L’IMU è la principale tassa sulla casa che si paga in Italia, e secondo le normative attuali questa imposta non si deve pagare nel caso in cui l’immobile di proprietà sia destinato a prima abitazione. Nel momento in cui si possiede solamente un immobile, ovvero quello in cui si abita, si può godere di esenzioni dal pagamento dell’imposta.
Fatta questa premessa, bisogna dire che sta per avvicinarsi la prima scadenza per il pagamento dell’imposta per l’anno in corso. Questa tassa infatti viene saldata in due momenti diversi durante l’anno, ovvero il 16 giugno e il 16 dicembre.
Il primo acconto IMU sta quindi per avvicinarsi, e molti soggetti saranno obbligati a procedere con il pagamento. Ma chi deve pagare questa imposta per l’anno in corso?
Si tratta di tutti i soggetti che hanno dei diritti di proprietà o diritti reali su uno specifico immobile, ma non solo, perché devono pagare questa tassa anche i proprietari di fabbricati, terreni fabbricabili e agricoli. Vediamo, in questo articolo, nel dettaglio chi deve pagare il primo acconto del 16 giugno e chi invece è esonerato.
IMU: l’Imposta Municipale Unica
L’Imposta Municipale Unica è la principale imposta presente in Italia sulle proprietà immobiliari. Negli ultimi anni ci sono state numerose polemiche a riguardo della possibilità di introdurre questa imposta anche per le prime case, di proprietà. Tuttavia al momento è confermato che anche per il 2024 i proprietari di casa che abitano stabilmente presso la stessa non devono provvedere al pagamento e ne saranno quindi esonerati.
Questo aspetto comunque non è universalmente valido, perché sono presenti alcuni casi di obbligo di pagare l’imposta anche per le prime case, ma solamente quando queste appartengano ad una categoria catastale considerata di lusso. Se ciò non avviene, si è esonerati dal pagamento. Dato che l’imposta si può pagare in due parti distinte, il 16 giugno 2024 scatta la prima scadenza, per cui il pagamento deve essere effettuato da diversi soggetti.
Devono provvedere a pagare questa imposta tutti i proprietari di case, terreni, fabbricati e similari, attraverso un bollettino postale, oppure il Modello F24. La cifra complessiva da pagare durante l’anno viene stabilita in modo differente per ogni immobile, e dipende dalle decisioni prese dal singolo Comune, in cui è collocato l’immobile o il terreno. Per questo motivo per conoscere il calcolo esatto è necessario rivolgersi o riferirsi al Comune in cui si detiene l’immobile. In ogni caso la richiesta del pagamento arriva direttamente per posta, nel momento in cui questa rata deve essere saldata.
Chi deve pagare il primo acconto
Il primo acconto 2024 deve quindi essere pagato entro il 16 giugno da diversi soggetti:
- Proprietari di case, immobili fabbricati e terreni;
- Soggetti che hanno un diritto reale su immobili, fabbricati o terreni: si può trattare di usufrutto, uso, abitazione e altri tipi di diritti;
- Il soggetto concessionario nel caso di una concessione di aree demaniali;
- Il soggetto locatario in caso di leasing.
A provvedere al pagamento quindi sono tutti questi soggetti, ma per quali strutture o edifici devono provvedere al saldo dell’imposta? La tassa è dovuta nel pagamento nel caso in cui si posseggano i seguenti beni:
- Fabbricati e immobili ad esclusione delle abitazioni principali, purché non rientrino nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8, A/9;
- Aree definite come fabbricabili;
- Terreni agricoli.
Nel caso di inquilini che vivono stabilmente in affitto presso un’abitazione, questa tassa non è a carico degli stessi, ma saranno i proprietari effettivi dell’abitazione a dover provvedere al pagamento. Diversa sorte tocca invece alla TARI, che è intestata a chi produce rifiuti all’interno dell’abitazione, per cui andrà pagata da parte degli inquilini.
I proprietari di case, terreni e strutture, devono provvedere al pagamento dell’imposta anche se questi beni vengono utilizzati per motivi di lavoro, ovvero sono adibiti a qualche attività: può trattarsi di un negozio, un 9bar, un ristorante o un hotel. In tutti i casi è sempre il proprietario a dover pagare questa tassa.
Chi è esonerato dal versamento IMU?
Sono esonerati dal versamento tutti gli immobili che vengono identificati come abitazione principale, a meno che non facciano parte delle categorie catastali che li classificano come di lusso, cioè A/1, A/8 e A/9. L’imposta resta per tutte le cosiddette seconde case. Inoltre, l’imposta non deve essere pagata per i seguenti immobili:
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Gli alloggi sociali;
- La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Esenzioni IMU per gli immobili occupati abusivamente
Sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili e per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Occorre comunicare al Comune il possesso dei requisiti per poter beneficiare dell’esenzione. Deve essere data comunicazione al Comune allorché anche il momento in cui cessi il diritto all’esenzione.
Esenzioni IMU per gli immobili dell’accademia nazionale dei lincei
L’’esenzione dell’imposta per l’Accademia Nazionale dei Lincei anche per gli immobili, facenti capo alla stessa (anche se non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali).
Proroga esenzioni per le abitazioni dei comuni colpiti dal sisma
È stata prevista anche la proroga delle esenzioni concesse per i fabbricati divenuti inagibili a seguito di particolari eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016 e del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Queste proroghe sono state previsti dai commi 750 e 768 della medesima legge finanziaria n. 197/22.
Esenzioni IMU terreni montani
I proprietari di terreni considerati montani possono godere di esenzioni IMU. In particolare, sono esenti i terreni agricoli nei seguenti casi:
- Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (ex art. – D.Lgs. n. 99/04), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole;
- Terreni situati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla Circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993;
- Terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori di cui all’Allegato A Legge n. 448/01;
- I terreni agricoli a destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Riduzioni IMU 2024
Per il 2024 sono previste le seguenti ipotesi di riduzione dal pagamento dell’imposta patrimoniale sugli immobili:
- Riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori). A condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- Una riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
- Riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
- Una riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
- Riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Per approfondire: |
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Fabbricati rurali: agevolazioni fiscali |
Come procedere al pagamento
Per procedere al pagamento della prima rata del 2023, è possibile utilizzare il modello F24, compilandolo con tutte le informazioni in riferimento alla tassa. In particolare questo modello va compilato con alcuni codici specifici per il tipo di bene su cui si sta pagando:
CODICE TRIBUTO | TIPOLOGIA DI BENE SU CUI PAGARE L’IMU |
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Codice 3912 | Abitazione principale e relative pertinenze |
Codice 3913 | Fabbricati rurali a uso strumentale |
Codice 3914 | Terreni |
Codice 3916 | Aree fabbricabili |
Codice 3918 | Altri fabbricati |
Codice 3925 | Immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D – Stato |
Codice 3930 | Immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D – Incremento Comune |
Per il pagamento è possibile è possibile procedere tramite bollettino postale, PagoPA, ma anche telematicamente attraverso l’applicazione online della propria banca.