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Come si apre un fondo di investimento

NewsCome si apre un fondo di investimento

Aprire un fondo di investimento può essere una scelta strategica per diversificare il proprio portafoglio e offrire opportunità di crescita a investitori esterni. Ma come si apre un fondo di investimento? Questa guida ti guiderà passo dopo passo nel processo, esplorando non solo i requisiti normativi ma anche le migliori strategie per rendere il tuo fondo competitivo. Se sei un imprenditore o un investitore interessato a creare un fondo di investimento, continua a leggere per scoprire tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Cos’è un fondo di investimento

Un fondo di investimento è uno strumento finanziario che raccoglie il denaro di diversi investitori per investire in asset come azioni, obbligazioni, immobili e altri strumenti finanziari. L’obiettivo è quello di ottenere una performance finanziaria che sia positiva e coerente con la strategia del fondo stesso.

I fondi di investimento possono essere gestiti attivamente o passivamente. Nel primo caso, un gestore del fondo prende decisioni sugli investimenti in base a una strategia mirata; nel secondo, il fondo replica l’andamento di un indice di mercato.

La normativa che disciplina i fondi di investimento è contenuta principalmente nel Testo Unico della Finanza (TUF) e nelle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

Tipologie di fondi di investimento

Ci sono diverse tipologie di fondi di investimento, ciascuna con caratteristiche specifiche:

  • Fondi Comuni di Investimento: Raccolgono il capitale di molti investitori e lo gestiscono secondo una strategia comune.
  • ETF (Exchange Traded Funds): Fondi che replicano un indice di mercato e sono scambiati in borsa come le azioni.
  • Fondi di Private Equity: Investono direttamente in società non quotate per aumentarne il valore e ottenere un ritorno.

Conoscere le diverse tipologie di fondi ti aiuterà a scegliere quella più adatta alle tue esigenze e a definire una strategia di investimento chiara.

Scelta della struttura giuridica

Una volta definita la strategia del fondo, il passo successivo è la scelta della struttura giuridica. Esistono diverse forme giuridiche per un fondo di investimento, tra cui:

  • Società di Gestione del Risparmio (SGR)
  • Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
  • Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF)

La scelta dipenderà dalle esigenze fiscali e regolamentari, nonché dal tipo di investitori a cui ci si vuole rivolgere.

Società di Gestione del Risparmio (SGR)

Le Società di Gestione del Risparmio (SGR) rappresentano una delle forme giuridiche più utilizzate per la gestione dei fondi di investimento in Italia. Queste società sono disciplinate principalmente dal Testo Unico della Finanza (TUF) e dalla normativa secondaria emanata dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB. Le SGR operano con l’obiettivo di gestire in maniera professionale patrimoni collettivi e offrono un’ampia gamma di fondi comuni di investimento.

Sono strutturate come società per azioni (S.p.A.) e sono autorizzate a costituire e gestire fondi comuni di investimento.

Caratteristiche delle SGR

  • Struttura giuridica: Le SGR sono costituite come società per azioni (S.p.A.), il che implica che devono rispettare i requisiti previsti dal Codice Civile per questa forma societaria. Ciò significa che il capitale minimo deve essere di almeno 1 milione di euro e devono avere un’organizzazione societaria strutturata, con un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale.
  • Gestione collettiva del risparmio: Le SGR hanno il compito di raccogliere capitali da una pluralità di investitori e gestirli collettivamente in portafogli diversificati, rispettando una strategia di investimento definita. La gestione collettiva è regolata da specifici regolamenti di gestione, che devono essere approvati dalle autorità di vigilanza.
  • Patrimonio separato: Il patrimonio gestito da una SGR è separato sia dal patrimonio della società stessa sia da quello dei singoli investitori. Questo principio è fondamentale per garantire la protezione degli investitori, in quanto il patrimonio del fondo non è aggredibile dai creditori della SGR.
  • Attività consentite: Le SGR possono gestire fondi comuni di investimento (FIA o OICR) sia aperti che chiusi, investire in diverse classi di attività (azioni, obbligazioni, immobili, strumenti derivati, ecc.) e fornire servizi di gestione individuale su base discrezionale per conto di terzi, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
  • Obblighi regolamentari: Le SGR sono soggette a un rigoroso sistema di vigilanza da parte della Banca d’Italia e della CONSOB. Devono rispettare requisiti patrimoniali minimi, requisiti di governance e politiche di gestione del rischio, per garantire la stabilità della gestione e la tutela degli investitori. È richiesta anche la presenza di un responsabile per la conformità normativa (compliance officer) e un sistema di controllo interno adeguato.
  • Autorizzazione e vigilanza: Per costituire una SGR è necessaria un’autorizzazione da parte della Banca d’Italia, che deve valutare l’idoneità dei requisiti patrimoniali, organizzativi e degli esponenti aziendali (requisiti di onorabilità e professionalità). Una volta autorizzata, la SGR è sottoposta a vigilanza continua da parte della Banca d’Italia e della CONSOB per garantire la corretta operatività e la tutela degli investitori.

