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Tassazione dei dividendi 2024: le regole

Fisco NazionaleTassazione dei dividendi 2024: le regole

Regole di tassazione dei dividendi per persone fisiche, imprese, residenti e non residenti. Ritenuta a titolo di imposta del 26% per le persone fisiche non imprenditori, imponibilità parziale per le società al reddito di impresa.

I dividendi (rientrano tra i redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR) rappresentano gli utili derivanti dal possesso di un titolo partecipativo (quota o azione), in soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (soggetti IRES, di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR), ed in particolare:

  • Società di capitali ed enti commerciali residenti;
  • Enti non commerciali residenti;
  • Società ed enti non residenti.

La categoria comprende, inoltre, gli utili distribuiti nell’ambito del recesso e dell’esclusione del socio, della riduzione del capitale esuberante e della liquidazione, anche concorsuale, della società.

L’imposizione fiscale in capo al socio è, tuttavia, differente, a seconda che si tratti, in primo luogo, di persona fisica che agisce “privatamente” o come soggetto imprenditore. Ai fini della tassazione, rileva, pertanto, il momento dell’effettivo percepimento (c.d. “principio di cassa“), e non quello della mera maturazione, del dividendo.


Nozioni generali

Il regime fiscale di tassazione dei dividendi si rinviene dal disposto:

  • Degli articoli 44, 47, 59, e 89 del DPR n. 917/86, i quali ne prevedono la qualificazione ai fini reddituali e la disciplina a seconda della natura giuridica del soggetto percipiente;
  • Degli articoli 27 e 27-bis del DPR n. 600/73, che regolano le ritenute da applicare all’atto della distribuzione degli utili;
  • Dell’articolo 1 del D.M. 2.4.2008 che indica le percentuali di concorso al reddito imponibile.

Criterio di cassa

Per la generalità dei soggetti d’imposta (compresi, quindi, i soggetti imprenditori), la tassazione dei dividendi avviene secondo il criterio di cassa. Rileva il momento dell’effettiva percezione, indipendentemente dall’eventuale iscrizione in bilancio in un esercizio precedente. Non assume rilevanza a tal fine, la data nella quale è stata deliberata la distribuzione degli utili.

Partecipazioni qualificate e non

La sussistenza del requisito della qualificazione della quota sociale è riscontrabile, sotto il profilo tributario, dall’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR. Secondo tale disciplina si considerano partecipazioni qualificate quelle che (a seconda della natura della partecipata), presentano le seguenti caratteristiche:

  • Società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati:
    • Diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 2%;
    • Partecipazione al capitale sociale (oppure al patrimonio) eccedente il 5%;
  • Società non aventi titoli quotati:
    • Diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 20%;
    • Partecipazione al capitale sociale (ovvero al patrimonio) eccedente il 25%.

Imponibilità fiscale

Per effetto del combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 23 del DPR n. 917/86 (TUIR), i dividendi sono assoggettati a tassazione in Italia:

  • Ogni qual volta il soggetto che li eroga è un soggetto residente (o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente). Questo indipendentemente dal fatto che il soggetto che lo percepisce sia residente o meno;
  • Solo quando sono percepiti da un soggetto residente (o da una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente), se il soggetto che li eroga è non residente.

La tassazione varia a seconda delle caratteristiche del percipiente, ovvero:

  • Se il percipiente è una persona fisica che esercita l’attività imprenditoriale;
  • Se il percipiente è un soggetto “privato“.

Infatti, possiamo avere due distinte fattispecie di tassazione.

Tassazione dei dividendi per i soggetti IRPEF non imprenditori

I dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori devono essere assoggettati ad imposizione con ritenuta a titolo di imposta del 26% (ex art. 27 del DPR n. 600/73). Fino al 31.12.2017 solo i dividendi su partecipazioni non qualificate applicavano la ritenuta a titolo di imposta del 26% sull’intero importo del dividendo percepito. Dal 2018 questo regime è stato estero anche gli utili su partecipazioni qualificate (salva l’applicazione della normativa transitoria). Di fatto l’equiparazione tra utili qualificati e non qualificati trova applicazione per i redditi di capitale percepiti dal 2018.

