La Manovra di Bilancio 2024 introduce nuove disposizioni per i fringe benefit. Per il prossimo anno, il valore dei beni e servizi offerti ai lavoratori dipendenti aumenterà da 258,23 a 1.000 euro, con la possibilità di salire a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Tra le novità, si registra l’espansione delle spese rientranti nei nuovi limiti per l’affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo ad essa associato.

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Il trattamento fiscale dei compensi in natura, noti come “fringe benefit“, è regolamentato dall’articolo 51 del DPR n. 917/86 (TUIR). Questa normativa prevede una regola generale (comma 3) e alcune disposizioni specifiche (comma 4) che disciplinano la tassazione dei benefit per i dipendenti. In sintesi, la regola generale prevede l’applicazione del valore normale per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro, con l’obbligo di tassazione solo se l’importo supera i 258,23 euro. In pratica, la tassazione dei fringe benefit entra in gioco solo superando una specifica soglia di spesa, fissata a 258,23 euro.

Le novità

Con il 2024 sono in arrivo novità importanti nel panorama dei fringe benefit a vantaggio dei lavoratori dipendenti. Nello specifico, l’articolo 6 della Legge di Bilancio 2024 presenta una deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR per il periodo d’imposta 2024, in linea con le disposizioni del 2023. Per l’anno prossimo, è previsto che il valore dei beni e servizi offerti ai lavoratori dipendenti, escluso dal reddito di lavoro, aumenterà da 258,23 a 1.000 euro, con la possibilità di salire a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, ma a condizioni ben specifiche

Un ulteriore cambiamento riguarda la categoria di valori esenti da contributi e imposte, purché rientrino entro la soglia stabilita. Tra i fringe benefit, vanno inclusi non solo beni e servizi, ma anche il rimborso delle bollette per l’energia elettrica, il servizio idrico integrato e il gas. Una novità per il 2024 riguarda l’estensione alle quote di canone d’affitto della prima casa e agli interessi del mutuo ad essa associata. Questa evoluzione aggiuntiva amplia il panorama delle agevolazioni per i dipendenti, contribuendo a creare un ambiente più favorevole in ambito di fringe benefit.

Di seguito un dettagliato riepilogo della normativa fiscale riguardante i compensi in natura destinati ai lavoratori dipendenti, in cui forniremo tutte le informazioni essenziali per comprendere come vengono trattati fiscalmente i fringe benefit concessi ai dipendenti.

Cosa sono i fringe benefit?

Partiamo dal comprendere il concetto di fringe benefit. Il termine, di origine inglese, può essere tradotto in italiano come “benefici accessori“. Si tratta di una serie di vantaggi in natura che le aziende offrono ai propri dipendenti nell’ambito delle politiche di welfare aziendale. Questi benefit comprendono una vasta gamma di beni e servizi e possono essere erogati sia a tutti i dipendenti che a specifiche categorie di lavoratori.

I fringe benefit rappresentano un’integrazione al reddito dei dipendenti, costituendo un bonus concesso attraverso beni e servizi anziché un corrispettivo in denaro. Questa peculiarità li rende un “compenso in natura“. Tra i fringe benefits più diffusi tra i dipendenti troviamo diversi elementi, come:

  • Servizio di mensa aziendale;
  • Buoni pasto e buoni regalo;
  • Auto aziendale;
  • Dispositivi tecnologici come telefoni cellulari, computer e tablet aziendali;
  • Borse di studio per incentivare l’accesso all’istruzione dei figli dei dipendenti;
  • Corsi di aggiornamento professionale;
  • Case in locazione;
  • Prestiti agevolati;
  • Sconti e convenzioni con negozi, palestre, centri benessere, ecc.;
  • Polizze di previdenza complementare;
  • Rimborsi per spese sostenute dal dipendente;
  • Stock options.

Questa diversificata gamma di fringe benefits contribuisce non solo a migliorare il benessere dei dipendenti, ma si pone anche l’obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro incentrato sulla valorizzazione e la soddisfazione dei collaboratori.

Trattamento fiscale dei fringe benefit ai dipendenti

Il trattamento fiscale dei compensi in natura, noti come “fringe benefits”, è regolamentato dall’articolo 51 del DPR n 917/86. Questa disposizione normativa delinea due aspetti fondamentali: una regola generale, sancita nel comma 3, e la determinazione del valore convenzionale di alcuni beni e servizi in natura, definita nel comma 4.

La determinazione dei fringe benefits avviene su due piani distinti, come riportato di seguito:

  • Sul piano oggettivo, si comprende che gli elementi da considerare sono rappresentati sia dai beni ceduti e dai servizi offerti dal datore di lavoro, sia dal diritto di ottenerli da terzi;
  • Sul piano soggettivo, invece, i beneficiari di tali valori sono il dipendente, il coniuge e i familiari del dipendente come indicati nell’articolo 12 del DPR n. 917/86.

Le regole che disciplinano la valorizzazione di questi elementi variano in base alla loro natura. Per quanto riguarda le cessioni di beni, la valutazione segue le seguenti disposizioni:

  • Applicazione del prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista, nell’ipotesi di cessione di beni prodotti dall’azienda medesima;
  • Applicazione delle disposizioni sul “valore normale” genericamente previste dall’articolo 9 del DPR n. 917/86. Questa disposizione è valida in ogni altra ipotesi (cessione di beni prodotti dall’azienda ma non commercializzati all’ingrosso, oppure cessione di beni non prodotti dall’azienda e, in ogni caso, prestazioni di servizi).