Procedura di costituzione di una SGR

  1. Predisposizione della documentazione: La prima fase prevede la predisposizione di una serie di documenti, tra cui lo statuto societario, il business plan e il regolamento di gestione del fondo. Questi documenti devono essere preparati in conformità alle normative vigenti e presentati alle autorità competenti.
  2. Richiesta di autorizzazione: Successivamente, è necessario presentare una domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia, che include la valutazione dell’adeguatezza del capitale, della struttura organizzativa e degli esponenti aziendali. La CONSOB interviene per la verifica degli aspetti di trasparenza nei confronti degli investitori.
  3. Approvazione e iscrizione: Una volta ottenuta l’autorizzazione, la SGR viene iscritta nell’albo tenuto dalla Banca d’Italia e può iniziare la sua attività. È necessario rispettare gli obblighi di trasparenza, informativa e rendicontazione nei confronti degli investitori e delle autorità di vigilanza.
  4. Avvio delle operazioni: Dopo l’iscrizione, la SGR può procedere con l’avvio delle attività operative, che comprendono la raccolta di capitali dagli investitori e la gestione dei fondi secondo la strategia predefinita.

Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)

Le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) sono società per azioni con una specificità che le distingue dalle altre forme giuridiche: il capitale variabile. Questa forma societaria è particolarmente adatta per chi desidera una maggiore flessibilità nella gestione e nella partecipazione degli investitori. Per costituire una SICAV è richiesto un capitale minimo di 1 milione di euro, come per le SGR, al fine di garantire la solidità finanziaria e la tutela degli investitori. Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche delle SICAV:

Caratteristiche delle SICAV

  • Capitale variabile: La principale caratteristica delle SICAV è che il loro capitale è variabile e non fisso. Il capitale varia in base alle sottoscrizioni e ai rimborsi delle azioni da parte degli investitori. Questo significa che gli investitori possono entrare e uscire dal fondo in maniera flessibile, e il capitale si adatta alle variazioni di partecipazione.
  • Struttura giuridica: Le SICAV sono costituite come società per azioni, in cui gli investitori detengono azioni e, in quanto tali, partecipano direttamente ai risultati finanziari del fondo. La struttura societaria è regolata dal Testo Unico della Finanza (TUF) e dalla normativa CONSOB.
  • Gestione interna: Le SICAV possono gestire direttamente i propri investimenti o, in alternativa, affidare la gestione a una società esterna autorizzata, come una SGR. Questo consente una maggiore flessibilità in termini di operatività e struttura organizzativa.
  • Coinvolgimento degli investitori: Gli azionisti di una SICAV hanno diritto di voto in assemblea, potendo influenzare le decisioni strategiche della società. Questo coinvolgimento diretto nella governance rappresenta una differenza significativa rispetto ad altre forme di fondi di investimento, in cui gli investitori hanno un ruolo più passivo.
  • Trasparenza e liquidità: Le SICAV garantiscono una maggiore trasparenza per gli investitori grazie all’obbligo di fornire informazioni dettagliate sulle attività di gestione e sui risultati finanziari. Inoltre, la natura del capitale variabile consente agli investitori di richiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi momento, garantendo un elevato livello di liquidità.

