Dichiarazione omessa presentata con sanzioni al 75%

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Presentare comunque la dichiarazione omessa dopo i 90 giorni dal termine di scadenza ordinariamente previsto conviene, in quanto consente l'applicazione della sanzione ridotta del 75% dell'imposta dovuta (al posto della sanzione al 120%).

Una dichiarazione è considerata omessa quando sono trascorsi 90 giorni dal termine ordinario di presentazione. In questi casi ci si chiede se sia conveniente presentare, comunque, quella dichiarazione (che non perde la qualifica di “omessa“), oppure se tanto vale attendere la notifica dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Fino alle modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 87/24, la situazione poteva anche comportare alcune riflessioni. Per le violazioni commesse dallo scorso 1° settembre 2024, invece, la dichiarazione omessa presentata ha comunque un vantaggio per il contribuente.

Dichiarazione omessa presentata: sanzione ridotta al 75%

Secondo quanto previsto dagli art. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 471/97 (modificato dal D.Lgs. n. 87/24, in vigore dallo scorso 1° settembre 2024), la dichiarazione omessa è punita con una sanzione amministrativa pari al 120% delle imposte dovute e non versate. Questo sistema sanzionatorio trova applicazione, ad esempio, per i modelli Redditi, Irap e 770 scaduti lo scorso 31 ottobre 2024.

Tale disciplina comporta comunque un vantaggio per il contribuente, da valutare in misura diversa, se la dichiarazione omessa viene presentata comunque. Vediamo, le due casistiche che si possono presentare.

Dichiarazione omessa presentata con imposte pagate

Nel caso in cui il contribuente non presenti la dichiarazione nei termini (nemmeno nei 90 giorni successivi), ma abbia comunque provveduto al versamento delle imposte, nei termini o al massimo entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, sono applicabili le sanzioni fisse. Si tratta degli importi fissi previsti, a seconda dei casi, dai citati art. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 471/971.

Ad esempio, quindi, un contribuente che non ha presentato la dichiarazione dei redditi nei termini ordinari (spirati anche i 90 giorni successivi), ma che ha provveduto entro tale termine al pagamento delle imposte, può vedersi applicare dall’Amministrazione finanziaria, la sanzione fissa prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97 con importo da 250 a 1.000 euro.

Dichiarazione omessa presentata senza pagamento delle imposte

Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata nei termini (nemmeno nei 90 giorni successivi) e non siano state pagate le imposte dovute entro tale termine, vi sono comunque dei vantaggi. La sanzione ordinariamente prevista sarebbe del 120% delle imposte dovute.

L’art. 1, co. 1-bis del D.Lgs. n. 471/97 prevede che se la dichiarazione omessa:

è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini previsti dall’art. 43 del DPR n. 600/73 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’art. 13, co. 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica il co. 1, secondo e terzo periodo

Pertanto, la presentazione della dichiarazione omessa prima del termine di decadenza e comunque prima di un controllo fiscale determina l’applicazione della sanzione ridotta del 75%. Inoltre, l’art. 7, co. 4 del D.Lgs. n. 472/97, consente al funzionario di poter valutare un’ulteriore riduzione ad 1/4 della sanzione (del 75%). Pertanto, è possibile arrivare ad una sanzione ridotta del 18,75%.

Presentazione della dichiarazione omessa

Sotto il profilo pratico, è opportuno ricordare che per poter validamente sanare una dichiarazione considerata omessa è legata sia alla trasmissione telematica del modello dichiarativo, che al pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione stessa (nei due casi visti sopra, entro o oltre i 90 giorni dal termine ordinario di presentazione). Spetterà poi all’Agenzia delle Entrate andare a determinare, secondo le regole indicate sopra, l’applicazione della sanzione a cui deve essere assoggettato il contribuente.

È all’interno di questa procedura che il funzionario, può valutare l’applicazione della sanzione del 75%, con la possibile riduzione ad 1/4 (18,75%), in caso di dichiarazione omessa senza pagamento delle imposte nei termini. Tale valutazione, pertanto, deve essere formalizzata nell’avviso che verrà notificato al contribuente.

Per approfondire: Presentare la dichiarazione omessa: perché conviene.

Presentazione della dichiarazione omessa e non punibilità penale

L’art. 5 del D.Lgs. n. 74/00 prevede che, superata la soglia di punibilità dei 50.000 euro (per singola imposta per anno), l’omessa dichiarazione ha rilevanza penale. Tuttavia, l’art. 13, co. 2 del D.Lgs. n. 74/00 consente un’ipotesi di non punibilità. Infatti, solo se il contribuente trasmette la dichiarazione omessa entro il termine di quella dell’anno successivo e non sono iniziati controlli (né amministrativi né penali) e paga le imposte, gli interessi e le sanzioni, il reato non è punibile.

L’aspetto su cui prestare la dovuta attenzione è che per fruire dell’ipotesi di non punibilità del reato è necessario rispettare un tempo ristretto per presentare la dichiarazione e pagare le imposte dovute (entro il termine di presentazione di quella dell’anno successivo). Superato tale termine l’ipotesi di non punibilità non può trovare applicazione.

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Nella pratica, le ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione sono più frequenti di quello che può sembrare. Quando ci si trova in questa casistica è importante valutare bene la propria situazione, in relazione al tempo trascorso dalla commissione della violazione, ed al valore delle imposte dovute, per capire se sono state versate e se possono esserci ipotesi penalmente rilevanti.

In tutto questo assume particolare importanza valutare la situazione con l’ausilio di un Dottore commercialista esperto. Se desideri valutare la tua situazione personale contattaci per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi. Possiamo assisterti per valutare la migliore opzione da intraprendere. Segui il link sottostante e contattaci descrivendo la tua situazione per ricevere il preventivo per la consulenza.

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Fonti e note

1 – La posizione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum del 27 gennaio 2025.

  • Art. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 471/97;
  • D.Lgs. n. 87/24;
  • Art. 13, co. 2 del D.Lgs. n. 74/00;
  • Art. 5 del D.Lgs. n. 74/00.
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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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