Dividendi occulti: quando scatta la presunzione di distribuzione

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Hai ricevuto un accertamento per dividendi occulti dalla tua società? Scopri come funziona la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e quali sono le conseguenze fiscali. Ti spieghiamo normativa, calcoli pratici e strategie di difesa per ridurre il rischio.

dividendi occulti rappresentano utili societari distribuiti ai soci senza essere dichiarati al Fisco. L’Agenzia delle Entrate li recupera a tassazione quando scopre che la società ha generato profitti non contabilizzati e presume che siano finiti nelle tasche dei soci. Questa pratica configura un’evasione fiscale duplice: la società evita l’IRES sugli utili nascosti, i soci evitano la tassazione sui dividendi percepiti.

La distribuzione occulta si concretizza quando una società consegue ricaviin nero” oppure contabilizza costi fittizi per ridurre l’utile imponibile. Queste somme, sottratte alla tassazione societaria, vengono trasferite ai soci senza delibera assembleare e senza le formalità previste dal Codice Civile. Il meccanismo evasivo funziona perché i soci prelevano denaro dalla cassa sociale o beneficiano di operazioni simulate che trasferiscono ricchezza dall’azienda ai privati.

L’ordinamento tributario contrasta questo fenomeno attraverso una presunzione giurisprudenziale consolidata. Quando l’Amministrazione finanziaria accerta maggiori utili non dichiarati in una società a ristretta base partecipativa, può presumere che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione. Questa presunzione comporta un doppio recupero fiscale: prima l’IRES sulla società per il reddito occultato, poi l’imposta sui dividendi in capo a ciascun socio.

La doppia tassazione su dividendi occulti può arrivare fino al 50% dell’importo accertato, considerando l’IRES al 24% e la ritenuta del 26% sui soci persone fisiche non imprenditori.

Le forme più comuni di distribuzione occulta

La casistica dei dividendi occulti comprende diverse modalità operative. I ricavi non fatturati costituiscono la forma più diffusa: la società incassa corrispettivi dalle vendite senza emetterli in fattura e il titolare preleva queste somme per uso personale. L’Agenzia individua questi casi attraverso verifiche incrociate tra fornitori e clienti oppure mediante controlli sui conti correnti bancari.

I costi fittizi rappresentano un’altra tecnica frequente. La società contabilizza fatture false per prestazioni mai eseguite o gonfia il valore di servizi realmente ricevuti. Le somme pagate escono ufficialmente come costi deducibili ma in realtà finanziano prelievi occulti dei soci attraverso prestanome compiacenti. Questa pratica riduce artificialmente l’utile imponibile della società e permette ai soci di appropriarsi di risorse aziendali senza tassazione.

Le operazioni infragruppo a valori anomali configurano un’ipotesi più sofisticata. La società vende beni ai soci a prezzi simbolici oppure acquista dai soci a valori esorbitanti rispetto al mercato. Anche i finanziamenti soci restituiti simulando utili possono celare distribuzioni occulte quando manca la documentazione che provi l’effettiva natura del rapporto di finanziamento.

La presunzione legale nelle società a ristretta base

Le società a ristretta base partecipativa subiscono un trattamento presuntivo sfavorevole quando emergono utili extracontabili. La Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 24536 del 17 settembre 2025 la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci. Secondo questa consolidata giurisprudenza, quando una società ha pochi soci si presume che tutti conoscano e partecipino alla gestione, quindi abbiano condiviso la scelta di occultare e distribuirsi gli utili.

La presunzione opera automaticamente senza necessità che tra i soci sussista un legame familiare. Basta che la compagine sia ridotta per ritenere ragionevolmente la comune consapevolezza degli utili occulti. Il Fisco non deve quindi provare l’effettiva percezione materiale dei dividendi da parte di ciascun socio: accertati i maggiori utili della società, scatta automaticamente l’imposizione anche sui singoli partecipanti in proporzione alle loro quote.

L’art. 47, comma 4, del DPR n. 917/86 (TUIR) stabilisce che gli utili provenienti da imprese situate in Stati a fiscalità privilegiata concorrono integralmente al reddito imponibile. Questa norma viene applicata per analogia anche ai dividendi occulti, considerati alla stregua di utili provenienti da fonti non trasparenti. L’art. 32 del DPR n. 600/73 fornisce invece lo strumento operativo: consente all’Amministrazione di utilizzare i dati dei conti correnti bancari per presumere maggiori ricavi quando emergono movimenti non giustificati.