Questa articolata regolamentazione delinea una cornice precisa per la valutazione fiscale dei fringe benefits, garantendo una trattazione equa e accurata delle diverse categorie di benefici in natura.

Limite di non imponibilità e il bonus carburante 2023

Dopo aver quantificato i valori, è essenziale verificare se essi contribuiscano integralmente o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente. I fringe benefits concorrono al reddito imponibile IRPEF del periodo di imposta per l’importo che supera la soglia definita per ciascun anno. Per l’anno in corso, la tassazione dei fringe benefits viene quindi applicata solo quando si supera un certo margine di spesa, fissato a 258,23 euro per il 2023. Ciò significa che la tassazione entra in gioco solo quando questo importo viene superato.

Nel caso in cui la soglia per un dipendente specifico sia inferiore a 258,23 euro, non si applicano imposte. Tuttavia, i datori di lavoro privati hanno la possibilità di erogare nel 2023 buoni carburante con un importo non superiore a 200 euro per lavoratore, senza che ciò venga considerato reddito di lavoro dipendente. Nello specifico, il bonus carburante si somma ai 258,23 euro e rappresenta un beneficio aggiuntivo, diverso e autonomo rispetto ai fringe benefits. Può essere erogato senza formalità specifiche, con l’accordo di primo (CCNL) o secondo livello (aziendale o territoriale) o regolamento aziendale, e può essere concesso anche a singoli dipendenti, non necessariamente all’intero personale o a specifiche categorie.

Se il valore dei buoni carburante erogati al lavoratore nel 2023 supera i 200 euro, contribuirà interamente alla formazione del reddito e sarà soggetto a tassazione ordinaria. Il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente, come indicato nel Messaggio INPS n. 4616/2022.

Fringe benefit: detassazione fino a 3.000 euro in caso di figli a carico

La Legge di Bilancio 2023, grazie alle innovazioni apportate dal Decreto Lavoro, ha introdotto significativi miglioramenti nel riconoscimento dei fringe benefit . In particolare, ha notevolmente incrementato il limite precedentemente stabilito, portandolo da 258,23 euro a un nuovo importo più sostanzioso di 3.000 euro, solo se con figli a carico. Questa agevolazione si applica integralmente a ciascun genitore che è titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche nel caso di un solo figlio, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori.

La Legge di Bilancio 2023, grazie alle innovazioni apportate dal Decreto Lavoro, ha introdotto rilevanti miglioramenti nel riconoscimento dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti. Un passo significativo in avanti è rappresentato dall’importante incremento del limite precedentemente stabilito, che è stato elevato da 258,23 euro a un nuovo e più sostanzioso importo di 3.000 euro, con la particolarità che tale incremento si applica esclusivamente nei casi in cui i dipendenti abbiano figli a carico.

Questa agevolazione si estende a entrambi i genitori, che godranno pienamente del beneficio se entrambi sono titolari di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato. Anche nel caso di un solo figlio, l’agevolazione è concessa purché il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori. Ciò implica che il reddito prodotto dal figlio nel periodo d’imposta non deve superare l’importo di 2.840,51 euro (o 4.000 euro nel caso di figli fino a 24 anni).

In particolare, per il 2023 devono essere prese in considerazione due diverse soglie per la non imponibilità dei fringe benefit, con ambito di applicazione differenziato, come indicato nella tabella seguente.

Soglia detassazione fringe benefit

TIPOLOGIA DIPENDENTESOGLIA DETASSAZIONE FRINGE BENEFIT
Dipendenti senza figli a caricoLa soglia ordinaria di detassazione resta fissata a 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 comma 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative alle utenze domestiche)
Dipendenti con figli a caricoLa soglia di detassazione sale sino ai 3.000 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Questa modifica rappresenta un considerevole ampliamento delle opportunità per i dipendenti di beneficiare di vantaggi fiscali attraverso beni e servizi forniti dal datore di lavoro, riflettendo un chiaro impegno nel promuovere il benessere delle famiglie e nell’agevolare le responsabilità genitoriali attraverso misure concrete.

Interruzione del rapporto di lavoro e cambiamenti in corso d’anno

In caso di interruzione del rapporto di lavoro o di cambiamenti che intercorrono durante l’anno, è importante evidenziare le procedure da seguire. In prima battuta, il datore di lavoro assume un ruolo chiave nel verificare se siano soddisfatti i requisiti per accedere alla quota massima di 3.000 euro entro il 31 dicembre 2023. Nel caso in cui, nel corso dell’anno, il presupposto del carico fiscale venga meno, l’intero importo erogato come fringe benefit dovrà essere recuperato e soggetto a tassazione.

Se il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima della fine dell’anno solare e il dipendente inizi un nuovo rapporto di lavoro nello stesso periodo di imposta, occorre considerare alcune importanti variabili. Ai fini del calcolo del limite sopra menzionato, è essenziale includere anche i fringe benefits eventualmente concessi dal datore di lavoro precedente. Questo perché i periodi temporali associati ai due distinti rapporti di lavoro costituiscono un unico periodo di imposta.

