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Dividendi dal Brasile: come cambia la tassazione dal 2026

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
8 min di lettura
In sintesi

Dal 2026 il Brasile applica una ritenuta del 10% sui dividendi. Come funziona il credito d'imposta italiano e cosa cambia per soci.

Dal 1° gennaio 2026 la Legge n. 15.270/2025 introduce una ritenuta del 10% sui dividendi distribuiti dal Brasile a non residenti. La Convenzione Italia-Brasile del 1978 fissa un tetto convenzionale al 15% e riconosce un credito d’imposta figurativo del 25% ai sensi dell’articolo 23.


Dal 1° gennaio 2026 i dividendi dal Brasile scontano una ritenuta alla fonte del 10%, introdotta dalla Legge n. 15.270/2025, dopo trent’anni di esenzione totale per gli investitori non residenti. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Brasile, in vigore dal 1981, fissa comunque un tetto massimo del 15% su questa categoria di reddito (art. 10), quindi la nuova ritenuta resta entro il limite pattizio. Per il socio italiano, persona fisica o società, il punto decisivo non è tanto l’aliquota brasiliana in sé, quanto il meccanismo di credito d’imposta previsto dalla Convenzione: l’articolo 23, paragrafo 4, riconosce un credito figurativo pari al 25% dell’ammontare lordo, indipendentemente dal prelievo realmente subito in Brasile. In pratica, chi dichiara correttamente il dividendo in Italia può recuperare più di quanto trattenuto alla fonte, ma solo se la qualificazione del reddito e la sua indicazione in dichiarazione sono corrette, un aspetto dove la sovrapposizione tra imposta sostitutiva italiana e credito convenzionale genera spesso errori operativi.

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Dividendi dal Brasile: cosa cambia dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 i dividendi distribuiti da società residenti in Brasile a soci non residenti scontano una ritenuta alla fonte del 10%, introdotta dalla Legge n. 15.270/2025. La novità chiude un regime che durava dal 1996: per quasi trent’anni il Brasile ha rappresentato un caso pressoché unico nel panorama fiscale internazionale, distribuendo dividendi completamente esenti da imposta anche per gli investitori esteri. La misura riguarda direttamente gli investitori italiani, che sul territorio brasiliano hanno costruito una presenza consistente: uno stock di investimenti pari a 13,25 miliardi di euro, oltre 40 grandi gruppi industriali e più di 1.000 imprese attive, in particolare nei settori alimentare, tessile e nautico. Per chi percepisce il dividendo, la conseguenza immediata è una riduzione del flusso netto in arrivo dal Brasile rispetto a quanto accadeva fino al 2025, indipendentemente dal fatto che il socio sia una persona fisica o una società.

La ritenuta del 10% non è una scelta arbitraria del legislatore brasiliano nei rapporti con l’Italia: resta entro il limite massimo previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Paesi, in vigore dal 1981, che su questa categoria di reddito fissa un tetto ben più alto. Questo significa che, sul piano pattizio, il Brasile avrebbe potuto applicare un prelievo superiore senza violare gli impegni assunti con l’Italia, e potrebbe farlo in futuro con un ulteriore inasprimento della norma interna. Per un quadro aggiornato di tutte le convenzioni bilaterali in vigore con l’Italia si rimanda al nostro elenco delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il punto rilevante per chi percepisce il dividendo, però, non è tanto il tetto in sé, quanto il meccanismo di credito d’imposta che la Convenzione riconosce per attenuarne l’effetto in Italia.

Il quadro convenzionale: Convenzione Italia-Brasile e tetto del 15%

L’articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Brasile fissa il limite massimo di imposizione sui dividendi nello Stato della fonte al 15% dell’ammontare lordo, a condizione che il percettore ne sia il beneficiario effettivo. La ritenuta brasiliana del 10%, in vigore dal 2026, si colloca quindi ampiamente sotto questo tetto: non c’è alcun conflitto tra la norma interna brasiliana e l’impegno assunto con l’Italia. La disposizione convenzionale stabilisce un massimale, non un’aliquota fissa, e lascia ai due Stati la possibilità di applicare un prelievo interno inferiore, come di fatto accaduto per trent’anni con il regime di esenzione totale abolito dalla Legge n. 15.270/2025.

