Proprietari di imbarcazioni con bandiera estera devono dichiarare il bene nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, indicando il costo di acquisto o valore di mercato per evitare sanzioni.
La detenzione di imbarcazioni da diporto con bandiera estera comporta specifici obblighi fiscali spesso sottovalutati dai proprietari. Per un soggetto fiscalmente residente l'omessa dichiarazione nel quadro RW di attività patrimoniali (tra cui gli yacht esteri) può generare sanzioni significative, come dimostrato in passato anche da varie operazioni della Guardia di Finanza. La corretta compilazione del quadro RW e la valutazione appropriata del bene rappresentano la soluzione per mettersi in regola ed evitare conseguenze fiscali importanti.
L'obbligo di monitoraggio fiscale per le imbarcazioni estere
L'articolo 4 del D.L. n. 167/1990 stabilisce che i soggetti residenti in Italia devono dichiarare nel quadro RW tutti gli investimenti e le attività estere attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili. Le imbarcazioni da diporto rientrano pienamente in questa categoria quando battono bandiera di uno Stato estero o sono iscritte nei registri navali esteri.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 172 del 3 luglio 2009 ha chiarito definitivamente che una barca deve essere oggetto di monitoraggio fiscale qualora risulti registrata o iscritta nei registri navali esteri, indipendentemente dal fatto che si trovi ancorata in acque territoriali italiane.
Secondo la prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate (circolari nn. 38/2013, 43/2009, 85/2001), rientrano tra le attività estere da indicare nel quadro RW:
Gli yacht e le imbarcazioni battenti bandiera straniera;
Altri beni mobili iscritti nei pubblici registri esteri;
Beni che, pur non iscritti nei registri esteri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
Distinzioni operative tra bandiere UE ed extra-UE
Per le imbarcazioni con bandiera di Stati membri dell'Unione Europea, l'obbligo di dichiarazione sussiste quando il bene è detenuto all'estero o quando genera redditi imponibili in Italia. Un'imbarcazione battente bandiera comunitaria, ormeggiata stabilmente in un porto italiano e utilizzata esclusivamente per uso privato, non richiede dichiarazione nel quadro RW.
Le imbarcazioni con bandiera extra-UE sono soggette al regime dell'ammissione temporanea di cui agli articoli 250 e seguenti del Regolamento UE 952/2013. Questo regime consente la permanenza nelle acque UE per un periodo massimo di 18 mesi per uso privato, trascorso il quale sorge l'obbligo di importazione definitiva con pagamento di dazi e IVA.
Superamento del regime di ammissione temporanea
Per quanto riguarda le imbarcazioni battenti bandiera extra-comunitaria in regime di ammissione temporanea, è cruciale comprendere le conseguenze alla scadenza dei 18 mesi. L'obbligo di importazione definitiva non è una mera formalità , ma comporta il pagamento dell'IVA (attualmente al 22%) calcolata sul valore di mercato dell'imbar...
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