Va inoltre tenuto presente che la disposizione agevolativa non contempla una franchigia. Una volta superato il limite indicato, l’intero valore dei fringe benefits deve essere soggetto a tassazione completa. In tal senso, la verifica del limite deve considerare gli importi eventualmente addebitati al dipendente, sottraendoli dal valore normale.

Fringe benefit: cosa cambia nel 2024?

Il disegno di legge di Bilancio 2024 apporta rilevanti modifiche alle disposizioni concernenti i fringe benefit, incidendo significativamente sulle soglie di esenzione per i lavoratori. In particolare, la soglia di esenzione per tutti i lavoratori viene notevolmente incrementata, passando da 258,23 a 1.000 euro ciascuno, rispetto al limite attuale fissato a 258,23 euro.

Un’ulteriore modifica riguarda la soglia precedentemente stabilita a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, la quale viene ora ridotta a 2.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Questi adeguamenti rappresentano un significativo aggiornamento delle normative sui fringe benefit, mirato a offrire ai lavoratori una maggiore flessibilità e agevolazioni finanziarie.

Per avere una panoramica completa delle differenze tra il 2023 e il 2024, sarà utile realizzare un prospetto che evidenzi in dettaglio le variazioni normative.

SITUAZIONE FAMILIARESOGLIA DETASSAZIONE FRINGE BENEFIT
Lavoratori dipendenti con figli a caricoLa soglia di detassazione per i lavoratori dipendenti con figli a carico è di 3.000 euro annui fino al 31 dicembre 2023. Tale limite diminuisce a 2.000 euro annui a partire dal 1° gennaio 2024.
Lavoratori dipendenti senza figli a caricoLa soglia di detassazione resta di 258,23 euro annui per tutti i lavoratori dipendenti senza figli a carico fino alla fine del 2023. A partire dal 1° gennaio 2024 sale a 1.000 euro annui.

Novità 2024: affitto prima casa e interessi sul mutuo

All’interno delle recenti evoluzioni legislative, il disegno di legge di Bilancio, attualmente in fase di conclusione, sembra orientato a introdurre significative modifiche nei fringe benefit. Il Governo sta valutando l’opzione di ampliare gli elementi che i datori di lavoro possono includere nel reddito dei dipendenti, e una delle possibili novità riguarda l’estensione dei fringe benefit anche al mutuo e all’affitto della prima casa. In dettaglio, l’ipotesi prevede che il fringe benefit per l’affitto possa coprire l’intero importo del canone, mentre per il mutuo si prevedrebbe un rimborso limitato alla sola quota degli interessi.

Nonostante l’entusiasmo per l’inclusione degli interessi del mutui ed affitti per la prima casa nei fringe benefit, è importante sottolineare che l’applicazione pratica potrebbe incontrare alcune difficoltà. Saranno necessarie direttive chiare e approfondite discussioni tra esperti e ministeri per garantire un’implementazione agevole di queste possibili novità normative.

Procediamo ora all’analisi delle altre categorie di fringe benefit in vigore già in corso d’anno.

Tassazione auto aziendale come fringe benefit

L’attribuzione al lavoratore dipendente dell’auto aziendale è considerata un fringe benefit. Questo significa che tale attribuzione deve essere assoggettata a tassazione. Le automobili rientrano nei fringe benefit, sia quando vengono garantite unicamente per scopi di lavoro, sia quando è possibile utilizzarle anche nella vita privata. Recentemente sono stati pubblicati i costi che riguardano i chilometri effettuati da queste autovetture, per l’anno in corso.

Si tratta di tabelle ACI che determinano il calcolo del reddito soggetto ad imposte derivato dall’utilizzo di questi autoveicoli. Una novità piuttosto recente è quella che riguarda le emissioni inquinanti dei veicoli. A partire dal 2021 infatti le tabelle ACI distinguono per il calcolo del reddito anche il tipo di automobile, in base alle emissioni di agenti inquinanti. Le Tabelle ACI 2023 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2022, a cadenza annuale, rendono disponibili i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli.

Tariffe ACI

Le tariffe determinate dall’ACI consentono di calcolare i fringe benefit per le auto aziendali, ossia la retribuzione in natura relativa alla concessione ai dipendenti di veicoli ad uso promiscuo, ossia per finalità di lavoro e private. Le tabelle hanno anche la funzione di determinare il rimborso chilometrico spettante al lavoratore che utilizza la propria auto privata per necessità legate alla propria professione. L’articolo 51 del TUIR, al comma 1, prevede che costituiscono reddito da lavoro dipendente:

“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.”

Per le autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente verrà assunto il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Fiscalità del rimborso chilometrico

La cifra che viene considerata come rientrante nei fringe benefit è calcolata dalle tabelle e dal valore standard di 15.000 km, calcolato con una stima sull’utilizzo dei veicoli per motivi sia aziendali che personali. Viene poi applicata una percentuale in base all’emissione di Co2 nell’ambiente:

  • 25% per autoveicoli con emissioni inferiori a 60 g/km di Co2;
  • 30% per autoveicoli con emissioni da 60 g/km a 160 g/km di Co2;
  • 50% per autoveicoli con emissioni da 160 g/km a 190 g/km di Co2;
  • 60% per autoveicoli con emissioni superiori a 190 g/km di Co2.

