L’articolo 24-ter del DPR n. 917/86 (introdotto dalla Legge n. 145/2018) prevede una particolare agevolazione per attrarre pensionati esteri. La norma prevede l’applicazione di un regime fiscal agevolato, con flat tax al 7% (dei redditi esteri) per un periodo di 10 anni, a condizione di percepire una pensione di fonte estera e trasferire la residenza in una delle regioni del Sud d’Italia, in Comuni sotto i 20.000 abitanti.
Inoltre, è possibile beneficiare dell’esenzione dalla disciplina sul monitoraggio fiscale per attività patrimoniali o finanziarie di fonte estera. Si tratta quindi, dell’esenzione dalla compilazione del quadro RW e dal pagamento di IVIE ed IVAFE.
Si tratta della prima forma di incentivazione all’arrivo in Italia di pensionati che vivono all’estero. Attenzione, però, l’agevolazione riguarda soltanto soggetti che percepiscono almeno una pensione di fonte non italiana. Accanto alle agevolazioni molte da molti Paesi Europei come la Grecia e la Tunisia (non più il Portogallo) , anche l’Italia ha deciso di dotarsi di una agevolazione per i pensionati esteri.
Le agevolazioni sul rientro in Italia: cenni
Mi sono già soffermato sulle altre agevolazioni legate ai lavoratori che impatriano o rimpatriano in Italia. In particolare, mi riferisco alle seguenti:
- Il regime dei c.d. lavoratori impatriati, valido per tutti i lavoratori, ma anche
- Il regime del rientro dei cervelli, dedicato a ricercatori e docenti.
Oltre a queste disposizioni si deve evidenziare la flat tax per i pensionati titolari di pensioni di fonte estera, che andiamo ad analizzare.
Indice degli Argomenti
- Flat tax al 7% per i pensionati esteri che impatriano in Italia
- Come si esercita l’opzione per la flat tax al 7%?
- Versamento dell’imposta sostitutiva
- La dichiarazione dei redditi: quadro RM
- Cessazione, revoca e decadenza dal regime della flat tax per i pensionati esteri
- Conclusioni
- Consulenza fiscale online
Flat tax al 7% per i pensionati esteri che impatriano in Italia
L’art. 24-ter del TUIR (introdotto dall’art. 1, co. 273-274 della Legge n. 145/18) prevede una particolare agevolazione fiscale rivolta ai pensionati, indipendentemente dalla loro nazionalità, percettori di redditi da pensione di fonte estera.
Si tratta di soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in una delle regioni del Mezzogiorno d’Italia. Questi soggetti, nel rispetto delle condizioni di seguito esposte, possono beneficiare di una tassazione sostitutiva. Si tratta di una tassazione forfettaria con aliquota del 7%. Per l’applicazione della norma devono ritenersi valide le indicazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate per il regime dei c.d. “neo-domiciliati” in Italia (art. 24-bis del TUIR).
La ratio della norma è quella di spingere soggetti esteri a trasferirsi in una delle regioni del Mezzogiorno d’Italia per incentivarne la crescita economica. Questa disposizione deve essere collocata in un contesto internazionale caratterizzato dal fenomeno migratorio verso Paesi con un carico fiscale ridotto. Infatti, anche se il Portogallo, ha cessato questo tipo di agevolazioni dal 2024, altri paesi come Bulgaria, Grecia o Macedonia presentano agevolazioni di simile portata. In particolare, la disposizione in commento offre condizioni fiscali estremamente favorevoli nei confronti delle persone fisiche, percettori di reddito da pensione estera, che trasferiscono la residenza nel territorio italiano.
Requisiti da rispettare
Sono interessati al regime dei pensionati esteri le persone fisiche, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che soddisfano i seguenti requisiti.
Requisiti richiesti dall’art. 24-ter del TUIR |
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✅ Non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace; |
✅ Essere titolari di redditi da pensione ed assegni ad essi equiparati erogati da soggetti esteri; |
✅ Trasferire la residenza in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, in uno dei Comuni appartenenti al territorio del “Mezzogiorno“, con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, situati nelle seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia; |
✅ Trasferire la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. |
Quali sono le regioni del Mezzogiorno interessate?
Sono interessati al regime i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86). La residenza deve essere spostata in uno dei Comuni, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, appartenenti al territorio delle Regioni:
Regioni interessate per i Comuni fino a 20.000 abitanti |
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– Sicilia |
– Calabria |
– Sardegna |
– Campania |
– Basilicata |
– Abruzzo |
– Molise |
– Puglia |
Per la popolazione si considera il dato ISTAT al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione. L’opzione rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell’opzione, il contribuente trasferisca la residenza in un altro Comune avente i requisiti richiesti.
Comuni terremotati sotto i 20.000 abitanti
L’elenco dei Comuni legati all’agevolazione è ampliato anche da diversi centri colpiti da eventi sismici. In particolare, la situazione dopo l’approvazione del D.L. n. 4/22, art. 6-ter l’agevolazione può essere richiesta anche da chi si trasferisce nei comuni che hanno subito gli eventi sismici del 6 aprile 2009 (terremoto dell’Aquila), mentre in precedenza poteva accedere al regime soltanto il pensionato che risiedeva in un comune colpito dai terremoti del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (terremoti di Amatrice, Norcia, Visso).
Per l’individuazione dei comuni che hanno subito terremoti nel periodo 24 agosto 2016 – 18 gennaio 2017 è possibile fare riferimento alla lista individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/16. Per quanto riguarda i comuni interessati dal terremoto del 6 aprile 2009, l’art. 24-ter non richiama invece alcuna lista.
Residenza fiscale estera per almeno cinque anni
Il requisito su cui prestare maggiore attenzione per ottenere l’agevolazione fiscale in commento riguarda la residenza fiscale estera pregressa. I soggetti non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace. Vale a dire il periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato (con la Circolare n. 21/E/2020) che non può esercitare l’opzione il soggetto mai cancellato dal registro dell’Anagrafe della popolazione residente (AIRE). Sul punto, viene valorizzato il richiamo, posto dall’art. 24-ter del TUIR, alla sola normativa interna (art. 2 comma 2 del TUIR), ma questa indicazione non mancherà di porre problemi, precludendo di fatto il beneficio ai soggetti mai iscritti all’AIRE, ma che erano residenti ai fini fiscali all’estero in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (il problema è stato risolto con riferimento al regime dei c.d. “lavoratori impatriati“, per cui logica vorrebbe che anche in questo contesto si adottasse lo stesso principio). Tuttavia, al momento, non sembrano esserci chiarimenti in senso positivo sul tema.
Provenienza da Paesi collaborativi
Possono esercitare l’opzione per il regime dei pensionati esteri le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Questa formulazione deve intendersi riferita agli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai sensi della Direttiva n. 2011/16/UE. Allo stesso modo sono compresi gli Stati con cui l’Italia ha concluso accordi bilaterali o sovranazionali che regolano tale scambio. Ad esempio, Convenzioni contro le doppie imposizioni, TIEA stipulati dall’Italia, Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali e Accordo FATCA).
Il riferimento, quindi, sembra essere riferito al Paese dal quale il pensionato si trasferisce e non quello di sua cittadinanza.
Titolarità di redditi di pensione di cui all’art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR di fonte estera
L’agevolazione riguarda soggetti titolari di redditi di pensione ex art. 49, co. 2, lett. a) del TUIR di fonte estera. Rientrano in questa categoria i redditi percepiti a seguito della cessazione di attività lavorativa (anche da lavoro autonomo), comprese le indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Su questo punto vedasi i chiarimenti di cui alla Circolare n. 21/E/2020 (§ 1), dell’Agenzia delle Entrate.
Rientrano nella nozione di pensione, a questi fini, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, anche se aventi causa in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo), oltre che le indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Per quanto riguarda i trattamenti percepiti a fronte della cessazione dell’attività di lavoro autonomo, il chiarimento risolve un dubbio che da più parti si era posto in considerazione del fatto che, a livello convenzionale, tali somme non si qualificano come pensioni.
Chiarimenti su redditi agevolabili e non agevolabili
Polizze unit linked | Nella risposta a interpello n. 244/E/2021 è stato chiarito che sono escluse le somme percepite da titolari di polizze unit linked legate ad una polizza assicurativa. |
Fondo pensione integrativo | Nella risposta a interpello n. 150/E/2022 è stato chiarito che sono escluse le somme derivanti da un fondo pensione integrativo privato estero, in quanto non collegate alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso il fondo UK integrativo “Statutory social security” non prevede il prelevamento delle somme legato ad un requisito di età anagrafica. Pertanto, non è qualificabile come trattamento pensionistico. |
Rendita “vitalizia“ | Nella risposta a interpello n. 246/E/2023 è stato chiarito che sono escluse le rendite vitalizie erogate da un ente privato estero legate alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita avente fine di copertura del rischio di invalidità permanente. |
Substantial Equal Periodic Payments USA | Nella risposta a interpello n. 616/E/2021 è stato chiarito che il soggetto non titolare di reddito da pensione, che ha diritto, avendo cessato l’impiego, percepisce la pensione prima del raggiungimento dell’età pensionabile, usufruendo del programma di previdenza complementare americano “Substantial Equal Periodic Payments USA” può fruire dell’agevolazione. |
Polizza assicurativa | Nella risposta a interpello n. 462/E/2021 è stato chiarito che rientra nell’agevolazione la persona beneficiaria di polizza assicurativa secondo il regime previsto dalla Finlandia per integrare la pensione obbligatoria. |
Presenza di redditi da pensione italiana non preclude il regime
Il reddito da pensione deve essere erogato da parte di ente non residente. Tuttavia, non preclude l’applicazione del regime il fatto che un ulteriore forma di reddito venga erogato dall’INPS. Vedasi la Circolare n. 21/E/2020 (§ 1). Vedasi sul punto la risposta ad interpello n. 280/E/2020, n. 559/E/2020 e n. 471/E/2022.
Ulteriori redditi agevolabili oltre alla pensione
La disciplina di cui all’art. 24-ter del TUIR non riguarda soltanto i redditi da pensione di fonte estera percepiti dal contribuente che impatria in Italia. Infatti, possono essere agevolati, redditi di fonte estera, di qualunque categoria, che rispettano i seguenti requisiti:
- Percepiti da fonte residente all’estero o
- Prodotti all’estero individuati mediante una lettura a “specchio” dei criteri previsti dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Ad esempio, possono essere agevolati, i seguenti redditi prodotti all’estero: i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati; i redditi di capitale (es. dividendi); i redditi di lavoro dipendente; i redditi di lavoro autonomo; i redditi d’impresa; le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti; i redditi diversi derivanti da attività svolte all’estero e da beni che si trovano all’estero.
Le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. Questa possibilità è ammessa dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione, oppure con successiva modifica. Per i redditi prodotti in tali Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La fruizione del credito per imposte estere è, invece, inibita per i redditi sottoposti a tassazione sostitutiva.
Esenzione dal monitoraggio fiscale
Il pensionato che applica il regime di favore di cui all’art. 24-ter del TUIR oltre ai benefici legati alla tassazione dei redditi di fonte estera ha un ulteriore vantaggio. Infatti, per tutti e dieci i peridi di imposta di validità del regime ha la possibilità di essere esonerato dalla predisposizione:
- Del quadro RW del modello Redditi P.F. dedicato al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estera;
- La determinazione ed il pagamento delle imposte patrimoniali: l’IVIE, per gli immobili detenuti all’estero e l’IVAFE per le attività finanziarie detenute all’estero.
Si tratta di un vantaggio non trascurabile per il contribuente che si vede semplificare gli obblighi dichiarativi ed anche il pagamento di imposte patrimoniali sulle attività detenute all’estero. In ultima analisi si deve ritenere che questo regime non può beneficiare delle disposizioni di vantaggio in materia di successioni e donazioni. Disposizioni che, invece, competono ai c.d. “neo-domiciliati“, di cui all’articolo 24-bis del TUIR.
Come si esercita l’opzione per la flat tax al 7%?
L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, così come con la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni. Con maggiore dettaglio, tale opzione è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta e per i primi nove periodi di imposta successivi a quest’ultimo.
In sede di opzione, le persone fisiche interessate devono indicare la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. In mancanza di opzione in sede dichiarativa, il contribuente che abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi può comunque avvalersi della remissione in bonis, esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando una sanzione di 250 euro.
L’opzione è revocabile dal contribuente e, in tal caso, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione cessano laddove:
- Venga accertata l’insussistenza dei requisiti normativamente previsti, oppure, al venir meno degli stessi;
- In ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti di legge.
Nei casi di revoca o decadenza è precluso l’esercizio di una nuova opzione. Negli altri casi, in mancanza di un’espressa preclusione normativa, dovrebbe essere possibile rinnovare l’opzione. Si ricorda, tuttavia, che con riferimento al regime dei neo-domiciliati di cui all’articolo 24-bis del DPR n 917/86 è esclusa la possibilità di rinnovo del regime a scadenza. Sul punto è utile vedere quanto disposto dalla Circolare n. 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate (parte III, § 6).
Nella dichiarazione dei redditi del pensionato estero richiedente è necessario indicare:
- Lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- La giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- Gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 8 dell’articolo 24-ter del TUIR;
- Lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR;
- L’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell’articolo 24-ter del TUIR.
La flat tax al 7% per i pensionati stranieri scatta con l’iscrizione anagrafica in Italia
Con la Risposta ad interpello n. 21/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime fiscale in commento scatta con l’iscrizione anagrafica in Italia. Il caso prospettato è quello di un cittadino britannico, ex ufficiale della marina, residente nel Regno Unito che intendeva trasferirsi in Italia ed esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri riservata ai pensionati stranieri che si trasferiscono in specifiche località italiane (articolo 24-ter Tuir). Riceve emolumenti pensionistici dal Merchant navy fund e da altri schemi di previdenza complementare nel Regno Unito.
Nel rispondere al quesito, le Entrate richiamano la formale iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, come requisito sufficiente per ottenere lo status di residente fiscale in Italia. Concludono quindi che non è necessario verificare se il soggetto risulti residente, oltre che in Italia, anche in un altro Stato in base alle tie breaker rules di matrice convenzionale.
La scelta del Paese del sud d’Italia come residenza
Inoltre, l’Amministrazione ha specificato che il contribuente deve consultare il sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Questo per individuare i Paesi sotto i 20.000 abitanti ove stabilire la residenza. L’individuazione deve avvenire con riferimento alle tabelle pubblicate al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione, nella sezione “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione“. Questo dato ha validità fino ai successivi 9 periodi di imposta richiamati dalla norma, ovviamente a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano. Qualora, invece, il soggetto in questione dovesse trasferire la residenza, l’agevolazione rimarrà valida a condizione che il nuovo Comune appartenga alla lista dei Comuni rientranti in quelli elencati dalla norma.
La facoltà di avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva per quanto concerne i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, rimane valida anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello in cui viene applicata per la prima volta l’agevolazione. Sarà, poi, sempre possibile integrare gli Stati inizialmente esclusi dall’opzione in commento con ulteriori Stati o territori nelle dichiarazioni relative a periodi di imposta successivi. Questo, a condizione che rimangano invariati gli altri requisiti di accesso al regime.
Versamento dell’imposta sostitutiva
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 167878/2019 ha previsto che, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime opzionale, i soggetti che hanno esercitato l’opzione versano le somme dovute in un’unica soluzione con le modalità di cui agli artt. 17 e ss. del D.Lgs. n. 241/97, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Al fine di consentire il versamento della sostitutiva con modello F24, la risoluzione n. 19/E/2020 ha istituito il codice tributo “1899” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR”.