Per eliminare la doppia imposizione, la Convenzione prevede due metodi distinti a seconda del percettore. La regola generale, contenuta nell’articolo 23, paragrafo 2, è il metodo del credito ordinario: il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia e l’imposta pagata in Brasile viene scomputata da quella italiana, nei limiti della quota di imposta attribuibile a quel reddito. Fa eccezione la società italiana che detiene almeno il 25% del capitale della società brasiliana: in questo caso l’articolo 23, paragrafo 3, prevede l’esenzione integrale del dividendo dalla base imponibile italiana, un meccanismo già richiamato nella nostra guida generale sui dividendi esteri e il relativo regime di tassazione. Per le persone fisiche, che non possono accedere a questa esenzione, resta rilevante il meccanismo del credito, e in particolare la sua declinazione più favorevole prevista dall’articolo 23, paragrafo 4.

Il credito d’imposta figurativo dell’art. 23: come funziona il matching credit

Il matching credit è la componente più favorevole del meccanismo di credito d’imposta previsto dalla Convenzione Italia-Brasile: ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, l’imposta brasiliana su dividendi, interessi e canoni si considera sempre pagata con l’aliquota del 25% dell’ammontare lordo, indipendentemente dal prelievo realmente subito alla fonte. Il meccanismo, tipico delle convenzioni siglate dall’Italia con Paesi in via di sviluppo tra gli anni ’70 e ’80, nasceva per non vanificare gli incentivi fiscali concessi dallo Stato della fonte: se il Brasile avesse ridotto o azzerato la ritenuta per attrarre capitali esteri, il socio italiano avrebbe comunque potuto portare in detrazione un credito superiore a quanto effettivamente trattenuto. Con la ritenuta reale oggi al 10% (dal 2026), il differenziale tra il prelievo subito e il credito teoricamente spettante è di 15 punti percentuali, un margine che rende il meccanismo interessante ma, come vedremo, esposto a verifiche se rivendicato senza le dovute cautele, soprattutto dalla persona fisica.

Il credito ordinario per persone fisiche: giurisprudenza favorevole, prassi ancora contraria

Per la persona fisica che percepisce il dividendo brasiliano al di fuori del regime d’impresa, il reddito è soggetto a imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’articolo 18 del TUIR, o alla ritenuta equivalente applicata da un intermediario residente. Poiché questo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF, l’Agenzia delle Entrate ha storicamente sostenuto che il credito per le imposte estere non sia applicabile ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, condizione che considera preclusiva a prescindere dal testo della singola Convenzione. Questa lettura resta, ad oggi, la posizione amministrativa di riferimento, non un orientamento superato.

La giurisprudenza di legittimità si è però pronunciata in senso opposto in più occasioni: la Cassazione (sentenze n. 25698/2022 e n. 28801/2024) e diverse Corti di giustizia tributaria di merito, tra cui CGT Siena n. 68/1/24 e CGT Milano n. 3184/13/24, riconoscono il credito quando la Convenzione applicabile non contenga una clausola che escluda espressamente la detrazione in caso di tassazione sostitutiva “su richiesta del contribuente“. Per la meccanica generale di questo orientamento si rimanda al nostro approfondimento sul rimborso della ritenuta su dividendi esteri. La Convenzione con il Brasile rientra in questo perimetro favorevole, perché l’articolo 23, paragrafo 2, esclude la detrazione solo per la ritenuta scelta facoltativamente dal contribuente, non per quella oggi obbligatoria sui dividendi.

Nella prassi professionale, la via più prudente non è compensare direttamente il credito nel Quadro RM in sede di dichiarazione: la colonna un tempo dedicata al credito d’imposta estero è stata riconvertita nel 2020 al credito IVCA (Imposta sul Valore dei Contratti Assicurativi), una voce del tutto diversa, e il suo utilizzo improprio rende immediato per l’Agenzia individuare il tentativo. È documentato almeno un caso in cui questa impostazione ha portato a un avviso di accertamento per l’intero importo della sostitutiva contestata. La strada più difendibile resta versare l’imposta sostitutiva per intero e presentare successivamente un’istanza di rimborso, motivata sulla giurisprudenza favorevole: per la meccanica generale del credito per imposte estere si rimanda alla nostra guida all’utilizzo del credito per imposte estere.

