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Imposta di soggiorno locazioni brevi: comunicazione 2024

NewsImposta di soggiorno locazioni brevi: comunicazione 2024

Il modello Dichiarazione imposta di soggiorno che deve essere presentato esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L’imposta di soggiorno è un imposta di scopo che alcuni Comuni hanno facoltà di applicare nei confronti dei turisti che vi pernottano. Sono responsabili dell’imposta i gestori delle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, presenti nel Comune.

L’imposta è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 23/11 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha conferito ad altri comuni la facoltà di istituire l’imposta. Più precisamente, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del suddetto decreto, i comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5,00 euro per notte di soggiorno.

Non potendo effettuare una trattazione completa ed esaustiva dell’argomento, delineato in maniera troppo disomogenea dai vari Comuni, proviamo di seguito a delineare gli ambiti di applicazione dell’imposta da parte dei gestori di attività turistico ricettive svolte in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.

Il tributo ha natura di imposta e non di tassa. La pretesa tributaria non riguarda l’erogazione di un pubblico servizio, ma rappresenta un prelievo coattivo nei confronti di specifici contribuenti.

I comuni che possono applicare l’imposta di soggiorno

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/11, possono istituire l’imposta di soggiorno i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. I comuni capoluogo di provincia, attualmente in essere in Italia sono 118. Oltre a questi possono applicare l’imposta anche le unioni di comuni, ovvero entri locali, costituiti da due o più comuni, di norma confinanti, per l’esercizio congiunto di funzioni specifiche.

L’ambito territoriale di riferimento coincide con quello dei comuni che la costituiscono. Infine, il comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/11, prevede che l’imposta possa essere attivata dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, senza fornire elementi utili all’individuazione di tali comuni. Su questo punto sussistono grandi difficoltà perché le Regioni si sono comportate in modo diversificato.

Importo dell’imposta

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/11, la misura dell’imposta di soggiorno deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo. Nonostante l’espressa previsione della legge, i casi in cui è stata adottata un’imposta commisurata al prezzo pagato dal cliente non costituiscono la maggioranza.

Buona parte delle delibere comunali che hanno disciplinato la materia si è infatti orientata sull’introduzione di un’imposta commisurata alla tipologia di struttura ricettiva ed alla categoria nonché al numero dei pernottamenti registrati nella struttura stessa. L’imposta deve essere applicata dalle strutture ricettive di tipo alberghiero ed extralberghiero, presenti nel Comune, tranne specifici casi di esenzione che vi invitiamo a verificare con il Comune di competenza.

In linea generale possiamo dire che l’imposta di soggiorno è dovuta per un numero massimo (variabile da Comune a Comune) di notti consecutive effettuate nella struttura ricettiva da parte di soggetti non residenti nel Comune. L’imposta si calcola moltiplicando il numero degli ospiti per il numero dei loro pernottamenti e poi il risultato ottenuto per la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza, istituita da ogni Comune.

La misura dell’imposta è stabilita dall’ente interessato mediante delibera di regolamento dell’imposta. L’importo può essere determinato per ciascuna persona e per ogni giorno di soggiorno, entro il limite massimo di:

  • 5 euro per la generalità dei Comuni;
  • 10 euro per i Comuni capoluogo di provincia che registrano presenze turistiche in misura venti volte superiore al numero di residenti (individuati con D.M.);
  • 10 euro per le strutture ricettive di Roma Capitale.

Ciascun Comune, può prevedere specifiche ipotesi di esenzione, riduzioni periodiche, ulteriori modalità applicative del tributo.

I casi di esenzione dell’imposta

L’imposta di soggiorno non deve essere applicata su tutti i soggetti che hanno effettuato il pernottamento. Esistono, infatti, alcune esenzioni e riduzioni dell’imposta, che riguardano:

  • Persone iscritte nell’anagrafe dei residenti nel comune o in uno dei comuni dell’Unione;
  • Lavoratori dipendenti delle strutture ricettive;
  • Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
  • Persone che praticano terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e loro accompagnatori;
  • Portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e loro accompagnatori;
  • Studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle università, scuole o enti di formazione;
  • Appartenenti alle forze di polizia statali e locali, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano nel comune per esigenze di servizio;
  • Volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni o per emergenze ambientali;
  • Artisti e loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali organizzate dall’amministrazione;
  • Ospiti di eventi organizzati da una istituzione locale.