Applicazione della ritenuta

La società erogante o l’intermediario finanziario applicherà la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull’intero ammontare del dividendo erogato al socio non imprenditore. La ritenuta dovrà essere versata, entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione:

  • 16/4 per il I° trimestre;
  • 16/7 per il 2° trimestre;
  • 16/10 per il 3° trimestre;
  • 16/01 per il 4° trimestre.

Il versamento avviene a mezzo modello F24, codice tributo 1035 ed indicando, come periodo di riferimento, l’ultimo mese del trimestre. Si ricorda che la suddetta ritenuta non si applica sui dividendi relativi alle partecipazioni inserite nel regime del cosiddetto “risparmio gestito” attraverso un istituto finanziario che si occupa di trattenere e versare la ritenuta per conto del soggetto percipiente. Qualora il percipiente operi in regime di impresa (imprenditore o società) la ritenuta non deve essere operata, in quanto il reddito prodotto ha natura di reddito d’impresa e non di reddito di capitale.


Tassazione dei dividendi per il socio imprenditore

La disciplina applicabile ai soggetti imprenditori è differenziata a seconda della qualificazione fiscale del socio. In particolare, possiamo avere:

  • Imprenditori individuali e società di persone: articolo 59 del DPR n. 917/86;
  • Società di capitali: articolo 89 del DPR n. 917/86.

Imprenditori individuali e società di persone

L’articolo 59 del DPR n. 917/86 e l’articolo 1 comma 1 e 2 del DM 2/04/2008 stabiliscono che i dividendi percepiti da soggetti IRPEF (imprenditori individuali, Snc e Sas) – analogamente alle persone fisiche non imprenditori detentrici di una partecipazione qualificata – concorrono alla formazione del reddito nella misura del:

  1. 40,00% se relativi ad utili maturati sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  2. 49,72% qualora prodotti successivamente fino al 31 dicembre 2016;
  3. 58,14% qualora prodotti dal 01.01.2017;
  4. 100%, se derivano dalla partecipazione in una società localizzata in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Gli utili erogati ad imprese individuali e società di persone non sono, pertanto, soggetti a ritenuta alla fonte (Circ. Agenzia Entrate n. 26/2004). In altri termini, per tali soggetti che applicano l’articolo 59 del DPR n. 917/86 e non il precedente articolo 47 del DPR n. 917/86, non assume alcuna rilevanza la qualificazione della partecipazione.

Società di capitali

I dividendi sono una fattispecie reddituale passibile di subire una doppia imposizione:

  • Una prima volta in capo al soggetto collettivo all’atto della formazione;
  • Una seconda volta in capo al socio all’atto della distribuzione.

Nell’attuale contesto normativo, la rimozione (parziale) della doppia imposizione economica è affidata al criterio dell’esenzione. Infatti, la società che percepisce il dividendo applica una esenzione dello stesso nella misura del 95%. Questo è quanto prevede l’articolo 89, comma 2 del TUIR. Tale disciplina prevede la tassazione ai fini IRES del 5% del dividendo incassato dal soggetto percettore residente. Questa disciplina è applicabile anche nel caso in cui la società partecipante non risieda nel territorio dello Stato. Salvo il caso in cui non si tratti di partecipante localizzata in Paese black list.

Al ricorrere, di questa ipotesi, come vedrai di seguito, il dividendo si rende integralmente imponibile ai fini IRES. Sotto il profilo contabile, per le società tenute alla redazione del bilancio d’esercizio occorre fare riferimento ai principi nazionali OIC 21 e OIC 25. Questi principi prevedono, nel caso di partecipazione valutata con il metodo del costo, l’imputazione a Conto economico degli utili per competenza. L’indicazione avviene alla voce C15 “Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate“). L’iscrizione avviene al sorgere del corrispondente diritto di credito, anche se, poi, la riscossione avverrà in un successivo periodo amministrativo.

