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Come diventare Agente di commercio

Vuoi diventare agente di commercio? ti è stata proposta un'attività e vuoi sapere se rientra nei paramenti dell'agente? Scopri tutte le informazioni in questo articolo.

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L’Agente di commercio svolge attività volta a concludere i contratti in nome e per conto dell’impresa preponente in una determinata zona. Se vuoi sapere come si diventa agente di commercio, in questo articolo troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno. Requisiti, partita Iva, iscrizione al  ruolo agenti e fatturazione.

L’attività dell’Agente di commercio è disciplinata dal D.Lgs. n. 65/1999 e consiste nel promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata in nome e per conto del preponente, che ha ne stabilmente conferito l’incarico. Invece, l’attività di rappresentante di commercio consiste in quella di concludere i contratti in nome e per conto dell’impresa preponente in una determinata zona.

L’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio è soggetta alla preventiva iscrizione obbligatoria nel “ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio” tenuto presso la Camera di Commercio.

Come diventare Agente di commercio
Come diventare Agente di commercio

In questo contributo andremo ad approfondire i requisiti e le modalità con le quali è possibile avviare l’attività imprenditoriale di agente di commercio in Italia. In particolare analizzeremo gli aspetti amministrativi e fiscali e le possibili incompatibilità lavorative per chi intende svolgere questa attività.

Cominciamo!

Chi è l’Agente di commercio?

L’Agente di commercio è un imprenditore.

Il suo ruolo è quello di promuovere l’azienda o le aziende per cui ha un mandato per la conclusione di contratti di compravendita. Sostanzialmente, l’obiettivo è quello di lavorare per incrementare il fatturato delle aziende per cui ha un mandato.

In breve è con queste parole che possiamo racchiudere l’attività svolta dall’Agente di commercio, ovvero promuovere prodotti e concludere contratti per conto dell’azienda mandante in una determinata area geografica.

Possiamo dire che, ad oggi, la professione dell’Agente di commercio sia molto ambita, ma non è sicuramente alla portata di tutti. Il fatto che il guadagno sia in percentuale rispetto al valore dei contratti conclusi porta molte persone ad avvicinarsi a questa attività. Tuttavia, gli aspetti personali, la capacità di instaurare un rapporto di fiducia con la clientela, sono elementi critici per il reale successo dell’attività.

Vediamo, di seguito quali sono i requisiti per l’esercizio dell’attività di Agente di commercio. 

L’iscrizione al ruolo Agenti e rappresentanti di commercio

Come detto l’Agente di commercio è un’imprenditore. Si tratta di colui che viene incaricato da una o più imprese di promuovere (per loro conto) contratti in zone determinate.

Questo imprenditore opera con partita IVA, iscrizione previdenziale alla gestione commercianti INPS e contemporaneamente all’Enasarco (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio) e al Registro delle Imprese/REA presso la CCIAA.

L’agente nella sua attività può operare come monomandatario o plurimandatario. Nel primo caso, l’agente è incaricato stabilmente per conto di una sola azienda, nel secondo, invece, opera per conto di più aziende.

Il suo rapporto con le aziende mandanti è regolato attraverso la stipula di un contratto di agenzia, senza nessun vincolo di subordinazione. L’agente di commercio, infatti, è libero di organizzare il suo lavoro come vuole, a livello di orario e di attività. L’importante è che raggiunga gli obiettivi di business concordati nel tempo prestabilito.     

Per l’esercizio della sua attività l’Agente di commercio è obbligato all’iscrizione al Ruolo agenti e rappresentanti di commercio tenuto presso la Camera di commercio. In particolare, sono tenuti all’iscrizione in questo albo i seguenti soggetti:

  1. Agente di commercio;
  2. Rappresentante di commercio;
  3. Agente e rappresentante, sia italiano che straniero, che opera in Italia con mandato conferito da impresa non residente;
  4. Subagente di commercio.

Questo significa che l’esercizio dell’attività di Agente di commercio senza iscrizione all’albo comporta l’esercizio abusivo di un’attività economica, con le conseguenze che ne derivano.

I requisiti per l’iscrizione nell’albo della Camera di commercio

L’attività di Agente di commercio è soggetta alla presentazione della SCIA (Segnalazione di inizio attività) da presentare al Registro delle Imprese, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni che attestano il possesso dei requisiti prescritti.

La Camera di Commercio, previa verifica dei requisiti, provvede all’iscrizione nel Registro delle Imprese se l’attività è svolta in forma di impresa e nel REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative).

Per potersi iscrivere nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è necessario essere in possesso di:

I requisiti generali

Requisiti generali che sono:

  • Cittadinanza italiana o di una degli stati membri dell’ Unione Economica Europea ovvero cittadino extra-comunitario residente in Italia ed in possesso di permesso di soggiorno;
  • Possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (Scuola media);
  • Godimento dell’esercizio dei diritti civili.

