Il mandato, disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile, è il contratto attraverso il quale una parte si impegna a compiere atti giuridici nell’interesse di un’altra. Dal punto di vista fiscale, la modalità di fatturazione cambia radicalmente a seconda che si tratti di mandato con rappresentanza o senza rappresentanza, con implicazioni dirette sulla gestione dell’IVA e sulla determinazione delle basi imponibili.
La distinzione fondamentale riguarda il rapporto che si instaura tra le parti: nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, mentre nel mandato senza rappresentanza opera per conto ma in nome proprio. Questa differenza, apparentemente formale, genera conseguenze fiscali sostanziali che ogni professionista deve conoscere per evitare errori nella fatturazione.
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Il mandato con rappresentanza: fatturazione diretta
Nel mandato con rappresentanza, il quadro fiscale risulta relativamente semplice. Il mandatario, agendo come rappresentante del mandante, conclude contratti che producono effetti direttamente in capo a quest’ultimo. Dal punto di vista IVA, l’operazione si considera effettuata direttamente tra il mandante e il terzo contraente, mentre il rapporto tra mandante e mandatario rimane completamente autonomo.
Questa impostazione comporta che il mandante debba emettere fattura direttamente nei confronti del terzo per l’operazione conclusa dal mandatario. Il mandatario, dal canto suo, fatturerà al mandante esclusivamente la propria provvigione o compenso per l’attività svolta.
Consideriamo un esempio pratico: un agente immobiliare riceve mandato con rappresentanza per vendere un immobile del valore di 200.000 euro. L’agente conclude la vendita e riceve una provvigione del 3%. In questo caso, il proprietario dell’immobile emetterà fattura direttamente all’acquirente per l’intero importo di 200.000 euro oltre IVA, mentre l’agente fatturerà al proprietario solo i 6.000 euro di provvigione oltre IVA.
Particolare attenzione va prestata al rimborso delle spese anticipate dal mandatario. Quando il mandatario sostiene costi in nome e per conto del mandante, il rimborso di tali spese non costituisce operazione imponibile ai fini IVA, purché le spese siano regolarmente documentate e il rimborso avvenga senza alcun ricarico.
Il mandato senza rappresentanza: doppia fatturazione
La situazione si complica notevolmente nel mandato senza rappresentanza. In questo caso, il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio, acquisendo direttamente i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dai contratti conclusi con i terzi.
L’articolo 3, comma 3, del DPR n. 633/72 stabilisce un principio fondamentale:
le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario.
Questo significa che ogni passaggio deve essere fatturato separatamente, mantenendo la natura oggettiva dell’operazione originaria.
La conseguenza pratica è la necessità di una doppia fatturazione. Nel mandato all’acquisto, il fornitore fattura al mandatario, che a sua volta fattura al mandante il servizio ricevuto aumentato della propria provvigione. Nel mandato alla vendita, il mandante fattura al mandatario il servizio diminuito della provvigione, mentre il mandatario fattura al cliente finale l’intero valore del servizio.
Determinazione della base imponibile
Un aspetto cruciale riguarda la determinazione della base imponibile nelle diverse fasi del mandato senza rappresentanza. La normativa prevede regole specifiche per evitare duplicazioni o omissioni nell’applicazione dell’IVA.
Per i servizi resi ai mandatari senza rappresentanza, la base imponibile si calcola sul prezzo pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione. Inversamente, per i servizi che i mandatari ricevono da terzi, la base imponibile corrisponde al prezzo di acquisto aumentato della provvigione spettante al mandatario.
Questa meccanica garantisce che l’IVA venga applicata correttamente su ogni componente dell’operazione, evitando che la provvigione del mandatario venga tassata due volte o che sfugga completamente al regime impositivo.
Schema fatturazione mandato senza rappresentanza
Tipo mandato | Chi fattura | A chi | Importo base | Calcolo |
---|---|---|---|---|
All’acquisto | Fornitore | Mandatario | Prezzo servizio | Valore originario |
Mandatario | Mandante | Prezzo + Provvigione | Servizio + compenso | |
Alla vendita | Mandante | Mandatario | Prezzo – Provvigione | Servizio – compenso |
Mandatario | Cliente | Prezzo servizio | Valore originario |
Aspetti territoriali e soggettivi
Un elemento spesso trascurato riguarda la differenza tra natura oggettiva e soggettiva delle operazioni nel mandato senza rappresentanza. Mentre la natura oggettiva dell’operazione si mantiene identica in tutti i passaggi, gli aspetti soggettivi possono variare significativamente.
Questa distinzione assume particolare rilevanza per la territorialità delle prestazioni di servizi. Se il mandatario e il terzo contraente sono stabiliti in Stati diversi, le regole di territorialità si applicano considerando la soggettività specifica di ciascun rapporto. Una prestazione di servizi generici resa da un mandatario italiano a un soggetto francese, ad esempio, non sarà soggetta a IVA italiana secondo le regole comunitarie, anche se il mandante è italiano.
