Diritto camerale 2026: importi, scadenze e maggiorazione del 20%

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Il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio cambia nel 2026: il DM 17 marzo 2026 introduce una maggiorazione del 20% con scadenza-conguaglio al 30 novembre per chi ha già pagato.

Il diritto camerale 2026 è il contributo obbligatorio dovuto annualmente alla Camera di Commercio da tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese o annotate nel REA. Gli importi restano invariati rispetto al 2025, confermati dalla nota MIMIT n. 9347 del 16 gennaio 2026, ma il DM 17 marzo 2026, in vigore dal 28 aprile, introduce una maggiorazione del 20% per il triennio 2026-2028.

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Che cos’è il diritto annuale camerale e chi è obbligato

Il diritto annuale camerale è un tributo obbligatorio previsto dall’art. 18 della Legge n. 580/1993, dovuto ogni anno da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Il versamento è destinato al finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e costituisce una condizione per il regolare mantenimento della posizione nel Registro. L’importo varia in funzione della natura giuridica del soggetto, della sezione del Registro in cui è iscritto e, per le società diverse dalle individuali, del fatturato dell’esercizio precedente.

Soggetti obbligati al versamento

Sono tenuti al versamento del contributo annuale alle Camere di Commercio tutti i soggetti che, al 1° gennaio 2026, risultano iscritti o annotati nel Registro delle Imprese o nel REA. Le categorie obbligate comprendono:

  • Imprese individuali, iscritte sia in sezione ordinaria che speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli)
  • Società di persone: S.n.c. e S.a.s.
  • Società di capitali: S.r.l. (anche unipersonali), S.p.A., S.a.p.A.
  • Società semplici, agricole e non agricole
  • Società cooperative e consorzi
  • Enti economici pubblici e privati
  • Aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge n. 267/2000
  • GEIE — Gruppi Europei di Interesse Economico
  • Imprese estere con unità locali o sedi secondarie in Italia
  • Società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001
  • Soggetti iscritti solo al REA

Il tributo è dovuto alla Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha la sede legale al 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di trasferimento di sede in corso d’anno, il diritto rimane dovuto alla CCIAA della provincia di provenienza.

Soggetti esclusi o esonerati

L’obbligo di versamento cessa, a partire dall’anno solare successivo al verificarsi dell’evento, nei seguenti casi:

  • Fallimento o liquidazione coatta amministrativa: l’esonero decorre dall’anno successivo al provvedimento, salvo esercizio provvisorio autorizzato
  • Impresa individuale cessata: l’esonero opera dall’anno successivo alla cessazione, purché la domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo
  • Società con bilancio finale di liquidazione approvato: l’esonero decorre dall’anno successivo, a condizione che la domanda di cancellazione dal Registro sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione
  • Cooperative sciolte per atto dell’Autorità governativa (art. 2544 c.c.): l’esonero decorre dall’anno successivo al provvedimento di scioglimento

Le imprese in liquidazione ordinaria, inattive o in sospensione restano invece obbligate al versamento. Il termine di prescrizione per il recupero del tributo non versato è decennale.

Importi del diritto camerale 2026: tabelle per forma giuridica

Gli importi del diritto annuale camerale per il 2026 sono confermati dalla nota MIMIT n. 9347 del 16 gennaio 2026 nelle stesse misure del 2025. La base normativa è l’art. 28, comma 1, del D.L. n. 90/2014 (conv. L. n. 114/2014), che ha introdotto una riduzione strutturale del 50% sugli importi determinati con il D.M. 21 aprile 2011, applicabile in modo permanente anche agli anni successivi al 2017 per effetto del D.M. 8 gennaio 2015. A questi importi base si aggiunge, per il triennio 2026-2028, la maggiorazione del 20% autorizzata dal DM 17 marzo 2026 (trattata nel paragrafo dedicato).

Sezione speciale del Registro delle Imprese

I soggetti iscritti nella sezione speciale versano il tributo al Registro delle Imprese in misura fissa, indipendentemente dal fatturato. Gli importi 2026, già comprensivi della riduzione del 50%, sono i seguenti:

Tipologia soggetto Sede (€) Unità locale (€)
Imprese individuali, imprenditori agricoli, coltivatori diretti 44,00 8,80
Società semplici agricole 50,00 10,00
Società semplici non agricole 100,00 20,00
Società tra avvocati (ex D.Lgs. n. 96/2001) 100,00 20,00
Unità locali di imprese con sede principale all’estero 55,00
Soggetti iscritti solo al REA 15,00

Sezione ordinaria: imprese individuali e soggetti a misura fissa

Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un importo fisso di 100,00 euro per la sede, più 20,00 euro per ogni unità locale aggiuntiva. Rientrano nella misura fissa anche le società cooperative, i consorzi e le società di persone (S.n.c., S.a.s.), che versano anch’esse 100,00 euro per la sede e 20,00 euro per ciascuna unità locale.

