In attuazione nella direttiva UE n. 2020/284: dal 2024 nuovi obblighi per contrastare le frodi IVA nell'e-commerce con la trasmissione dei dati delle transazioni da parte di banche ed intermediari.
Dal 1° gennaio 2024 entreranno in vigore nuove misure per il contrasto alle frodi in materia di IVA. Banche e prestatori di servizi di pagamento (PSP) saranno tenuti a trasmettere, scambiare e conservare i dati di pagamento delle singole transazioni avvenute per il loro tramite. Questo flusso di dati permetterà di alimentare il CESOP (Central electronic system of payment information), ovvero il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.
Il Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023 ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2020/284. Si tratta di una disposizione UE che ha come obiettivo quello di tracciare le transazioni online per individuare possibili frodi in materia di IVA. La disposizione UE si propone di andare a tracciare le operazioni di vendita transfrontaliere di beni e servizi verso consumatori finali (operazioni B2C) ubicati negli stati membri UE. Per queste operazioni (ecommerce B2C) il luogo impositivo è nello Stato di residenza del soggetto privato acquirente (al superamento della soglia di 10.000 euro). Pertanto, al fine di contrastare possibili fattispecie evasive la UE ha previsto questa procedura legata al tracciamento delle transazioni effettuate.
In questo contesto il ruolo degli istituti bancari e dei prestatori di servizi di pagamento giocano un ruolo importante. Questi, infatti, detengono informazioni utili a poter individuare il destinatario del pagamento, oltre alla data ed all'importo e dello Stato membro di origine dello stesso, ma anche informazioni volte ad individuare se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente.
La decisione è in linea con quanto stabilito nel Regolamento (Ue) 2020/283 riguardo alle misure per rafforzare la cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode IVA, nonché con la Direttiva (UE) 2020/284 che introduce determinati requisiti per i prestatori di servizi di pagamento.
Tracciamento dei dati delle transazioni di pagamento elettroniche B2C
Gli Stati membri UE devono imporre, ai prestatori di servizi di pagamento, di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi che prestano per ogni trimestre, al fine di consentire alle Amministrazioni fiscali di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro le frodi IVA. Tale obbligo si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri ovvero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario in un altro Paese comunitario, in un territorio o Paese terzo.
La conservazione e la trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalie...
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