L’articolo 19 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni affronta il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da funzioni pubbliche. Questo articolo è essenziale per comprendere come vengono tassati i redditi percepiti da dipendenti pubblici che lavorano all’estero, evitando la doppia imposizione e regolamentando le responsabilità fiscali tra i diversi paesi coinvolti. In questo articolo esploreremo l’articolo 19, il suo impatto, le sue interpretazioni e le eventuali eccezioni, fornendo una guida completa per comprendere a fondo questa materia.
Indice degli Argomenti
- Che cos’è l’articolo 19 del Modello OCSE?
- Differenze tra funzioni pubbliche e private
- Eccezioni e casi particolari
- Obiettivi dell’articolo 19 e vantaggi per i contribuenti
- Confronto tra articolo 19 e articolo 15 del Modello OCSE
- Implicazioni fiscali per i datori di lavoro
- Posizione della giurisprudenza
- Conclusioni e consulenza fiscale online
- Domande Frequenti (FAQ)
Che cos’è l’articolo 19 del Modello OCSE?
L’articolo 19 del modello OCSE di convenzione fiscale è dedicato al trattamento fiscale delle remunerazioni percepite per lo svolgimento di funzioni pubbliche. Si tratta di un aspetto cruciale delle convenzioni fiscali bilaterali volte a evitare la doppia imposizione. L’articolo disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dei dipendenti pubblici che esercitano le loro attività all’estero, definendo chi ha il diritto di tassare quei redditi: lo Stato che eroga la remunerazione oppure lo Stato in cui le funzioni vengono svolte.
Struttura e contenuto dell’articolo 19
L’articolo 19 si divide principalmente in due paragrafi:
- Primo paragrafo: Questo stabilisce che gli stipendi, salari e altre remunerazioni pagati da uno Stato o da una sua suddivisione politica o ente locale per servizi resi a quello Stato sono imponibili soltanto in quello Stato.
- Secondo paragrafo: Se tali servizi vengono prestati in uno Stato diverso, ma il beneficiario è residente e cittadino di quello Stato, allora è lo Stato di residenza che ha il diritto di tassare.
Questa struttura mira a evitare sovrapposizioni nella tassazione, stabilendo regole precise che determinano quale paese ha l’autorità di tassare i redditi da funzioni pubbliche.
Esempi di applicazione dell’articolo 19
Per comprendere meglio il funzionamento dell’articolo 19, consideriamo un esempio pratico. Un cittadino italiano lavora come diplomatico presso un’ambasciata italiana situata in Francia. Secondo l’articolo 19, la remunerazione che il diplomatico riceve sarà tassabile solo in Italia, a meno che non sia anche cittadino francese e residente in Francia. In tal caso, la Francia avrebbe il diritto di tassare tali redditi.
Questa disposizione si applica spesso a diplomatici, insegnanti di istituti governativi all’estero, e funzionari di organizzazioni internazionali, garantendo che la tassazione sia equa e non duplice.
Differenze tra funzioni pubbliche e private
Uno degli elementi distintivi dell’articolo 19 riguarda la chiara distinzione tra funzioni pubbliche e attività private. Le funzioni pubbliche, come stabilito dall’articolo, si riferiscono a incarichi svolti per conto di uno Stato, una suddivisione politica o un ente pubblico. Questo include diplomazia, difesa, amministrazione pubblica e altri ruoli specifici. Le attività private, d’altra parte, sono quelle svolte per enti privati, aziende o organizzazioni non governative.
Criteri di distinzione
Per determinare se una determinata attività rientra nel campo delle funzioni pubbliche o private, l’OCSE fornisce alcuni criteri:
- Fonte di remunerazione: Se la remunerazione proviene da un governo o un ente pubblico, l’attività è considerata funzione pubblica;
- Scopo dell’attività: Se l’attività è volta a rappresentare, amministrare o fornire servizi pubblici per uno Stato, si tratta di una funzione pubblica.
La distinzione è fondamentale poiché determina quale articolo della convenzione OCSE si applica e, di conseguenza, quale regime fiscale viene adottato.
Eccezioni e casi particolari
L’articolo 19 del modello OCSE prevede alcune eccezioni. In particolare, il secondo paragrafo dell’articolo introduce una deroga importante: se il beneficiario della remunerazione è cittadino e residente dello Stato in cui la funzione è svolta, allora è quest’ultimo Stato che ha il diritto di tassare tali remunerazioni.
Applicazione alle organizzazioni internazionali
Un altro caso particolare riguarda i funzionari delle organizzazioni internazionali. Sebbene questi soggetti possano svolgere funzioni pubbliche, spesso non rientrano nelle previsioni dell’articolo 19, poiché le organizzazioni internazionali non sono considerate “Stati” ai fini delle convenzioni OCSE. Di conseguenza, le regole sulla tassazione di tali redditi sono spesso regolate da accordi specifici tra l’organizzazione e lo Stato ospitante.
Deroghe per Convenzioni bilaterali
Inoltre, va notato che le convenzioni bilaterali tra due Stati possono stabilire disposizioni diverse rispetto a quanto previsto dal modello OCSE. Ad esempio, alcuni Stati possono concordare di estendere la tassazione al paese in cui il lavoro viene effettivamente svolto, anche se questo va contro il principio generale dell’articolo 19.
