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Dichiarazione Iva 2020: modello, procedura e novità

Dichiarazione Iva 2020: la novità di maggiore impatto, concerne gli omessi versamenti derivanti dalle liquidazioni Iva periodiche e alle conseguenze dei tardivi versamenti.

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A partire dal 1 febbraio e fino al 30 aprile può essere trasmessa la Dichiarazione IVA 2020. Di seguito la guida alle novità di quest’anno e link a modello e istruzioni di compilazione.

La dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2019 deve essere redatta utilizzando il modello IVA/2020 approvato dall’Agenzia delle Entrate, insieme alle relative istruzioni.

Gli interventi principali sulla Dichiarazione Iva 2020 sono:

  • Introduzione di un nuovo quadro VP che riproduce il contenuto della comunicazione trimestrale dei dati risultanti dalle liquidazioni periodiche (Lipe);
  • Implemento nel quadro VL di 2 nuove caselle (la 4 e la 5) all’interno del rigo VL30 riservato all’ammontare di Iva periodica dovuta e versata in relazione all’anno 2019 e fino al termine di presentazione della medesima dichiarazione annuale;
  • Introduzione di un nuovo quadro VQ destinato alla determinazione del credito Iva maturato per effetto di versamenti che le istruzioni definiscono “non spontanei“;
  • Inserimento nel quadro VL di un nuovo rigo VL12, collegato alle risultanze del nuovo quadro VQ e derivante da versamenti periodici omessi relativi agli anni precedenti.
Dichiarazione IVA 2020

La compilazione dei quadri citati è piuttosto articolata, perché il nuovo quadro VQ appare essere un prospetto a formazione progressiva nel quale saranno confluiti i versamenti relativi agli anni precedenti eseguiti nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione ma suddivisi per anno di formazione.

Ciò accade quando il “recupero” degli omessi versamenti Iva periodici avviene in forma dilazionata su un arco temporale di più anni.

Dichiarazione iva 2020: le modifiche al quadro VA

Il quadro VA è riservato all’indicazione delle informazioni relative all’attività svolta, nella sezione 2 devono essere indicati i dati relativi a tutte le attività svolte.

Quest’anno, in seguito all’abrogazione dei parametri contabili, non è più prevista l’indicazione a rigo VA11 dell’adeguamento del volume d’affari.

Il rigo VA11 è denominato “Gruppo IVA art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che a decorrere dal 1 gennaio 2020, partecipano ad un Gruppo IVA.

La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA.

Dichiarazione iva 2020: le modifiche al quadro VE

Nella sezione 1 è stato introdotto il rigo VE3, riservato alla percentuale di compensazione del 6% applicabile alle cessioni di legno/legna da ardere, come previsto dal Decreto MEF del 27 agosto 2019.

Dichiarazione iva 2020: le modifiche al quadro VF

Nel quadro VF ci sono alcune novità, in particolare:

  • Rigo VF4, è stata prevista l’indicazione delle operazioni passive per le quali va applicata la nuova percentuale di compensazione del 6% applicabile alle cessioni di legname e legna. I righi dell’anno scorso da VF4 a VF14 sono stati rinumerati:
  • Rigo VF16 costituito, quest’anno da 2 campi: il campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 concerne gli acquisti esenti e le importazioni non soggette.
  • Nel rigo VF16, sono stati accorpate le operazioni che nel Mod. IVA 2019, erano richieste nei righi VF15 e VF16.
  • Nel rigo VF30 “Metodo utilizzato per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione”, è stata prevista la casella 9, la quale deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato dell’attività di enoturismo con applicazione del regime forfettario;
  • Nel rigo VF41 è stata prevista la nuova percentuale di compensazione del 6%.

Dichiarazione iva 2020: il nuovo quadro VP

Con una modifica apportata al primo comma dell’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 ad opera del Decreto Crescita, è possibile presentare la comunicazione trimestrale degli esiti delle liquidazioni periodiche (Lipe) relativa al quarto trimestre del 2019, laddove la dichiarazione Iva venga trasmessa entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

La Lipe, relativa al IV trimestre 2019, potrà non essere presentata laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, tassativamente entro la data del 29 febbraio 2020 (invece che al 30 aprile 2020).

Il nuovo quadro VP riproduce, i contenuti del modello Lipe.

Il quadro VP del modello di dichiarazione annuale può essere presentato anche successivamente al 29 febbraio qualora vi sia la necessità di procedere alla correzione di un quadro VP precedentemente compilato nei termini previsti (è il caso, ad esempio, di una correttiva nei termini da presentare dopo il 29 febbraio 2020 ma entro il 30 aprile 2020 o, successivamente, di una dichiarazione integrativa).

