Il regime di trasparenza fiscale è un sistema in base al quale il reddito della società è tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, gli utili o le perdite generate dalla società, a prescindere dall’effettiva percezione. L’obiettivo di questo regime è evitare la doppia imposizione del reddito, prima sulla società e poi sul socio.
La trasparenza fiscale delle società di capitali è un regime fiscale opzionale che prevede l’attribuzione diretta al socio del reddito prodotto dalla società, indipendentemente dall’effettiva percezione, così come avviene per le società di persone. Questo regime fiscale è disciplinato dagli articoli 115 e 116 del DPR n. 917/86 (TUIR).
La tassazione ordinaria nelle SRL prevede la tassazione unicamente sulla società, ovvero l’ente che ha prodotto il reddito. Al contrario con il regime di trasparenza fiscale il reddito prodotto dalla società è imputato a ciascun socio. Questo avviene indipendentemente dalla percezione del reddito da parte del socio, ed in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili.
Il regime di trasparenza è il regime di tassazione normale delle società di persone. Tuttavia, rispettando alcuni requisiti tale regime può essere applicato anche dalle SRL. Infatti, al sussistere di specifici requisiti, questo regime può essere adottato, come previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR, anche nelle:
- Società di capitali i cui sono altre società di capitali (articolo 115 del DPR n. 917/86);
- SRL i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (articolo 116 DPR n. 917/86), ossia nelle società a “ristretta base societaria”.
Per tali soggetti il regime di trasparenza fiscale è applicabile a seguito di specifica opzione. Tale scelta deve essere esercitata dalla società entro il primo periodo d’imposta di efficacia della stessa e ha validità triennale, salvo rinnovo.
Vediamo tutte le info in questo articolo!
Indice degli Argomenti
- Trasparenza fiscale per le società partecipate da altre società di capitali: art. 115 TUIR
- Trasparenza fiscale per le società a ristretta base societaria: art. 116 TUIR
- Come si esercita l’opzione per la trasparenza fiscale?
- Valutazione di convenienza del regime di trasparenza fiscale nelle SRL
- Consigli utili ai fini della scelta del regime fiscale
- Gli effetti della trasparenza sul piano reddituale
- Cause di decadenza dal regime di trasparenza
- Attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria
- Il regime delle perdite fiscali in trasparenza
- Conclusioni e consulenza fiscale
Trasparenza fiscale per le società partecipate da altre società di capitali: art. 115 TUIR
L’opzione legata all’applicazione del regime della trasparenza fiscale ex art. 115 del TUIR, per società di capitali partecipate da altre società, può essere esercitata:
- Dalle società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali;
- Sempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50%.
Detti requisiti devono sussistere in capo a tutti i soci, altrimenti la loro mancanza rende inapplicabile il regime secondo il principio all in all out (Circolare n. 49/E/2004, § 2.4.6). Questo regime fiscale è precluso in caso di:
- Fruizione di riduzioni dell’aliquota IRES da parte dei soci;
- Esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale.
L’opzione per la trasparenza fiscale ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Coloro che intendono optare per la trasparenza fiscale devono indicarlo nel quadro OP della dichiarazione dei redditi.
Trasparenza fiscale per le società a ristretta base societaria: art. 116 TUIR
Le condizioni per adottare il regime di trasparenza fiscale, nelle società a ristretta base societaria, sono disciplinate dall’articolo 116 del TUIR. In particolare, questa norma prevede il rispetto di alcuni requisiti:
- I soci siano esclusivamente persone fisiche;
- Il numero dei soci non sia superiore a 10 (20 per le società cooperative);
- L’ammontare dei ricavi non sia superiore al limite previsto per l’applicazione degli Indicatori di Sostenibilità Economica (ISA). Inoltre, la società non deve essere assoggettata a procedure concorsuali.
E’ importare evidenziare che il regime di trasparenza fiscale può essere scelto anche da una SRL unipersonale e anche dalle società di nuova costituzione.
Come si esercita l’opzione per la trasparenza fiscale?
