Il comma 3-bis dell’art. 16 D.Lgs. n. 147/15, prevede la proroga per ulteriori cinque anni del regime speciale per i lavoratori impatriati, rientrati entro il 30 aprile 2019, con una tassazione del 50% del reddito ovvero del 10% in presenza dei requisiti contenuti nello stesso comma 3-bis.
Il regime fiscale dei lavoratori impatriati, per come in vigore ad oggi, è totalmente stato rivisto rispetto al regime in vigore sino allo scorso anno. Tale regime prevedeva la possibilità di estensione dell’agevolazione in presenza di un figlio a carico o dell’acquisto di un immobile residenziale in Italia. Tuttavia, per i soggetti rientrati prima del 30 aprile 2019 la modalità di applicazione dell’estensione dell’agevolazione richiedono il versamento di un’importo parametrato al reddito.
Proroga agevolazione per gli impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021 ha definito le modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del D.L. n. 34/19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/19, come modificato dall’articolo 1, comma 50, della Legge n. 178/20, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. Si tratta, in buona sostanza, dei soggetti che sono stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15. Tali soggetti possono optare per l’applicazione dell’estensione per ulteriori cinque anni dell’agevolazione (ex art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. n. 34/19).
Soggetti beneficiari dell’estensione
Possono usufruire dell’estensione dell’agevolazione i lavoratori che soddisfano i seguenti requisiti:
- Sono stati iscritti all’AIRE ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
- Hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- Già beneficiavano del regime impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
Questa opzione non riguarda, quindi, i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, gli sportivi professionisti di cui alla Legge n. 91/81, i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all’AIRE ed i i cittadini extra-comunitari.
Estensione dell’agevolazione “costosa”
Alle categorie di soggetti sopra richiamati è offerta la possibilità di optare per l’estensione dell’agevolazione per ulteriori cinque anni, attraverso il pagamento di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro prodotti in Italia (oggetto di agevolazione) relativi al periodo di imposta precedente a quello dell’opzione. L’estensione è possibile soltanto a condizione che al momento dell’opzione il soggetto abbia almeno un figlio minorenne o sia divenuto proprietario di almeno un’unità abitativa residenza in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti, ovvero lo diventi entro 18 mesi dall’opzione. L’importo da pagare è ridotto al 5% dei redditi da lavoro prodotti in Italia se il lavoratore abbiamo almeno tre figli minorenni e diventi o sia proprietario di un’immobile residenziale negli stessi termini.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede che il versamento dell’importo previsto propedeutico all’esercizio dell’opzione in commento debba essere effettuato utilizzando il modello F24, senza possibilità di compensazione. Al momento non è ancora stato istituito alcun codice tributo. Il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Appare, quindi, che tale versamento debba essere effettuato entro il 30 giugno successivo al primo quinquennio oggetto di agevolazione.
Ipotizzando, ad esempio, un soggetto rientrato in Italia nel 2019, con termine del quinquennio nel 2023, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2024.
Proroga esclusa in caso di versamento errato
Con la risposta n. 383 del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha formalizzato un’impostazione particolarmente penalizzante in merito all’esercizio dell’opzione per l’estensione, per un ulteriore quinquennio, del regime dei c.d. vecchi impatriati, rientrati in Italia fino al 30 aprile 2019 (art. 5 comma 2-bis del D.L. n. 34/2019). Il caso concreto riguarda un soggetto che, volendo beneficiare della proroga, ha versato un importo carente dell’onere di ingresso. Nello specifico, il contribuente aveva individuato nell’imponibile previdenziale (campo 4 della sezione “Dati previdenziali ed assistenziali” della Certificazione Unica) la base imponibile per l’applicazione dell’aliquota del 10%; tale scelta aveva comportato un versamento inferiore a quello dovuto. Secondo le Entrate, in questo caso, è fatta salva la possibilità di recuperare quanto versato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, mediante domanda di restituzione da presentare entro due anni dal pagamento, o, se successivo, dal giorno in cui è verificato il presupposto per la restituzione.
