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Dichiarazione tardiva entro 90 giorni: guida

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La dichiarazione dei redditi tardiva è quella che viene presentata dal contribuente entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di legge. Le dichiarazioni tardive sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (art. 2, co. 7 del DPR n. 322/98). Oltre i 90 giorni si parla di ultratardiva, entro l’anno successivo e poi di dichiarazione omessa.

Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine. Naturalmente, per il ritardo nella presentazione è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 2 co. 7 del DPR n. 322/98). Possiamo dire, quindi, che entro novanta giorni dalla scadenza la dichiarazione dei redditi presentata è ancora valida, oltre i novanta la dichiarazione si considera “omessa“. Questo significa, sostanzialmente che, se hai dimenticato di presentare una dichiarazione dei redditi o IVA nella scadenza ordinaria hai ancora una possibilità. Si tratta, appunto, della dichiarazione tardiva, che se presentata entro novanta giorni dalla scadenza, considera validamente presentata la dichiarazione stessa.

Chi può presentare la dichiarazione tardiva?

Possono presentare la dichiarazione tardiva i contribuenti che, per scelta o per errore, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IRAP o la dichiarazione IVA entro la scadenza. Come ad esempio:

  • Persone fisiche, titolari e non di partita Iva;
  • Società: di persone, di capitali, studi professionali e società fiduciarie, cooperative
  • Enti non commerciali;
  • Amministrazioni dello Stato.

Sanzione per la dichiarazione tardiva presentata con ritardo non superiore a 90 giorni

La dichiarazione presentata entro i novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione è una dichiarazione valida. La normativa, per la dichiarazione tardiva prevede una sanzione amministrativa fissa, che varia da 250 euro a 1.000 euro (C.M. 25.1.99 n. 23, cap. I, § 1.2). Si tratta, in buona sostanza, della medesima sanzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97 in caso di omessa dichiarazione dei redditi, nel caso in cui non siano dovute imposte.

In caso di applicazione della sanzione per tardiva dichiarazione si rende applicabile anche la sanzione prevista per l’omesso versamento delle imposte. Si tratta della sanzione amministrativa prevista nella misura del 30% (o del 15%) prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 (vedasi la Circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate).

Visto di conformità e dichiarazione tardiva

Il contribuente ha la possibilità di apporre il visto di conformità anche nella dichiarazione tardiva presentata entro novanta giorni dalla scadenza, rimanendo ferme le sole sanzioni già descritte, ossia un importo pari a 250 euro per ogni dichiarativo interessato (riducibile con ravvedimento operoso a 25 euro). La dichiarazione tardiva con visto tende a regolarizzare completamente l’utilizzo del credito in compensazione per un importo superiore a 15.000 euro.

Dichiarazione presentata entro il termine per quella successiva “ultratardiva

Qualora il contribuente non riesca a presentare la dichiarazione nel termine di novanta giorni previsto per la dichiarazione tardiva ha ancora una possibilità. Mi riferisco alla possibilità di applicare le sanzioni ridotte della metà, in caso di dichiarazione presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale (c.d. dichiarazione “ultratardiva“). In questo caso, di fatto, si entra nella fattispecie di dichiarazione omessa. Tuttavia, in questo caso la sanzione amministrativa prevista è dimezzata. La sanzione minima ordinaria prevista per la dichiarazione omessa, del 120% delle imposte dovute, si riduce alla metà, ovvero al 60%, con un minimo di 200 euro (articolo 1 comma 1 e 5 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97 così come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015). Nel caso in cui la presentazione della dichiarazione presentata entro il termine di presentazione di quella relativa all’anno successivo, non preveda il versamento di imposte, la sanzione è applicata in misura fissa. In particolare, si tratta:

  • Della sanzione da 150 euro a 500 euro per la dichiarazione dei redditi e IRAP;
  • Della sanzione da 150 euro a 1.000 euro per la dichiarazione Iva.