Sezione ordinaria: importi commisurati al fatturato (scaglioni)

Le società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.A.) e gli altri soggetti diversi dalle imprese individuali, iscritti nella sezione ordinaria, determinano il versamento CCIAA applicando al fatturato rilevante ai fini IRAP del periodo d’imposta 2025 le aliquote progressive per scaglioni. Il calcolo va eseguito mantenendo cinque decimali in tutti i passaggi intermedi; l’arrotondamento all’unità di euro si applica una sola volta sull’importo finale complessivo (sede + unità locali).

Fatturato 2025 (€) Importo da versare
Da 0 a 100.000 100,00 (misura fissa ridotta del 50%)
Da 100.000,01 a 250.000 200,00 + 0,015% sulla parte eccedente 100.000
Da 250.000,01 a 500.000 222,50 + 0,013% sulla parte eccedente 250.000
Da 500.000,01 a 1.000.000 255,00 + 0,010% sulla parte eccedente 500.000
Da 1.000.000,01 a 10.000.000 305,00 + 0,009% sulla parte eccedente 1.000.000
Da 10.000.000,01 a 35.000.000 1.115,00 + 0,005% sulla parte eccedente 10.000.000
Da 35.000.000,01 a 50.000.000 2.365,00 + 0,003% sulla parte eccedente 35.000.000
Oltre 50.000.000 2.815,00 + 0,001% sulla parte eccedente 50.000.000 (max 20.000,00 €)

Fonte: D.M. 21 aprile 2011, importi ridotti del 50% ex art. 28 D.L. n. 90/2014.

Gli importi nella tabella sono già al netto della riduzione del 50% e rappresentano la base su cui applicare, ove deliberata, la maggiorazione del 20%. L’importo massimo complessivo per le imprese con fatturato oltre 50 milioni di euro è fissato a 20.000,00 euro (pari al 50% del tetto originario di 40.000 euro).

Unità locali e sedi secondarie

Le imprese che operano attraverso unità locali versano, per ciascuna di esse, un diritto aggiuntivo pari al 20% dell’importo dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 120,00 euro per unità locale. Il versamento va effettuato alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede ciascuna unità locale, compilando sul modello F24 un rigo separato per ogni CCIAA, con la relativa sigla provinciale e il codice tributo 3850.

L’arrotondamento si applica una sola volta sull’importo totale finale (sede + tutte le unità locali della stessa provincia), mantenendo cinque decimali nei calcoli intermedi. Esempio: impresa individuale con sede (€ 52,80) + 1 unità locale (€ 10,56) = € 63,36, arrotondato a € 63,00.

Scadenze di versamento 2026

Il termine ordinario per il versamento del diritto annuale camerale coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi. Per il 2026, la scadenza base è fissata al 30 giugno 2026, con possibilità di differire il pagamento al 30 luglio 2026 applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La maggiorazione dello 0,40% va sommata al diritto, versata con i decimali ed è dovuta anche in caso di compensazione con altri crediti a saldo zero tramite modello F24.

Imprese già iscritte: soggetti IRPEF e IRES solari

Le imprese iscritte al Registro delle Imprese al 1° gennaio 2026 versano il contributo annuale alle Camere di Commercio secondo i seguenti termini:

Tipologia soggetto Scadenza ordinaria Scadenza con maggiorazione 0,40%
Soggetti IRPEF (imprese individuali, società di persone) — esercizio solare 30 giugno 2026 30 luglio 2026
Soggetti IRES (società di capitali) — esercizio solare, bilancio approvato entro 4 mesi 30 giugno 2026 30 luglio 2026
Soggetti IRES — bilancio approvato oltre 4 mesi dalla chiusura Ultimo giorno del mese successivo all’approvazione 30° giorno successivo con maggiorazione 0,40%
Soggetti IRES — bilancio non approvato nei termini di legge Ultimo giorno del mese successivo alla scadenza di approvazione 30° giorno successivo con maggiorazione 0,40%

Le eventuali proroghe dei termini di versamento delle imposte sui redditi disposte per legge si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale, senza necessità di provvedimenti autonomi.

