Quando il costo del procuratore sportivo è deducibile per la società di calcio: inerenza, mandato congiunto e la Cassazione 8724/2025.
L’art. 109, comma 5, del TUIR subordina la deducibilità del costo del procuratore sportivo alla prova dell’interesse effettivo del club, distinto da quello del calciatore. La Cassazione, con la sentenza n. 8724/2025, ha fissato i criteri di motivazione richiesti ai giudici di merito su questo punto.
Il costo sostenuto da una società di calcio per il compenso di un procuratore sportivo è deducibile ai fini IRES e IRAP quando risulta inerente all’attività d’impresa del club, ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR.
L’inerenza, secondo l’orientamento della Cassazione (ord. n. 30036/2025; sent. n. 1290/2024), è un giudizio qualitativo: il costo deve essere collegato all’attività della società a prescindere dalla sua entità o dal vantaggio economico prodotto. Nel settore calcistico questo giudizio si complica quando il procuratore opera con un mandato congiunto, rappresentando sia il club sia il calciatore nella stessa operazione: occorre distinguere quale parte del compenso remunera un servizio reso effettivamente al club e quale, invece, remunera un servizio reso al calciatore. La Cassazione, con la sentenza n. 8724/2025, ha stabilito che il giudice di merito non può limitarsi ad affermazioni generiche, ma deve analizzare la tipologia del contratto di mandato, il soggetto che lo ha conferito e l’interesse effettivamente perseguito dall’intermediazione. In assenza di questa analisi, la motivazione è apparente e la decisione viene cassata.

Il principio di inerenza applicato al costo del procuratore sportivo
Il costo sostenuto da una società di calcio per il compenso di un procuratore sportivo è deducibile ai fini IRES e IRAP solo se inerente all’attività d’impresa, secondo la regola generale dell’art. 109, comma 5, del TUIR. La norma subordina la deduzione dei componenti negativi di reddito alla loro correlazione con attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa. Per una società calcistica professionistica, l’attività tipica include la gestione dei contratti di prestazione sportiva dei propri tesserati: acquisizione, rinnovo, cessione. Un costo per servizi di intermediazione rientra in questo perimetro quando la prestazione dell’agente è resa nell’interesse della società stessa, e non quando remunera, di fatto, un’attività svolta a beneficio esclusivo del calciatore. È proprio questa distinzione a rendere il tema particolarmente delicato nel settore sportivo.
L’inerenza, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, è un giudizio qualitativo, non utilitaristico né quantitativo: un costo è inerente se collegato all’attività d’impresa a prescindere dalla sua entità o dal vantaggio economico effettivamente prodotto. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 30036/2025 del 13 novembre 2025, e in precedenza con la sentenza n. 1290/2024, secondo cui un costo è inerente non perché genera un ricavo, ma perché è potenzialmente collegato all’attività, anche in una prospettiva futura. La Cassazione è tornata sul tema con l’ordinanza n. 3157/2026, confermando che l’onere di provare l’esistenza, la natura e la destinazione del costo grava sul contribuente, che deve documentarlo in correlazione con l’attività svolta. Questi principi, elaborati su fattispecie di sponsorizzazioni sportive, si applicano per analogia anche ai compensi dei procuratori.
Nel calcio professionistico il giudizio di inerenza si complica per una ragione strutturale: il procuratore sportivo può ricevere il mandato dal club, dal calciatore, o da entrambi contemporaneamente. Quando il mandato è congiunto, la stessa prestazione dell’agente può servire in parte gli interessi della società (individuare, valutare, negoziare il trasferimento di un calciatore) e in parte quelli del calciatore (assistenza nella trattativa contrattuale, tutela delle proprie condizioni economiche). In questa configurazione non è sufficiente che la fattura sia intestata al club: occorre verificare, caso per caso, a quale parte del rapporto la prestazione sia effettivamente riferibile. È questo lo snodo su cui si concentra il contenzioso più recente, incluso quello approdato in Cassazione con la sentenza n. 8724/2025, trattata nella sezione successiva.
Mandato singolo e mandato congiunto: perché cambia la deducibilità
Fino al 2015 il regolamento FIGC vietava al procuratore sportivo di rappresentare più di una parte nella stessa operazione: l’agente poteva ricevere il mandato solo dal club o solo dal calciatore, mai da entrambi. Con il Regolamento FIGC del 1° aprile 2015 questo divieto è stato superato, recependo la deregulation adottata dalla FIFA con le “Regulations on Working with Intermediaries” in vigore dal 1° aprile 2015: da quel momento lo stesso procuratore ha potuto assistere contemporaneamente club e calciatore nella medesima transazione, tramite mandato congiunto. La liberalizzazione è stata poi in parte ricondotta a un sistema di licenze con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 373, L. 205/2017), che ha istituito il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi presso il CONI. Questa evoluzione regolamentare non è un dettaglio storico: è il presupposto che spiega perché, per le operazioni concluse dopo il 2015, il mandato congiunto è la configurazione più diffusa e, di conseguenza, la più esposta a contestazioni sull’inerenza.
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