempre l’intermediario, banca, SIM, SGR o impresa di assicurazione, che intrattiene direttamente con il cliente il rapporto di custodia, amministrazione o gestione.
Esistono due distinti profili di applicazione: l’imposta di bollo in misura fissa sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio, e l’imposta di bollo in misura proporzionale (2‰) sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari in senso stretto, inclusi i depositi bancari e le cripto-attività. A queste si affianca l’IVAFE, che opera con la medesima logica, ma con base normativa autonoma, sui prodotti finanziari detenuti all’estero.
Imposta di bollo su conti correnti e libretti di risparmio
L’imposta di bollo sui conti correnti è dovuta in misura fissa sugli estratti conto e sui rendiconti dei libretti di risparmio inviati dalla banca o dall’ente gestore alla clientela, ai sensi dell’art. 9 co. 3 della Tariffa, Parte I, Allegato 3 al DLgs. 123/2025. La misura varia in funzione della natura del titolare del rapporto: €34,20 annui per le persone fisiche, €100,00 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche, società, enti, associazioni.
Misura dell’imposta e periodicità
L’imposta è commisurata al periodo rendicontato, non all’anno solare. Quando gli estratti conto sono inviati con periodicità infrannuale, l’importo si riduce proporzionalmente. La tabella seguente riassume gli importi dovuti per ciascuna frequenza di invio.
| Periodicità invio | Persona fisica | Soggetto diverso da persona fisica |
|---|---|---|
| Annuale | €34,20 | €100,00 |
| Semestrale | €17,10 | €50,00 |
| Trimestrale | €8,55 | €25,00 |
| Mensile | €2,85 | €8,33 |
Quando l’imposta risulta inferiore a €1,00 per effetto della commisurazione a giorni, viene comunque applicata nella misura minima di €1,00. L’imposta è applicata dall’ente gestore mediante contrassegno telematico o pagamento in modo virtuale, senza alcun obbligo dichiarativo in capo al correntista.
Soglia di esenzione per le persone fisiche
Le persone fisiche sono esonerate dall’imposta quando il valore medio di giacenza annuo, risultante dall’insieme degli estratti conto e dei libretti intestati al medesimo soggetto presso lo stesso intermediario, non supera complessivamente €5.000. Il calcolo tiene conto di tutti i rapporti, conti correnti e libretti di risparmio, compresi quelli al portatore, intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane S.p.A. o con Cassa Depositi e Prestiti, indipendentemente dal periodo di detenzione nel corso dell’anno.
Non rientrano nel computo i conti correnti con giacenza media negativa né i cosiddetti conti di base. Restano inoltre esclusi dall’imposta fissa i conti correnti postali che presentino saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell’applicazione dell’imposta stessa e che vengano chiusi d’ufficio.
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