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Clausola antiabuso art. 4(1) Convenzione Italia–Malta e dividendi

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
6 min di lettura
In sintesi

Clausola art. 4(1) Italia–Malta non esclude i res non‑dom: come qualificare la residenza convenzionale e gestire i dividendi dall’Italia.

Come la clausola “liable to tax” della Convenzione Italia–Malta interagisce con il regime maltese dei residenti non domiciliati e cosa cambia per i dividendi dall’Italia.

La definizione di residenza fiscale convenzionale nell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione Italia–Malta è centrale per chi pianifica il trasferimento a Malta con regime res non‑dom e percepisce dividendi dall’Italia, perché determina l’accesso ai benefici convenzionali e il coordinamento delle imposte tra i due Paesi. La clausola “liable to tax” esclude solo i soggetti imponibili “soltanto” per redditi di fonte interna, mentre il regime maltese a remittance basis tassa anche i redditi esteri rimessi, creando una soggezione fiscale più ampia rispetto a una pura tassazione territoriale. In questo quadro, la Convenzione contiene un meccanismo specifico per gli Stati con remittance basis che limita le esenzioni o riduzioni alla parte effettivamente rimessa, regola decisiva quando si trattano dividendi di fonte italiana percepiti da residenti a Malta. In tutto questo occorre valutare anche l’effettivo comportamento dell’Amministrazione finanziaria nei controlli.

La clausola “liable to tax” dell’art. 4(1) Italia–Malta

Il testo convenzionale definisce “residente” chi è assoggettato a imposta in virtù di domicilio, residenza o criteri analoghi, “ma non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti ivi situate”, con una formulazione allineata al Modello OCSE e alla sua ratio anti‑abuso. Questa esclusione colpisce i regimi esclusivamente territoriali, non quelli misti in cui l’imposta sorge anche su redditi esteri al verificarsi di determinate condizioni, come la rimessa in Malta di redditi prodotti fuori dal territorio. La lettura sistematica dell’art. 4 con le altre disposizioni conferma che le Parti hanno inteso coordinare, non disconoscere, i regimi a remittance basis, come dimostra la clausola di limitazione dell’esenzione ai soli importi effettivamente rimessi o percepiti nello Stato di residenza.

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Il residente non domiciliato a Malta è tassato sui redditi di fonte maltese e sui redditi di fonte estera nella misura in cui siano rimessi in Malta, mentre le plusvalenze estere restano escluse anche se rimpatriate, secondo un impianto remittance basis consolidato nella prassi maltese. Questo regime non equivale a una tassazione “soltanto” domestica, poiché estende la soggezione a imposta anche a porzioni di redditi esteri quando trasferiti a Malta, ed è descritto in modo coerente da fonti tecniche e informative aggiornate sul sistema fiscale maltese. La presenza di linee guida e prassi operative conferma l’interpretazione stabile del perimetro impositivo e l’esistenza di un’effettiva “liability to tax” in capo al residente non‑domiciliato quando ricorrono le condizioni di rimessa.

Perché i res non‑dom superano la clausola antiabuso dell’art. 4(1)

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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