L’opzione per l’esercizio del regime di trasparenza fiscale, disciplinata dall’articolo 115 è applicabile anche alla piccola trasparenza ex articolo 116 del TUIR. In particolare, tale opzione:
Pertanto, come accennato, una SRL con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che intende adottare il regime di trasparenza per il triennio n, n+1 ed n+2 è tenuta ad esercitare l’opzione entro il 30 novembre dell’anno n. L’esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale avviene attraverso la compilazione del quadro OP, sezione III, del modello Redditi Società di Capitali. Vediamo adesso gli adempimenti che soci e società devono predisporre al fine di esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale.
Adempimenti dei soci per la trasparenza fiscale
Ogni socio della società che vuole adottare il regime di trasparenza fiscale deve comunicare alla società l’opzione mediante raccomandata A/R. E’ esclusa la possibilità di esercitare l’opzione mediante la raccomandata a mano, o in qualsiasi altro mezzo al di fuori di quello espressamente previsto dall’Amministrazione Finanziaria. Nella raccomandata il socio deve indicare:
È opportuno sottolineare che la mancata comunicazione, anche solo da parte di un socio, della volontà di esercitare la trasparenza fiscale, rende inefficace l’opzione. In caso di SRL unipersonale, poiché la volontà dell’unico socio coincide con quella della società, non è richiesta la raccomandata da parte del socio. Questo in quanto risulta comunque soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell’unico socio di optare per la trasparenza.
Adempimenti della società per la scelta della trasparenza fiscale
La società è tenuta comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria opzione, per l’adesione al regime di trasparenza fiscale. A tale fine, a seguito della modifica apportata dall’articolo 16, D.Lgs. n. 175/2014 all’articolo 115, comma 4, del TUIR, è stata semplificata la modalità di adesione alla trasparenza fiscale da parte della società partecipata. L’opzione per l’applicazione del regime deve essere comunicata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, si tratta della dichiarazione dei redditi da presentare nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Ad esempio, se una SRL con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare vuole optare per la trasparenza fiscale a decorrere dal periodo d’imposta x, dovrà presentare l’opzione nel Modello Redditi S.C. relativo ai redditi dell’anno x-1, quindi entro il 30 novembre dell’anno x.
La mancata comunicazione, anche da parte di un unico socio, rende l’opzione inefficace, salvo il caso di SRL unipersonale (Risoluzione n. 361/E/2007).
Opzione per la trasparenza fiscale nel Quadro OP del modello Redditi SC
L’opzione si presenta compilando l’apposita sezione del quadro OP, sezione III, del modello Redditi S.C. Tale sezione deve essere compilata dalla società trasparente per comunicare:
- L’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale (articolo 4, comma 1, del D.M. 23 aprire 2004);
- Il rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale (articolo 5 del D.M. 23 aprire 2004);
- La conferma del regime di tassazione per trasparenza (articolo 10, comma 4, del D.M. 23 aprire 2004).
Nel rigo OP11 deve essere barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata. Nei righi da OP12 a OP15 devono essere indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR. In particolare deve essere riportato, in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società. Nel caso di comunicazione di conferma del regime, da effettuarsi a condizione che ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 115 del TUIR, devono essere riportati i dati di tutti i soggetti interessati. La società può comunicare telematicamente l’opzione solo se, precedentemente tutti i soci hanno inviato alla società la raccomandata A/R con cui dichiarano l’adesione al regime.