Il credito figurativo del 25%: perché per le persone fisiche resta un terreno non testato

Il credito d’imposta ordinario, quello che recupera l’imposta effettivamente trattenuta in Brasile, è cosa diversa dalla componente figurativa del matching credit: quest’ultima, che porterebbe il credito riconosciuto al 25% anche a fronte di una ritenuta reale del 10%, si colloca su un piano più incerto e meno esplorato. L’unico precedente ufficiale individuato sul matching credit della Convenzione Italia-Brasile è la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 538 del 30 dicembre 2019, riferita a una società con una partecipazione del 99,6% che scomputa il credito dall’IRES ordinaria, con il reddito estero regolarmente concorrente alla base imponibile. Non risultano prassi o pronunce che estendano lo stesso principio alla persona fisica in regime di imposta sostitutiva, un contesto dove il presupposto stesso del credito ordinario è già oggetto di contenzioso. In assenza di chiarimenti specifici, la rivendicazione automatica della componente figurativa da parte di una persona fisica resta una posizione non testata: prima di applicarla in concreto è opportuna una valutazione caso per caso, eventualmente tramite interpello.

JCP (juros sobre capital próprio): quando il dividendo brasiliano è in realtà un interesse

I juros sobre capital próprio (JCP, o JSCP) sono un meccanismo di remunerazione del capitale proprio previsto dalla legislazione brasiliana, riconducibile a una logica di tipo ACE (Allowance for Corporate Equity). Sul piano contabile la società li tratta come dividendi, ma sul piano fiscale in Brasile costituiscono un interesse passivo deducibile dal reddito della società erogante, a differenza del dividendo ordinario che non riduce mai la base imponibile brasiliana. Questa doppia natura genera un conflitto di qualificazione tra i due Stati contraenti che l’Agenzia delle Entrate ha risolto con la Risposta n. 538 del 30 dicembre 2019: seguendo il principio, richiamato dal Commentario OCSE, per cui la qualificazione dello Stato della fonte prevale, i JCP vanno trattati ai fini convenzionali come interessi ai sensi dell’articolo 11, non come dividendi ai sensi dell’articolo 10.

La distinzione non è puramente teorica. L’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione fissa lo stesso tetto del 15% previsto per i dividendi, e l’articolo 23, paragrafo 4, lettera b), estende il matching credit al 25% anche a questa categoria di reddito. Cambia però il confronto con la ritenuta reale: la Legge Complementare n. 224/2025 ha elevato dal 15% al 17,5% l’aliquota IRRF sui JCP corrisposti dalle società in regime Lucro Real, con effetto dal 1° gennaio 2026. Questa aliquota supera il tetto convenzionale del 15%, quindi l’eccedenza trattenuta in Brasile è recuperabile tramite istanza di rimborso, come previsto dal punto 10 del Protocollo alla Convenzione, ma il recupero non è automatico e richiede un’iniziativa attiva del contribuente.

Anche in questo caso vale la stessa cautela già evidenziata per il credito ordinario e per la sua componente figurativa: la Risposta 538/2019 riguarda una società che scomputa il credito dall’IRES, non una persona fisica in regime di imposta sostitutiva. In assenza di prassi specifica sui JCP percepiti da persone fisiche, le stesse riserve viste per i dividendi si applicano, se non con maggiore prudenza, anche a questa fattispecie. Per un quadro più ampio dei redditi di fonte brasiliana disciplinati dalla stessa Convenzione, anche in ambito previdenziale, si veda la nostra guida sulla pensione INPS percepita in Brasile.

Quanto si paga davvero: persona fisica e società a confronto

Il carico fiscale complessivo su un provento di fonte brasiliana dipende da tre variabili che vanno lette insieme: la natura del reddito (dividendo ordinario o JCP), il tipo di percettore (persona fisica o società) e il livello di certezza del credito d’imposta applicabile. Le sezioni precedenti hanno trattato ciascuna variabile separatamente; la tabella seguente le incrocia in un’unica visione operativa, distinguendo per ogni scenario cosa è consolidato e cosa resta una posizione da valutare caso per caso. Per la persona fisica, in particolare, il credito ordinario e la componente figurativa del matching credit vanno tenuti separati: il primo ha oggi copertura giurisprudenziale, la seconda no.

