L’articolo 10 del DPR n. 633/72 elenca una serie di operazioni che sono considerate esenti dall’IVA in Italia. Queste operazioni, pur non essendo soggette a tassazione, sono comunque rilevanti ai fini IVA e devono essere annotate nei registri IVA e indicate nelle dichiarazioni annuali.
La normativa in materia di IVA consente a taluni soggetti passivi di optare per la dispensa dagli adempimenti contabili di fatturazione e di registrazione. Questo ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 633/72. I soggetti passivi che effettuano le operazioni esenti possono, infatti, essere dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione.
Per esempio, la holding può optare per la separazione delle attività al fine di distinguere l’attività industriale da quella finanziaria. Attraverso la separazione dell’attività è possibile ottenere un’imputazione specifica a ciascuna attività della relativa IVA sugli acquisti (Risoluzione n. 305/E/2008 Agenzia delle Entrate).
Allo stesso modo il medico che effettua esclusivamente operazioni esenti IVA, in quanto operazioni sanitarie, può trarre vantaggio dalla dispensa dagli adempimenti, ex art. 36-bis. Questo sia per l’esonero dalla fatturazione e registrazione delle operazioni, che per l’esonero dalla dichiarazione IVA. Detto questo, comunque, gli obblighi di fatturazione e di registrazione permangono relativamente alle altre operazioni eventualmente poste in essere dal contribuente, ivi compreso l’obbligo di rilascio della fattura, se richiesta dal cliente. Vediamo, quindi, tutte le informazioni utili riguardanti la dispensa dagli adempimenti IVA.
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Come funziona e quando si applica la dispensa dagli adempimenti IVA?
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni esenti indicate nell’articolo 10 del DPR n. 633/72 possono optare, ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 633/72, per la dispensa dagli adempimenti. Infatti, coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA (perché, ad esempio, non effettuano acquisti di beni o servizi soggetti a IVA o perché gli acquisti sono strettamente collegati alle operazioni esenti) possono beneficiare di una dispensa dagli adempimenti IVA. Questo significa che non sono tenuti a tenere i registri IVA, a presentare le dichiarazioni IVA e, ovviamente, a versare l’IVA. In particolare, si tratta dell’esonero dagli adempimenti contabili connessi:
- Alla fatturazione delle operazioni;
- Alla registrazione contabile delle operazioni.
Tuttavia, si deve sottolineare che devono essere comunque osservati gli obblighi di fatturazione e registrazione in materia di IVA:
- Per alcune tipologie di operazioni esenti. Si tratta delle:
- Cessioni di oro da investimento (11 comma 1 art. 10 DPR n. 633/72);
- Prestazioni sanitarie (n. 18 comma 1 art. 10 DPR n. 633/72);
- Prestazioni di ricovero e di cura (n. 19 comma 1 art. 10 DPR n. 633/72);
- Per le altre operazioni imponibili effettuate.
In ogni caso, resta l’obbligo di emissione della fattura nel caso in cui il cliente la richieda espressamente. In questo caso la fattura ha rilevanza solo per l’acquirente, quindi, l’emittente non ha obblighi di registrazione contabile.
È importante notare che la dispensa dagli adempimenti IVA non significa che il soggetto sia esentato da tutti gli obblighi fiscali. Ad esempio, potrebbe comunque essere tenuto a presentare altre dichiarazioni fiscali o a rispettare altri obblighi previsti dalla normativa fiscale italiana.
Esercizio contemporaneo di operazioni esenti ed imponibili IVA
La dispensa dagli adempimenti IVA riguarda le operazioni esenti IVA compiute dai soggetti passivi IVA (imprenditori e professionisti). Qualora un soggetto passivi eserciti attività esenti ed imponibili IVA contemporaneamente (es. holding, medici, società immobiliari, etc) è possibile optare per la separazione delle attività ai fini IVA.
In questo modo, separando le operazioni esenti da quelle imponibili è possibile sfruttare la dispensa dagli adempimenti IVA. In questo modo, è comunque possibile sfruttare, almeno parzialmente, la dispensa dagli adempimenti IVA.
Dispensa dagli adempimenti: divieto di detrazione
Optando per la dispensa dagli adempimenti, non è possibile per il soggetto passivo esercitare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni (articolo 36-bis, comma 2, del DPR n. 633/72). In pratica, si presume che tutti i beni/servizi acquistati o importati siano riferibili all’attività esente, con la conseguente totale indetraibilità dell’imposta.
La dispensa dagli adempimenti, pertanto, deve essere richiesta soltanto qualora:
- Le operazioni imponibili effettuate siano di trascurabile rilevanza;
- In caso contrario, è opportuno preventivamente optare per la separazione delle attività, imponibile ed esente (R.M. 29.12.90 n. 450565).
Regime di esenzione nella fase di rivendita dei beni
L’indetraibilità che deriva dalla dispensa dagli adempimenti, avendo natura speciale rispetto al generale divieto di detrazione, legittima la lettura in chiave formale della norma di esenzione prevista per la rivendita di beni con IVA integralmente indetraibile (articolo 10, n. 27-quinquies del DPR n. 633/72). Di conseguenza, devono essere assoggettate a IVA le cessioni di beni per i quali, a monte, abbia trovato applicazione il divieto di detrazione conseguente all’opzione per il regime agevolato.