Tra tutte la tipologia di esenzione più applicata è quella per i residenti, seguita da quella per gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori di gruppi turistici.

Il ruolo del gestore delle strutture ricettive: responsabilità, mancato pagamento e sanzioni

Il ruolo fondamentale nella riscossione dell’imposta di soggiorno riguarda i gestori delle strutture ricettive. Tale ruolo, fiscalmente, è riconducibile a quello dei responsabili di imposta (vedi l’art. 180, co. 3, D.L. n. 34/20). Tale soggetto risulta essere solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta con il soggetto passivo sul quale risulta esercitabile il diritto di rivalsa. Tutto questo si è reso necessario al fine di rendere più efficace l’attività di recupero dell’imposta non versata.

Le responsabilità legata alla riscossione dell’imposta da parte del Comune è totalmente del gestore della struttura ricettiva. Il soggetto inciso dall’imposta è sicuramente il soggetto che pernotta nella struttura ricettiva, mentre il gestore funge da “responsabile di imposta“, ovvero da soggetto tenuto al versamento dell’imposta al posto del cliente.

Incasso dell’imposta

Il gestore, come abbiamo visto, è tenuto a riscuotere l’imposta di soggiorno dovuta rilasciando al cliente un’apposita quietanza. La quietanza può essere una semplice ricevuta nominativa rilasciata  al cliente (mantenendone una copia) oppure l’importo dell’imposta può essere inserito nella fattura indicandola come “operazione fuori campo Iva“.

Su questo, appare rilevante soffermarsi, sugli oneri connessi allo strumento che il cliente utilizza per pagare il conto e, prima ancora, per effettuare la prenotazione e concludere il contratto. Qualora il cliente paghi con carta di credito o carta di debito, il gestore dovrebbe versare al Comune l’importo intero della tassa, pur avendone di fatto incassato solo una parte, a causa dell’applicazione delle commissioni dovute al gestore della carta (il tasso applicato può variare, a seconda del tipo di carta e del gestore, tra lo 0,50% e il 2,5%).

Versamento al Comune

Il versamento dell’imposta di soggiorno è regolata dall’art. 4 del D.Lgs. numero 23 del 14 marzo 2011. La normativa ci indica chi sono i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dell’imposta e quali sono i comportamenti da tenere ai fini del corretto versamento dell’imposta presso il Comune di ubicazione dell’immobile.

La dichiarazione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla stipulazione dei contratti di locazione. La normativa prevede che l’imposta debba essere versata al Comune anche nel caso delle locazioni brevi, qualora l’immobile sia gestito da un soggetto diverso dal proprietario ovvero da:

  • Coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • Coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.

Anche per questi soggetti la scadenza dell’invio dell’imposta di soggiorno delle locazioni da loro gestite, dovrà avvenire entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla chiusura del contratto. 

Ricordiamo come l’obbligo di versare l’imposta ricade su coloro che effettivamente percepiscono il canone di locazione e quindi trattengono o riscuotono direttamente l’imposta che a loro volta dovrà essere versata nelle casse del Comune. 

Delibere comunali

L’imposta di soggiorno per le locazioni brevi per finalità turistica, è prevista qualora sussista un regolamento Comunale che ne abbia predisposto l’effettivo versamento. Spetta ad ogni Comune deliberare circa l’importo dell’imposta per singolo pernottamento, e quali sono i casi in cui l’imposta non sia prevista. 

Chi deve inviare la dichiarazione?

In base a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 23/2011, all’articolo 4, comma 1, l’imposta di soggiorno deve essere pagata dai soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive site nei Comuni dove l’imposta è dovuta.

Ne sono responsabili i seguenti soggetti:

  • Gestori delle strutture ricettive;
  • Titolari di B&B;
  • Chi stipula contratti di locazione breve.