Le istruzioni alla compilazione del nuovo quadro VP fanno rinvio alle istruzioni per la compilazione della Lipe, ad eccezione però della compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1, in relazione ai quali:

Istruzioni compilazione quadro VP

  • La casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’art. 73 del D.P.R. 633/1972;
  • Il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, etc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.

Inoltre, il quadro VP non prevede, rispetto al modello Lipe, il rigo VP12 “interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali“, in quanto non va evidenziato con riferimento ai dati dell’ultimo trimestre dell’anno.

Gli omessi versamenti Iva periodici

Analizziamo adesso, il tema delle conseguenze degli omessi versamenti Iva periodici sul credito Iva nella dichiarazione annuale.

La dichiarazione Iva 2018 ha introdotto l’adempimento della Lipe. Il quale aveva la funzione di intercettare, le situazioni di evasione da riscossione.

Nel caso in cui l’importo evidenziato nella Lipe non coincidesse con quanto indicato nei modelli F24, l’Agenzia delle Entrate, invia l’avviso di liquidazione ai sensi dell’art. 54-bis, D.P.R. 633/1972, inibendo il possibile ricorso del contribuente allo strumento del ravvedimento operoso.

Nella dichiarazione Iva 2018, il rigo VL30, evidenziava che qualora il contribuente non avesse effettuato ad alcun versamento del debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel campo 1 si doveva indicare l’importo dovuto non versato, con conseguente evidenza nel successivo rigo VL32 “Iva a debito” di un importo pari a zero, coerentemente con la situazione di omesso versamento, intercettato dalle Lipe.

Tale modalità tiene conto della sola Iva dovuta, determinando un effetto distorsivo del credito, in quanto non emergeva il credito Iva.

Le istruzioni di compilazione della dichiarazione Iva 2019 precisano che nel calcolare la differenza tra importi a credito e importi a debito, non si considera il totale indicato nel campo 1 del modello VL30 ma quello indicato nel campo 3 dello stesso rigo VL30 (ovvero l’Iva periodica versata).

E ciò al fine di tenere conto, nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora il calcolo dia un importo negativo il rigo VL33 non doveva essere compilato.

Il credito risultante dalla dichiarazione iva 2018

Ai fini della determinazione del credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017, assumeva rilevanza l’importo risultante dal campo 1 del rigo VL30 (ossia il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e l’importo indicato nel campo 3) e, quindi, gli omessi versamenti non influivano sulla determinazione del saldo della dichiarazione.

Le regole di compilazione della dichiarazione Iva 2019 (confermate nel modello di quest’anno), nel calcolo del credito risultante dalla dichiarazione, occorre tener conto dell’importo versato nelle liquidazioni (campo 3 del rigo VL30), con la conseguenza che il saldo è ridotto degli omessi versamenti periodici.

Il quadro VL della dichiarazione Iva 2019

Qualora l’importo derivante dalla differenza tra l’imposta dovuta (VL3) e l’Iva periodica versata (VL30, campo 3) fosse stato negativo, e cioè se i versamenti periodici fossero inferiori a 5.000, il rigo VL33 non doveva essere compilato.

Il rigo VL33 (Iva a credito) teneva conto dei versamenti effettuati (campo 3 del rigo VL30). Se il calcolo era negativo, il rigo VL33 non doveva essere compilato.

Dalla modalità di compilazione del rigo VL33 ne è derivata una penalizzazione per il contribuente che volesse recuperare i mancati versamenti periodici.

Nel caso di mancati versamenti recuperati successivamente alla presentazione del modello dichiarativo annuale il contribuente, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione Iva integrativa nella quale inserire i successivi versamenti.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello n. 449/2019, è intervenuta sulla corretta procedura da applicare.

L’Interpello anche se riferito alla procedura della liquidazione Iva di gruppo, contiene precisazioni applicabili alla generalità dei soggetti Iva.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver premesso che ai fini della determinazione del credito Iva annuale non si deve tenere conto dell’Iva dovuta ma solo dell’Iva periodica versata inclusa quella risultante dagli avvisi di liquidazione ex articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, l’Agenzia delle entrate precisa che in quest’ultimo caso:

  • I versamenti rateali andranno indicati per la quota parte dell’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva annuale e comunque non oltre il termine di presentazione ordinario di presentazione della stessa (per l’anno 2019 il 30 aprile 2020);
  • Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l’emersione di un credito Iva da indicare in un apposito campo della dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.

Quindi, nel caso di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’Iva periodica, il credito Iva da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.

Nessuna possibilità di anticipare l’emersione del credito corrispondente ai versamenti rateali eseguiti nel corso dell’anno attraverso la presentazione di dichiarazione Iva annuali integrative del modello Iva precedente.

Il quadro VQ è nato per conciliare in dichiarazione i versamenti Iva relativi a periodi d’imposta precedenti.

Dichiarazione iva 2020: Il nuovo quadro VQ

Il campo nel quale emergerà il credito maturato per effetto dei tardivi versamenti relativi al periodo d’imposta 2018 è il campo 7 del rigo VQ1 del nuovo quadro VQ inserito nella dichiarazione Iva 2020.

Il quadro VQ, si articola in 10 caselle e consente la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica definiti “non spontanei“.

Le istruzioni precisano che:

  • Per l’anno 2019, la colonna 4 del rigo VQ1 (Iva periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti) non deve essere compilata, la stessa fa riferimento all’Iva periodica risultante da avvisi di liquidazione ex articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 e cartelle di pagamento versata fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente cioè fino al 30 aprile 2019. Il suo importo, negli anni a venire, sarà dato dalla somma delle colonne 4,5 e 6 del quadro VQ dell’anno precedente;
  • Qualora l’anno indicato in colonna 1 sia il 2019 (ossia l’anno oggetto della presente dichiarazione), le colonne 5 (Iva periodica versata a seguito di comunicazione d’irregolarità), 6 (Iva periodica versata a seguito di cartella di pagamento) e 7 (credito maturato) non devono essere compilate.

Questo in quanto per l’anno corrente gli importi omessi “recuperati” entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale trovano collocazione delle nuove caselle 4 e 5 introdotte direttamente nel rigo VL30 della presente dichiarazione Iva 2020.

Le istruzioni alla compilazione del quadro VQ, infine, evidenziano che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio. Vediamo ora l’esempio.

Compilazione del quadro VQ

Se dalla dichiarazione Iva 2019, sia emerso nel rigo VL3 un’Iva dovuta di 600 (differenza tra Iva a debito di 1.500 e Iva a credito di 900) e che non ha effettuato versamenti periodici per 700.

In tal caso, le modalità di compilazione del rigo VL30 hanno portato a indicare in colonna 1 l’importo di 700 e un importo pari a zero (e non di 100) nel successivo rigo VL33.

Nella compilazione di questo rigo è tenuto conto solo dei versamenti realmente effettuati. Il credito scaturente dalla dichiarazione annuale pari a 100 non poteva quindi essere utilizzato.

In relazione all’Iva periodica dovuta e non versata di 700 per l’anno 2018 (mesi di luglio agosto e settembre 2018) il contribuente ha ricevuto nel 2019 un avviso di liquidazione ex articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 contenente imposta pari a 700 euro, importo che unitamente alle sanzioni ha interamente versato nel mese di ottobre 2019.

Ci troviamo nella situazione, impedita lo scorso anno, per cui occorre far “emergere” il credito di 100 ai fini del suo possibile utilizzo in compensazione.

Esempio di compilazione

Nella rappresentazione soprastante:

  • Colonna 1: anno in relazione al quale si è determinato il credito (2018);
  • Colonna 2: la differenza positiva tra Iva dovuta e Iva versata sempre relativa al 2018 (700);
  • Nella colonna 3: la differenza tra il credito che si sarebbe determinato in presenza di versamenti regolari entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019 per il 2018 (100) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 (zero);
  • Nella colonna 5: l’Iva risultante dagli avvisi di liquidazione ex articolo 54-bis; D.P.R.633/1972 versati successivamente alla presentazione del modello dichiarazione Iva 2019 anno 2018 e prima della presentazione del presente modello di dichiarazione annuale (700);
  • Infine, nella colonna 7: il credito maturato (100) dato dalla differenza tra la somma degli importi di colonna 5 e 6 (700 + zero) e il maggior valore delle colonne 2,3 e 4 (700, 100 e a zero).

Quest’ultimo importo potrà essere riportato nel quadro VL al nuovo rigo VL12 per concorrere finalmente alla determinazione del credito Iva utilizzabile.

Nel caso di rateizzazione del predetto avviso di liquidazione, questo rigo dovrà essere riportato anche nelle dichiarazioni annuali successive per evidenziare i versamenti effettuati in ciascun anno e l’ammontare del credito che viene a sbloccarsi ogni anno a seguito di tali versamenti.

Dichiarazione iva 2020: le modifiche al quadro VL

Compilato il quadro VQ, l’importo risultante dal rigo VQ1 colonna 7, corrispondente al credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei, viene “trasferito” nel quadro VL, nel rigo VL12, per concorrere alla determinazione del credito definitivo da esporre nel successivo rigo VL33.

Il rigo VL30 della dichiarazione Iva 2020 ha 2 nuovi campi 4 e 5. I quali contengono, rispettivamente:

  • Nel campo 4: Iva periodica relativa al 2019 versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 (gli avvisi di liquidazione), riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). In particolare, occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2019, fino alla data di presentazione della dichiarazione;
  • Nel campo 5: ammontare dell’Iva periodica relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, ossia le iscrizioni a ruolo.

La conferma del quadro VH

Le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2020 relativo all’anno 2019 confermano quanto già ribadito in passato con la Risoluzione n. 104/E/2017 ed in particolare che il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Nell’ipotesi, in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (in quanto ad esempio il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati“.

Nel caso in cui, i dati omessi, incompleti o errati non sono quelli indicati nel quadro VH, non va compilato.

Il quadro VH della dichiarazione Iva 2020 presenta quindi la seguente struttura:

  • Sono presenti i righi VH4, VH8, VH12 e VH16 al fine di consentire la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali;
  • Sono presenti a margine dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16, delle caselle “Liquidazione anticipata” da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre.

Le istruzioni ricordano, che l’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del quadro VH, quindi anche per i quattro righi sopra evidenziati, corrisponde all’Iva dovuta per ciascun periodo, anche se non effettivamente versata.

Detto importo coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella casella 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Mancata effettuazione delle comunicazioni trimestrali

Nel caso cui non siano state presentate le comunicazioni trimestrali, la dichiarazione iva 2020 ripara tale inadempienza.

Tali soggetti, non possono usufruire del nuovo esonero previsto per coloro che hanno correttamente adempiuto al nuovo obbligo di trasmissione trimestrale, dovranno pertanto procedere alla compilazione del quadro VH.

È quindi da questo quadro che, come precisato nelle istruzioni alla compilazione del rigo VL30, occorre “In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate” al campo 2 di quest’ultimo “indicare gli importi inseriti nel quadro VH“.

Dichiarazione IVA 2020: i soggetti passivi

I soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare una dichiarazione riepilogativa delle operazioni registrate per il periodo d’imposta: anno solare o frazione di esso, in caso di inizio o cessazione dell’attività (articolo 8 del DPR n 322/98).

La dichiarazione annuale deve essere presentata anche in assenza di operazioni imponibili.

E’ opportuno precisare che l’obbligo riguarda quindi anche i soggetti che nel corso del 2018 non hanno registrato alcuna operazione. Né attiva né´ passiva.

In dettaglio si tratta di ipotesi in cui la dichiarazione deve essere compilata con l’indicazione dei soli dati anagrafici e delle informazioni di carattere generale.

Infine, ricordo che sono tuttavia previsti alcuni esoneri dall’adempimento, descritti oltre.

Oltre a riepilogare le operazioni attive e passive effettuate nel corso dell’anno, risultanti dai registri contabili, la dichiarazione è anche la sede in cui si procede alla definitiva liquidazione del tributo dovuto per l’anno solare.

Questo tenendo conto, per esempio, del pro-rata definitivo di detrazione (articolo 19, comma 5, DPR n 633/72) e delle rettifiche della detrazione (articolo 19-bis2).

Dichiarazione iva: soggetti esclusi

Si elencano di seguito i casi di esonero dall’adempimento della dichiarazione annuale.

Contribuenti esenti

Soggetti passivi che nel corso del 2019 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, DPR n 633/72. Oppure, soggetti che hanno effettuato esclusivamente tali operazioni in regime di dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 36-bis. L’opzione per la dispensa comporta l’indetraibilità assoluta dell’imposta sugli acquisti.

L’esonero dall’obbligo della dichiarazione viene meno se il soggetto:

  • E’ tenuto ad effettuare rettifiche della detrazione operata negli anni precedenti. Secondo le disposizioni dell’art. 19-bis2, oppure
  • Ha registrato operazioni passive (acquisti di beni e servizi) soggette all’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, e deve, pertanto, compilare il quadro VJ.

Produttori agricoli marginali

Produttori agricoli e ittici che si sono avvalsi nel 2018 del regime di esonero.