In caso di dichiarazione omessa è opportuno ricordare che l’art. 13 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 472/97, non prevede la possibilità di applicare il ravvedimento operoso. Tuttavia, anche in caso di dichiarazione omessa è necessario che il contribuente effettui alcune valutazioni importanti. Infatti, non si deve dimenticare che la presentazione di una dichiarazione (entro il termine di presentazione di quella successiva), anche se considerata omessa, può permettere di beneficiare del dimezzamento delle sanzioni (dal 120% si passa al 60%). Ciò significa che, peraltro, l’eventuale definizione al terzo della sanzione, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 472/97 avviene sulla sanzione dimezzata. Inoltre, è possibile beneficiare della possibilità di ottenere la non punibilità per il reato di omessa dichiarazione (vedasi l’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000). Occorre precisare che il dimezzamento delle sanzioni opera se non è iniziato alcuna tipologia di accertamento di natura tributaria. Per quanto riguarda, invece, la causa di non punibilità del reato è necessario sia il pagamento delle imposte sia l’assenza di controlli anche di natura penale.

Per approfondire: “Reati tributari: applicazione delle sanzioni penali“.

Tabella di riepilogo: sanzioni per la dichiarazione tardiva e ultratardiva

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di legge. Le dichiarazioni tardive sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (art. 2, co. 7 del DPR n. 322/98).

TIPOLOGIAFATTISPECIESANZIONENORMATIVA
TardivaDichiarazione dei redditi e IRAP presentata entro i 90 giorniDa 250 euro a 1.000 euroCirc. n. 42/E/2016
TardivaLa Dichiarazione IVA presentata entro i 90 giorniDai 250 euro a 2.000 euroCirc. n. 42/E/2016
UltratardivaDichiarazione dei redditi/IRAP/IVA presentata entro il termine per l’invio di quella successivaDal 60% al 120% delle imposte dovute (minimo 200 euro)Art. 1 co. 1 e 5 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97
UltratardivaLa Dichiarazione dei redditi/IRAP presentata entro il termine per l’invio di quella successiva (se non sono dovute imposte)Da 150 euro a 500 euroArt. 1 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97
UltratardivaDichiarazione IVA presentata entro il termine per l’invio di quella successiva (se non sono dovute imposte)Da 150 euro a 1.000 euroArt. 5 co. 3 del D.Lgs. n. 471/97

Per effetto dell’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, introdotto dal DLgs. 158/2015, “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà“. Ciò non opera per le dichiarazioni dei redditi e Iva (circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42).

Ravvedimento operoso per la dichiarazione tardiva

Il più frequente caso di ravvedimento della dichiarazione attiene alla presentazione della cosiddetta dichiarazione tardiva. Se la dichiarazione omessa alla scadenza ordinaria viene presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, essa è valida a tutti gli effetti (Circolare n. 11/E/2010). Dopo il termine dei 90 giorni la dichiarazione resta inevitabilmente omessa. Il ravvedimento della dichiarazione tardiva, presentata nel termine di 90 giorni, ha un costo particolarmente contenuto. In particolare possiamo trovarci di fronte due casi particolari:

  • Dichiarazione tardiva senza imposte dovute – La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Prevede che in questo caso, la sanzione venga ridotta a 1/10 del minimo. In pratica, in assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a 25 euro (codice tributo8911”), in quanto la sanzione piena applicabile è di 250 euro;
  • Dichiarazione tardiva con imposte dovute – Nel caso di dichiarazione presentata nei 90 giorni con imposte dovute, è necessario ravvedere i versamenti non effettuati. Quindi, oltre alla sanzione ridotta di 25 euro (codice tributo “8911”), dovrà essere applicata la sanzione ridotta:
    • Dello 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14°;
    • Del 3% se la regolarizzazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza (1/10 del 30%);
    • Del 3,75% (1/8 della sanzione del 30%), se la regolarizzazione viene effettuata oltre tale termine.