Obiettivi dell’articolo 19 e vantaggi per i contribuenti
L’obiettivo principale dell’articolo 19 è evitare la doppia imposizione e garantire una tassazione equa per coloro che svolgono funzioni pubbliche all’estero. Questo è particolarmente importante per i dipendenti pubblici, come i diplomatici, che spesso si trovano a lavorare in paesi diversi da quello di residenza. Grazie all’articolo 19, questi lavoratori possono evitare di essere tassati due volte per lo stesso reddito.
Vantaggi per i dipendenti pubblici
Per i dipendenti pubblici, i vantaggi principali dell’articolo 19 sono:
- Sicurezza fiscale: Chiarezza su quale Stato ha il diritto di tassare i loro redditi;
- Evitare la doppia imposizione: Prevenzione di situazioni in cui lo stesso reddito potrebbe essere tassato in due paesi diversi;
- Semplificazione delle procedure: Procedure fiscali più semplici, poiché è chiaro quale Stato applica la tassazione.
Questi vantaggi sono particolarmente importanti per le categorie di lavoratori che possono trovarsi in contesti internazionali, come diplomatici, insegnanti all’estero e militari.
Confronto tra articolo 19 e articolo 15 del Modello OCSE
Per comprendere meglio la portata dell’articolo 19, è utile confrontarlo con l’articolo 15 del modello OCSE, che disciplina la tassazione dei redditi da lavoro dipendente in generale. Mentre l’articolo 15 si applica alle attività private e stabilisce che la tassazione avvenga principalmente nel paese di residenza, l’articolo 19 tratta specificamente le funzioni pubbliche e spesso concede la priorità di tassazione allo Stato che paga la remunerazione.
Differenze chiave
Articolo OCSE | Campo di Applicazione | Principio di Tassazione |
---|---|---|
Articolo 15 | Lavoro dipendente privato | Tassazione nel paese di residenza, salvo eccezioni |
Articolo 19 | Funzioni pubbliche | Tassazione nello Stato pagatore, salvo specifiche deroghe |
Questa tabella mette in luce le principali differenze tra i due articoli, evidenziando come il modello OCSE gestisca in modo distinto il lavoro privato rispetto alle funzioni pubbliche.
Implicazioni fiscali per i datori di lavoro
Non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro pubblici devono comprendere appieno le implicazioni dell’articolo 19. Quando un ente pubblico invia un proprio dipendente all’estero, deve tenere conto delle responsabilità fiscali che possono sorgere sia nel paese di origine che in quello ospitante.
Responsabilità di ritenuta alla fonte
Uno degli aspetti più importanti è la ritenuta alla fonte. Gli enti pubblici devono assicurarsi di rispettare le norme del proprio Stato, garantendo che le imposte siano correttamente trattenute secondo le leggi locali e che vengano evitate doppie imposizioni non necessarie. La corretta applicazione dell’articolo 19 può ridurre il rischio di controversie fiscali internazionali.
Posizione della giurisprudenza
Per quanto riguarda la posizione della giurisprudenza da segnalare la Corte di Cassazione che si è pronunciata con la sentenza n. 1210 del 21.01.2020, sez. V, su un caso di un privato residente in Italia, sancendo che le somme percepite per servizi resi negli Emirati Arabi non sono imponibili in Italia. La sentenza in commento appare alquanto particolare, in quanto ribalta:
- Sia le considerazioni di prassi dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione dei redditi derivanti da funzioni pubbliche;
- Sia i chiarimenti indicati nel commentario del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni in merito all’art. 19 “Redditi derivanti da funzioni pubbliche“.
La Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni Italia-Emirati Arabi Uniti, stabilisce, infatti che le remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche sono tassate soltanto nello stato che le eroga. L’art. 19 della Convenzione Italia/EAU Contro le doppie imposizioni recita quanto segue:
La Corte di Cassazione ha statuito che l’art. 19 della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, anche se rubricato “funzioni pubbliche” , stabilisce la competenza fiscale dello Stato estero di tutti i compensi del non residente, anche agendo in forza di un rapporto privatistico, ottenuti dallo svolgimento del servizio richiesto dal governo, laddove vi siano profili di interesse pubblico.
Conclusioni e consulenza fiscale online
L’articolo 19 del modello OCSE rappresenta uno strumento fondamentale per garantire una tassazione equa dei redditi da funzioni pubbliche svolte all’estero. La sua applicazione consente di evitare situazioni di doppia imposizione e di definire con chiarezza le responsabilità fiscali sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro. Se sei un dipendente pubblico o un ente che opera a livello internazionale, è essenziale comprendere a fondo queste regole per assicurare la conformità fiscale. Per ulteriori chiarimenti o per una consulenza fiscale personalizzata, contattaci oggi stesso: siamo qui per aiutarti a navigare nelle complessità della fiscalità internazionale.
Domande Frequenti (FAQ)
Di norma, è lo Stato che paga la remunerazione ad avere il diritto di tassare i redditi da funzioni pubbliche. Tuttavia, se il beneficiario è cittadino e residente nello Stato ospitante, questo potrebbe avere il diritto di tassare.
No, le organizzazioni internazionali non sono considerate Stati ai fini dell’articolo 19. Le loro regole di tassazione sono generalmente definite da accordi specifici con lo Stato ospitante.
L’articolo 19 offre sicurezza fiscale, prevenendo la doppia imposizione e semplificando le procedure fiscali per i dipendenti pubblici che lavorano all’estero.