Procedura di costituzione di una SICAV

  1. Redazione dell’atto costitutivo e dello statuto: La prima fase prevede la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto della società, che devono essere conformi alla normativa vigente e stabilire chiaramente la struttura del capitale, la politica di investimento e le modalità di rimborso delle azioni.
  2. Autorizzazione della Banca d’Italia e della CONSOB: La costituzione di una SICAV richiede l’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia, che valuta l’idoneità patrimoniale e organizzativa, e della CONSOB, che verifica la correttezza e la trasparenza delle informazioni destinate al pubblico.
  3. Iscrizione nel Registro delle Imprese: Una volta ottenuta l’autorizzazione, la SICAV deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese, dopodiché può iniziare a operare come società di investimento.
  4. Avvio delle attività: Dopo l’iscrizione e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la SICAV può iniziare a raccogliere capitali dagli investitori e avviare le attività di gestione del patrimonio secondo le politiche definite nello statuto.

Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF)

Le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF) sono una forma societaria che si distingue per il capitale fisso, ossia non variabile in base alle sottoscrizioni o ai rimborsi da parte degli investitori. Le SICAF sono state introdotte con l’obiettivo di offrire una struttura più stabile per la gestione degli investimenti, particolarmente indicata per il private equity e gli investimenti immobiliari. Le SICAF devono disporre di un capitale minimo di 1 milione di euro, come le SGR, per garantire un’adeguata solidità patrimoniale e la tutela degli investitori.

Caratteristiche delle SICAF

  • Capitale fisso: Il capitale delle SICAF è determinato in fase di costituzione e non può essere modificato liberamente dagli investitori attraverso sottoscrizioni o rimborsi. Questo rende le SICAF una soluzione stabile per gli investimenti di lungo termine.
  • Struttura giuridica: Le SICAF sono costituite come società per azioni e devono rispettare tutti i requisiti previsti per questa forma societaria dal Codice Civile. Gli investitori partecipano direttamente al capitale della SICAF in qualità di azionisti.
  • Oggetto esclusivo: L’oggetto esclusivo delle SICAF è l’investimento collettivo del patrimonio raccolto. Le SICAF, a differenza delle SGR, non gestiscono fondi di terzi, ma operano investendo direttamente il proprio capitale, raccolto dagli azionisti in fase di costituzione.
  • Gestione degli investimenti: Le SICAF possono scegliere di gestire direttamente il patrimonio o di affidare la gestione a soggetti terzi autorizzati. Questa scelta dipende dalle competenze interne della SICAF e dalla strategia di investimento adottata.
  • Ambito di applicazione: Le SICAF sono particolarmente adatte per gestire fondi chiusi, quali quelli destinati al private equity o agli investimenti immobiliari, poiché la natura a capitale fisso consente una pianificazione di lungo termine degli investimenti.

Procedura di Costituzione di una SICAF

  1. Redazione dell’atto costitutivo e dello statuto: La costituzione di una SICAF inizia con la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, che devono essere conformi alle normative italiane in materia di società per azioni e devono specificare chiaramente l’oggetto sociale di investimento collettivo.
  2. Autorizzazione della Banca d’Italia e della CONSOB: La costituzione di una SICAF richiede l’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia, che verifica l’adeguatezza patrimoniale, organizzativa e la professionalità degli esponenti aziendali. La CONSOB si occupa della verifica della trasparenza e della correttezza delle informazioni fornite agli investitori.
  3. Iscrizione nel Registro delle Imprese: Dopo l’ottenimento delle autorizzazioni, la SICAF deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese, dopodiché può iniziare a operare ufficialmente.
  4. Avvio delle attività di investimento: Dopo l’iscrizione e l’autorizzazione, la SICAF può iniziare a raccogliere il capitale dagli investitori e a effettuare investimenti secondo la strategia stabilita nello statuto societario.