I soggetti elencati poc’anzi, non sono solo responsabili del pagamento dell’imposta da parte dei soggiornanti, ma devono anche presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno. Un aspetto importante riguarda le locazioni brevi. In questo caso, i responsabili sono da individuare ne:

  • I soggetti che incassano il canone;
  • Gli intermediari immobiliari;
  • I portali telematici che incassano o intervengono nel pagamento del canone.

Come si comunica all’Agenzia delle Entrate l’imposta versata? 

La dichiarazione relativa ai versamenti delle imposte di soggiorno riscossi per l’anno 2022, devono essere dichiarati mediante modalità telematica utilizzando il sistema online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro il 30 Giugno 2023.

Dopo aver effettuato l’accesso al portale istituzionale, sarà necessario procedere con il seguente percorso:

  • da “Servizi”;
  • selezionare la voce “dichiarazioni”;
  • e scegliere, infine, “dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.

Durante la compilazione della dichiarazione, sarà necessario indicare l’ammontare totale di versamenti effettuati al Comune. 

La dichiarazione si suddivide in sezioni che riguardano:

  • I dati anagrafici del gestore della struttura 
  • I dati della struttura o immobile dato in locazione 
  • Il valore dell’imposta per singolo pernottamento 
  • I numeri dei soggetti che hanno pernottato nella struttura o immobile

È importante conservare tutti i documenti e le ricevute relativi alle transazioni di locazione breve, nonché alle dichiarazioni e ai pagamenti effettuati, gli stessi potrebbero essere richiesti in futuro per eventuali controlli o verifiche.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate potrebbe emettere ulteriori disposizioni o aggiornamenti sulle procedure relative all’imposta di soggiorno. È quindi consigliabile tenersi aggiornati sulle comunicazioni ufficiali dell’Agenzia o consultare un professionista fiscale per informazioni più specifiche e aggiornate sulla tua situazione.

Come funziona la dichiarazione multipla?

Nel caso di soggetti intermediari, potrebbe essere necessario l’invio di una dichiarazione multipla, contrassegnata con una lettera M nella presentazione. Questa scelta è limitata alle dichiarazioni costituite da più invii di modelli.

Questa scelta deve essere utilizzata solamente se non è possibile rappresentare in modo integrale la propria posizione su un unico modello, perché vanno dichiarate più strutture ricettive di quelle che possono rientrare in un solo modello. 

Questo è il caso ad esempio degli intermediari che fanno da tramite tra diversi clienti e diverse strutture ricettive, anche per periodi di locazione breve, e anche tramite piattaforme online dedicate. Il dichiarante deve compilare più modelli tramite dichiarazione multipla, e l’importo deve essere cumulativo in riferimento all’anno intero, indicato nella dichiarazione, e a tutte le strutture dichiarate.

Le agenzie immobiliari devono inserire tutti gli appartamenti?

Un altro chiarimento viene disposto dal MEF in modo specifico per le agenzie immobiliari, che secondo le indicazioni devono indicare tutti gli immobili che hanno in gestione, tuttavia le agenzie devono effettuare una diversa dichiarazione al Comune dove sono situati gli immobili che ha in gestione.

Come si calcolano le presenze dei pernottamenti?

Per calcolare le presenze durante i pernottamenti occorre prendere in considerazione il numero dei soggetti, considerando anche il numero di pernottamenti. Per fare un esempio, se due adulti pernottano per due notti in una struttura, le presenze da segnare sono 4, numero da cui dipende l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Omessa dichiarazione

Nel caso di omessa o infedele dichiarazione, si sarà puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno, mentre per l’omesso, o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa del 30% dell’imposta dovuta, come previsto dall’art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.

Ricordiamo che al termine dell’invio della dichiarazione sarà possibile visionare le ricevute di invio della propria area personale, le quali rimarranno a disposizione del gestore per eventuali successivi controlli.