Opzione per la trasparenza fiscale in caso di società con esercizio solare non coincidente con l’anno solare
Può capitare che si debba esercitare l’opzione per l’applicazione della trasparenza fiscale anche in casi particolari. Può essere l’esempio di società costituite con esercizio non coincidente con quello solare. Oppure ancora, il caso di società di persone che si sono trasformate in società di capitali nel periodo di imposta, etc. In questi casi l’opzione per la trasparenza fiscale avviene avvalendosi di un diverso modello. Tuttavia, l’opzione per il regime di trasparenza fiscale è comunque possibile già a decorrere dal periodo di costituzione e deve essere comunicata con il modello: “comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap“. Se vuoi puoi accedere al modello dal link sottostante:
Tale modello deve essere presentato esclusivamente con modalità telematica, direttamente o tramite intermediario delegato, sempre entro il termine di presentazione del modello Redditi in scadenza quell’anno. Entrando nel dettaglio della compilazione di questo modello nel rigo CR8, colonna 1, deve essere indicato il codice 3 per confermare l’opzione per la trasparenza fiscale. Nei righi CR9 e CR10, invece, devono essere inseriti i codici fiscali dei soggetti partecipanti per i quali viene resa la comunicazione di opzione. Vi è una distinzione tra persone fisiche (da indicare in colonna 1) e le società (da indicare in colonna 2).
Rinnovo tacito dell’opzione
Il rinnovo tacito dell’opzione avviene, al termine del triennio di adesione al regime della trasparenza fiscale per le società di capitali, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio. Questo, a meno che detta opzione non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. Questa disposizione si applica al termine di ciascun triennio.
Revoca dell’opzione
Il regime opzione di trasparenza fiscale prosegue nel tempo con il rinnovo automatico. Nel caso in cui il contribuente volesse cessare l’applicazione del regime (al termine del triennio di applicazione) deve comunicare la revoca, secondo le stesse modalità e termini previsti per la comunicazione dell’opzione (ossia, tramite indicazione all’interno della dichiarazione dei redditi). Il principale effetto derivante dalla revoca dell’opzione riguarda l’obbligo di versamento degli acconti di imposta che torna a gravare, oltre che sui singoli soci, anche sulla società.
La remissione in bonis per la trasparenza fiscale (quando non è stato presentato il quadro OP)
La relazione di accompagnamento al D.L. n. 16/2012, precisa quali siano le fattispecie sanabili mediante la remissioni in bonis. In particolare, rientrano il regime di tassazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 TUIR, il regime del consolidato fiscale ed, infine, il regime agevolato previsto per gli enti associativi di cui all’art. 148 del TUIR.
L’opzione effettuata dalla società partecipata deve esercitarsi entro il primo dei tre periodi d’imposta a decorrere dal quale la stessa intende far valere il regime di trasparenza. Infatti, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E/2008 in caso di opzione inviata tardivamente, l’invio della comunicazione di opzione al regime predetto costituisce condizione essenziale per l’ammissione al regime, essendo ininfluenti gli eventuali comportamenti concludenti tenuti dal contribuente. Con la remissione in bonis è consentito accedere al predetto regime opzionale anche nell’ipotesi di tardiva presentazione della comunicazione, purché:
- La società partecipata abbia i requisiti sostanziali richiesti dagli artt. 115 e 116 TUIR,
- Sia stata presentata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione, versando la sanzione di 250 euro
- Non siano stati avviati accessi, ispezioni e verifiche.
Ad esempio, qualora si volesse esercitare l’opzione per la trasparenza nel triennio x+1, x+2 e x+3 e l’opzione nel quadro OP del modello redditi dell’anno x (da presentare nel primo anno di esercizio dell’opzione x+1) non sia stata esercitata è possibile farlo presentando l’opzione nel modello redditi relativo all’anno x+1 (da presentare entro il 30 novembre dell’x+2). Se il modello non viene presentato e non viene pagata la sanzione di 250 si perde la possibilità di optare per la trasparenza, almeno per l’anno x+1.
Valutazione di convenienza del regime di trasparenza fiscale nelle SRL
Il regime di trasparenza fiscale ha l’obiettivo di eliminare l’effetto della doppia imposizione economica che si verifica a causa dell’abolizione del credito d’imposta sugli utili. Infatti, gli utili distribuiti dalla SRL, assoggettati ad IRES (24%), in capo alla società, sono ulteriormente tassati in capo ai soci con ritenuta a titolo di imposta del 26%. Questo a partire dalle distribuzioni di utili formatisi nel 2018. Per valutare la convenienza del regime di Trasparenza è necessario determinare il carico fiscale globale di società e soci. La valutazione di convenienza deve essere effettuata guardando al regime di tassazione ordinario rispetto a quel per trasparenza.