Consiglio operativo: Nelle società con 2-3 soci, conserva sempre documentazione bancaria che provi la destinazione dei prelievi. I versamenti sul tuo conto personale non giustificati da bonifici documentati diventano presunzione di dividendo occulto.

Come funziona il calcolo della doppia imposizione

Il meccanismo di tassazione dei dividendi occulti prevede due livelli impositivi successivi. Prima la società paga l’IRES al 24% sul maggior utile accertato. Poi ciascun socio viene tassato sulla quota di dividendo presunto distribuito, calcolato sottraendo l’IRES dall’utile lordo.

Un esempio pratico chiarisce il calcolo. Una società a ristretta base riceve un accertamento per maggiori ricavi non contabilizzati di € 500.000. L’IRES dovuta dalla società ammonta a € 120.000 (€ 500.000 x 24%). Il dividendo netto presunto da imputare ai soci risulta quindi € 380.000 (€ 500.000 – € 120.000). Se la società ha un socio unico persona fisica non imprenditore, questi dovrà pagare la ritenuta del 26% su € 380.000, pari a € 98.800.

FaseBase imponibileAliquotaImposta dovuta
1. IRES società€ 500.00024%€ 120.000
2. Dividendo netto€ 380.000
3. Ritenuta socio€ 380.00026%€ 98.800
TOTALE TASSAZIONE€ 218.800 (43,76%)

Fonte: elaborazione su art. 47 comma 4 TUIR e art. 27 DPR n. 600/73

La tassazione complessiva raggiunge quindi il 43,76% dell’utile occulto originario. A questa somma si aggiungono sanzioni e interessi che possono arrivare al 70% delle imposte dovute in caso di omessa dichiarazione. Il ravvedimento operoso consente di ridurre le sanzioni se il contribuente regolarizza spontaneamente prima dell’accertamento.

Come difendersi dall’accertamento

I soci di società a ristretta base possono superare la presunzione di distribuzione provando specifiche circostanze. La prova contraria più efficace consiste nel dimostrare che gli utili extracontabili non sono mai usciti dalla società ma sono rimasti nelle disponibilità aziendali. Questa dimostrazione richiede documentazione bancaria che evidenzi la persistenza delle somme sui conti societari o il loro reinvestimento in attività produttive.

La seconda strategia difensiva consiste nel provare l’assoluta estraneità del socio alla gestione operativa. La Cassazione con la sentenza n. 2464/2025 ha riconosciuto che il socio può superare la presunzione dimostrando di non essere mai stato coinvolto nelle scelte gestionali e di non avere mai avuto accesso alle informazioni contabili. Questa prova risulta efficace quando un socio minoritario non ha mai ricoperto cariche sociali né ha partecipato alle assemblee.

La terza linea difensiva richiede l’identificazione dell’effettivo beneficiario dei prelievi. Se il socio prova con bonifici bancari, ricevute e altra documentazione che le somme prelevate sono finite a terzi estranei alla compagine sociale, la presunzione viene meno. L’indicazione nominativa del beneficiario effettivo con prove documentali costituisce elemento sufficiente per escludere la distribuzione occulta.

Attenzione: Raccogli subito estratti conto bancari personali e societari per il periodo contestato. Evidenzia l’assenza di bonifici anomali dalla società verso i tuoi conti e conserva documentazione che provi eventuali finanziamenti soci regolarmente registrati.

La giurisprudenza recente sulla ristretta base

La Corte di Cassazione ha esteso l’applicazione della presunzione anche alle società per azioni con pochi azionisti. Con la sentenza n. 23543 del 27 luglio 2022, i giudici hanno stabilito che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera anche nelle cooperative a ristretta base quando i soci gestiscono di fatto l’attività. Questa pronuncia ha eliminato il privilegio formale di cui godevano le società diverse dalle S.r.l., applicando un criterio sostanziale basato sul numero effettivo di partecipanti.

La sentenza n. 2752/2024 della Cassazione ha confermato la legittimità della presunzione specificando i limiti dell’onere probatorio gravante sui soci. Non basta affermare genericamente di non avere ricevuto i dividendi: occorre provare con documenti specifici dove siano finite concretamente le somme accertate come utili occulti. La semplice contestazione dell’accertamento societario non esime il socio dalla tassazione personale.