Imprese iscritte nel corso del 2026

Le imprese di nuova iscrizione nel 2026 non rientrano nella scadenza ordinaria del 30 giugno. Il versamento del tributo al Registro delle Imprese deve avvenire alternativamente:

  • contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, con addebito automatico indicato in fase di invio della pratica telematica, oppure
  • entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, tramite modello F24 con codice tributo 3850.

Il diritto annuale non è frazionabile in proporzione ai mesi di effettiva iscrizione: è dovuto per intero indipendentemente dalla data di iscrizione nel corso dell’anno. Le imprese che si trasferiscono da una provincia a un’altra in corso d’anno versano il diritto alla Camera di Commercio in cui erano iscritte al 1° gennaio 2026, non a quella di destinazione.

Soggetti con esercizio non solare o bilancio approvato oltre i termini

I soggetti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare (c.d. soggetti “non solari”) versano il diritto annuale entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, con possibilità di differire al trentesimo giorno successivo applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti che non approvano il bilancio nei termini stabiliti per legge, il versamento è comunque dovuto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bilancio avrebbe dovuto essere approvato. Trascorso tale termine, è possibile sanare il mancato versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, oppure ricorrere al ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria.

La maggiorazione del 20%: DM 17 marzo 2026 e gestione del conguaglio

Il DM 17 marzo 2026, pubblicato sul sito del MIMIT il 28 aprile 2026, ha autorizzato per il triennio 2026-2027-2028 un incremento del 20% del diritto annuale camerale, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della L. n. 580/1993. La maggiorazione finanzia programmi di sviluppo economico e organizzazione di servizi alle imprese, condivisi con le Regioni e approvati dai singoli Consigli camerali. La sua entrata in vigore in data 28 aprile 2026 — successiva all’apertura dell’anno fiscale — genera una casistica distinta per le imprese che avevano già versato e per quelle che devono ancora farlo.

Come funziona la maggiorazione ordinaria del 20%

La maggiorazione del 20% si applica sugli importi base già ridotti del 50% ex art. 28 D.L. n. 90/2014. Non si tratta quindi di un’addizione separata, ma di un moltiplicatore che porta l’importo effettivo al 120% della misura base. Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al DM 17 marzo 2026, la maggiorazione è obbligatoria e non facoltativa per le imprese obbligate.

Un esempio pratico: una S.r.l. con fatturato 2025 di 200.000 euro calcola la base nella fascia 100.000-250.000 euro — importo base 200,00 euro + 0,015% su 100.000 = 215,00 euro. Applicando la riduzione del 50% si ottiene 107,50 euro, cui si aggiunge la maggiorazione del 20%: importo finale da versare 129,00 euro (arrotondato). Le imprese con sede in province non incluse nell’Allegato 1 versano invece l’importo base senza maggiorazione.

Chi ha già pagato prima del 28 aprile 2026? L’albero logico del conguaglio

La pubblicazione del decreto il 28 aprile 2026 ha creato una situazione transitoria: alcune imprese avevano già versato il diritto 2026 senza la maggiorazione del 20%.

SE hai già versato il diritto 2026 prima del 28 aprile 2026:

ALLORA il tuo versamento è considerato valido ma incompleto.

Devi versare il conguaglio del 20% entro:

  • 30 novembre 2026 — se sei un soggetto “solare” (IRPEF o IRES con esercizio coincidente con l’anno solare)
  • Ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta — se sei un soggetto “non solare”

Il conguaglio si versa tramite modello F24, codice tributo 3850, senza applicazione di sanzioni né interessi, purché rispettato il termine del 30 novembre 2026.

Dopo il 30 novembre 2026, il versamento del conguaglio sarà possibile solo tramite ravvedimento operoso, con applicazione delle relative sanzioni ridotte.

SE non hai ancora versato il diritto 2026 alla data del 28 aprile 2026:

ALLORA versi il tributo alle scadenze ordinarie (30 giugno 2026 o 30 luglio 2026 con maggiorazione 0,40%), applicando direttamente gli importi comprensivi della maggiorazione del 20%.