La decisione di prendere in considerazione l’effettivo inquinamento nell’amebiente degli autoveicoli è stata presa in linea con le recenti misure per limitare le emissioni ambientali causate dai veicoli.

Per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 troverà applicazione la vecchia disciplina, in base alla quale i veicoli concessi ad uso promiscuo concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente per il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base dei costi indicati nelle tabelle ACI.

L’assegnazione ai dipendenti di auto ad uso promiscuo comporta:

  • deducibilità al 70 per cento dei costi per il datore di lavoro;
  • tassazione dei fringe benefit in capo al lavoratore, calcolato in base delle tabelle ACI 2023 per i rimborsi chilometrici in rapporto alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.

Autoveicoli ad uso esclusivo aziendale

Il veicolo concesso in uso al dipendente per esclusivo fine aziendale non determina, per lo stesso, alcun fringe benefit tassabile. Invece, l’attribuzione del veicolo per uso esclusivamente personale del dipendente determina, in capo allo stesso, un fringe benefits, tassabile come reddito di lavoro dipendente, pari al compenso in natura. Pertanto, la quantificazione del reddito avviene applicando il criterio del valore normale previsto dall’articolo 9 del DPR n. 917/86.

Attribuzione del reddito al dipendente

Dal punto di vista operativo, il valore del fringe benefits può essere attribuito al dipendente mediante:

  • Inserimento in busta paga;
  • Fatturazione (si ricorda che i costi di percorrenza delle Tabelle Aci sono da considerarsi comprensivi di IVA).

È possibile, inoltre, attribuirne sia una quota in busta paga sia un’altra con fattura.

Per completezza, si ricorda che, nel caso in cui il dipendente utilizzi la propria autovettura per effettuare una trasferta di lavoro, il datore di lavoro deve corrispondere un’indennità chilometrica.

Rimborsi chilometrici

rimborsi chilometrici vengono erogati nei confronti dei lavoratori per spese relative a costi proporzionali all’utilizzo, ovvero collegati all’utilizzo del mezzo (costo del carburante, di manutenzione e riparazione, costo dei pneumatici ecc) e costi non proporzionali (assicurazione, bollo auto). le spese devono essere documentate. Nelle tabelle ACI 2023 per i rimborsi chilometrici vengono suddivise tra le auto in produzione e quelle fuori produzione.

Le stesse poi sono suddivisi in base alla tipologia di alimentazione: a benzina, metano, gasolio, gpl o elettrici.

Per quel che riguarda la tassazione dei rimborsi chilometrici, calcolati in base alle tabelle ACI (percorrenza, tipologia veicolo e costo chilometrico) non sono imponibili le somme riconosciute in relazione a prestazioni lavorative eseguite in Comuni diversi da quello in cui è situata la sede di lavoro.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E/2015 ha chiarito che:

  • se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la località di missione dalla propria residenza è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio (rimborso chilometrico di minore importo), la somma riconosciuta non è imponibile;
  • nel caso contrario, ossia se la distanza percorsa è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, e viene erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore, la differenza rientra nel reddito imponibile.

L’assegnazione ai dipendenti di auto ad uso promiscuo comporta due conseguenze a livello fiscale:

  • deducibilità al 70 per cento dei costi per il datore di lavoro;
  • tassazione dei fringe benefit in capo al lavoratore, calcolato in base delle tabelle ACI 2023 per i rimborsi chilometrici in rapporto alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.

I fringe-benefit non concorrono alla formazione di reddito da lavoro dipendente entro il limite d’importo di 258,23 euro nel periodo d’imposta di riferimento.

Prestiti di denaro dall’azienda al dipendente come fringe benefit

Anche la concessione di prestiti dall’azienda al dipendente è considerata corresponsione di benefit e la legge di conversione del decreto anticipi (D.L. n. 145/2023) introduce una distinzione nella tassazione dei prestiti concessi dai datori di lavoro ai dipendenti, indipendentemente dalla loro durata. In particolare, distingue tra prestiti a tasso fisso e quelli a tasso variabile.

Anche la concessione di prestiti da parte dell’azienda ai dipendenti costituisce un beneficio e la legge di conversione del decreto anticipi (D.L. n. 145/2023) apporta modifiche alla tassazione di tali prestiti, indipendentemente dalla loro durata. La normativa stabilisce una distinzione tra prestiti a tasso fisso e quelli a tasso variabile.

Il meccanismo considera come compenso in natura il 50% della differenza tra:

  • L’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno;
  • L’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Nonostante rimanga l’imponibilità della metà di questa differenza, si specifica che il tasso ufficiale di riferimento da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito. Non è più necessario fare riferimento al TUR in vigore al 31 dicembre di ogni anno.

Fabbricati concessi in uso al dipendente: tassazione come fringe benefit

Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume come compenso in natura la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso. Tra le spese sono comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Pertanto si avrà:

Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della predetta differenza. Quindi:

Fringe benefit = (rendita catastale del fabbricato + eventuali spese inerenti ‒ somma versata o trattenuta al dipendente) x 30% 

Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico. Oppure, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.  Pertanto:

Fringe benefit = Canone di locazione ‒ somma versata o trattenuta al dipendente

Reddito di impresa del datore di lavoro

Per quanto riguarda la determinazione del reddito di impresa per il datore di lavoro che concede in uso il fabbricato, vi sono delle regole particolari. È previsto, come regola generale, che i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti siano deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi.

