La legge di conversione del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, riguardante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili approvato definitivamente alla Camera il 14/12/2021 e non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, apporta diverse modifiche al decreto (mediante emendamento). Tra queste deve essere menzionata l'estensione della comunicazione obbligatoria per i lavoratori autonomi occasionali.

Si tratta di una comunicazione preventiva che deve essere predisposta ed inviata dai committenti e che, dal punto di vista operativo, ha le caratteristiche individuate dall’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 (utilizzo dei lavoratori a chiamata). In buona sostanza, si tratta di una comunicazione da inoltrarsi, tramite Sms o posta elettronica certificata (PEC), prima che il lavoratore autonomo inizi a lavorare. Questo, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015.

La ratio della nuova disposizione è quella di effettuare attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell'uso del contratto di lavoro occasionale. Pertanto, l'avvio dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori autonomi deve essere preventivamente comunicata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Detto questo, andiamo ad analizzare, quindi, le attività di lavoro autonomo occasionale e le novità che impattano su questa normativa nel corso del 2022 per tutti i committenti fiscalmente residenti in Italia.

Che cos'è il lavoro autonomo occasionale?

La prestazione di lavoro autonomo occasionale è regolamentata dagli articoli 2222 del codice civile e seguenti in materia di contratto d'opera. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è, infatti, colui che svolge un’opera o un servizio a favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, dietro il pagamento di un corrispettivo e in via occasionale. Precisiamo che non esistono più limiti legati al numero dei giorni di svolgimento dell'attività o limiti reddituali.

L’attività di lavoro autonomo occasionale, per sua natura, è caratterizzata dall’assenza dei seguenti elementi:

Continuità;Abitualità;Professionalità;Coordinazione con il committente.

Il prestatore d'opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun coordinamento con l'attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale. Sostanzialmente, al verificarsi di queste condizioni, congiuntamente, il lavoratore non è tenuto all'apertura di una partita IVA per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Tuttavia, devono essere prestati opportuni accorgimenti legati agli adempimenti fiscali ed amministrativi di questo tipo di regime fiscale.

Apertura della partita IVA

Altro aspetto da chiarire riguarda la voce che vede che soglia di 5.000 euro e partita IVA siano...

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