Scenario Ritenuta in Brasile Trattamento in Italia Credito d’imposta
Persona fisica, dividendo ordinario (dal 2026) 10% (L. 15.270/2025) Imposta sostitutiva 26% (art. 18 TUIR) Credito ordinario via istanza di rimborso, non in compensazione diretta nel Quadro RM. Giurisprudenza favorevole, prassi ancora contraria.
Persona fisica, JCP Fino al 17,5% (LC 224/2025), eccede il tetto convenzionale del 15% Imposta sostitutiva 26%, reddito qualificato come interesse (Risposta AdE 538/2019) Stesse cautele del dividendo ordinario, più istanza di rimborso per l’eccedenza sopra il 15%
Persona fisica, componente figurativa (matching credit 25%) Non applicabile: è una componente convenzionale, non un prelievo Nessuna prassi specifica individuata per la persona fisica Posizione non testata. Valutazione caso per caso, eventualmente tramite interpello, prima di rivendicarla
Società, partecipazione ≥25%, dividendo 10% Esenzione integrale (art. 23 § 3 Convenzione) Non rilevante: dividendo esente, nessun credito da calcolare
Società, qualunque quota, JCP Fino al 17,5% Concorre a IRES ordinaria come interesse (non rientra nell’esenzione art. 23 § 3, riservata ai dividendi) Credito ordinario e componente figurativa riconosciuti in prassi (Risposta AdE 538/2019)

Il confronto rende visibile un’asimmetria di fondo: per la società l’unico snodo davvero rilevante è la natura del provento (dividendo esente o JCP che concorre a IRES), mentre per la persona fisica il livello di certezza del credito varia sensibilmente all’interno dello stesso reddito, a seconda che si tratti della componente ordinaria o di quella figurativa.

I punti critici da presidiare

Prima di applicare in concreto quanto descritto nelle sezioni precedenti, alcuni aspetti meritano una verifica puntuale caso per caso.

La qualificazione del provento alla fonte. Dividendo ordinario e JCP seguono articoli convenzionali diversi (10 e 11) e percorsi di recupero diversi per l’eventuale eccedenza. La documentazione ricevuta dalla società brasiliana, non la sola etichetta contabile, deve chiarire quale delle due nature ha realmente il pagamento.

Il certificato di residenza fiscale. Per ottenere in Brasile l’applicazione dell’aliquota convenzionale, anziché quella piena prevista dal diritto interno, occorre fornire alla fonte pagante un certificato di residenza fiscale italiana. In assenza, il rischio è di subire un prelievo superiore al tetto pattizio, con conseguente necessità di attivare comunque una richiesta di rimborso in Brasile.

Tempistica dell’istanza di rimborso in Italia. Per la persona fisica, il percorso più difendibile, versare la sostitutiva per intero e richiedere il credito ordinario con istanza successiva, richiede di monitorare i termini di decadenza applicabili, che decorrono dal versamento e non dalla percezione del dividendo.

La componente figurativa, valutata prima di essere rivendicata. Per importi rilevanti, l’assenza di prassi specifica sulla persona fisica rende preferibile una verifica preventiva, anche tramite interpello, piuttosto che l’inserimento diretto del credito al 25% in dichiarazione.

Come dichiarare i dividendi brasiliani in Italia

Il dividendo brasiliano percepito da una persona fisica senza l’intervento di un intermediario finanziario italiano va indicato nel Quadro RM del Modello Redditi Persone Fisiche, dove si liquida l’imposta sostitutiva del 26% sull’importo lordo percepito. È il caso più frequente per chi riceve il pagamento direttamente su un conto corrente estero, senza passare da una banca o una SIM residente in Italia che agisca da sostituto d’imposta. Come descritto nella sezione precedente, il credito per l’imposta pagata in Brasile non va inserito in compensazione diretta in questa sede utilizzando la colonna oggi destinata al credito IVCA: il percorso più difendibile resta versare la sostitutiva per intero e recuperare successivamente l’imposta estera con un’istanza autonoma.

