L’estrazione di beni dal deposito IVA è un tema complesso e importante nel contesto della gestione fiscale e logistica delle aziende che operano a livello internazionale. Questo processo, noto anche come “svincolo” dal deposito IVA, rappresenta un passaggio cruciale nel flusso delle merci e ha significative implicazioni fiscali e amministrative.
L’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione in Italia comporta l’applicazione dell’IVA diversificate. Il discrimine è dato dall’operazione di immissione dei beni nel deposito IVA (Risoluzione n. 55/E/17 Agenzia delle Entrate).
Il deposito IVA
Il deposito IVA è uno strumento che consente alle imprese di immagazzinare merci provenienti dall’estero senza dover immediatamente versare l’IVA all’importazione. Questo meccanismo offre notevoli vantaggi in termini di flussi di cassa e flessibilità operativa, permettendo alle aziende di differire il pagamento dell’imposta fino al momento dell’effettiva immissione dei beni nel mercato nazionale.
Quando si procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA, si verifica il momento impositivo ai fini dell’IVA. È qui che entrano in gioco gli aspetti legati alla fatturazione, che richiedono particolare attenzione e precisione. Al momento dell’uscita, l’impresa deve emettere un documento fiscale che serve a regolarizzare l’operazione dal punto di vista dell’IVA.
L’uso improprio del deposito IVA, come tentativi di elusione fiscale attraverso l’occultamento di operazioni imponibili, è oggetto di rigidi controlli da parte delle autorità fiscali.
Esigibilità dell’IVA nell’estrazione di beni da deposito IVA
Secondo quanto previsto dal co. 6 dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/93 (Circolare. n. 12/E/15 e Risoluzione n. 55/E/17 dell’Agenzia delle Entrate), il momento dell’esigibilità dell’IVA coincide con quello dell’estrazione dei beni dal deposito IVA. Le modalità operative dell’esigibilità differiscono in relazione alla modalità con cui i beni sono stati introdotti nel deposito IVA:
- In relazione ad un acquisto intracomunitario;
- Per una immissione in libera pratica dei beni;
- Per effetto di una cessione di beni già presenti in Italia, mediante l’introduzione in un deposito IVA, ai sensi dell’art. 50-bis co. 4 lett. c) del D.L. n. 331/93.
Estrarre i beni dal deposito
L’estrazione dei beni dal deposito IVA rappresenta il momento in cui i beni vengono ritirati dal deposito per essere immessi in consumo nel territorio italiano o spediti in un altro Stato membro dell’UE. In questo momento, l’IVA diventa esigibile.
Esigibilità dell’IVA per beni immessi nel deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario
Il soggetto che effettua l’estrazione del bene dal deposito IVA deve assolvere l’imposta andando ad integrare la fattura ricevuta dal cedente UE. Questo, avviene annotando la variazione in aumento nel registro vendite (ex art. 23 del DPR n. 633/72). L’annotazione deve essere effettuata entro 15 giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data. La stessa variazione deve essere annotata nel registro degli acquisti (ex art. 25 del DPR n. 633/72) entro il mese successivo a quello dell’uscita dei beni.
Qualora i beni siano stati oggetto di lavorazioni all’interno del deposito, deve essere tenuto conto, nell’effettuare l’integrazione, anche “dei servizi eventualmente resi e dell’imposta” (art. 50-bis co. 6 del D.L. n. 331/93).
Esigibilità dell’IVA per i beni immessi in libera pratica con introduzione nel deposito IVA
Nella casistica dei beni immessi in libera pratica con introduzione nel deposito IVA, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione. L’applicazione dell’IVA deve avvenire attraverso il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR n. 633/72, previa prestazione della garanzia di cui al DM 23 febbraio 2017, non necessaria nell’ipotesi in cui l’operatore sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 co. 1 del DM.
Esigibilità dell’IVA per i beni di provenienza nazionale
Per quanto riguarda, invece, la casistica dei beni di provenienza nazionale, l’IVA è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito, il quale è solidalmente responsabile dell’imposta.
Soggetti che utilizzano il plafond IVA
Un aspetto da evidenziare riguarda la casistica dei soggetti che si avvalgono dell’utilizzo del “plafond” IVA come esportatori abituali (art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR n. 633/72). Per questi soggetti l’estrazione dei beni dal deposito IVA avviene senza pagamento dell’IVA (vedasi la Risoluzione n. 35/E/17 e 55/E/17 Agenzia delle Entrate).
Se i beni sono destinati all’esportazione, l’estrazione dal deposito IVA può avvenire senza applicazione dell’IVA, in quanto l’operazione è non imponibile.
La fatturazione elettronica
Il soggetto che integra il documento di acquisto o emette autofattura in via elettronica deve predisporre un file XML con l’indicazione, rispettivamente, dei codici “TD23” e “TD22”, a seconda che l’operazione comporti o meno il versamento dell’imposta. In particolare, qualora l’estrazione avvenga al fine dell’utilizzo o della cessione nel territorio dello Stato:
- Il codice “TD22” (“Estrazione beni da deposito IVA”) deve essere utilizzato nel caso in cui il soggetto passivo proceda all’uscita di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intra UE o di immissione in libera pratica;
- Il codice “TD23” (“Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA”) deve essere utilizzato, invece, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo proceda all’uscita di beni già presenti in Italia, ceduti con introduzione in deposito IVA (art. 50-bis co. 4 lett. c) del D.L. n. 331/93).
In quest’ultimo caso, l’IVA è stata versata dal gestore del deposito. Pertanto, il documento “TD23” deve essere annotato esclusivamente nel registro IVA degli acquisti. I codici in commento devono essere valorizzati con l’elemento <TipoDato> con la stringa “NellAnno” oppure “AnniPreced”, qualora, rispettivamente, l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito nel deposito o sia, invece, effettuata in un periodo successivo. In questo caso occorre prestare attenzione alle modalità di compilazione della dichiarazione IVA:
- Nel modello IVA relativo all’anno di effettuazione dell’operazione (acquisto di bene custodito in deposito, immissione in deposito, ecc.) l’imponibile deve essere indicato nel rigo VF18;
- Nell’anno in cui avviene l’estrazione, imponibile e imposta andranno riportati in dichiarazione IVA nei righi da VF1 a VF13, mentre il solo imponibile andrà indicato anche nel rigo VF24 (relativo agli acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel periodo cui si riferisce la dichiarazione) per consentire la sottrazione dal volume degli acquisti dell’importo già riportato nel rigo VF18 campo 1 della precedente dichiarazione.
Conclusioni
In conclusione, l’estrazione di beni dal deposito IVA e la relativa fatturazione sono processi che richiedono una gestione attenta e competente. Le imprese devono essere ben informate sulle normative vigenti, che possono variare da paese a paese e sono soggette a frequenti aggiornamenti. È consigliabile, soprattutto per le operazioni più complesse, avvalersi della consulenza di esperti fiscali e doganali per garantire il pieno rispetto delle normative e ottimizzare i benefici offerti dal sistema del deposito IVA.
La corretta gestione di questi aspetti non solo assicura la conformità fiscale, ma può anche rappresentare un importante elemento di efficienza operativa e finanziaria per le aziende che operano nel commercio internazionale.