Come funziona, come si applica, quali sono i soggetti interessati al regime dell’Iva per cassa. La nostra guida al’utilizzo del regime Iva che permette di pagare l’imposta solo all’avvenuto incasso della fattura.

Per aiutare gli operatori economici con ridotto volume d’affari ad affrontare la crisi economica, è stata a suo tempo introdotta una disciplina, più favorevole, dell’Iva per cassa (cash accounting). In pratica, il contribuente che adotta il questo regime liquida l’Iva di tutte le operazioni, sia attive che passive, con il criterio di cassa. Il momento impositivo Iva viene fatto coincidere con il momento della data del pagamento o dell’incasso dei corrispettivi. In questo modo si deroga, quindi, al principio che vede come esigibile l’Iva di un documento registrato in contabilità. Il vantaggio di questo regime è proprio quello di operare in deroga e rendere esigibile l’Iva al momento dell’incasso dei corrispettivi. Non ci sono invece ripercussioni per gli acquirenti da soggetti che adottano l’Iva per cassa. I quali applicano le regole ordinarie in relazione al diritto di detrazione. Di seguito tutte le informazioni utili per l’applicazione di questo particolare regime di applicazione dell’Iva.

Il regime dell’Iva per cassa

Il regime Iva per cassa (c.d. “Cash accounting“) è stato introdotto dall’articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012. A seguito del recepimento della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.

Il regime Iva per cassa, prevede per i soggetti aderenti che la liquidazione periodica dell’Iva per cessioni di beni e prestazioni di servizi possa essere esigibile al momento dell’incasso dei corrispettivi. Mentre, il diritto di detraibilità dell’imposta relativa agli acquisti o dei servizi possa avvenire al momento del pagamento dei corrispettivi.

In pratica, il regime dell’Iva per cassa consente il versamento dell’Iva a debito sulle cessioni o sulle prestazioni di servizi solo al momento del pagamento della fattura da parte del cliente. Ed allo stesso tempo consente la detrazione dell’Iva sugli acquisti solo al momento in cui il soggetto pagherà la fattura al fornitore. In ogni caso, la liquidazione dell’Iva dovrà avvenire entro un anno dalla vendita o dalla prestazione del servizio fatta eccezione per i casi di fallimento o di coinvolgimento del concessionario o del committente di una procedura concorsuale.

Soggetti interessati

Possono optare per il regime Iva per cassa i contribuenti che operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni, effettuano cessioni o prestazioni imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di acquirenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni. Sono comprese anche le operazioni effettuate a favore di soggetti passivi non residenti. Se rilevanti territorialmente in Italia.

Limite al volume d’affari

Sono autorizzati a differire il versamento dell’Iva solo i soggetti sopra indicati che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate sia le operazioni assoggettate al regime dell’Iva per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (es: operazioni soggette a reverse charge, ecc).

In caso di inizio di attività, sono ammessi coloro che prevedono di realizzare, nell’anno in corso, un volume d’affari superiore al suddetto limine. Non ragguagliato all’anno.

In caso di superamento del limite in corso d’anno, la possibilità di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita cessa a partire dalle operazioni effettuate dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato. In pratica le operazioni effettuate successivamente al mese/trimestre di superamento del limite sono esigibili immediatamente con le regole ordinarie. Mentre per le operazioni passive, le regole ordinarie si applicano alle fatture ricevute dal mese/trimestre successivo al superamento del limite.

Come si deve calcolare il volume d’affari di 2 milioni di euro?

Il calcolo del volume d’affari deve comprendere tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente e quindi sia:

  • Le operazioni assoggettate al regime dell’Iva per cassa;
  • Le operazioni escluse da tale regime, come ad esempio quelle soggette alla disciplina del reverse charge.

Operazioni escluse dal regime

Le operazioni escluse dal regime dell’Iva per cassa sono soggette alle disposizioni ordinarie in materia di esigibilità dell’imposta. In particolare, bisogna distinguere fra le esclusioni riguardanti le operazioni attive e passive ai fini Iva, secondo il seguente schema:

Operazioni attive escluse da Iva per cassa

  • Operazioni effettuate nei confronti di privati;
  • Le operazioni effettuate da soggetti che applicano i regimi speciali Iva (produttori agricoli, agenzie di viaggio, beni usati, tabacchi, telefonia, ecc);
  • Operazioni effettuate nei confronti di acquirenti che assolvono l’Iva con il sistema del reverse charge (cessioni intracomunitarie, cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali);
  • Infine, operazioni effettuate nei confronti di soggetti per i quali l’Iva è ad esigibilità differita in via ordinaria (enti pubblici, ASL, università ecc).

Operazioni passive

  • Acquisto di beni e servizi soggetti ad Iva con il sistema del reverse charge;
  • Acquisti intracomunitari di beni;
  • Importazioni di beni;
  • Esportazioni di beni dai depositi Iva.

