Il nudo proprietario e l'usufruttuario di un immobile detenuto all'estero hanno l'obbligo, con modalità diverse, di compilazione del quadro RW (o del quadro W del modello 730). Entrambi i soggetti, se fiscalmente, residenti in Italia, hanno l'obbligo di assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale. Per il soggetto titolare del diritto di usufrutto vi è l'obbligo di monitoraggio ed anche di pagamento dell'IVIE. Mentre per il soggetto titolare del diritto di nuda proprietà, vi è il mero obbligo di segnalazione dell'immobile. Di seguito ti mostro tutte le informazioni disponibili sugli obblighi del soggetto titolare di immobile estero in nuda proprietà ed i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Gli obblighi di monitoraggio fiscale
Sono tenuti agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. n. 167/90 le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Come vedremo meglio di seguito, gli obblighi riguardano attività patrimoniali e finanziarie suscettibili di produrre reddito imponibile.
Attività estere da monitorare anche se non producono redditi
In relazione all'obbligo di monitoraggio fiscale l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43/E/2009, ha chiarito che i contribuenti sono tenuti ad indicare nel quadro RW le attività finanziarie e gli investimenti, non solo nel caso di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, ma anche nel caso in cui la produzione dei redditi rimanga solo astratta o potenziale.
Successivamente, con la Circolare n. 45/E/2010 la stessa Agenzia ha aggiunto che l'obbligo di monitoraggio fiscale deve essere assolto anche in caso di detenzione di attività finanziarie e patrimoniali a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalla modalità di acquisizione. Di fatto, devono essere monitorate attività e finanziamenti anche se sono derivante da eredità o donazioni.
Nel caso in cui, sullo stesso bene gravino più diritti reali, come nuda proprietà ed usufrutto, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale sia il titolare del diritto di usufrutto che il titolare della nuda proprietà. Infatti, anche per l'immobile estero in nuda proprietà vi è la possibilità di generare redditi di fonte estera. Sul punto, occorre segnalare la Risoluzione n. 142/E/2010, la quale ha chiarito che l'usufruttuario ha la possibilità di cedere tale diritto o concedere in locazione l'immobile. Il titolare della nuda proprietà può cedere la stessa ovvero cedere o locare l'immobile una volta estinto il diritto di usufrutto ed acquisita la piena proprietà. Da qui nasce l'obbligo di segnalazione nel quadro RW anche per il nudo proprietario dell'investimento.
Immobile estero in nuda proprietà: il caso ri...
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