In altre parole, sulla base del principio di correlazione, secondo cui tutto ciò che costituisce reddito di lavoro dipendente è deducibile in capo al datore di lavoro, la quota che quest’ultimo può portare in deduzione quale componente negativo di reddito è pari a quanto costituisce reddito per il dipendente.

Buoni pasto

I buoni pasto sono uno dei fringe benefit più diffusi. Vengono erogati a tutti i dipendenti di un’azienda. Possono avere un valore compreso tra i 2 e i 15 euro e vengono utilizzati come servizio sostitutivo di mensa. Non possono essere convertiti in denaro o utilizzati da persone diverse dal titolare, che può usarli per acquistare pasti già pronti o prodotti alimentari negli esercizi convenzionati.

I buoni pasto elettronici e cartacei danno diritto al lavoratore dipendente di ricevere un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore del buono stesso. 

Sono esenti da tassazione fino ad un massimo di 4 euro per i buoni pasto cartacei e di 8 euro per i buoni pasto elettronici. Il limite è di 5,29 euro per i buoni corrisposti agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Il tutto ricordando che, secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico, i buoni pasto elettronici e cartacei 2023 possono essere utilizzati solo dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo, e dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Telefono, computer o tablet aziendale

Tale tipologia di fringe benefit è beneficiata soprattutto dai dipendenti che lavorano in smart working, o che hanno necessità di utilizzare tali strumenti per portare a termine i propri compiti. Generalmente, questo tipo di fringe benefit viene erogato per l’esclusivo uso aziendale e, talvolta, il dipendente ha la possibilità di farne anche un uso promiscuo:

  1. Telefono utilizzato promiscuamente: nel caso in cui esista un sistema di rendicontazione analitico per rintracciare le telefonate effettuate dal dipendente per fini personali questa quota sarà tassata in busta paga. In caso contrario potrà essere preso in considerazione 50% e 50%. In busta paga sarà tassato il 50% del canone come fringe benefit.
  2. Caso di telefono con doppia scheda: qualora il datore di lavoro paga solo la scheda aziendale il dipendente non sarà sottoposto a tassazione per l’utilizzo della scheda personale se è lui stesso a pagarne traffico telefonico e dati.

Buoni carburante

Per il 2023, si cumula ai 258,23 euro i buoni carburante dal valore di 200 euro che costituisce un benefit ulteriore, diverso e autonomo, rispetto ai fringe benefit. I beni e i servizi che il datore di lavoro potrà erogare ai propri dipendenti potranno raggiungere un valore complessivo di 458,23 euro (200 per uno o più buoni benzina e 258,23 euro per l’insieme degli fringe benefit, compresi eventuali ulteriori buoni benzina (cfr. Circ. n. 27/E/2022 e Circ. n. 35/E/2022).

Il bonus può essere erogato anche ad un singolo lavoratore e non necessariamente a generalità dei dipendenti o a categorie di essi. Il lavoratore dipendente potrà scegliere di convertire il premio di produttività in forma monetaria in bonus carburante.

Deve essere evidenziato che in entrambe le casistiche, il superamento della soglia determina la tassazione ai fini IRPEF dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.

Conclusione

Il trattamento fiscale dei “fringe benefit”, definito dall’articolo 51 del DPR n. 917/86 (TUIR), impone regole precise per la tassazione di questi compensi in natura. La regola generale stabilisce che il valore normale dei beni e servizi ceduti dal datore di lavoro è tassato solo se supera i 258,23 euro, ovvero la soglia di spesa per il 2023. Nel panorama dei fringe benefit, il 2024 porta importanti novità a vantaggio dei lavoratori dipendenti. L’articolo 6 della Legge di Bilancio 2024 deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, estendendo le agevolazioni del 2023. La soglia esente per beni e servizi concessi ai lavoratori aumenta da 258,23 a 1.000 euro, con la possibilità di salire a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Un cambiamento rilevante riguarda l’espansione delle categorie esenti da contributi e imposte a favore dei lavoratori dipendenti. Oltre ai tradizionali beni e servizi, ora rientrano anche i rimborsi per bollette energetiche, servizio idrico e gas. Inoltre, per il 2024, si prevede l’inclusione delle quote di canone d’affitto della prima casa e degli interessi del relativo mutuo tra i fringe benefit esenti. Queste modifiche rafforzano il quadro delle agevolazioni per i dipendenti e il riepilogo fornito offre una panoramica dettagliata sulla normativa fiscale dei compensi in natura, facilitando la comprensione del trattamento fiscale dei fringe benefit concessi ai dipendenti.

Domande frequenti

Quali sono le procedure di gestione di fringe benefit in caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno?

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve verificare i requisiti per accedere alla quota massima di 3.000 euro entro il 31 dicembre 2023. Se il presupposto fiscale viene meno nel corso dell’anno, l’importo dei fringe benefits erogati deve essere recuperato e tassato.

Cosa succede ai fringe benefit se il dipendente inizia un nuovo rapporto di lavoro durante l’anno solare?

Se il rapporto di lavoro si interrompe prima della fine dell’anno e il dipendente inizia un nuovo lavoro nello stesso periodo, è necessario considerare i fringe benefits concessi dal datore di lavoro precedente ai fini del calcolo del limite massimo.