Esempio di ravvedimento operoso per dichiarazione tardiva

Poniamo il caso di una società di capitali che non ha inviato entro i termini (per l’anno “n”) il modello Redditi SC relativo all’anno “n-1”. Le imposte sono state regolarmente versate alle scadenze previste. La violazione può essere sanata in base alle disposizioni di cui alla lettera c) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 entro 90 giorni. Per cui, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del modello nell’anno “n” o eventualmente nell’anno “n+1” deve essere presentata la dichiarazione.

Per perfezionare il ravvedimento operoso, oltre ad inviare il modello Redditi SC, è necessario versare anche la relativa sanzione ridotta pari a 25,00 euro (1/10 di 250,00 euro). Il versamento della sanzione deve avvenire con modello F24, utilizzando il codice tributo 8911, periodo di riferimento l’anno in cui è stata commessa la violazione, in questo caso l’anno “n”.

Conseguenze per il contribuente in caso di dichiarazione omessa

Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, ovvero nel caso in cui siano stati riscontrate le altre ipotesi che rendono la dichiarazione come “omessa” (dichiarazione presentata su modelli non conformi, non sottoscritta dal contribuente, ecc), è prevista molto onerosa. In questo caso si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250,00 euro. Si tratta della sanzione applicabile per la “dichiarazione omessa“.

Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 euro a 500 euro. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui si siano omessi redditi da locazione di immobili abitativi. Inoltre, la sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e che esiste una specifica maggiorazione di 1/3 per le sanzioni calcolate sui redditi prodotti all’estero. Questo tipo di sanzioni sono quelle che imputerà l’Agenzia delle Entrate nel momento in cui effettuerà un accertamento induttivo nei confronti del contribuente. Nel caso in cui, invece, non risultino dovute imposte e l’Agenzia non ritenga di effettuare un accertamento e/o non rettifichi comunque il reddito dichiarato, risulta comunque dovuta una sanzione amministrativa da 250 euro a 1.000 euro.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Concretamente, la possibilità di trovarsi di fronte ad una fattispecie di dichiarazione tardiva è assai frequente nella pratica. Negli ultimi anni il legislatore sta modificando le date di scadenza di presentazione dei vari modelli dichiarativi. Questo aspetto, può contribuire a creare confusione.

Per questo motivo se ti sei accorto di essere incappato in questa fattispecie devi ricordarti di utilizzare il ravvedimento operoso per il calcolo ed il versamento della sanzione ridotta di 25,00 euro. Assieme al versamento della sanzione può essere presentata la dichiarazione dei redditi. Qualora, invece, tu ti sia accordo della dimenticanza oltre la scadenza dei 90 giorni, ti trovi di fronte ad una fattispecie di dichiarazione omessa, ed in questo caso le conseguenze a tuo carico sono sicuramente maggiori. Questo, in quanto, anche se presenti la dichiarazione la stessa per l’Amministrazione finanziaria “rimane omessa“. Questo determina metodologie di accertamento dei redditi indicati assai più invasive (accertamento induttivo).

In questo caso il consiglio che posso darti è quello di rivolgerti ad un professionista preparato che possa analizzare la tua situazione e fornirti le migliori soluzioni. Se hai un dubbio o desideri ricevere una mia consulenza, contattami al link seguente.

2 COMMENTI

  1. Salve Dott. Migliorini avrei un quesito da porle, abbiamo ricevuto un lettera da parte dell’A.E. la quale ci ricordava che avendo trovato 2 CU 2021 redditi 2020 sul nostro cassetto fiscale ci suggerisce di inviare una dichiarazione RPF 2021 per sanara tale mancanza, e così abbiamo fatto in data odierna, ma la mia domanda è la medesima visto ci sono delle imposte a debito e dobbiamo calcolare il Ravv. Operoso, possiamo far pagare la sanzione del 3,75% oppure dato che ci ha avvisato l’A.E. dovremmo pagare il 15%.
    Grazie Mille

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