Si tratta del regime accordato dall’articolo 34, sesto comma, DPR n 633/72 a coloro che nell’anno precedente hanno conseguito un volume d’affari non superiore a € 7.000.

Volume d’affari costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n 633/72.

L’esonero viene meno nel caso in cui sia stato superato, nel corso del 2018, il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella prima parte della tabella A.

In tal caso occorre presentare la dichiarazione annuale, indicando le operazioni agricole effettuate con applicazione delle percentuali di compensazione nella sez. 1 del quadro VE.

Affitto d’azienda

Le persone fisiche titolari di un’unica azienda concessa in affitto a terzi. Questo nel caso in cui non si sia svolto nell’anno 2018 alcuna attività rilevante agli effetti dell’IVA.

Secondo l’orientamento interpretativo dell’amministrazione finanziaria, l’imprenditore individuale che concede in affitto l’unica azienda perde lo status di imprenditore.

Per cui i proventi derivanti dall’affitto non sono soggetti all’IVA (Circolare n. 26/1985).

In base allo stesso principio, l’esonero dovrebbe ritenersi operante anche per le società semplici che hanno dato in affitto l’unica azienda agricola.

Contribuenti in regime di franchigia

Persone fisiche che si sono avvalse nel 2018 del regime speciale di vantaggio (ex regime dei minimi) di cui alla Legge n. 244/2007. Come modificato dal D.L. n. 98/2011. Oppure del regime forfetario istituito dalla Legge n 190/2014, e fruiscono pertanto di un regime di franchigia dall’IVA.

I contribuenti che si avvalgono del regime di franchigia, quando effettuano operazioni passive per le quali sono essi stessi debitori dell’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile (es. acquisti intracomunitari, pulizie di edifici, ecc.), devono versare l’imposta dovuta su tali operazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E/2011

L’effettuazione delle predette operazioni, diversamente che per i contribuenti esenti, non fa venire meno l’esonero dall’obbligo della dichiarazione annuale.

Imprese extra-ue in regime “moss

Imprese stabilite al di fuori della UE che si sono identificate in Italia ai fini dell’applicazione del regime semplificato del Mini Sportello Unico (Moss) per i servizi di e-commerce, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione, rese a privati consumatori residenti nella UE.

Ricordo che queste imprese sono tenute agli adempimenti specificamente previsti per il regime speciale (art. 74-quinquies, DPR n. 633/72).

Adempimenti tra cui la trasmissione telematica di una dichiarazione trimestrale delle operazioni effettuate nell’area della UE, anche in caso di inattività.


Dichiarazione IVA 2020: procedura

La dichiarazione IVA annuale deve essere presentata fra il 1º febbraio e il 30 aprile.

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza si considerano valide. Questo ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DPR n. 322/98, che le considera “tardive“. Salva, naturalmente, l’applicazione della sanzione per il ritardo.

Conseguentemente, le dichiarazioni presentate fra il 1º maggio e il 29 luglio 2018 si considerano valide ad ogni effetto.

In base alla stessa disposizione, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti. Pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Dichiarazione IVA correttiva

Si qualifica “correttiva” la dichiarazione annuale presentata entro il termine di legge (30 aprile) in sostituzione di una dichiarazione presentata precedentemente.

In questa ipotesi non si applica alcuna sanzione, non concretizzandosi alcuna violazione dell’obbligo di dichiarazione.

Dichiarazioni iva integrativa

La dichiarazione validamente presentata può essere corretta o integrata, sia a favore del contribuente che a favore dell’Erario.

Questo, fino alla scadenza dei termini per l’accertamento previsti dall’articolo 57 del DPR n 633/72 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni di legge, riducibili secondo le disposizioni sul “ravvedimento operoso” (articolo 13, DLgs n 472/ 97).

La dichiarazione presentata per il periodo d’imposta 2018, pertanto, potrà essere modificata con dichiarazione integrativa da presentare entro il 31 dicembre 2024.

La disciplina delle dichiarazioni integrative è contenuta nell’articolo 8, commi da 6-bis a 6-quater, del DPR n 322/98.

Modalità di presentazione della dichiarazione iva

La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica, effettuata direttamente dallo stesso dichiarante. Oppure affidata a soggetti incaricati (intermediari professionali, società del gruppo).

Se la dichiarazione è presentata mediante soggetti incaricati, questi devono compilare il riquadro “Impegno alla presentazione telematica“, in calce al frontespizio della dichiarazione.

Questo specificando se la dichiarazione è stata predisposta dal dichiarante. Oppure dal soggetto incaricato della trasmissione.