Come cambia la detassazione per i lavoratori dipendenti con figli a carico nel 2024?

La soglia di detassazione per i lavoratori dipendenti con figli a carico diminuirà da 3.000 a 2.000 euro annui a partire dal 1° gennaio 2024.

Come è tassata l’auto aziendale come fringe benefit?

L’auto aziendale è considerata un fringe benefit e soggetta a tassazione. I costi sono determinati dalle tabelle ACI, considerando le emissioni inquinanti del veicolo e la percorrenza annua determinata in fase di assegnazione.

Qual è la tassazione dei prestiti aziendali ai dipendenti?

La tassazione dei prestiti aziendali ai dipendenti dipende dal tasso (fisso o variabile). La legge del 2023 stabilisce che il 50% della differenza tra gli interessi al TUR e quelli effettivamente pagati è considerato compenso in natura.

Come è tassato l’uso aziendale di fabbricati concessi ai dipendenti?

La tassazione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti è basata sulla differenza tra la rendita catastale e le spese del fabbricato. Per fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimora, si assume il 30% di questa differenza.

I buoni pasto sono soggetti a tassazione?

I buoni pasto sono esenti da tassazione fino a un massimo di 4 euro (cartacei) o 8 euro (elettronici). Questi non possono essere convertiti in denaro e devono essere utilizzati solo dai prestatori di lavoro subordinato.

Qual è la soglia massima per i buoni carburante?

I buoni carburante possono essere cumulati fino a un massimo di 458,23 euro insieme ad altri fringe benefits. I dipendenti possono convertire il premio di produttività in bonus carburante, dando loro la flessibilità di scelta.

Come vengono tassati i rimborsi chilometrici per gli spostamenti legati al lavoro?

I rimborsi chilometrici, calcolati secondo le tabelle ACI non sono imponibili per gli spostamenti tra Comuni diversi da quello della sede di lavoro. Tuttavia, se la distanza percorsa supera quella calcolata dalla sede di servizio, la differenza è considerata reddito imponibile.

Cosa succede se il dipendente utilizza il telefono aziendale per scopi personali?

Nel caso di utilizzo promiscuo del telefono aziendale, il dipendente può essere tassato sulla quota relativa alle telefonate personali, a meno che non esista un sistema di rendicontazione analitico. In mancanza, può essere considerato un 50% di tassazione sulla bolletta come fringe benefit.

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  1. Ciao, sono stato assunto da un azienda in Italia, io ora lavoro in Germania. Per farmi venire in Italia mi pagano un volo dalla Germania e ovviamente mi danno un hotel per un mese nel frattempo che cerco una casa mia. Volo e albergo mi vengono tassati? vengono davvero considerati un benefit? non avendo una casa se non mi danno albergo non sussite la possibilita di iniziare il rapporto di lavoro, come puo essee considerato un benefit? Grazie!

  2. Salve, in questo caso si tratta di benefit, in quanto l’azienda sostiene per suo conto alcuni oneri che non riguardano l’attività lavorativa. Invece che pagarle il compenso, l’azienda le acquista il volo e l’albergo dove soggiornerà. Per lei questo è un beneficio, al pari della retribuzione.

  3. Buongiorno,

    mi confermate che un veicolo ad uso promiscuo assegnato ad un dipendente in fringe benefit può essere utilizzato esclusivamente da lui o suoi famigliari di 1° grado?
    Se la risposta fosse affermativa a che sanzioni va incontro l’azienda nel caso decida di far utilizzare quello stesso mezzo a persone non famigliari dell’utilizzatore?

    Grazie molte.

  4. La risposta è affermativa. In caso contrario l’azienda non ha sanzioni, non può controllare a chi guida l’auto del dipendente, ma sarà il dipendente a risponderne.

  5. Buon giorno.
    Utilizzo un autovettura concessa in fringe benefit dall’azienda per la quale lavoro, benefit regolarmente fatturato ed inserito in busta paga secondo le tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale, tutto secondo la normativa vigente.
    Recentemente l’azienda ha manifestato l’intenzione di fatturare una quota aggiuntiva in caso di superamento della percorrenza chilometrica concordata dall’azienda stessa con la società di noleggio a lungo termine.
    La quota aggiuntiva sarebbe determinata in funzione dei chilometri di superamento della percorrenza chilometrica contrattuale (stabilita unilateralmente dall’azienda).
    Desidero una vostra valutazione in merito alla liceità di questo ulteriore addebito al dipendente in aggiunta alla quota già fatturata dall’azienda come fringe benefit.
    Grazie.
    Gianluca.

  6. Direi che tutto dipende dagli accordi presi tra impresa e lavoratore. La tassazione che si trova in busta per l’utilizzo del veicolo tuttavia viene ridotta degli importi richiesti al dipendente addebitati in busta paga. Quindi se le richiedono un importo maggiore la tassazione del suo fringe benefit sarà inferiore.