Elementi di valutazione della trasparenza fiscale nelle SRL
I principali elementi da prendere in considerazione ai fini della scelta del regime fiscale possono essere i seguenti.
REDDITO DELLA SOCIETA’
La trasparenza fiscale è progressivamente più conveniente al decrescere del reddito imponibile della società. Questo, in quanto l’IRES pagata dalla società è proporzionale al reddito, mentre la ripartizione del reddito tra i soci comporta una tassazione in capo a ciascuno di esso con un’aliquota media IRPEF più bassa. Se la tua SRL arriva ad un reddito imponibile di 300k, non pensare minimamente alla trasparenza fiscale.
NUMERO DEI SOCI
Un numero di soci più elevato consente di ridurre il reddito imputato a ciascuno di essi e quindi di fruire maggiormente dell’effetto di progressività dell’IRPEF. Questo è un elemento importante da sfruttare, specialmente nelle SRL a conduzione familiare.
POSSESSO DI ALTRI REDDITI DA PARTE DEI SOCI
Maggiore è l’ammontare di eventuali altri redditi prodotti dai soci, minore è la convenienza per il regime di trasparenza. Questo, in quanto il reddito imputato dalla società, in presenza di altri redditi, è oggetto di aliquote IRPEF più elevate. Sostanzialmente, ogni anno è opportuno effettuare un calcolo di convenienza di questo tipo.
RAPPORTO TRA REDDITO IMPONIBILE ED UTILE DELLA SOCIETA’
La presenza di variazioni in aumento di importo elevato diminuisce la convenienza per il regime di trasparenza fiscale. Questo, in quanto i soci scontano l’IRPEF con aliquote elevate che possono superare l’aliquota IRES della società.
Quando abbandonare la trasparenza fiscale?
Un aspetto importante è individuare quando è il caso di abbandonare il regime di trasparenza. Sostanzialmente, quando si superano i 200K di reddito annuo, questo regime fiscale diventa poco conveniente. Questo anche perché il nostro sistema tributario offre opportunità migliori da sfruttare. Valutare questi aspetti è compito del tuo consulente fiscale, in ottica di pianificazione fiscale. Ad esempio, può essere importante investire in altri business (in altre società di capitali), in quanto la tassazione fiscale italiana su plusvalenze e dividendi è vantaggiosa. Considera che, su dividendi e capital gain realizzati dalla tua SRL, la tassazione può arrivare all’1,2%.
Una società di capitali che mantiene un investimento per almeno 12 mesi (gennaio dell’anno in corso), può applicare un’esenzione del 95% sui guadagni percepiti (regime PEX). Si tratta di schemi di Pianificazione Fiscale più evoluti che richiedono un’analisi maggiore, ma che consentono di crescere velocemente, reinvestendo i profitti con un notevole risparmio di imposta.
Consigli utili ai fini della scelta del regime fiscale
Quando si parla di valutazioni di convenienza è sempre difficile offrire delle regole generali valide in ogni caso. Soltanto attraverso l’analisi del singolo caso è possibile calcolare la convenienza del regime della trasparenza fiscale rispetto alla tassazione ordinaria. Tuttavia, non si devono dimenticare alcune regole importanti, che di seguito vado a riassumere, e che possono determinare la corretta scelta del regime fiscale da adottare:
- Il regime risulta conveniente in presenza di utili modesti e quando i soci non
posseggono altri redditi importanti tali da determinare l’applicazione di aliquote IRPEF elevate; - Il regime risulta conveniente se l’utile di bilancio non è troppo distante dall’utile fiscale
ovvero quando la società non presenta rilevanti costi indeducibili; - La trasparenza fiscale, eliminando dal bilancio la tassazione IRES, rende possibile chiudere l’esercizio con un utile maggiore in bilancio con evidenti benefici al fine della
richiesta di ipotetici affidamenti bancari; - Il regime non è conveniente invece per le società che sono abituate ad accantonare a
riserva gli utili o a distribuirne solamente una minima parte ai soci. Nelle società che operano attraverso autofinanziamento non è consigliabile la trasparenza fiscale.
