Public Country-by-Country Reporting (D.Lgs. 128/2024): soggetti obbligati, esenzioni, deposito ComUnica e sanzioni fino a 50.000 euro.
Il D.Lgs. 128/2024, attuativo della Direttiva UE 2021/2101, impone alle imprese con ricavi consolidati oltre 750 milioni di euro il deposito della comunicazione sulle imposte sul reddito presso il Registro delle Imprese, entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio.
Il Public Country-by-Country Reporting è l’obbligo, introdotto in Italia dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, di rendere pubbliche le imposte sul reddito pagate e maturate da un gruppo multinazionale in ciascuna giurisdizione fiscale in cui opera. La norma recepisce la Direttiva UE 2021/2101 e si applica alle società capogruppo o autonome con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi, alle controllate italiane di gruppi extra-UE sopra soglia e, in alcuni casi, alle succursali.
La comunicazione deve essere depositata presso il Registro delle Imprese tramite ComUnica e pubblicata sul sito internet della società entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio: per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2025, il termine è il 31 dicembre 2026. Per i professionisti che assistono gruppi societari, l’adempimento comporta la verifica preliminare dei requisiti soggettivi, la corretta predisposizione del contenuto informativo richiesto e il rispetto della scadenza, pena sanzioni amministrative a carico degli amministratori fino a 50.000 euro.

Cos’è il Public CbCR: norma di riferimento e obiettivo
Il Public Country-by-Country Reporting è l’obbligo di rendere pubbliche le imposte sul reddito pagate e maturate da un’impresa multinazionale in ciascuna giurisdizione fiscale in cui opera. A differenza del CbCR “fiscale” trasmesso all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, questa comunicazione è destinata al pubblico: viene depositata presso il Registro delle Imprese e pubblicata sul sito internet della società. L’obiettivo dichiarato dal legislatore europeo è consentire un controllo pubblico sulle strategie fiscali dei grandi gruppi, contrastando l’erosione della base imponibile e il trasferimento di utili verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata. Riguarda esclusivamente i soggetti che superano una soglia dimensionale definita, non le piccole e medie imprese.
La base normativa è la Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che ha modificato la Direttiva 2013/34/UE (la direttiva contabile) introducendo il nuovo articolo 48-ter e i successivi. In Italia la direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024 ed entrato in vigore il 27 settembre 2024. Il decreto ha inserito nel D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (il decreto attuativo della disciplina sui bilanci) il nuovo Capo I-bis, composto dagli articoli da 5-bis a 5-novies, che disciplina integralmente definizioni, ambito soggettivo, contenuto, pubblicazione, responsabilità e sanzioni.
Le disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari con inizio dal 22 giugno 2024 o in data successiva. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo periodo rilevante è quindi l’esercizio 2025 (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025), con obbligo di pubblicazione dei dati entro la fine del 2026. Va notato che l’Italia era soggetta alla procedura d’infrazione UE n. 2023/0150 per il mancato recepimento tempestivo della direttiva, il cui termine di trasposizione era fissato al 22 giugno 2023: il D.Lgs. 128/2024 ha chiuso tale procedura con oltre un anno di ritardo rispetto alla scadenza europea.
Soggetti obbligati ed esenzioni
Il criterio dimensionale che fa scattare l’obbligo è un fatturato netto consolidato superiore a 750 milioni di euro, verificato con riferimento a ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi, come risultante dal bilancio (consolidato, se applicabile). Se la soglia non viene superata per due esercizi di fila, l’obbligo non sussiste; viceversa, il suo mancato superamento in un esercizio successivo non fa venir meno automaticamente l’obbligo se la condizione dei due esercizi precedenti era già soddisfatta al momento della verifica. La soglia va calcolata prendendo a riferimento i ricavi alla data di chiusura del bilancio dell’esercizio, secondo quanto stabilito dall’articolo 5-ter del D.Lgs. 139/2015.
Sono obbligate in prima battuta le società capogruppo e le imprese autonome, cioè non appartenenti a un gruppo, stabilite nell’Unione Europea, i cui ricavi consolidati eccedono la soglia per ciascuno dei due ultimi esercizi. In questo caso la comunicazione deve contenere le informazioni relative a tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento, non solo alla capogruppo italiana.
Sono tenute all’adempimento anche le società controllate italiane di un’impresa capogruppo di un paese terzo (extra-UE), incluse nel perimetro di consolidamento di quest’ultima, quando i ricavi su base consolidata del gruppo extra-UE eccedono la soglia per i due esercizi di riferimento. Se la capogruppo extra-UE omette di fornire le informazioni necessarie, la controllata italiana non è esonerata: deve comunque redigere e pubblicare una comunicazione con i dati di cui dispone, unita a una dichiarazione che attesti l’omessa trasmissione da parte della capogruppo (art. 5-ter, comma 3).
Anche le succursali possono essere soggette all’obbligo, secondo due ipotesi alternative previste dall’articolo 5-ter, comma 4: se aperte da un’impresa che fa parte di un gruppo (senza controllate di capogruppo extra-UE) i cui ricavi consolidati eccedono la soglia, oppure se aperte da un’impresa autonoma di paese terzo i cui ricavi eccedono la soglia. Per succursale si intende la stabile organizzazione come definita dall’articolo 162 del TUIR, fatti salvi gli accordi contro le doppie imposizioni; sono escluse le stabili organizzazioni i cui ricavi netti non eccedono i limiti dell’articolo 2435-bis del codice civile (4.400.000 euro di attivo, 8.800.000 euro di ricavi, 50 dipendenti medi, al superamento di due di questi limiti per due esercizi consecutivi).
Una clausola antielusiva (art. 5-ter, comma 5) estende l’obbligo alle società controllate e alle succursali che, pur non rientrando tecnicamente nei commi 3 e 4, sono state costituite o utilizzate con il solo scopo di eludere gli obblighi di comunicazione previsti dal decreto.
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