  7. Buongiorno. La mia azienda mi sta assegnando un auto aziendale ad uso promiscuo la cui quota ACI (esclusa IVA) è di 131€ al mese circa. Mi è stato comunicato che la quota mi sarà addebitata con fattura (cadenza trimestrale). Questo significa che l’auto aziendale mi “costerà” (131€*3)+IVA? Tale spesa è deducibile nel 730?
    Grazie,
    Antonio

  8. Salve Antonio, l’auto concessa in uso promiscuo al lavoratore dipendente viene tassata, in quanto considerata Fringe benefit. Immagino che quel valore corrisponda al fringe che costituisce per lei un reddito. L’importo per lei è un reddito in busta paga, non è una spesa. Reddito che sarà tassato. La tassazione non è un costo deducibile.

  9. La mia azienda da per me è la mia famiglia come fringe benefit l’assicurazione sanitaria, pari a un valore di 2.980€.
    Da quello che leggo secondo la finanziaria, visto che l’importo è inferiore di 3.615€, non mi dovrebbe essere assolutamente inserita la tassazione in busta paga. Corretto?
    Grazie

  10. Anche se in azienda sono l’unica dipendente ad avere questo benefit?
    In azienda mi dicono:
    che le polizze devono essere stipulate, per essere deducibili, in conformita’ a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
    Quindi secondo lui se la polizza non è per tutti i dipendenti con la mia categoria di impiego, non è deducibile per l’azienda ed è tassabile per me.
    C’è una soluzione?

  11. buongiorno posso scegliere a seguito di un nuovo lavoro o una auto aziendale oppure una somma mensile (indennità/allowance) cosa mi consigliate? l’indennità offerta viene tassata o risulta netta come un rimborso a piè di lista?
    grazie

  12. Sia che scelta l’importo che l’auto, il valore di entrambi è soggetto comunque a tassazione in busta paga, quindi, praticamente non cambia niente. Deve capire quanto sarebbe tassate l’auto e valutare la scelta migliore.

  13. grazie , un ulteriore domanda: sapete dirmi quanto ammonta la tassazione dell’indennità (allowance) in busta paga? grazie

  14. Buona sera,

    Nel caso di uno stock grant:
    – azioni fornite gratuitamente ad alcuni impiegati ma la cui vendita è bloccata per un certo numero di anni (superiore a 3),
    rientrano nei fringe benefit, o nelle stock option, come nell’articolo seguente: https://fiscomania.com/2015/06/stock-option-estere-disciplina-fiscale-e-dichiarativa/

    Mi sembra di aver compreso che la condizione essenziale per fringe benefits è che tutti i dipendenti ne usufruiscano;
    Mentre per le stock options deve esistere un’opzione, nel caso sopra non vi è alcuna opzione, le azioni vengono “regalate” ed ad una certa data vengono vendute (senza possibilità di scelta).
    Considerando inoltre che le azioni sono collocate all’estero quale sarebbe la tassazione e regolamenti applicabili?

    Ringrazio anticipatamente per la disponibilità

  15. La possibilità che le ha dato l’azienda è di poter acquistare azioni, estere, dopo un tempo prestabilito. La tassazione avviene direttamente nella sua busta paga, come fringe benefit, al momento dell’esercizio dell’opzione. Riceverà, quindi, l’importo già al netto delle imposte. Dovrà tuttavia dichiarare il possesso delle stock estere nel quadro RW. Per maggiori info, mi contatti per una consulenza.

  16. Ciao, sto tornando un contratto con una nuova azienda. Mi offrono 300 euro fissi per 14 mensilità ma li vorrebbero inserire con tassazione ridotta in benefit. Devo decidere io come erogarli e per quali voci. Voi cosa mi suggerire?

  17. Tassazione in benefit, vuol dire che non la pagheranno in denaro ma con alcuni beni concessi. Sinceramente, cambierei contratto e/o azienda.

  18. Buon giorno, grazie per la risposta.. penso di non essermi spiegato correttamente, l’azienda al tempo 0 concede le azioni direttamente su un conto presso una banca estera USA nel frattempo vengono anche caricati i dividendi; successivamente ad un tempo prestabilito 3/5 anni le azioni vengono automaticamente vendute. E poi sarà necessario trasferire l’ammontare in Italia.. quindi in pratica il capital gain non sembra essere connesso con lo stipendio

  19. Solitamente l’azienda in questi casi tassa l’attribuzione/vendita delle stock in busta paga, come fringe benefit. Lei dovrà dichiarare il possesso considerata la disciplina sul monitoraggio fiscale, ed eventualmente tassare i dividendi percepiti.

  20. Buongiorno,
    vorrei avere informazioni in merito al trattamento fiscale di omaggi e liberalità a dipendenti; in particolare vorrei sapere, come sono considerati i cofanetti soggiorno (c.d. smartbox) da destinare a dipendenti.
    Grazie

  21. Per la società sono considerate spese di rappresentanza, mentre per i dipendenti sono reddito da tassare.

  22. Salve,
    a Natale i miei titolari vorrebbero dare dei buoni ai dipendenti. So che il tetto massimo è 258 euro per singola persona, ma vorrei sapere se è possibile darli solo ad alcuni dipendenti e altri no, o se darli con diverso importo, o se ci sono vincoli legali tali per cui tutti o tutti nella categoria devono ricevere lo stesso buono.

    Grazie della gentile risposta.
    Cordiali saluti

  23. Salve Alice, da un punto di vista fiscale non ci sono vincoli di sorta. I buoni possono essere di valore diverso e dati a solo alcuni dipendenti.

