L'addebito dell'IVA da parte del contribuente in regime forfettario non rappresenta, necessariamente, un comportamento teso a manifestare la volontà di applicare il regime fiscale ordinario. Questo significa, quindi, che è possibile sanare l'errore senza conseguenze particolari.
L'addebito dell'IVA in fattura, infatti, potrebbe essere indice del fatto che il contribuente voglia applicare il regime ordinario al posto del forfettario. L'errore può essere sanato attraverso l'emissione di una nota di credito, entro il trimestre di riferimento (senza l'esercizio della detrazione dell'IVA).
La detrazione dell'IVA è comportamento concludente
Il comportamento concludente del contribuente che ha applicato l'IVA in fattura con il regime forfettario si ha solo se questi abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA.
Quindi, se oltre all'emissione della fattura con IVA il contribuente ha anche esercitato il diritto alla detrazione ed effettuato le liquidazioni periodiche, il comportamento può essere considerato come espressivo della volontà di applicare il regime ordinario. Sul punto, può essere presto a riferimento la Circolare n. 7/E/2008 § 3.2 dell'Agenzia delle Entrate e dalla Risposta ad interpello n. 378/E/21. L'Agenzia ha confermato che non può applicare il regime forfettario il contribuente ha emesso nel corso dell'anno fatture con IVA, oltre ad aver presentato le liquidazioni periodiche IVA.
L'effettuazione di questi adempimenti contempla il comportamento concludente per il regime ordinario. Pertanto, non è possibile correggere la situazione attraverso l'emissione di note di variazione IVA.
Note di variazione IVA
La correzione dell'errore legato all'addebito dell'IVA in fattura da parte del forfettario può essere sanato attraverso l'emissione di una nota di variazione IVA. Sul punto, la Circolare n. 9/E/19 § 4.1 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nota di variazione è "da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA, che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa".
Quanto tempo per l'emissione della nota di variazione?
La nota di variazione può essere emessa entro un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, ex art. 26, co. 3 del DPR n. 633/72. Tuttavia, è opportuno che la correzione avvenga quanto prima ovvero entro il termine della prima liquidazione periodica che avrebbe dovuto essere effettuata nel caso in cui il soggetto non avesse aderito al regime forfettario. Naturalmente, questo a condizione che non sia stato esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta in sede di liquidazione periodica.
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