Gli effetti della trasparenza sul piano reddituale
Il regime di tassazione delle SRL che abbiano optato per la trasparenza, è assimilabile a quello delle società di persone. Il reddito viene imputato ai soci a fine esercizio, indipendentemente dalla distribuzione dei dividendi e in relazione alla quota di partecipazione agli utili.
L’utile che è automaticamente trasferito dalla società ai soci, è qualificato come reddito d’impresa (eseguendo in caso di contabilità ordinaria, le opportune modifiche, aumentative o diminutive).
La quota di reddito imputata al socio concorre alla formazione del reddito complessivo dello stesso ai fini IRPEF, attraverso applicazione delle aliquote progressive proprie dell’imposta e non ad IRES, come avviene in regime ordinario. In questo contesto, il reddito del socio conferitogli dalla società, considerato reddito d’impresa, risulta determinato dalle disposizioni dettate per le società di capitali ed imputato alla chiusura del periodo d’imposta della partecipata.
Imputazione del reddito in caso di cambiamento della compagine societaria
Nella pratica quotidiana è possibile assistere ad ipotesi in cui la SRL che ha optato per il regime di trasparenza fiscale vada a modificare la propria compagine societaria. Questo, a seguito di operazioni di cessione di partecipazioni. La domanda che ci si deve porre in questi casi è: a quali soci partecipanti deve essere imputato il reddito della SRL partecipata?
Ebbene, in caso di cambiamento della compagine societaria nel corso dell’esercizio, la regola generale da applicare è sempre quella che vede la distribuzione del reddito ai soggetti che risultino soci al momento della chiusura del periodo di imposta. Infatti, si ritiene che il socio cedente la partecipazione abbia già considerato nel valore di cessione la sua quota di reddito dell’anno in corso, maturata ma non ancora ricevuta.
Cosa accade se si applica il regime di trasparenza fiscale?
Con riferimento ai casi di cessioni di quote in società che hanno deciso di optare per il regime di trasparenza, si pone la questione attinente al periodo in cui assume efficacia la suddetta la cessione. In conformità alle società di persone, il comma 2 dell’art. 5 TUIR e la Circolare n. 49/E/2004 dell’Agenzia delle Entrate sostengono che le variazioni nelle quote di partecipazioni sono rilevate fiscalmente dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono effettuati (purché, non riguardi una modifica della compagine sociale). Questo principio è esteso anche in caso di cessione del diritto di usufrutto sulla quota di partecipazione, dunque, la cessione ai fini dell’imputazione del reddito della partecipata, manifesterà i propri effetti a partire dal periodo d’imposta successivo alla modifica in oggetto.
La ratio di questo provvedimento è di carattere antielusivo, al fine di impedire che il reddito sia indirizzato durante l’anno ai soci che presentano le aliquote marginali IRPEF più basse. Diverso è il caso in cui, entro la data di chiusura del periodo d’imposta, si verifichino trasferimenti a nuovi soci di parziali quote purché, non vengano modificati i requisiti soggettivi, come sancito dall’art. 116 TUIR. Le stesse producono i loro effetti già a partire dallo stesso periodo d’imposta nonostante la suddivisione del reddito tra più individui possa determinare effetti favorevoli volti a rendere le aliquote progressive più basse.
Soci non residenti e trasparenza fiscale
Il regime di trasparenza fiscale è influenzato anche dalla residenza fiscale della società, per l’art. 115 e dalla residenza fiscale dei soci per l’art. 116 del TUIR. In particolare, se la società partecipata non è residente nel territorio dello Stato, non è possibile optare per la trasparenza. Al contrario, la presenza di soci non residenti non rappresenta un fatto ostativo all’esercizio dell’opzione per la trasparenza.