Il divieto di detrazione risulta, infatti, connaturato ad uno specifico regime di tipo opzionale, attivabile cioè solo a seguito di un’esplicita scelta del soggetto passivo, sicché ne discende la diversa natura dell’indetraibilità, rispetto a quella che scaturisce dalle norme che regolano, in via ordinaria, il diritto di detrazione. La normativa Iva prevede già in modo specifico i casi in cui, in via derogatoria, opera la detassazione a valle dei beni oggetto di indetraibilità a monte. Si tratta delle cessioni gratuite di beni, escluse da IVA, tra l’altro, se non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta, anche se per effetto dell’opzione per la dispensa dagli adempimenti (articolo 2, comma 2, n. 4 del DPR n. 633/72).
Dispensa dagli adempimenti Iva come regime opzionale
La dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, configurandosi quale regime opzionale, implica – come effetto “naturale” – che il soggetto passivo rinunci volontariamente al recupero dell’imposta “a monte“. Sotto questo punto di vista, non si riscontrano differenze sostanziali tra la rinuncia volontaria sottesa all’opzione per la dispensa dagli adempimenti e quella discendente dalla scelta del contribuente in ordine alla destinazione del bene acquistato.
Dichiarazione annuale IVA
In caso di dispensa dagli adempimenti, permane l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale (articolo 36-bis, comma 2, del DPR n. 633/72). Come si evince, tuttavia, dalle istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione IVA, quest’ultima non deve essere presentata, tra l’altro, quando, nell’anno solare precedente:
- Siano state registrate esclusivamente operazioni esenti;
- Quando, a seguito dell’opzione per la dispensa, siano state effettuate soltanto operazioni esenti. Resta, tuttavia, inteso che i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione annuale (per esempio, per evidenziare un credito d’imposta riportato in detrazione dall’anno precedente) possono comunque avvalersi di tale facoltà (C.M. 10.2.92 n. 7/440063).
L’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale non si applica qualora il contribuente:
- Abbia effettuato anche operazioni imponibili, ancorché gestite con contabilità separata;
- Ovvero, abbia registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2, del D.L. n. 311/93, convertito in Legge n. 427/93);
- Ovvero, abbia eseguito le rettifiche della detrazione (articolo 19-bis2 del DPR n. 633/72);
- Ovvero, abbia effettuato acquisti di beni per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario (es. oro e argento puro, rottami, etc.).
Opzione per la dispensa dagli adempimenti
L’opzione per la dispensa degli adempimenti:
- Si esercita in base al c.d. “comportamento concludente” del contribuente e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria barrando la casella posta nel rigo VO5 del quadro VO della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la scelta è stata operata;
- Ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno 3 anni; anche la revoca va comunicata per mezzo della dichiarazione IVA, barrando l’apposita casella contenuta nel citato rigo VO5 del modello.
Se sopravvengono modifiche normative o eventi che incidono sulla scelta originariamente operata è possibile revocare l’opzione ancorché non sia decorso il triennio. In questo caso si deve comunicare la revoca in sede di dichiarazione annuale, fermo restando il comportamento concludente del contribuente (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 344/2002, C.M. 27.8.98 n. 209/E e C.M. 21.7.89 n. 36/550751).
Secondo un diverso orientamento (Sentenza n. 19974 del 29.09.2011 della Cassazione), il divieto di detrazione conseguente all’opzione per la dispensa dagli adempimenti non viene meno in caso di comunicazione di variazione dati (nella specie, è stato dichiarato l’inizio di un’attività di costruzioni edili oggettivamente non rientrante nel regime di esenzione Iva di cui all’articolo 10 del DPR n. 633/72). In altri termini, l’opzione in esame può essere revoca esclusivamente attraverso la dichiarazione Iva annuale ed ha effetto dall’anno successivo (articolo 36-bis comma 3 del DPR n. 633/72).
In pratica, l’esigenza di chiarezza e di certezza in ordine alla posizione fiscale del contribuente implica che non sia ammessa alcuna revoca implicita o con atto da intendersi come equipollente.
Conclusioni
La dispensa dagli adempimenti IVA rappresenta un’importante agevolazione per quei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72. Questa disposizione, pur semplificando la vita di molte attività, non esonera dal rispetto di altri obblighi fiscali. È fondamentale, quindi, avere una chiara comprensione delle proprie operazioni e della loro natura ai fini IVA. La consultazione con un esperto in materia fiscale è sempre consigliata per garantire la corretta applicazione delle norme e per evitare possibili sanzioni.
Domande frequenti
Possono beneficiare della dispensa quei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72 e che non hanno diritto alla detrazione dell’IVA.
No, chi beneficia della dispensa dagli adempimenti IVA non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale.
L’art. 10 del DPR n. 633/72 elenca una serie di operazioni considerate esenti.
No, la dispensa riguarda solo gli adempimenti IVA. Gli altri obblighi fiscali rimangono invariati.
No, chi beneficia della dispensa dagli adempimenti IVA non ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, poiché effettua esclusivamente operazioni esenti.
Se effettui operazioni esenti ma non richiedi la dispensa, sarai comunque tenuto a rispettare tutti gli adempimenti IVA standard, compresa la tenuta dei registri e la presentazione della dichiarazione IVA.
La dispensa non ha una scadenza specifica, ma è legata alla natura delle operazioni effettuate. Se le condizioni cambiano (ad esempio, inizi a effettuare operazioni tassate), la dispensa non sarà più applicabile.
No, la dispensa è riservata solo a chi effettua esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72. L’alternativa è effettuare la separazione delle attività ai fini IVA.