I contribuenti che adottano il regime forfettario (art. 1, co. 54, Legge n. 190/14 ss. mm.) sono tenuti, annualmente, alla compilazione del quadro RS. Nel quadro devono essere indicati i costi sostenuti nel periodo di imposta per l’esercizio dell’attività (professionale o di impresa). Oltre, al quadro quadro LM (sezione II), quindi, è obbligatoria l’indicazione ed il monitoraggio dei costi sostenuti al fine di stimolare l’effettuazione corretta degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Proprio a questo scopo, l’Agenzia delle Entrate, annualmente invia lettere di compliance con cui vengono avvisati i contribuenti delle violazioni commesse nella compilazione del quadro dando la possibilità di rimediare utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.
Compilazione dei costi nel quadro RS
Nel quadro RS trovano spazio gli elementi informativi obbligatori previsti dal co. 73 della Legge n. 190/14. Si tratta degli obblighi informativi sui costi sostenuti nell’esercizio dell’attività da parte dei contribuenti che adottano il regime forfettario. Tali informazioni devono essere inserite all’interno del quadro RS del modello Redditi PF, nei righi dal 375 al 381, indicando l’importo dei costi sostenuti nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione.
Le informazioni richieste per i forfettari esercenti attività di impresa sono le seguenti:
- Indicazione del numero complessivo di mezzi di trasporto detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo di imposta;
- L’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci;
- I costi sostenuti per il godimento di beni di terzi;
- L’ammontare complessivo delle spese sostenute per gli acquisti di carburante per autotrazione.
I forfettari esercenti attività di lavoro autonomo devono, invece, sono chiamati ad indicare:
- L’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- I consumi di energia elettrica e quelli per carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Come anticipato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando le istruzioni dichiarative richiedono che il contribuente indichi il costo relativo a beni e servizi, questo deve essere riportato tenendo in considerazione non solo la quota di servizi o beni acquistati, ma anche l’IVA addebitata in fattura.
Deve essere evidenziato, inoltre, che l’indicazione di questi dati è obbligatoria per tutti i forfettari.
Cosa fare in caso di notifica della lettera di compliance
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, in caso di omissioni o errori nella compilazione del quadro RS viene notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), pertanto è importante prestare attenzione a questo strumento, avendo cura di aggiornare sempre l’indirizzo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (nell’Indice nazionale dei domicili digitali). Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.
Inoltre, la stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.
Nel momento in cui viene notificata la comunicazione il contribuente è chiamato a valutare la propria situazione. Nel caso in cui sia infondata il contribuente ha la possibilità di richiedere ulteriori informazioni oppure segnalare all’Amministrazione finanziaria la presenza di elementi, fatti o circostanze alla stessa non conosciuti, al fine di superare il controllo. Da tenere presente che alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui viene inviata la comunicazione non possono essere inviate risposte, perché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.
In alternativa, qualora la contestazione dell’Agenzia risulti concretamente fondata il contribuente ha la possibilità di sanare la propria posizione con la presentazione di una dichiarazione integrativa con la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso, in relazione al tempo trascorso dalla violazione alla sua regolarizzazione.