L’art. 115 co. 2 del TUIR consente la validità dell’opzione anche se i soci (o alcuni di essi) non sono residenti in Italia. Tuttavia, devono essere rispettati i vincoli di forma giuridica e i limiti minimi e massimi di partecipazione e, soprattutto, purché non sia obbligatorio procedere all’applicazione di ritenute in occasione della distribuzione di dividendi da parte della partecipata residente.
Secondo quanto previsto dall’art. 23, co. 1, lett. g) del TUIR, i redditi imputati ai soci non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Questi, concorrono a formare il reddito imponibile degli stessi in Italia. Il socio estero deve, quindi, dichiarare in Italia il reddito che gli è stato imputato per trasparenza, compilando il quadro RH del modello Redditi. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 49/E/2004 (§ 2.5) sugli utili distribuiti non vi è obbligo di applicazione di ritenuta.
Cause di decadenza dal regime di trasparenza
Per quanto riguarda le cause di decadenza dal regime di trasparenza fiscale, si verificano quando vengono meno i requisiti previsti per l’accesso alla trasparenza (relativamente al superamento della soglia massima dei ricavi e al mutamento della compagine sociale cioè un numero complessivo superiore a dieci o venti per le società cooperative). Quanto detto comporta che la decadenza dall’opzione produce effetti immediati dal periodo di imposta nel corso del quale si verifica la modifica della compagine sociale. Le altre cause che determinano la decadenza dal regime di trasparenza, sono: l’assoggettamento della partecipata ad una delle procedure concorsuali, fusione o scissione della società partecipata; il trasferimento all’estero della residenza di quest’ultima società.
Conferma della trasparenza fiscale per il nuovo socio
Ci si chiede se, in caso di mutamento della compagine sociale e considerato lo stretto rapporto di complicità che vige tra i soci, sia richiesto o meno che il socio subentrante eserciti il proprio consenso all’opzione, perché è già vincolato da quanto già espresso precedentemente. Tale quesito si pone sia nel caso in cui subentri un nuovo socio, sia in caso di aumento della compagine sociale, fermo restando, il limite numerico imposto dalle disposizioni in esame. Nel caso proprio in virtù dell’intuitu persone e dello stretto legame di familiarità che regna all’interno delle società a ristretta base proprietaria, è necessario che il socio il quale si addossi adempimenti ed oneri, manifesti chiaramente la propria volontà. Questo, poiché, non sussiste alcuna sanzione in caso di mancata (omissione) comunicazione al nuovo socio. Infatti, ogni evento giuridico (inter vivos o mortis causa) da cui consegue un mutamento della compagine sociale deve comportare il riconoscimento del diritto dei soci subentranti di confermare o meno l’opzione per il regime di tassazione per trasparenza.
Attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria
Per quanto riguarda l’attività di accertamento fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria si deve fare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 40, comma 2, del DPR n. 600/73. In questi casi è sempre la società partecipata, titolare degli obblighi prodromici del regime, ad essere responsabile della violazione. Pertanto, in caso di violazioni è la società stessa a maturare un debito fiscale nei confronti dell’Erario.
L’Amministrazione finanziaria in caso di accertamento procede alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dalla società trasparente. Questo avviene con la notifica di un unico atto valido ai fini IRAP, IRES ed IRPEF, dovuta dai singoli soci. La notifica di questo atto avviene sia alla società trasparente, sia ai singoli soci (che assumono posizione di dipendenza). Possiamo dire, quindi, che l’attività accertativa espletata nei confronti della società partecipata non può essere disgiunta da quella dei soci. Questo, in quanto, essendo unica la fattispecie, unico è il responsabile dell’accertamento.
L’attività di accertamento dei redditi di partecipazione in società di persone si presenta pertanto come una tipica sequenza procedimentale, in cui gli effetti finali (l’applicazione dell’imposta) conseguono ad una serie di atti, in primo luogo all’accertamento unitario funzionale alla ricostruzione del presupposto ed alla determinazione della base imponibile e successivamente agli accertamenti singolari volti in sostanza alla liquidazione dell’imposta. L’accertamento, al fine di produrre effetti in capo ai soci, deve essere notificato loro singolarmente.