Confronto tra le forme giuridiche

Per agevolare la scelta tra queste tre forme giuridiche, riportiamo un confronto sintetico:

CaratteristicaSGRSICAVSICAF
CapitaleFissoVariabileFisso
Tipo di InvestimentoFondi ComuniInvestimenti direttiInvestimenti diretti
Struttura degli InvestitoriPartecipanti ai fondiAzionistiAzionisti
AutorizzazioneBanca d’Italia, CONSOBBanca d’Italia, CONSOBBanca d’Italia, CONSOB
Flessibilità di GestioneAltaMediaBassa

Le autorizzazioni obbligatorie

Per avviare un fondo di investimento, è necessario ottenere specifiche autorizzazioni dalle autorità di vigilanza finanziaria, principalmente la Banca d’Italia e la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa). Queste autorizzazioni garantiscono che l’operatore soddisfi requisiti di solidità patrimoniale, competenza professionale e trasparenza, assicurando la tutela degli investitori e la stabilità del mercato finanziario.

Il primo passo consiste nel presentare un’istanza formale all’autorità competente, che varia in base alla tipologia di fondo:

  • Società di Gestione del Risparmio (SGR): L’istanza va presentata alla Banca d’Italia.
  • Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) e Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF): L’istanza è indirizzata alla Banca d’Italia, che valuta aspetti prudenziali e di stabilità, mentre la CONSOB si occupa della trasparenza e correttezza delle informazioni fornite.

Documentazione necessaria

L’istanza deve includere una serie di documenti dettagliati, tra cui:

  • Programma di attività: Descrive le strategie operative e gli obiettivi del fondo.
  • Struttura organizzativa: Dettaglia l’organigramma e le funzioni aziendali.
  • Assetto proprietario: Indica la composizione della proprietà e le eventuali partecipazioni rilevanti.
  • Requisiti di onorabilità e professionalità: Certifica che i membri del consiglio di amministrazione e i dirigenti possiedono i requisiti necessari.

È fondamentale che la documentazione sia completa e accurata per evitare ritardi nel processo di autorizzazione.

Valutazione dell’autorità

Le autorità competenti esaminano l’istanza valutando:

  • Solidità patrimoniale: Verifica che il fondo disponga di un capitale adeguato per l’attività prevista.
  • Competenza e onorabilità degli esponenti aziendali: Assicura che i responsabili abbiano l’esperienza e l’integrità necessarie.
  • Struttura organizzativa e di governance: Controlla che l’organizzazione interna sia efficiente e conforme alle normative.

La Banca d’Italia si concentra sulla stabilità e sulla sana gestione, mentre la CONSOB supervisiona la trasparenza e la correttezza nei confronti degli investitori.

Tempistiche

Il processo di autorizzazione può variare in base alla complessità del fondo e alla completezza della documentazione presentata. Generalmente, la Banca d’Italia prevede una durata massima di 180 giorni per l’esame dell’istanza.

Ottenere le autorizzazioni per aprire un fondo di investimento in Italia è un processo articolato che richiede attenzione ai dettagli e conformità a rigorosi requisiti normativi. È consigliabile avvalersi della consulenza di professionisti esperti in materia legale e finanziaria per facilitare l’iter autorizzativo e garantire il rispetto di tutte le normative vigenti.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le sezioni dedicate sul sito della Banca d’Italia.

I professionisti interessati

La costituzione di un fondo di investimento è un processo complesso che richiede competenze multidisciplinari e il coinvolgimento di numerosi professionisti. La varietà delle competenze necessarie deriva dalla natura giuridica, finanziaria e operativa del fondo, che deve rispettare rigide normative e garantire il corretto funzionamento del veicolo di investimento. Vediamo quali sono i principali professionisti che partecipano a questo processo e quale ruolo svolgono.

