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Sportivi esteri e diritti d’immagine: il regime neo-residenti si applica?

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
5 min di lettura
In sintesi

Diritti d'immagine e regime neo-residenti per sportivi esteri: quando la flat tax si applica e quando il reddito resta imponibile in Italia.

L’art. 24-bis TUIR non rende estero, per definizione, il reddito da diritti d’immagine di uno sportivo che trasferisce la residenza in Italia: conta il collegamento con la prestazione sportiva.


I diritti d’immagine di uno sportivo che trasferisce la residenza in Italia restano imponibili come reddito italiano, non estero, se collegati alla prestazione sportiva resa nel territorio dello Stato: il regime neo-residenti dell’art. 24-bis TUIR non si applica a questa quota di compenso, indipendentemente dalla presenza di una star company estera che lo percepisce.

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Regime neo-residenti e regime impatriati: quale si applica a uno sportivo estero

Uno sportivo professionista che trasferisce la residenza fiscale in Italia può, in astratto, valutare due regimi agevolativi distinti: il regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) e il regime neo-residenti (art. 24-bis TUIR). I due regimi hanno presupposti soggettivi e oggettivi profondamente diversi e non sono alternativi nello stesso senso in cui lo sono per altre categorie di lavoratori. Per la generalità degli sportivi professionisti che si trasferiscono in Italia oggi, il primo è sostanzialmente precluso, mentre il secondo resta percorribile, ma solo per la parte di reddito che supera il criterio del collegamento con la prestazione sportiva, illustrato nella sezione successiva. Comprendere perché i due regimi non sono equivalenti è il primo passo per valutare correttamente la posizione fiscale di un atleta che riceve compensi anche da diritti d’immagine.

Perché il regime impatriati è oggi precluso agli sportivi professionisti

Il regime impatriati disciplinato dall’art. 5 D.Lgs. 209/2023 ha abrogato, dal 1° gennaio 2024, il precedente art. 16 D.Lgs. 147/2015. Il nuovo regime richiede, quale presupposto soggettivo, che il lavoratore possieda i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione generalmente previsti per l’accesso all’agevolazione, requisito che uno sportivo professionista, in quanto tale, normalmente non soddisfa. Il tetto massimo di reddito agevolabile è fissato in 600.000 euro annui. Resta un regime transitorio per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia o sottoscritto il contratto sportivo entro il 31 dicembre 2023, ai quali continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni. Nella prassi professionale, la verifica del regime transitorio è il primo controllo da effettuare prima di escludere in toto l’applicabilità dell’agevolazione per un atleta già trasferito.

Cosa copre il regime neo-residenti art. 24-bis TUIR

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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