La fattura elettronica è nata come strumento volto a ridurre la documentazione cartacea, a rendere più celeri i pagamenti e a garantire transazioni prive errori. Oltre a offrire maggiore visibilità sui processi finanziari in un’ottica di una maggiore trasparenza.
Al di là dei vantaggi ci si può anche imbattere in problemi connessi connessi alla telematicità dello strumento. Un episodio frequente è rappresentato ad esempio dallo scarto della fattura elettronica dal Sdi (Sistema di Interscambio). Come comportarsi in questo caso? In merito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate fornendo di recente alcuni chiarimenti con apposita risposta. Vediamo di seguito i dettagli.
Fattura elettronica non corretta: la ricevuta di scarto
Se i controlli svolti dal sistema sono positivi l’invio va a buon fine. Se invece uno o più dei controlli non fossero superati il SdI ‘scarta’ la fattura elettronica in oggetto e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto in cui sono anche indicati il codice e una breve descrizione del motivo dello scarto.
La ricevuta di scarto viene trasmessa dal SdI alla stessa PEC o allo stesso canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica. Inoltre, la ricevuta di scarto viene sempre messa a disposizione nell’area autenticata “Consultazione – Monitoraggio dei file trasmessi” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sia quando viene inviata con il servizio online del medesimo portale, sia quando viene inviata con la procedura web o l’App Fatturae gratuite sia quando la fattura viene inviata con PEC o canale telematico.
In questo caso non occorrerà fare altro che andare a correggere l’errore e inviare nuovamente la fattura elettronica. Il consiglio è quello di provvedere a datare e numerare la fattura in maniera identica rispetto a quella scartata. Al riguardo si era già espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E del 2 luglio 2018.
I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Di recente l’Ade è intervenuta con risposta n. 140/2024 per occuparsi sempre della tematica dello scarto della fattura elettronica.
Il caso, attraverso cui è stata interpellata l’Ade stessa, riguardava una società che aveva inviato fattura elettronica a un privato in data 28 dicembre 2023, scartata ma ritrasmessa con stessa data e stesso numero nei 5 giorni successivi. La fattura aveva ad oggetto il superbonus 110 per cento con totale a pagare pari a zero. Nel cassetto fiscale dello scrivente la fattura elettronica compariva nel mese di dicembre.
In merito dunque alla vicenda, occorsa a cavallo tra il 2023 e il 2024, l’istante aveva chiesto all’Agenzia delle entrate se la fattura andasse considerata emessa nel 2023 e quindi oggetto di detrazione con la percentuale del 110 per cento o con la percentuale ridotta al 70 per cento come previsto per l’anno 2024.
L’Ade ha chiarito che la fattura elettronica può considerarsi tempestivamente emessa nel mese di dicembre 2023, quindi godendo dello sconto del 110 per cento. Inoltre la stessa ha precisato che, nel caso in cui l’emissione della fattura non è contestuale al pagamento dei servizi effettuati, per cui il documento indica due date una del pagamento e una di invio allo Sdi, se sono rispettati i termini di legge, ovvero 5 giorni dallo scarto, la fattura è corretta e il contribuente può fruire dello sconto in fattura. In definitiva, la nuova emissione non pregiudica la validità della data del primo invio al Sdi che rende applicabile il Superbonus nella misura piena, pari al 110 per cento.
Conclusioni
Nel caso in cui la fattura elettronica venga scartata dal Sdi questa può essere trasmessa nuovamente effettuando le dovute correzioni. Nel caso di specie sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate si è affrontato il problema dello scarto con riguardo ad una fattura avente ad oggetto il Superbonus 110 per cento.
Nella risposta fornita dall’Ade