Effetti in dichiarazione dei redditi

Da un punto di vista prettamente fiscale, si segnala, tuttavia, che se il dividendo è riscosso nello stesso esercizio di imputazione a Conto economico, va effettuata una variazione in diminuzione. La variazione si effettua nel quadro RF di Redditi SC. La variazione in diminuzione si rende necessaria per la quota non imponibile del 95% del provento. Questo salvo che lo stesso derivi da una partecipazione “black list“, con relativo assoggettamento a tassazione integrale. Quindi, senza alcuna possibilità di rettifica decrementativa. Al contrario, se il dividendo, come spesso accade, è riscosso in un successivo periodo fiscale, nel quale diviene dunque imponibile, è necessario anche rilevare le corrispondenti imposte differite ai fini IRES.

Le imposte differite sono in misura pari al dividendo moltiplicato per la quota imponibile dello stesso – generalmente 5%. Salvo che il provento derivi da una partecipazione “black“, per il quale assume rilevanza il 100% dello stesso – per l’aliquota IRES del 24%. E’, inoltre, necessario segnalare tale disallineamento civilistico-fiscale nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio (articolo 27 comma 1 n. 14), c.c. ). Salvo che ricorra l’ipotesi di esonero prevista per i soggetti che redigono il rendiconto annuale in forma abbreviata (articolo 2435-bis comma 5 c.c.). Successivamente, a seguito dell’incasso del dividendo, il contribuente procederà ad una variazione in aumento, per un importo pari alla quota imponibile del dividendo, che – nel caso delle società di capitali, come anticipato – è pari al 5%. Sempre salvo il caso che il dividendo provenga da una partecipazione in una società localizzata in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata. In questo caso, invece, si ha l’integrale tassazione dell’utile percepito. Conseguentemente, devono essere altresì stornate le imposte differite a suo tempo stanziate.

Dividendi percepiti da enti non commerciali

Gli utili percepiti da enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare. Tale disposizione riguarda sia gli utili che derivano da partecipazioni possedute nell’ambito dell’attività istituzionale che nell’ambito di quella commerciale.

Dividendi percepiti da parte di società semplici

Gli utili percepiti dalle società semplici (su partecipazioni qualificate e non qualificate) sono integralmente concorrenti al reddito imponibile dei rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (c.d. “approccio look through“). Questo è quanto previsto dall’art. 32-quater del D.L. n. 124/19. Volendo schematizzare, quindi, il dividendo percepito da società semplice viene tassato per trasparenza sul socio. I casi che si possono presentare per la tassazione sono i seguenti:

  • Per i soggetti IRES sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
  • Per le imprese individuali e le società di persone sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  • Per le persone fisiche residenti, per partecipazioni qualificate e non qualificate, sono soggetti all’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Questa ritenuta deve essere applicata dal soggetto erogante il dividendo, su indicazione della società semplice;
  • In caso di soci non residenti percettori del dividendo è prevista l’applicazione della ritenuta del 26% o dell’1,20% ex art. 27 del DPR n. 600/73;
  • L’integrale imposizione del dividendo se proveniente da Paese a fiscalità privilegiata.

La presunzione prioritaria di distribuzione degli utili societari

Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve di utili. Questo è quanto prevede l’articolo 47 comma 1, ultimo periodo, del DPR n 917/86. Prima si presumono distribuite tutte le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5, del medesimo articolo, per la quota non accantonata in sospensione di imposta. Tale disposizione si applica sia ai soggetti non imprenditori che agli imprenditori individuali e alle società di persone e capitali. Sul punto l’articolo 59, ultimo periodo, e 89 comma 4, del DPR n 917/86.