Avvocato tributarista/societario

Uno dei primi professionisti coinvolti nella costituzione di un fondo di investimento è il consulente legale, spesso affiancato da un avvocato tributarista. Il loro compito è di:

  • Redigere la documentazione legale: Lo statuto, il regolamento del fondo, l’atto costitutivo e i contratti necessari devono essere redatti in conformità con le normative vigenti. Il consulente legale assicura che la documentazione sia conforme alle disposizioni del Testo Unico della Finanza (TUF) e della normativa secondaria emessa dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB.
  • Consulenza fiscale: L’avvocato tributarista offre consulenza sugli aspetti fiscali connessi alla costituzione del fondo, identificando le migliori strategie per minimizzare l’impatto fiscale e garantire la compliance alle normative in materia di tassazione.
  • Assistenza nelle procedure di autorizzazione: I professionisti legali si occupano della preparazione della documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione alla Banca d’Italia e alla CONSOB, oltre a gestire eventuali interazioni con le autorità di vigilanza.

Commercialista e revisore legale

Il ruolo del commercialista è fondamentale nella costituzione di un fondo di investimento, soprattutto per gli aspetti economico-finanziari e contabili:

  • Business plan e valutazione della fattibilità: Il commercialista supporta nella redazione del business plan del fondo, fornendo proiezioni finanziarie e una valutazione della fattibilità economica del progetto. Questo documento è spesso necessario per ottenere le autorizzazioni dalle autorità competenti.
  • Conformità contabile: Una volta costituito il fondo, il commercialista e il revisore legale garantiscono che la contabilità del fondo sia tenuta in maniera corretta e in conformità alle normative. Il revisore legale, in particolare, verifica la trasparenza e la correttezza della contabilità e del bilancio del fondo.

Consulente finanziario

Il consulente finanziario svolge un ruolo cruciale nella definizione delle strategie di investimento del fondo:

  • Definizione della strategia di investimento: Il consulente finanziario assiste nella definizione della strategia di investimento, identificando le classi di attività in cui il fondo investirà e il profilo di rischio che gli investitori sono disposti ad assumere.
  • Gestione del rischio: Un altro aspetto fondamentale è la valutazione e gestione del rischio. Il consulente finanziario collabora con i gestori del fondo per sviluppare modelli di gestione del rischio e per garantire che le attività siano in linea con gli obiettivi dichiarati agli investitori.

Compliance officer e responsabile del rischio

Data la complessità regolamentare della gestione di un fondo di investimento, è necessario coinvolgere professionisti specializzati in conformità normativa e gestione del rischio:

  • Compliance officer: Questa figura ha il compito di garantire che tutte le operazioni del fondo siano conformi alle normative vigenti, prevenendo violazioni e assicurando che la gestione sia condotta secondo criteri di correttezza e trasparenza.
  • Responsabile del rischio: Il responsabile del rischio valuta i potenziali rischi finanziari e operativi legati alle attività del fondo, adottando misure per mitigare tali rischi. Collabora strettamente con i gestori del fondo e il consulente finanziario per assicurarsi che il profilo di rischio del fondo sia rispettato.

Notaio

Il notaio è coinvolto nella fase iniziale di costituzione del fondo, in particolare per quanto riguarda l’atto costitutivo. Il notaio redige e autentica l’atto costitutivo e lo statuto della società che gestirà il fondo (ad esempio, una SGR, SICAV o SICAF), garantendo la correttezza formale e legale dei documenti.

Conclusioni

Aprire un fondo di investimento è un processo complesso che richiede pianificazione, rispetto delle normative e una solida strategia di gestione. I vantaggi possono essere significativi sia per gli investitori che per i gestori, ma è importante considerare attentamente tutti gli aspetti, inclusi i costi, i rischi e le opportunità di mercato.

Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole per aprire un fondo di investimento?

Il tempo necessario per aprire un fondo di investimento può variare da sei mesi a un anno, a seconda della complessità del progetto e delle autorizzazioni richieste.

Come si raccoglie il capitale per un fondo di investimento?

Il capitale si raccoglie attraverso attività di marketing e promozione, presentando il fondo a potenziali investitori e fornendo un prospetto informativo che descrive obiettivi, rischi e potenzialità del fondo.

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