I requisiti morali

Per requisiti morali si intende il non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

I requisiti professionali

Per soddisfare i requisiti professionali è necessario soddisfare almeno uno dei seguenti:

  • Possesso di diploma di scuola di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
  • Aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso profesionale di qualificazione riconosciuto dalle Regioni;
  • Avere esperienza lavorativa di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, anche non continuativa, come dipendente con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto alle vendite, o dipendente di un ente o società del settore finanziario, creditizio o fiduciario con compiti di intermediazione finanziaria;
  • Essere titolare di attività commerciale come lavoratore autonomo per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, o titolare di attività artigiana di produzione e relativa vendita.Per le società di agenzia commerciale il requisito professionale deve essere posseduto dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti in carica.

Le incompatibilità dell’agente di commercio

L’iscrizione al ruolo degli agenti di commercio è incompatibile con l’attività svolta in qualità di lavoratore dipendente.

Inoltre, l’attività è preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli di mediatore o comunque svolgono attività per le quali é prescritta l’iscrizione in detti ruoli.

Si consiglia di verificare il dettaglio di questi requisiti contattando la Camera di Commercio di vostra competenza.

In ogni caso, la SCIA corredata da tutte le autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti dalla normativa vigente, deve essere presentata in allegato alla Comunicazione Unica da consegnare al Registro delle Imprese. A questo punto l’attività può essere iniziata immediatamente.

L’ufficio della Camera di Commercio effettua l’accertamento dei requisiti morali e professionali autocertificati nella SCIA.

Nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, l’ufficio del registro delle imprese adotta un motivato divieto di prosecuzione dell’attività con la conseguente cancellazione dal ruolo, salvo che, se ciò è possibile, l’interessato si conformi alla normativa vigente entro il termine di 30 giorni.

Da sottolineare, che il contratto stipulato dal preponente, nei confronti di un agente che non è iscritto nel ruolo non può essere dichiarato nullo. Inoltre, la mancanza dell’iscrizione nel ruolo non impedisce l’esercizio dell’attività di agente ne può comportare la dichiarazione di nullità del contratto.

La comunicazione di inizio attività

Il contribuente, per intraprendere l’attività di Agente di commercio deve presentare, entro 30 giorni, la dichiarazione Iva mod. AA9, al fine di denunciare l’inizio dell’attività e di richiedere, l’attribuzione del numero di partita IVA.

Questa operazione, solitamente avviene all’interno della pratica di Com-Unica.

La contribuzione INPS dell’Agente di commercio

L’Agente di commercio munito di partita IVA è tenuto obbligatoriamente ad iscriversi  alla Gestione Commercianti dell’INPS.

La Gestione Commercianti rappresenta la gestione previdenziale obbligatoria per gli agenti di di commercio. L’adesione alla stessa comporta, fino ad un reddito annuo di €. 15.548 il versamento dei contributi minimi pari ad €.  3.800,00 rapportati al periodo di lavoro a decorrere dal mese di apertura della partita IVA.

Il versamento dei contributi obbligatori effettuato a scadenze trimestrali:

  • 16 febbraio;
  • 16 maggio;
  • 20 agosto;
  • 16 novembre di ogni anno.

I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.

Per redditi annui superiori a €. 15.548 e fino a €. 46.123, l’agente di commercio è tenutoa versare il 22,74% di contributi.

Per redditi da €.  46.123 ad €.  100.324, si dovrà versare il 23,29% del reddito realizzato.

Sulla parte di reddito eccedente i €. 100.324 non è più dovuta la contribuzione INPS relativa alla Gestione Commercianti.

In generale, la gestione previdenziale rappresenta la principale fonte di uscita di risorse per il neo agente di commercio. Per questo motivo secondo noi è importante valutare bene la situazione, simulando l’andamento dei primi mesi dell’attività. Questo al fine di pianificare correttamente le uscite finanziarie necessarie.

Per approfondire: Contributi Inps alla Gestione commercianti

La contribuzione Enasarco dell’Agente

All’atto del conferimento del contratto di agenzia, e comunque entro 30 giorni dal conferimento dello stesso, l’impresa preponente deve chiedere l’iscrizione dell’Agente di commercio all’ENASARCO.

La gestione previdenziale legata all’Enasarco è molto particolare, in quanto si tratta di una gestione integrativa rispetto al trattamento previdenziale obbligatorio dell’INPS, legato alla Gestione Commercianti, ma allo stesso tempo è comunque una gestione obbligatoria. 

I rappresentati e gli agenti di commercio sono pertanto obbligati a versare i contributi verso due enti, l’INPS e l’Enasarco per l’appunto.

Sono obbligati verso l’Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio di cui all’articolo 1742 e 1752 del codice civile che operano sul terri­torio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

La mancata iscrizione entro il termine di 30 giorni è punita con la sensazione pecuniaria di €. 61 per ciascun agente. Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto, l’evento deve essere segnalato all’Enasarco, sempre a cura del preponente.

I soggetti sopra indicati sono obbligati, come per la previdenza obbligatoria, al versamento di un contributo al Fondo. Il contributo all’Enasarco si cal­cola su “tutte le somme dovute a qualsiasi titolo” all’agente o al rap­presentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (le provvigioni maturate, anche se non ancora pagate, le somme corrispo­ste a titolo di concorso o rimborso spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso ecc.).