Riserve la cui distribuzione non è tassata

In altri termini, se l’assemblea dei soci delibera di distribuire delle riserve di capitale, ciò non rileva ai fini fiscali. In ogni caso, si considerano distribuite prioritariamente le riserve di utili, ovvero l’operazione viene riqualificata da distribuzione di riserve di capitali in erogazione di dividendi, indipendentemente dalla data di formazione delle riserve, come chiarito dalla circolare Agenzia Entrate n. 26/2004. In tale sede, l’Agenzia ha altresì precisato che la presunzione in commento esplica i propri effetti soltanto in presenza di riserve di utili disponibili per la distribuzione. Non rilevando, quindi, a tale fine, le seguenti componenti di patrimonio netto. In particolare le riserve:

  • Legale;
  • Statutaria, in quanto vincolata nell’utilizzo dall’atto sociale stesso, ad esempio, con finalità di aumento del capitale sociale;
  • Da utili netti da valutazione in cambi;
  • Da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
  • Per acquisto di azioni proprie;
  • Costituita prima della trasformazione progressiva con utili imputati ai soci per trasparenza;
  • Da deroghe in casi eccezionali;
  • Indisponibile derivante dall’adozione dei principi contabili internazionali
  • In sospensione d’imposta.

A tale proposito, si ritiene che la verifica della consistenza delle riserve di utili disponibili ancora presenti nel patrimonio netto debba essere effettuata all’atto della delibera di distribuzione ai soci, e non a quella successiva di effettiva erogazione. E’, inoltre, opportuno che la partecipata comunichi ai propri soci – e, in ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione d’imposta – la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione, ed il relativo regime fiscale applicabile.

Certificazione annuale con modello CUPE

I dividendi corrisposti devono essere certificati al percipiente con il modello CUPE (“Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti“). La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili assoggettati a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 600/73. La certificazione può, invece, essere predisposta per i soggetti non residenti tassati con la ritenuta a titolo di imposta (in questo modo il modello CUPE rappresenta il documento utile per scomputare l’imposta assolta in Italia dalle imposte dovute nello Stato di residenza) o che hanno percepito utili non assoggettati a ritenuta (ex art. 27-bis del DPR n. 600/73).Nel modello CUPE deve essere compilato il campo “Codice del soggetto che rilascia la certificazione“, indicando il codice A, relativo alle società di capitali.

Per approfondire: “La certificazione degli utili e dei proventi equiparati“.


Tassazione dei dividendi di fonte estera

Anche per i dividendi di fonte estera, valgono i criteri secondo cui:

  • L’utile concorre alla formazione della base imponibile nel limite del 5%;
  • Non trovano applicazione le ritenute (italiane).

Questo è quanto prevedono i commi 2 e 3 dell’articolo 89 del TUIR. Sostanzialmente, per l’impresa italiana, di cui all’articolo 73 del TUIR non vi è differenza tra dividendo italiano o ricevuto da controllata white list. Nel caso in cui, invece, il dividendo sia erogato da società controllata residente in Paese black list, la situazione cambia. In questo caso il dividendo percepito è totalmente imponibile.

Dividendi ricevuti da controllata black list

La nozione di Paesi a fiscalità privilegiata si applica alla generalità dei soggetti d’imposta (persone fisiche e società). Questo in quanto la stessa viene richiamata sia:

  • Dall’articolo 47 del DPR n. 917/86, che regola la tassazione degli utili percepiti dalle persone fisiche;
  • Dall’articolo 89 del DPR n. 917/86, valevole per le società di capitali.

Come si individua un paese a fiscalità privilegiata?

Per verificare se uno Stato è da considerarsi a fiscalità privilegiata è necessario adottare questo criterio:

Una volta individuato se il Paese di erogazione del dividendo è o meno a fiscalità privilegiata occorre fare riferimento alla regola di tassazione.

Possibili cause esimenti dalla tassazione integrale

Accanto a questo regime naturale di tassazione dei dividendi black list, è possibile arrivare alla disapplicazione di questa normativa. La disapplicazione della disciplina avviene quando si verifica una delle seguenti esimenti:

  • Prima esimente. La società partecipata svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
  • Seconda esimente. Dalla partecipazione non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato.