Funzionamento del regime

Per quanto riguarda il funzionamento del regime occorre tenere in considerazione che:

  • L’Iva relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva diviene esigibile nel momento in cui il corrispettivo viene effettivamente incassato, e in ogni caso, trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, in tale arco di tempo, sia stato sottoposto a procedure concorsuali (nel qual caso l’esigibilità è differita al momento dell’incasso);
  • L’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi diventa detraibile solo a partire dal momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, e in ogni caso decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

Attraverso il regime in commento il soggetto passivo Iva determina l’imposta da versare dalle proprie liquidazioni periodiche solo in relazione all’imposta effettivamente riscossa nel periodo (e non in relazione all’Iva fatturata).

Ad esempio, ipotizziamo che vi sia l’impresa Gamma Srl che decide di applicare il regime per cassa ai fini Iva. L’azienda effettua una cessione di beni all’azienda Delta, emettendo fattura per 1.000 euro oltre Iva nel mese di gennaio. Delta effettua il pagamento nel successivo mese di maggio. Gamma deve considerare l’Iva della fattura nella liquidazione Iva relativa al mese di pagamento, e quindi maggio, e non nel mese di emissione della fattura (effettuazione dell’operazione) che sarebbe gennaio.

Per quanto riguarda l’azienda Delta non vi sono effetti relativi all’Iva. Il cessionario dell’operazione, infatti, non riceve effetti derivanti dall’esercizio di questo regime Iva da parte del cedente. Questo significa che il cessionario che ha ricevuto fattura con l’indicazione “Iva per cassa” ha la possibilità di detrarsi l’Iva dal momento di effettuazione dell’acquisto, ex art. 6 del DPR n. 633/72 (Circolare n. 44/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate).

Detrazione Iva allungata fino ad un anno

Per i soggetti che aderiscono al regime l’imposta diviene esigibile, limitatamente a tutte le operazioni effettuate con altre imprese o professionisti, nel momento del pagamento della fattura da parte dei clienti. Indipendentemente dal pagamento, l’Iva diviene esigibile al decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Se il corrispettivo è incassato solo in parte, l’imposta diventa esigibile per un importo corrispondente al rapporto tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo.

Per quanto riguarda le operazioni passive, coloro che aderiscono al regime possono detrarre l’Iva corrisposta ai propri fornitori solo al momento in cui viene pagato il corrispettivo. O comunque, indipendentemente dal pagamento dell’Iva, decorso un anno dal momento in cui l’Iva è divenuta esigibile per il fornitore. Naturalmente resta valida la regola generale secondo cui, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è sorto il diritto alla detrazione.

Ai fini del decorso del periodo di un anno, nelle ipotesi di fatturazione differita, come ad esempio per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, rileva in ogni caso il momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione) a prescindere dalla successiva data di fatturazione dell’operazione.

Come si individua il momento di incasso o pagamento?

Il momento dell’incasso/pagamento deve essere così individuato:

  • Pagamento in contanti: momento della consegna del denaro;
  • Ri.BA., RID, bonifico bancario: deve essere fatto riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo.

Esercizio dell’opzione per l’adesione al regime

Per l’applicazione del regime dell’Iva per cassa non è necessaria alcuna comunicazione preventiva. L’adesione si desume dal comportamento concludente del contribuente (valgono le annotazioni in fattura, o nelle liquidazioni Iva). Inoltre, è necessario fare una specifica annotazione nel quadro VO della dichiarazione Iva annuale. Si tratta della Dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione. Ad esempio per l’esercizio dell’opzione nell’anno 2023, si tratta della dichiarazione Iva da presentare nel 2024 (relativa al 2023) L’applicazione del regime ha generalmente effetto dal primo gennaio dell’anno in corso del quale è esercitata. Oppure dal momento dell’inizio dell’attività se è esercitata in tale sede.

Le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale Iva (quadro VO) presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, sono comunque considerate valide anche se comportano l’applicazione della sanzione amministrativa per irregolarità formale da 258,00 a 2.065,00 euro (ex art. 8 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97).

Durata e revoca

L’opzione vincola il contribuente per almeno un triennio salvo il caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro di volume d’affari, che comporta la cessazione dal regime. In questo caso la cessazione avviene a partire dal mese o trimestre successivo a quello di superamento del limite. Trascorso il triennio, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, a meno che non sia effettuata la revoca, con le stesse modalità previste per l’opzione.

Ad esempio, ipotizziamo che un soggetto eserciti l’opzione per il periodo di imposta 2022. Tale opzione deve essere esplicitata nella dichiarazione Iva 2022, da presentare nel 2023. A questo punto l’opzione è valida per il triennio fino al 2024, con possibilità di optare di nuovo per l’applicazione del regime ordinario a partire dal 2025. Il tutto, ipotizzando che l’impresa non superi la soglia dei 2 milioni di euro di volume di affari, che farebbe cessare il regime.