Codice tributo | Descrizione |
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1899 | Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR |
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. A differenza del regime dei neo-domiciliati di cui all’art. 24-bis del TUIR, per il regime in parola, è previsto che, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, gli effetti dell’opzione cessano di avere efficacia, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce.
La dichiarazione dei redditi: quadro RM
I pensionati impatriati dall’estero che intendono applicare il regime di cui all’art. 24-ter del TUIR sono chiamati ad esercitare l’opzione all’interno della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF). In particolare, l’esercizio dell’opzione avviene nella sezione XVIII del quadro RM, barrando la colonna 1 o 6 del rigo RM34. Nel caso in cui il pensionato intenda esercitare l’opzione, in colonna 2, deve essere indicato l’anno di primo esercizio dell’opzione da parte del contribuente, mentre in colonna 3 deve essere indicato il codice del Comune in cui si è trasferita la residenza.
La stessa sezione accoglie ulteriori informazioni utili alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso all’agevolazione. Si tratta, in primo luogo, dell’attestazione relativa all’assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei cinque periodi di imposta precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione; a seconda della sussistenza o meno di tale requisito deve essere barrata la colonna 4 (Sì) o 5 (NO).
Nel rigo RM35, colonne 1 e 2, deve essere indicato il possesso di altra cittadinanza, indicando il codice (o i codici) del relativo Stato estero. In caso di cittadinanza plurima occorre indicare i codici dei diversi Stati di cittadinanza.
Le colonne 1 e 2 del rigo RM36 riguardano poi il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l’ultima residenza fiscale. A norma dell’art. 24-ter comma 2 del TUIR possono accedere all’agevolazione le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Le istruzioni precisano, al riguardo, come si tratti dei Paesi europei, di quelli con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni o un TIEA ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE-Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.
È opportuno evidenziare anche che è possibile non avvalersi dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione nelle colonne 3 e 4 del rigo RM36. Questa facoltà può essere esercitata anche con una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello di opzione (si applica, in tal caso, il regime ordinario e compete il credito per imposte estere la cui fruizione sarebbe, invece, inibita per il reddito soggetto ad imposta sostitutiva).
Nel rigo RM37, deve essere indicato lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di pensione (colonna 1), l’ammontare dei redditi da pensione estera (colonna 2) e l’ammontare dei redditi prodotti all’estero (colonna 3) che, non essendo assoggettati a imposta ordinaria, non vanno indicati in altri quadri. L’importo dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 7% dell’ammontare dei redditi dichiarati nella colonna 3, deve essere indicata in colonna 4 e riportato nella colonna 1 del rigo RX19.
Cessazione, revoca e decadenza dal regime della flat tax per i pensionati esteri
La flat tax per i pensionati esteri è valida per i 9 periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace. Pertanto, una volta decorsi tutti i 6 periodi d’imposta, gli effetti di tale regime di favore cessano. Di conseguenza, tutti i redditi percepiti dalla persona ormai divenuta fiscalmente residente in Italia, da qualunque Paese provengano, verranno tassati in base al cd “worldwide taxation principle“. Tale principio prevede che tutti i redditi ovunque prodotti percepiti dagli individui fiscalmente residenti in Italia devono essere ivi tassati. Gli eventuali problemi di doppia imposizione potranno essere risolti in sede di Trattati internazionali. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, con il Provvedimento n. 167878 del 31 maggio 2019, ha portato alla luce alcune ipotesi di interruzione prematura e non naturale dell’agevolazione in oggetto. Tali casistiche trovano applicazione attraverso le seguenti modalità.
Revoca del regime
Qualora il contribuente voglia revocare l’agevolazione, può farlo in qualunque periodo di imposta successivo a quello in cui è stata esercitata l’opzione. La revoca deve avvenire tramite comunicazione scritta nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione. Ciò anche nell’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all’estero o in un Comune diverso da quelli indicati dalla norma stessa per beneficiare dell’agevolazione in oggetto.