L’ordinanza n. 24536/2025 ha ribadito che nelle società a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione costituisce strumento legittimo di contrasto all’evasione. I giudici hanno specificato che l’Amministrazione non deve provare l’effettivo materiale trasferimento dei soldi ai soci: è sufficiente accertare l’esistenza di utili extracontabili in una società con pochi soci per presumere la distribuzione.

Gli errori da evitare nella gestione societaria

La commistione tra patrimonio personale e societario rappresenta l’errore più grave che alimenta presunzioni di dividendi occulti. Utilizzare il conto corrente aziendale per spese personali crea movimenti bancari inspiegabili che l’Agenzia interpreta come prelievi di utili non dichiarati. Ogni bonifico dalla società al socio deve corrispondere a un titolo legittimo: stipendio, rimborso spese documentato, restituzione finanziamento soci.

L’assenza di delibere formali di distribuzione dividendi costituisce il secondo errore critico. Anche quando la società genera utili regolarmente contabilizzati, distribuirli senza verbale assembleare e senza versare le ritenute configura un’irregolarità che il Fisco può equiparare alla distribuzione occulta. La delibera deve essere verbalizzata, depositata al Registro Imprese e seguita dall’applicazione della ritenuta del 26% entro i termini di legge.

Le operazioni commerciali tra società e soci a valori difformi dal mercato generano automaticamente sospetti di distribuzione mascherata. Vendere un bene aziendale al socio a € 3.000 quando il valore di mercato è € 19.000 configura un sostanziale regalo che il Fisco qualifica come dividendo occulto. La Cassazione con la sentenza n. 23543/2022 ha confermato questa interpretazione nel caso di una cooperativa che aveva ceduto un’auto a prezzo irrisorio al socio.

Le conseguenze pratiche dell’accertamento

L’accertamento per dividendi occulti colpisce simultaneamente la società e i soci con atti separati. La società riceve un avviso di accertamento per maggiori imposte dirette sui redditi non dichiarati, con applicazione dell’IRES al 24% più sanzioni dal 90% al 180% delle imposte dovute. Parallelamente ogni socio riceve il proprio accertamento personale per i dividendi presunti percepiti.

Per i soci persone fisiche non imprenditori, l’Agenzia applica direttamente la ritenuta del 26% sui dividendi accertati ai sensi dell’articolo 27 del DPR n. 600/73. Se la partecipazione è qualificata e l’accertamento riguarda periodi anteriori al 2018, può essere applicata la tassazione IRPEF ordinaria sugli utili. Per i soci che detengono la partecipazione in regime di impresa, il dividendo occulto concorre al reddito d’impresa secondo le regole di parziale imponibilità.

Le sanzioni amministrative si applicano sia sul maggior IRES dovuto dalla società sia sulle ritenute non versate dai soci. La mancata applicazione della ritenuta sui dividendi comporta una sanzione dal 20% al 100% della ritenuta non operata. Gli interessi moratori calcolati dal momento in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata fino al pagamento effettivo aggravano ulteriormente il debito tributario.

Consulenza fiscale online

Hai ricevuto un accertamento per dividendi occulti e vuoi verificare se esistono margini di difesa? Ogni caso presenta caratteristiche specifiche che richiedono un’analisi approfondita della documentazione bancaria, delle scritture contabili e dei verbali societari. La tempestività nell’azione difensiva risulta determinante per ridurre il carico fiscale e le sanzioni.

Posso supportarti nell’analisi dell’accertamento ricevuto, nella verifica della legittimità della presunzione applicata e nella predisposizione delle prove documentali necessarie per superare la presunzione di distribuzione. La consulenza include anche la valutazione dell’opportunità di presentare istanza di accertamento con adesione per ridurre le sanzioni ad 1/3 delle imposte dovute. Tutto questo, assieme all’ausilio dello studio legale tributario con cui collaboriamo, per una valutazione complessiva della situazione.

Contattami per una consulenza fiscale personalizzata sulla tua situazione. Analizzerò la documentazione, verificherò la sussistenza dei presupposti per la presunzione e ti indicherò le strategie difensive più efficaci per il tuo caso concreto.

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    Fonti

    • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), articolo 47, comma 4​
    • D.P.R. n. 600/1973, articolo 32​
    • D.P.R. n. 600/1973, articolo 27​
    • Cassazione, ordinanza n. 24536 del 17 settembre 2025​
    • Cassazione, sentenza n. 23543 del 27 luglio 2022​
    • Cassazione, sentenza n. 2752/2024​
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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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