Accanto all’adempimento reddituale, la detenzione della partecipazione nella società brasiliana genera un obbligo di monitoraggio fiscale distinto, da assolvere nel Quadro RW indipendentemente dall’effettiva percezione di dividendi nell’anno. Il Brasile rientra tra i Paesi inclusi nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996: questo esonera dall’approccio look-through, che imporrebbe di dichiarare gli asset sottostanti della società anziché il valore della sola partecipazione. Le quote non rappresentate da titoli quotati, come tipicamente accade per le partecipazioni dirette in società estere, restano inoltre escluse dall’IVAFE. Per la compilazione operativa del quadro, comprese le soglie e le sanzioni applicabili in caso di omissione, si rimanda alla nostra guida al Quadro RW.

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Domande frequenti

Cos’è il matching credit nella Convenzione Italia-Brasile?

È il meccanismo dell’art. 23 § 4: l’imposta brasiliana su dividendi, interessi e canoni si considera sempre pagata al 25% dell’ammontare lordo, anche se il prelievo reale è inferiore, come con la ritenuta del 10% in vigore dal 2026.

Il credito d’imposta sui dividendi brasiliani spetta anche senza intermediario italiano?

Sì, il credito segue la natura del reddito, non il canale di incasso. Cambia l’adempimento: senza intermediario la persona fisica dichiara il dividendo lordo nel Quadro RM e liquida da sé l’imposta sostitutiva del 26%.

La riforma brasiliana del 2026 vale anche per chi ha già percepito dividendi nel 2025?

No. La Legge n. 15.270/2025 si applica ai dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2026. I dividendi percepiti fino al 2025 restano soggetti al previgente regime di esenzione dalla ritenuta brasiliana.

I JCP vanno dichiarati nella stessa sezione dei dividendi esteri?

No. Anche se la banca brasiliana li certifica come proventi da partecipazione, ai fini italiani i JCP sono interessi (Risposta AdE 538/2019) e vanno indicati come tali nel Quadro RM, non nella sezione dividendi.

Il tetto del 15% della Convenzione si applica automaticamente in Brasile?

No, va richiesto attivamente. Il pagatore brasiliano applica l’aliquota ridotta solo con un certificato di residenza fiscale italiana; in mancanza, l’eccedenza è recuperabile solo con un’istanza di rimborso in Brasile.

Una società italiana con meno del 25% del capitale della brasiliana ha diritto all’esenzione dell’art. 23?

No. L’esenzione integrale richiede una partecipazione di almeno il 25%. Sotto questa soglia il dividendo concorre a IRES ordinaria, con diritto al solo credito ordinario, non all’esenzione.

È possibile ottenere certezza preventiva sul credito figurativo per una persona fisica?

Sì, tramite interpello. In assenza di prassi pubblicata specifica per la persona fisica in regime di sostitutiva, è il percorso consigliato per importi rilevanti prima di rivendicare il credito in dichiarazione.

Fonti

  • Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni, Roma, 3 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 844, in vigore dal 24 aprile 1981, con Protocollo aggiuntivo (artt. 10, 11, 12, 23; Protocollo punto 10 sul rimborso delle ritenute)
  • Legge brasiliana n. 15.270/2025 (ritenuta 10% su dividendi a non residenti, in vigore dal 1° gennaio 2026)
  • Lei Complementar n. 224/2025 (Brasile) — aumento dal 15% al 17,5% dell’IRRF sui JCP per il regime Lucro Real, dal 1° gennaio 2026
  • Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 538 del 30 dicembre 2019 (qualificazione dei JCP brasiliani, matching credit)
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 18 e 165
  • D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche (white list Paesi con adeguato scambio di informazioni)
  • Corte di Cassazione, sentenze n. 25698/2022 e n. 28801/2024
  • CGT I Siena, sentenza n. 68/1/24 dell’11 aprile 2024
  • CGT I Milano, sentenza n. 3184/13/24 del 19 luglio 2024
Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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