Il contributo al fondo previdenza è stabilito attualmente nella misura del 17,00%, la metà a carico del preponente e l’altra metà a cari­co dell’agente, con un minimale ed un massimale annuo, ed è ver­sato integralmente dalla casa mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.

Diritto alla provvigione dell’Agente

L’Agente di commercio non ha uno stipendio o una retribuzione annua lorda. Alcune aziende prevedono un rimborso spese più le provvigioni sul venduto, altre soltanto provvigioni.

Possiamo dire che il guadagno di un agente può variare da zero a infinito: se svolge il suo compito al meglio, infatti, le soddisfazioni economiche possono essere davvero tante.  

La provvigione dell’Agente di commercio viene determinata in misura percentuale sull’ammontare sull’ammontare degli affari procurati, o meglio dalle operazioni che sono state concluse per effetto del suo intervento.

Nel contratto individuale è possibile pattuire che gli affari si considerino conclusi quando sono andati a “buon fine“, cioè quando si sono ultimati gli obblighi posti a carico del preponente (cioè la consegna della merce) e del cliente procurato (cioè il pagamento della merce).

Per quanto riguarda le spese, ai sensi dell’articolo 1748 del c.c. l’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia, poiché, essendo imprenditore, che opera in regime di autonomia, sostiene tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività (carburante, telefono, ecc).

Quali tutele per gli Agenti di commercio?

Come tutte le categorie professionali, anche gli Agenti di commercio possono aderire a un’associazione di categoria in grado di tutelare la loro figura.

Tra queste troviamo la FNAARC (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio). Si tratta di una associazione con oltre 50.000 agenti di commercio iscritti, la FNAARC offre a tutti i professionisti del settore una serie di servizi, e li rappresenta presso le autorità politiche, economiche e amministrative. Inoltre, si occupa di realizzare gli accordi collettivi che sono alla base dei rapporti tra aziende e agenti. In breve, i servizi che offre sono:

  • Tutela sindacale;
  • Assistenza contrattuale e consulenza legale;
  • Consulenza fiscale;
  • Assistenza previdenziale Enasarco e INPS.

Per un Agente di Commercio l’aggiornamento continuo è quindi una scelta strategica che permette di affrontare e anticipare i continui cambiamenti dei mercati al meglio.

Come diventare l’Agente di commercio: conclusioni

L’attività di Agente di commercio è una professione che richiede un importante preparazione. Non ci sono corsi di formazione per diventare Agente, ma è necessario possedere una innata capacità di relazionarsi con gli altri. E’ questo, senza dubbio, il segreto del successo di un Agente di commercio.

Oltre a questo occorre ribadire il fatto che questa professione richiede la contribuzione a due forme di previdenza: l’INPS e l’Enasarco. Questo significa che parte dei compensi devono essere imputati a previdenza. Si tratta di una aspetto che spesso viene sottovalutato, ma che da un punto di vista finanziario fa la sua differenza.

Oltre a questo è importante capire con quali aziende si riuscirà a concludere contratti di agenzia e quali zone verranno affidate. E’ anche in base a questi aspetti che è possibile capire la redditività di questa attività.

Se vuoi approfondire ed effettuare una simulazione di redditività di un’attività di Agente di Commercio, contattaci! Insieme effettueremo una simulazione numerica per verificare la fattibilità dell’attività e soprattutto stimare i tuoi guadagni netti.

Soltanto in questo modo potrai capire se avviare concretamente questa attività, e potrai trovare il nostro supporto continuativo anche in questo.

Come diventare Agente di Commercio: FAQ

11 COMMENTI

  1. Buongiorno,

    in merito all’inizio dell’attività di agente di commercio, in attesa della comunicazione del l’esito dalla CIIA, l’agente può lavorare per la preponente o bisogna aspettare tale esito?

    La ringrazio in anticipo
    Saluti

  2. Buongiorno e grazie in anticipo per l’eventuale supporto.

    In fase di iscrizione al ruolo di agente plurimandatario, relativamente al seguente requisito professionale, quale documentazione bisogna presentare nello specifico? Grazie mille.

    “Avere esperienza lavorativa di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, anche non continuativa, come dipendente con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto alle vendite, o dipendente di un ente o società del settore finanziario, creditizio o fiduciario con compiti di intermediazione finanziaria;

  3. Buongiorno,
    Affinché sia valido il.servizio dell’agente di commercio, deve esservi un contratto/mandato tra lui e la società preponente?
    Grazie

  4. Buongiorno,
    Se il contratto di mandato è stipulato con l’azienda preponente straniera che non ha sede o una qualsiasi dipendenza in Italia come viene pagata la contribuzione Enasarco ?
    “Sono obbligati verso l’Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio di cui all’articolo 1742 e 1752 del codice civile che operano sul terri­torio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”.

    Grazie

  5. In caso di committenti esteri il Regolamento n. 883 del 2004 e il n. 987 del 2009 prevedono l’applicazione del principio di territorialità, quindi devono iscrivere l’agente all’Enasarco per versare i relativi contributi.

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