  24. Grazie della veloce risposta. Purtroppo lo studio paghe a cui ci appoggiamo mi ha dato indicazioni differenti ovvero riporto testuale : “Per quanto riguarda i beni in natura, mentre i soldi che venivano dati in busta dovevano essere dati a tutti, ora i beni in natura possono essere dati anche a singole categorie di dipendenti tipo solo i commerciali, solo gli amministrativi ecc..
    Oppure solo chi ha i figli a carico…
    Insomma categorie individuate con determinate caratteristiche omogenee”
    Chiedo quindi un chiarimento in merito. Grazie mille per il vostro impegno e i vostri consigli.

  25. Buonasera
    La mia azienda a seguito del trasferimento presso un’altra unità produttiva sita in un altro comune,mi corrisponderà un indennità di trasferimento. Visto art 51 del tuir come sarà tassata un indennità di 1000 euro?

  26. Buongiorno. Alcuni giorni or sono sono stato sottoposto ad intervento chirurgico. L’assicurazione all’ultimo momento ha rifiutato la presa in carico quindi l’azienda per la quale lavoro ha provveduto al pagamento per un valore di circa 30.000 euro.
    Può essere considerato un benefit?
    Se si, quale tassazione dovrò affrontare ?

    Grazie in anticipo e buon lavoro

  27. Difficile da dire con queste informazioni ma se si tratta di benefit sarà tassato ai fini Irpef come fosse reddito da lavoro dipendente.

  28. Buon giorno, in caso di welfare aziendale, introdotto dall’azienda, con regolamento aziendale, che prevede la possibilità di servizi di cui all’art. 51 co.2 let f (abbonamenti palestra, abbonamenti cinema e per, alcune categorie, viaggi) e buoni spesa supermercato, di cui al co.3, non mi è chiaro se pur avendo un budget di € 1.000,00 da spendere per tali servizi, la somma sarà tassata e soggetta a contributi in busta paga, superando la somma di € 258,23 di cui al co.3. Oppure sono due fattispeci diverse? Si potrebbe, quindi, ad esempio, avere un abbonamento annuale in palestra del valore di € 500,00 + buono spesa al supermercato di € 250,00 e sarebbe tutto “esente”, per il dipendente, corretto?

  29. I compensi in natura che ha elencato rientrano tutti nella disciplina generale di cui al comma 3 dell’articolo 51 del TUIR e sono soggetti a tassazione sopra la soglia di € 258,23. La soglia riguarda non il singolo benefit ma il valore di tutti i benefit percepiti complessivamente. Se nell’anno si supera questa somma tutto il valore dei benefits è tassato. La soglia, infatti, non rappresenta una franchigia.

  30. Buonasera,
    L’azienda per cui lavoro mi sta pagando la retta mensile del residence dove dormo durante giorni feriali. Temo che al momento non mi stiano conteggiando in busta paga l’importo di pertinenza. Cosa potrà succedermi? Primo o poi l’Agenzia Entrate potrà rivalersi contro di me oppure l’onere in questione è tutto del datore di lavoro che sarà l’unico ad essere perseguito?

  31. Salve Andrea, se l’azienda non le tassa correttamente il fringe benefit in busta paga, il problema è dell’azienda. Il suo compito è quello di dichiarare quanto riceve nella CU. Segnali, tuttavia, la problematica all’azienda.

  32. Salve,
    ho un quesito in merito alla tassazione.
    Se nell’arco del 2018 l’azienda ha reso disponibili “X” euro tramite una piattaforma specifica (nel mio caso ‘Easy Welfare’) ed io ho speso (staccando relativi buoni) una parte nel 2018 e un altra parte nel 2019, questi ultimi concorrono al ai 258,23 euri di limite per l’anno fiscale 2019 o li devo considerare come facenti parte del 2018 (pur, mi ripeto, non avendoli spesi totalmente all’interno di quell’anno?)
    Saluti
    Flavio

  33. Salve,
    lavoro per un Istituto di Credito, da circa 4 anni mi hanno trasferito su un comune di residenza diverso dal mio, la Banca dal 1 giorno mi ha fornito un immobile dove alloggiare, come previsto dal CNNL, e solo da 2 mesi mi ritrovo in busta paga un addebito di € 244,00 per alloggio Convenzionale, non avendo mai trsferito ne domicilio ne residenza e trattandosi di immobile utilizzato solo nei giorni lavorativi perchè appunto rientro nella mia dimora di residenza nei giorni “festivi”, volevo chiedervi se lìaddebito della Fringe Benefit è dovuto.
    Vi ringrazio anticipatamente
    cordiali saluti

  34. Salve, ma quando si supera la soglia dei 258 euro vengono tassati una sola volta o tutti i mesi? Grazie mille

  35. Buonasera, posso reperire un elenco completo dei fringe benefit tassati in busta paga?
    ne dovrei verificare diversi.
    Intanto potete dirmi se un check up (di prevenzione) è soggetto a questa tassazione?

    Grazie

  36. Salve, la mia azienda in alternativa al fringe benefit auto mi ha proposto una quota di fringe benefit in busta paga, dichiarata come tale, superiore al valore minimo non tassabile. Mi chiedevo quale sia la percentuale di tassazione che va applicata su tale somma che mi andrebbe ad erogare l’azienda. Grazie.

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