Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia ex art. 2 del TUIR sono soggette all’imposta sul reddito (IRPEF). Per le persone residenti l’IRPEF si applica, in linea generale, su tutti i redditi percepiti dal residente, in qualunque luogo questi siano stati prodotti e salvo la possibilità di attenuare la doppia imposizione internazionale attraverso le regole interne ovvero quelle delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato della fonte del reddito. Per i funzionari UE, la residenza fiscale è ancorata all'applicazione di una disposizione speciale che andremo ad analizzare.
Residenza fiscale dei funzionari UE ancorata al luogo di presa in servizio
Per i funzionari delle istituzioni UE, la possibilità di cambiare il proprio domicilio fiscale (dall'Italia all'estero) è fortemente limitata dal rapporto di impiego con le Istituzioni UE. Questo, in relazione all'applicazione del Protocollo n.7 sui Privilegi e sulle Immunità dell’UE (PPI), ai sensi dell’art. 13 fissa il domicilio fiscale nel paese dove il funzionario era originariamente residente al momento della presa di servizio iniziale e senza possibilità di cambiarlo.
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali
Art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e immunità dell’Unione Europea
La ratio di questa disposizione è quella per cui l'esercizio dell'attività di funzionario in determinati Stati membri non deve modificare l'allocazione del diritto degli Stati membri di tassare i propri residenti. Infa...
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