Non è richiesto alcun versamento separato per la maggiorazione: l’importo corretto è quello già incorporato nelle tabelle aggiornate pubblicate dalle singole CCIAA dopo il 28 aprile 2026.

SE sei un’impresa di nuova iscrizione nel 2026, iscritta prima del 28 aprile:

ALLORA hai versato in via provvisoria l’importo senza maggiorazione.

Devi versare il conguaglio del 20% entro il 30 novembre 2026, con le stesse modalità previste per le imprese già iscritte che hanno pagato in anticipo.

La maggiorazione straordinaria del 50% per le CCIAA in dissesto

L’art. 1, comma 784, della L. n. 205/2017 consente alle Camere di Commercio in squilibrio strutturale finanziario di applicare una maggiorazione fino al 50% del diritto annuale, subordinata all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio condiviso con la Regione e all’autorizzazione ministeriale. Il DM 2 maggio 2025 ha autorizzato tale incremento per il triennio 2025-2026-2027 in favore delle CCIAA di: Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud Est Sicilia e Trapani. Le imprese con sede legale in queste province sono quindi soggette a un diritto annuale pari al 150% della misura base (riduzione 50% + maggiorazione 50%), senza cumulo con la maggiorazione ordinaria del 20%.

Come si paga il diritto camerale: F24, pagoPA e codici tributo

Il versamento del diritto annuale camerale si effettua in unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione. Per il 2026 sono disponibili due modalità di pagamento: il modello F24 in via telematica e la piattaforma pagoPA, quest’ultima introdotta come canale alternativo per le imprese che versano in misura fissa e che ricevono l’avviso di pagamento predisposto dalla CCIAA competente con l’importo già calcolato, eliminando il rischio di errori nella determinazione della base.

Compilazione del modello F24

Il pagamento tramite modello F24 va eseguito indicando nella sezione “IMU ed altri tributi locali” i seguenti elementi:

Campo F24 Valore da indicare
Codice tributo — diritto annuale 3850
Codice tributo — sanzioni 3852
Codice tributo — interessi 3851
Codice ente (sigla provincia) Sigla della provincia della CCIAA destinataria + lettera “T” (es. MIT per Milano)
Anno di riferimento 2026
Sezione modello F24 IMU ed altri tributi locali

In presenza di unità locali ubicate in province diverse dalla sede principale, va compilato un rigo separato per ciascuna Camera di Commercio destinataria, indicando la relativa sigla provinciale e l’importo dovuto. Il diritto camerale è compensabile con altri crediti tributari o contributivi; la maggiorazione dello 0,40% per versamento tardivo va invece sempre versata per intero, anche in caso di compensazione a saldo zero.

Compensazione e divieti

Il diritto annuale (codice tributo 3850) è liberamente compensabile in F24 con crediti di qualsiasi natura. Fanno eccezione le somme dovute a titolo di ravvedimento operoso: sanzioni (codice 3852) e interessi (codice 3851) versati in sede di regolarizzazione tardiva non possono essere compensati e devono essere corrisposti per intero. Resta invece ferma la compensabilità dell’importo del tributo principale anche nell’ambito di un ravvedimento.

Mancato pagamento: sanzioni e ravvedimento operoso

Il mancato o tardivo versamento del diritto annuale camerale espone l’impresa a un sistema sanzionatorio autonomo rispetto a quello tributario generale, disciplinato dal D.M. 27 gennaio 2005 n. 54. È importante sottolineare che — nonostante la recente riforma del sistema sanzionatorio tributario introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024 — per il diritto camerale restano in vigore le sanzioni previste dal D.M. 54/2005, senza applicazione delle nuove misure ridotte previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 per i tributi erariali.

Il mancato pagamento produce inoltre un effetto immediato e pratico: dal 1° gennaio dell’anno successivo al mancato versamento, il sistema informatico nazionale delle CCIAA blocca automaticamente il rilascio di certificati relativi all’impresa inadempiente (art. 24, comma 35, L. n. 449/1997). Nella prassi, molte imprese scoprono la propria irregolarità solo in occasione di una richiesta di certificato camerale.