Casistica | Mandante | Mandatario | Terzo | IVA applicabile |
---|---|---|---|---|
Tutti italiani | Italia | Italia | Italia | IVA italiana su tutto |
Mandante/Mandatario italiani, Terzo UE | Italia | Italia | UE | IVA italiana tra mandante-mandatario, Non imponibile verso UE |
Mandante italiano, altri UE | Italia | UE | UE | IVA italiana solo se applicabile per territorialità |
Operazioni a detraibilità limitata
La gestione del mandato senza rappresentanza presenta ulteriori complessità quando si tratta di operazioni soggette a limitazioni nella detrazione dell’IVA. Il principio di neutralità fiscale impone che l’intervento di intermediari non determini aggravi impositivi rispetto all’operazione diretta.
Quando l’oggetto del mandato riguarda servizi per i quali l’IVA risulta oggettivamente indetraibile, come la manutenzione di immobili abitativi, gli effetti dell’indetraibilità devono ricadere esclusivamente sul mandante finale. Il mandatario non deve subire penalizzazioni fiscali derivanti dalla natura dell’operazione che gestisce per conto terzi.
Esempio pratico: servizi indetraibili
Consideriamo un caso concreto: l’azienda A conferisce mandato all’intermediario B per acquistare servizi di manutenzione per un immobile residenziale dal fornitore C. Il servizio costa 2.000 euro, la provvigione è di 150 euro, e l’IVA su questi servizi è indetraibile al 50% per l’azienda A.
Prima fase – Fornitore C → Intermediario B:
- Imponibile: 2.000,00 euro
- IVA: 440,00 euro
- Totale: 2.440,00 euro
Seconda fase – Intermediario B → Azienda A:
- Imponibile: 2.150,00 euro (2.000 + 150 provvigione)
- IVA: 473,00 euro
- Totale: 2.623,00 euro
Per l’azienda A, la detraibilità limitata si applica sull’intera operazione:
- IVA detraibile: 236,50 euro (50% di 473)
- IVA indetraibile: 236,50 euro (che diventa costo)
- Costo totale effettivo: 2.386,50 euro (2.150 + 236,50)
L’intermediario B, invece, può detrarre integralmente l’IVA pagata al fornitore C (440 euro) e deve versare l’IVA incassata dall’azienda A (473 euro), con un saldo IVA di 33 euro a debito.
Quando l’oggetto del mandato riguarda servizi per i quali l’IVA risulta oggettivamente indetraibile, come la manutenzione di immobili abitativi, gli effetti dell’indetraibilità devono ricadere esclusivamente sul mandante finale. Il mandatario non deve subire penalizzazioni fiscali derivanti dalla natura dell’operazione che gestisce per conto terzi.
Confronto tra mandato con e senza rappresentanza
Aspetto | Mandato con rappresentanza | Mandato senza rappresentanza |
---|---|---|
Chi agisce | In nome e per conto del mandante | Per conto ma in nome proprio |
Effetti giuridici | Diretti sul mandante | Sul mandatario, poi trasferiti |
Numero di fatture | Due separate (operazione + provvigione) | Doppia per ogni passaggio |
IVA sull’operazione principale | Tra mandante e terzo | Tra ogni soggetto della catena |
Base imponibile mandatario | Solo provvigione | Servizio ± provvigione |
Complessità gestionale | Bassa | Alta |
Rischio errori | Basso | Medio-Alto |
Documentazione e adempimenti
La corretta gestione documentale rappresenta un aspetto fondamentale per entrambe le tipologie di mandato. Nel mandato con rappresentanza, la documentazione deve chiarire il ruolo di rappresentanza del mandatario e identificare correttamente il mandante come soggetto dell’operazione principale.
Nel mandato senza rappresentanza, la documentazione risulta più articolata, dovendo tracciare chiaramente tutti i passaggi dell’operazione. Ogni fattura deve specificare la natura dell’operazione e la sua collocazione nel rapporto triangolare tra mandante, mandatario e terzo.
La fatturazione elettronica ha introdotto ulteriori elementi di precisione nella codifica delle operazioni. I campi relativi al tipo documento, alla natura dell’operazione e alle aliquote applicate devono essere compilati con particolare attenzione per garantire la corretta rappresentazione fiscale di ogni transazione.
Per approfondire: Il mandato senza rappresentanza nelle locazioni brevi.
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La scelta tra mandato con e senza rappresentanza non può prescindere dalle implicazioni fiscali analizzate. Mentre il mandato con rappresentanza offre maggiore semplicità nella gestione IVA, il mandato senza rappresentanza può presentare vantaggi operativi che devono essere valutati considerando i maggiori oneri amministrativi.
La corretta applicazione delle regole fiscali richiede una pianificazione accurata e una profonda conoscenza delle normative applicabili. Gli errori nella fatturazione possono comportare conseguenze significative, sia in termini di maggiori imposte dovute che di sanzioni amministrative.
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