Nella liquidazione Iva che riguarda l’ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l’Iva per cassa deve essere computato a debito l’ammontare dell’imposta non ancora versata in applicazione del regime, in quanto non più spettante. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ex art. 19 del DPR n. 633/72, il diritto alla detrazione dell’imposta non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati. In questo modo il soggetto è idoneo a riprendere l’ordinario regime di applicazione e liquidazione dell’Iva.

Indicazione in fattura

Il soggetto che intende aderire al regime Iva per cassa, come detto, deve evidenziarne la volontà in fattura. Tale documento deve, necessariamente, prevedere la seguente annotazione:

Operazione con IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012

Il soggetto deve poi computare l’imposta nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo. L’emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, richiede al compilazione del campo relativo al regime fiscale utilizzando lo specifico codice RF17“.

La mancata indicazione della predetta frase sulle fatture emesse costituisce una mera violazione formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime dell’Iva per cassa.

Convenienza del regime

Il regime dell’Iva per cassa è conveniente per i soggetti che offrono servizi ad elevato valore aggiunto e che effettuano poche operazioni di acquisto da terzi. Classico esempio è quello dei professionisti, che con questo regime possono avere vantaggi in termini di versamento dell’Iva. In linea generale, la convenienza dell’adozione del regime è maggiore in termini di differimento del debito Iva, quanto maggiore è la percentuale di fatture pagate e minore è la percentuale delle fatture incassate.

A fronte di questo vantaggio deve essere evidenziato un maggiore onere connesso agli adempimenti contabili del soggetto, in quanto, di fatto, dovrà essere tenuta una contabilità che oltre alla registrazione delle fattura deve guardare anche all’incasso delle stesse. Di fatto, quindi, per i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata si tratterà di effettuare una sorta di “passaggio” ad una contabilità più complessa (come quella ordinaria).

Normativa e prassi

17 COMMENTI

  1. Buona sera,

    Se ho ben capito e considerando l’anno 2017 , il regime PER CASSA è obbligatorio per i contribuenti semplificati ai fini IRPEF e IRAP ma è opzionale ai fini IVA.
    Se non si sceglie il regime IVA PER CASSA, si continua a calcolare e versare IVA nel solito modo ( IVA fatture- IVA acquisti) senza tenere conto del momento dell’incasso o dei pagamenti ai fornitori.
    Si avrà poi di fatto un giro d’affari diverso ai fini IRPEF ( per CASSA) e ai fini IVA ( per competenza)

    La Vs. opinione : è consigliabile scegliere il regime IVA per cassa ( e per il 2017 quando si deve effettuare l’opzione)

    sono un po persa, Ogni aiuto sarà il benvenuto.

  2. L’Iva per casssa, intesa come regime di detrazione Iva è conveniente nel caso in cui gli incassi da parte dei clienti si hanno a distanza nel tempo. Se incassiamo subito non ha senso aderirvi, ma se operiamo in un business ove i clienti pagano a 30 60 o 90 giorni l’Iva per cassa evita di dover versare Iva su fatture non riscosse.

  3. SALVE VORREI SAPERE SE L’AZIENDA ADERISCE AL REGIME DI CASSA PUO’ EMETTERE FATTURE CON REVERSE CHERGE AVENDO COME CODICE ATECO 2007 43.21.01?

  4. Bisogna capire che tipo di regime fiscale è stato adottato dalla semplificata. Altrimenti è impossibile dare una risposta. Bisogna vedere se si adotta il regime per cassa, o quello delle registrazioni contabili. Se vuole mi contatti in privato.

  5. Salve,
    Vorrei sapere, se ho capito bene, che anche una Società di ingegneria SRL può usufruire dell’IVA per cassa?

  6. Salve, ho una domanda: una società con regime iva per cassa che sposta la propria sede legale a Campione d’Italia, e quindi che emette fatture extra-ue, come deve comportarsi? Esce dal regime o può mantenerlo?
    Grazie

  7. Non vedo perché dovrebbe uscire dal regime, campione d’Italia è territorio italiano. Se tutti i requisici ci sono resterà nel regime di iva per cassa.

  8. Salve ho una srl con regime iva per cassa attuato dal 01/01/17. nel 2016 aveva Fatture da emettere per euro 500 che ha emesso nell’anno 2018. in questo caso l’iva diventa esigibile nel modo ordinario oppure vale sempre il principio di cassa?
    GRazie

  9. Se la fattura viene emessa successivamente all’applicazione di quel regime si applica il regime dell’Iva per cassa.

  10. Buongiorno, una snc in contabilità semplificata e con iva per cassa vuole optare per la contabilità ordinaria – può mantenere l’iva per cassa.
    Grazie

  11. E’ possibile ma non si devono superare i limiti previsti dal regime dell’Iva per cassa.

  12. Salve, ma nel caso in cui anche a distanza di un anno dall’emissione della fattura non si ha incasso da parte del cliente inadempiente, quali altri strumenti si hanno per evitare di pagare l’iva al Fisco che in realtà però non è mai stata incassata?

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