Il regime sanzionatorio del D.M. 54/2005

Il D.M. 27 gennaio 2005 n. 54 distingue due fattispecie con trattamento sanzionatorio differente:

Fattispecie Sanzione base Note
Tardivo versamento (pagamento avvenuto, ma oltre la scadenza) 10% Non si applica la progressione per giorni di ritardo prevista dal D.Lgs. n. 471/97
Omesso versamento (nessun pagamento effettuato) Dal 30% al 100% La misura è determinata dalla singola Camera di Commercio nell’ambito del proprio regolamento

Un elemento critico da segnalare nella prassi: ai fini del ravvedimento operoso, la violazione è sempre qualificata come omesso versamento — anche se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, ipotesi che in linea generale configurerebbe un semplice tardivo. Sarebbe quindi errato calcolare la riduzione a un ottavo prendendo come base la sanzione del 10% per tardivo versamento: la base di calcolo è sempre la sanzione per omissione.

Ravvedimento operoso: calcolo e termini

Il ravvedimento operoso per il diritto camerale è disciplinato dall’art. 6 del D.M. 27 gennaio 2005 n. 54 e consente di regolarizzare il mancato versamento entro un anno dalla scadenza originaria, con riduzione della sanzione base per omesso versamento nelle seguenti misure:

Finestra temporale Riduzione sanzione Sanzione ridotta (su base 30%)
Entro 30 giorni dalla scadenza 1/8 della sanzione base per omissione 3,75%
Dal 31° giorno fino a un anno dalla scadenza 1/5 della sanzione base per omissione 6,00%
Oltre un anno dalla scadenza Ravvedimento non ammesso Iscrizione a ruolo con sanzione piena

Al tributo e alla sanzione ridotta vanno aggiunti gli interessi legali, calcolati al tasso vigente dal giorno successivo alla scadenza fino alla data del versamento. Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è fissato all’1,60% annuo (D.M. 10 dicembre 2025). Gli interessi si versano con codice tributo 3851, le sanzioni con codice 3852; entrambe le voci non sono compensabili in F24. Oltre l’anno dalla scadenza, la violazione viene iscritta a ruolo con applicazione della sanzione piena e delle spese di notifica della cartella esattoriale. Il termine di prescrizione per il recupero coattivo del diritto non versato è decennale.

Attenzione — diritto camerale estraneo alla riforma sanzionatoria del 2024. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha ridotto dal 30% al 25% la sanzione base per omesso versamento dei tributi erariali (IRPEF, IVA, ecc.), con effetto dal 1° settembre 2024. Tale riduzione non si applica al diritto annuale camerale, il cui regime sanzionatorio resta disciplinato in via esclusiva dal D.M. 27 gennaio 2005 n. 54 — norma speciale che non è stata modificata dalla riforma. La sanzione per omesso versamento rimane quindi ancorata alla misura del 30% al 100%, con riduzioni da ravvedimento calcolate su questa base e non su quella del 25%.

Domande frequenti

Quando scade il pagamento del diritto camerale 2026?

Per le imprese già iscritte al 1° gennaio 2026, il termine ordinario è il 30 giugno 2026. È possibile versare entro il 30 luglio 2026 con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Chi è obbligato a versare il diritto annuale alla Camera di Commercio?

Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti al REA al 1° gennaio 2026, indipendentemente dall’attività svolta o dal volume d’affari.

Qual è il codice tributo per il diritto camerale sul modello F24?

Il codice tributo è 3850, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”. Per le sanzioni da ravvedimento si usa il codice 3852, per gli interessi il codice 3851.

Cos’è la maggiorazione del 20% del diritto camerale 2026?

È un incremento autorizzato dal DM 17 marzo 2026, in vigore dal 28 aprile 2026, per il finanziamento di progetti di sviluppo economico. Si applica per il triennio 2026-2028 alle CCIAA indicate nell’Allegato 1 al decreto.

Ho già pagato il diritto camerale 2026 prima del 28 aprile: cosa devo fare?

È necessario versare il conguaglio del 20% entro il 30 novembre 2026 tramite F24 con codice tributo 3850, senza sanzioni né interessi. Dopo tale data il conguaglio richiede il ravvedimento operoso.

Il diritto camerale 2026 si può pagare con pagoPA?

Sì, per le imprese che versano in misura fissa è disponibile la piattaforma pagoPA. L’avviso di pagamento viene predisposto dalla CCIAA competente con l’importo già calcolato.

Entro quanto tempo si può fare il ravvedimento operoso per il diritto camerale?

Entro un anno dalla scadenza originaria. La sanzione ridotta è pari al 3,75% se si regolarizza entro 30 giorni, al 6,00% dal 31° giorno fino a un anno. Oltre tale limite l’importo viene iscritto a ruolo.

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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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