Il regime delle perdite fiscali in trasparenza
Il regime delle perdite d’impresa è disciplinato dall’art. 84 del TUIR. Attualmente è prevista la riportabilità delle perdite in diminuzione degli utili dei successivi periodi d’imposta possa avvenire nei limiti dell’80% del reddito imponibile. Solo le perdite dei primi tre periodi di imposta sono riportabili a nuovo illimitatamente nel tempo. Naturalmente, questa disposizione riguarda solo le perdite pregresse, vale a dire quelle maturate prima dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale. Tali perdite, infatti, sono utilizzabili soltanto da parte dei soggetti che le hanno realizzate.
Come espressamente previsto dall’art. 116 TUIR, le perdite fiscali delle SRL maturate durante il periodo di opzione al regime, sono imputate al socio persona fisica con le stesse modalità previste per la “grande trasparenza”. Il comma 3 dell’art. 115 TUIR, disciplina il riporto delle perdite nel regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, e stabilisce che le perdite della società partecipata, relative ai periodi in cui è valida l’opzione, possono essere imputate alle società partecipanti in relazione alla quota di partecipazione agli utili. Questo, entro il limite dalla quota di patrimonio netto contabile della società partecipata.
Le perdite sopra individuate possono essere utilizzate dai soci in diminuzione dei redditi conseguiti. In altri termini, la perdita realizzata dalla società trasparente può essere portata in diminuzione dal reddito d’impresa delle partecipanti, trattandosi di una perdita di periodo. Così come previsto per le perdite di cui all’art. 115 TUIR, quelle riferite all’art. 116 TUIR, sono imputate ai soci in relazione alle quote di partecipazione ed entro il limite della quota di patrimonio netto contabile della società partecipata.
Limitazioni all’utilizzo delle perdite pregresse per il socio
Il comma 10 dell’art. 36, del D.L. n. 223/06 ha esteso la limitazione all’utilizzo delle perdite pregresse del socio di cui al comma 2, art. 116 del TUIR, anche alla trasparenza a ristretta base societaria. È fatto divieto utilizzare in compensazione verticale, perdite pregresse imputate ai soci, attinenti ad altri redditi d’impresa. Sostanzialmente tale divieto permane non solo nell’ipotesi in cui le perdite provengano da altra attività di impresa, ma anche nel caso in cui esse siano state attribuite per trasparenza in precedenti periodi d’imposta. Questa statuizione normativa, invece, non è prevista per le società di persone, a cui si ispira il regime di trasparenza. Appare evidente, dunque, la disparità di trattamento tra i soggetti IRES ed IRPEF, nonostante in entrambe le circostanze il reddito o le perdite vengano imputate direttamente in capo ai soci. Le limitazioni poste al regime di trasparenza delle società a ristretta base proprietaria, sembrano trovare la loro giustificazione nell’esigenza di incrementare le casse dell’Erario e non di fornire uno strumento con finalità antielusive come per le società di cui all’art. 115 TUIR.
Conclusioni e consulenza fiscale
Il regime di trasparenza fiscale che ho cercato di riepilogarti in questo articolo deve essere sfruttato da tutte le SRL che hanno un reddito ancora relativamente basso. I vantaggi che può portare possono essere elevati, ma è necessario tenere in considerazione il vincolo triennale che in qualche modo può vincolare il futuro. Per questo motivo è di fondamentale importanza valutare attentamente questa scelta con il tuo Commercialista di fiducia.
Se hai bisogno di un consulente fiscale che possa aiutarti a ragionare nel modo corretto per ridurre la tua tassazione fiscale non esitare a contattarmi. Potremo effettuare insieme una simulazione numerica che potrà esserti utile per effettuare le valutazioni che riterrai più opportune per la tua attività. Segui il link sottostante e contattami descrivendo la tua situazione e le tue problematiche.