Decadenza dal regime
La decadenza si verifica qualora vengano meno i requisiti previsti dalla norma. Altre cause residuali di decadenza dal regime emergono nel momento in cui:
- Il contribuente versa parzialmente o omette del tutto il versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
- il contribuente trasferisca la residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli che hanno le caratteristiche richieste
dalla norma; - Il contribuente trasferisca la residenza fiscale all’estero.
La decadenza dal regime ha effetto dal periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi summenzionate (e.g. variazione della residenza e mancato versamento dell’imposta). Sia l’istituto della decadenza che quello della revoca precludono la possibilità di esercitare nuovamente l’opzione in futuro. Infine, l’Amministrazione definisce l’opzione inefficace laddove “in esito ad attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio dell’opzione“. D’altronde, scopo principale della norma, è quello di attrarre in Italia soggetti stranieri o che sono emigrati dall’Italia ormai da anni.
Versamento dell’imposta sostitutiva
La disposizione in esame potrebbe facilmente prestarsi a fenomeni elusivi, considerando il forte impatto fiscale che potrebbe avere l’imposta sostitutiva su tutti i redditi percepiti da un individuo. Con il Provvedimento n. 167878/2019, il Direttore prevede che, per ciascun periodo di imposta oggetto dell’agevolazione, l’imposta sostitutiva dovuta in misura del 7% dei redditi prodotti all’estero sia versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva deve essere versata con le modalità ordinaria di versamento dell’imposta. Il codice tributo da utilizzare in fase di versamento e per la compilazione del modello F24 deve essere ancora comunicato.
Conclusioni
L’articolo 24-ter del DPR n 917/86 offre una importante possibilità per i soggetti che percepiscono pensioni di fonte estera. Sul punto, il primo aspetto da fugare è che, l’agevolazione non riguarda i pensionati italiani (ovvero con pensione italiana) trasferiti all’estero. Il rientro in Italia di un soggetto titolare di pensione di fonte italiana, infatti, non rientra nella fattispecie della norma. La stessa, invece, è tesa ad attrarre in Italia soggetti titolari di redditi di pensione fonte estera. Questo, indipendentemente, dalla nazionalità del soggetto percettore del reddito.
È palese il fatto che l’intento del legislatore sia quello di attrarre a tassazione in Italia redditi di fonte estera. Redditi che grazie al trasferimento in Italia diventano imponibili nel nostro Paese. La tassazione è sicuramente agevolata, si tratta di una tassazione forfettaria al 7% sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. Con questo l’intento è quello di portare in Italia soggetti con capacità reddituali elevate e aiutare a stimolare la ripresa economica di aree svantaggiate del Sud d’Italia.
L’intento è sicuramente meritevole, ma per spingere un soggetto estero a trasferirsi in un’area svantaggiata d’Italia, forse l’agevolazione avrebbe dovuto consentire un maggiore risparmio d’imposta. Questo era possibile sia allungando il periodo di fruizione dell’incentivo, oppure legando lo stesso ad altre forme di incentivazione. Vedi, ad esempio, la possibilità di aggiungere un’agevolazione legata al passaggio generazionale, magari con una riduzione delle imposte di successione o donazione.
Le criticità di questa agevolazione
In conclusione, possono evidenziarsi altre criticità che potrebbero porre freni all’accesso al regime o, comunque, all’efficacia della misura, ad esempio:
- La limitazione dell’opzione ad alcune Regioni del Sud e, in particolare, a Comuni con una ridotta densità demografica. Diversamente, Paesi come il Portogallo offrono condizioni fiscali ancora più favorevoli;
- Il periodo limitato a 10 periodi di imposta non aiuta sicuramente l’approdo di pensionati che possono ottenere analoghi trattamenti di favore in altri Paesi per un periodo più prolungato;
- La norma, non offre condizioni di favore per i pensionati italiani (con pensione di fonte italiana). Di conseguenza, potrebbe verificarsi il fenomeno inverso: l’attrazione di pochi pensionati stranieri e l’emigrazione di molti pensionati italiani. Detto in altri termini, lo strumento non è finalizzato a invertire la tendenza dei pensionati italiani a cercare regimi più favorevoli oltre confine.
Consulenza fiscale online
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