Deve essere evidenziato che le procedure di controllo sono favorite dall’incrocio dei dati disponibili da parte del Ministero dell’Interno acquisiti dalle strutture ricettive per gli obblighi di pubblica sicurezza ed inoltrati all’Agenzia delle Entrate, condivisi poi con ii Comuni.

Il rifiuto di pagare l’imposta

Non essendo configurabile il ruolo di “sostituto di imposta” per il gestore (in quanto non previsto per Legge), alcuni Comuni hanno previsto un apposito modulo da far sottoscrivere al cliente che si rifiuti di pagare l’imposta. Si tratta in genere di una dichiarazione con cui il cliente si assume la responsabilità per le conseguenze derivanti dal rifiuto del versamento dell’imposta. Il modello, avente ad oggetto il “rifiuto del versamento dell’imposta di soggiorno“, deve essere sottoscritto dal cliente previa indicazione delle proprie generalità e della struttura ove alloggia, indicando la seguente formula:

Dichiaro, assumendomi ogni responsabilità, che sono stato ospite della su citata struttura ricettiva e che mi sono rifiutato di versare l’imposta di soggiorno. Dichiaro altresì che gli addetti della struttura ricettiva mi hanno fatto presente che l’imposta di soggiorno è legge dello Stato italiano ed è disciplinata con regolamento comunale e che in caso di rifiuto di pagamento il comune si attiverà nei miei confronti per il recupero delle somme non corrisposte, con l’applicazione delle sanzioni di legge.

L’adozione del modello non risolve però i casi, non infrequenti, in cui il cliente si rifiuti di versare l’imposta ma anche di sottoscrivere la dichiarazione, nonché i casi in cui il cliente lasci la struttura senza pagare il conto. Tuttavia, la situazione è più semplice nelle locazioni di tipo extralberghiero, dove solitamente il cliente prima effettua il pagamento (comprensivo dell’imposta di soggiorno) e poi pernotta nella struttura. In caso di mancato pagamento è da ritenere che l’unico obbligo a carico del gestore sia quello di comunicare al comune le generalità del cliente, come rilevate dal documento esibito, sempre che tale obbligo sia espressamente previsto nel regolamento, condizione indispensabile allo scopo di non violare la normativa sulla privacy. Spetterà poi al comune utilizzare tali informazioni al fine di attivarsi nei confronti del soggetto passivo (il cliente), per recuperare gli importi dovuti ma non pagati.

Conservazione della documentazione

Il gestore della struttura è tenuto a conservare le fatture/ricevute effettuate in relazione all’applicazione dell’imposta di soggiorno per un periodo di 5 anni, al fine di poterle esibirle ad ogni richiesta da parte delle autorità comunali tenute al controllo. Per lo stesso periodo deve essere conservata anche la documentazione utile a giustificare le esenzioni dichiarate nelle varie comunicazioni periodiche.

Domande frequenti

Chi occupa una camera in orario diurno, il cosiddetto “day use”, è soggetto al pagamento dell’imposta?

Il “day use” non è soggetto al pagamento, in quanto il regolamento comunale richiede come presupposto d’imposta il pernottamento nella struttura ricettiva.

Se l’immobile locato ad uso turistico è dato in gestione ad una agenzia, il proprietario deve iscriversi al portale dei servizi?

NO. Nel caso di gestione di unità abitative ad uso turistico da parte di Agenzie simili, con incarico di mandato o un contratto che ne regola la gestione, Immobiliari e tutte le procedure sono a carico delle suddette agenzie.

Nel caso in cui una struttura ricettiva risulta aperta, ma non ha alcuna imposta da versare, è tenuta ad effettuare la dichiarazione annuale?

SI. Se la struttura ricettiva risulta aperta e non ha avuto clienti oppure questi non erano tenuti al pagamento dell’imposta, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a compilare ed inviare ugualmente la dichiarazione al Comune.

Nel caso di contratti di locazione di durata annuale è dovuta l’imposta?

SI. E’ dovuta per i primi 5 giorni di locazione per ogni singolo locatario (ad eccezione per eventuali contratti di locazione espressamente indicati in contratto stipulati per motivi di lavoro).

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