Verifica della prima esimente

La prima esimente trova riscontro ove sia possibile dimostrare che l’ente non residente da cui provengono gli utili svolte effettiva attività industriale o commerciale. Tale società deve svolgere questa attività in modo principale nel territorio di proprio insediamento. In questo caso si riconosce al soggetto controllante italiano, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili un credito di imposta. Credito di cui all’articolo 165 del TUIR. Tale credito è commisurato in relazione alle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

Dimostrazione della seconda esimente

La dimostrazione della c.d. “seconda esimente” permette di beneficiare:

  • Della concorrenza al reddito imponibile IRES soltanto nella misura del 5% dell’ammontare degli utili percepiti nel periodo di imposta;
  • Dell’esenzione per il 95% delle plusvalenze su partecipazioni che rispettano i requisiti per la participation exemption (articolo 87 del DPR n. 917/86).

Quindi, la dimostrazione della seconda esimente garantisce la rimozione delle penalizzazioni fiscali e la tassazione degli utili secondo le regole ordinarie. Ma come è possibile dimostrare la presenza di questa esimente? La seconda esimente si considera sussistente attraverso la dimostrazione che l’investimento nella società localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata non ha dato luogo a un significativo risparmio d’imposta. Ciò significa che detta presunzione può essere superata (anche) dimostrando che il carico fiscale scontato dalla partecipata estera è non inferiore alla metà di quello cui la stessa sarebbe stata sottoposta qualora residente in Italia. A tali fini è, tuttavia, richiesto che il confronto tra i rispettivi livelli di tassazione avvenga assumendo i rispettivi tax rate effettivi. Per approfondire la normativa sui utili esteri percepiti da soggetti residenti in Italia ti rimando a questo approfondimento specifico: “Dividendo estero: il regime fiscale di tassazione“.

Gli acconti su dividendi

L’articolo 2433 bis del Codice civile disciplina, come noto, la distribuzione di acconti sui dividendi, ossia la possibilità per gli azionisti di percepire un anticipo infrannuale sull’utile che verrà distribuito alla chiusura dell’esercizio in corso. La distribuzione degli acconti non comporta tassazione in capo alla società che li distribuisce, mentre il soggetto percipiente è tassato al momento dell’incasso.

Ai sensi dell’art. 2478-bis co. 4 c.c. “possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato“. In relazione alle SRL, e diversamente rispetto alla disciplina dettata per le SPA, il legislatore non ha previsto alcuna deroga alla regola appena riportata. L’art. 2433-bis c.c. stabilisce, infatti, che la distribuzione di acconti su dividendi è consentita, al ricorrere delle condizioni espressamente previste dalla stessa norma, alle spa il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico.
Peraltro, l’art. 2478-bis c.c. non contiene alcun richiamo all’art. 2433-bis c.c. Per le SRL, la distribuzione di acconti sugli utili potrebbe, quindi, essere consentita soltanto qualora si ammettesse la possibilità di applicazione analogica dell’art. 2433-bis c.c. e fermo restando, comunque, il rispetto di tutte le condizioni ivi previste, compreso l’assoggettamento per legge a revisione legale secondo il regime previsto per gli enti di interesse pubblico (situazione quest’ultima assai rara in relazione ad una società a responsabilità limitata).

Qualora ricorrano i presupposti per l’erogazione di acconti, l’ammontare che può essere distribuito ai soci non può superare il minore tra:

  • L’importo degli utili in corso di formazione, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo di legge o di statuto;
  • L’importo delle riserve disponibili presenti nel patrimonio netto della società.

Ai sensi dei co. 5 e 6 del richiamato art. 2433-bis c.c.:

  • Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sugli utili sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali deve risultare che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione degli acconti;
  • Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società deve rilasciare il proprio parere sulla documentazione predisposta dagli amministratori (prospetto contabile e relazione);
  • Sia la documentazione predisposta dagli amministratori che il relativo parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono restare depositati in copia presso la sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso, con facoltà dei soci di prenderne visione.

Conclusioni e consulenza fiscale

In questo articolo ho cercato di delineare il regime fiscale di tassazione degli utili da parte di soggetti residenti in Italia. Questo sia per quanto riguarda il percettore persona fisica non imprenditore, che imprenditore (nelle varie forme possibili). L’aspetto da sottolineare è che il fatto di percepire un dividendo comporta inevitabilmente una tassazione, diversa a seconda del fatto che sia percepito da un soggetto imprenditore o non imprenditore (in questo caso è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26%).

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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