Versamento dell’imposta

Il versamento dell’eventuale imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale (rigo VX1), deve essere effettuato entro il 16 marzo 2020. Questo a condizione che l’importo pari ad almeno € 11,00.

Il versamento può avvenire anche mediante compensazione di crediti tributari e contributivi.

E’ facoltà di tutti i contribuenti differire l’adempimento fino al termine di pagamento delle imposte sui redditi.

Tuttavia, in tal caso l’imposta da versare deve essere maggiorata degli interessi compensativi dello 0,40% per ciascun mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.

Rateazione

E’ possibile effettuare ratealmente il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione.

La somma dovuta può essere ripartita in un numero di rate mensili liberamente determinato. Questo purché il pagamento sia completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale. Articolo 20 del DLgs n 241/97.

Le rate successive alla prima scadono il giorno sedici del mese e devono essere maggiorate degli interessi mensili. Nella misura dello 0,33% (e dunque: 0,33% sulla prima rata, 0,66% sulla seconda, e così via).

I contribuenti possono scegliere se rateizzare a partire dalla scadenza del 16 marzo. Oppure da quella relativa al pagamento delle imposte sui redditi.

Nel secondo caso, la somma da rateizzare deve essere previamente aumentata delle previste maggiorazioni.

Dichiarazione a credito

Se dalla dichiarazione annuale emerge un credito d’imposta (rigo VX2) il contribuente, ai sensi dell’articolo 30 del DPR n 633/72, può:

  • Computare il credito in detrazione nell’anno successivo (rigo VX5), per utilizzarlo in compensazione orizzontale. Oppure verticale;
  • Chiedere il rimborso, in tutto o in parte (rigo VX4), in presenza dei presupposti di legge.

La compensazione verticale avviene all’interno dello stesso tributo, si effettua in sede di liquidazione periodica dell’Iva e va indicata nella comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche (da presentare ai sensi dell’articolo 21-bis del DL n 78/2010).

La compensazione orizzontale avviene con altri tributi o contributi, attraverso il modello F24. Ed è soggetta ai seguenti vincoli:

  • E’ obbligatorio trasmettere il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
  • Oltre l’importo di € 5.000 annui, è necessario il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile) sulla dichiarazione. La compensazione, inoltre, è effettuabile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • L’importo dei crediti compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili in procedura semplificata (conto fiscale), non può superare il limite di € 700.000 nell’anno solare, elevato ad un milione per i subappaltatori in edilizia che nell’anno precedente hanno fatturato oltre l’80% in regime di inversione contabile.

Controllo preventivo delle compensazioni

L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento. Di cui agli artt. 17 e ss del D.Lgs. n. 241/97), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Questo al fine del controllo dell’utilizzo del credito (art. 37, comma 49- ter, D.L. n. 223/2006, aggiunto dall’art. 1, comma 990, legge n. 205/2017).

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega, questa è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

In caso contrario, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega e non effettua le relative regolazioni contabili.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

Possibile esonero dal visto per i soggetti con ISA superiore a 8

Il modello dichiarativo Iva 2020, rispetto al precedente, recepisce anche la possibile esclusione dall’obbligo di apporre il visto di conformità o di prestare la garanzia patrimoniale, in favore dei soggetti passivi che raggiungono un determinato livello di affidabilità in base agli ISA.

Secondo quanto disposto dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n 50/17, l’agevolazione riguarda coloro che, in possesso dei requisiti derivanti dall’applicazione degli ISA, intendano compensare “orizzontalmente” il credito IVA annuale (o crediti IVA infrannuali) per un importo che non superi i 50.000 euro annui.

 
E’ utile ricordare che la soglia di 50.000 euro è riferita a tutte le richieste di compensazione effettuate nel 2020 ed è da ritenersi cumulativa di tutti i crediti IVA, comprendendo sia il credito annuale che i crediti trimestrali (provv. Agenzia Entrate n. 126200/2019).

Nel modello IVA 2020 l’eventuale esclusione dal visto o dalla garanzia può essere attestata nel Frontespizio. In base al provvedimento n. 126200/2019, l’esclusione – da attestare nel modello IVA 2020 – riguarda i crediti IVA annuali maturati nel 2019 da parte dei soggetti passivi che hanno raggiunto un livello ISA almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018.

A differenza di quanto avviene per l’IRPEF e l’IRES, infatti, il beneficio non riguarda l’anno d’imposta cui il credito IVA si riferisce (il 2019), bensì l’anno precedente.

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