I chiarimenti della risposta ad interpello n. 594 del 16 settembre 2021
La questione oggetto di analisi riguarda un cittadino italiano, iscritto AIRE dal 15 marzo 2013 al 1° marzo 2014 e che spiega di avere fruito, dal 2014, degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, di cui alla Legge n. 238/10 e che, nel 2017, ha esercitato l’opzione per aderire al regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, comma 4 D.Lgs. n. 147/15). Il contribuente chiede la possibilità di accedere all’opzione prevista dall’art. 1, co. 50 Legge n. 178/20, al fine di estendere l’agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta.
L’Agenzia delle Entrate risponde che il comma 2-bis dell’art. 16 D.Lgs. n. 147/15, consente l’estensione dell’agevolazione per un ulteriore quinquennio anche a coloro “che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”.
Requisiti per l’estensione dell’agevolazione
Possono fruire dell’agevolazione, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, le persone fisiche che:
- Durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Aire ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione europea;
- Hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- Già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati, alla data del 31 dicembre 2019;
- L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, al verificarsi di determinate condizioni familiari.
L’Agenzia rileva, inoltre, che l’articolo 1, comma 50 legge di bilancio 2021 restringe la platea dei potenziali fruitori dell’opzione, escludendo, in ogni caso, dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che non sono stati iscritti all’Aire e i cittadini extra-comunitari, anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in conclusione, risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione:
- Gli sportivi professionisti;
- Coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019;
- I cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all’AIRE;
- I cittadini extra-comunitari.
Risposte ad interpello pubblicate
Risposta ad interpello n. 594/E/2021
Risposta ad interpello n. 703/E/2021
Per approfondire: “Lavoratori impatriati: estensione dell’agevolazione variabile“.
La richiesta dell’estensione al datore di lavoro
I lavoratori dipendenti devono richiedere in via principale l’applicazione dell’agevolazione direttamente al datore di lavoro (che opera le ritenute sull’imponibile ridotto) mediante richiesta scritta (mediante autocertificazione) contenente una serie di specifiche indicazioni. In particolare, tale documento deve contenere:
- a) nome, cognome e data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- d) l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta di cui al punto 2.1;
- e) l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
- f) i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al punto 1.2, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
- g) il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento di cui al punto 1.2;
- h) l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- i) l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
- j) gli estremi del versamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis, dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, effettuato secondo le modalità di cui al punto 1 del presente provvedimento.
I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo devono comunicare l’opzione di estensione al secondo quinquennio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento dell’importo pari al 10% del reddito (o 5% nei casi previsti).
Adempimenti del sostituto d’imposta
I sostituti di imposta (ex art. 23, comma 1, del DPR n. 600/73), operano le ritenute sul 50 per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
I medesimi soggetti operano ritenute limitatamente al 10 per cento del loro ammontare nel caso di lavoratori che, al momento dell’opzione, abbiano comunicato almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione. Le ritenute sono operate sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti.
Conclusioni
Come indicato queste disposizioni, non deve essere confuso, non riguardano i soggetti rientrati in Italia a partire da aprile 2019, ma esclusivamente i soggetti rientrati in Italia prima di questa data e che al 31 dicembre 2019 risultavano già beneficiari dell’agevolazione impatriati. Si tratta dei soggetti rientrati in Italia che hanno verificato le condizioni previste dall’art. 16 D.Lgs. n. 147/15 (pre-modifiche del D.L. n. 34/19), quindi lavoratori altamente qualificati o inquadrati come dirigenti residenti all’estero per almeno cinque periodi di imposta, con iscrizione AIRE (comma 1) o laureati che abbiano maturato almeno 24 mesi continuativi di studio o lavoro all’estero prima del rientro in Italia.
Solo questa categoria di soggetti deve osservare le indicazioni presenti nell’articolo per l’estensione dell’agevolazione impatriati per ulteriori cinque anni (rispetto ai primi cinque agevolati). Per tutti gli altri lavoratori rientrati con l’attuale formulazione dell’art. 16 si applicano le ordinarie disposizioni.
Riferimenti normativi:
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante disposizioni sulle misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese;
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante disposizioni sulle misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 50, recante disposizioni sulla possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati.