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Dichiarazione IVA 2024: termini novità e modello

IVA nei rapporti con l'esteroDichiarazione IVA 2024: termini novità e modello

Il modello di dichiarazione annuale Iva/2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva (anno d'imposta 2023). Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

SOGGETTI OBBLIGATISono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva, in linea generale, tutti i contribuenti Iva, anche in assenza di operazioni imponibili.
TERMINI DI PRESENTAZIONELa dichiarazione annuale Iva deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONELa dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica. La trasmissione telematica può avvenire:
– Con invio diretto da parte del contribuente;
– Tramite soggetti abilitati o società del gruppo.
VERSAMENTO DELL’IVAIl versamento dell’imposta a saldo, dovuta in base alla dichiarazione annuale, deve
essere effettuato entro il 16 marzo 2024 oppure, con applicazione di una maggiorazione, entro i termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. Il versamento può avvenire anche in forma rateale, maggiorando le somme da versare di un interesse fisso stabilito nella misura dello 0,33% al mese.
CORRETTIVA E INTEGRATIVALa dichiarazione “correttiva” può essere presentata entro il termine (30 aprile) per modificare una dichiarazione già presentata, senza sanzioni (sostituendo la dichiarazione originaria). Decorso il termine, può essere presentata una dichiarazione integrativa, per evidenziare un maggior debito (o un minor credito) ovvero un minor debito (o maggior credito).

Con l’emissione del provvedimento in data 15 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente dato il via libera ai modelli di dichiarazione annuale Iva 2024 per l’anno 2023, accompagnati dalle relative istruzioni. Questi modelli dovranno essere compilati e presentati nel corso del 2024, in conformità con gli obblighi fiscali legati all’imposta sul valore aggiunto. Come ogni anno, infatti, con l’approssimarsi del mese di febbraio imprese, professionisti ed i rispettivi commercialisti si apprestano all’inizio di una campagna dichiarativa Iva che, come ogni anno, porta con se novità ed aspetti ormai consolidati nel tempo.

Quest’anno il modello di dichiarazione Iva sostanzialmente, non riporta modifiche importanti rispetto a quello dell’annualità precedente, ed anche i termini di presentazione del modello non cambiano.

La dichiarazione annuale Iva deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Come ormai consuetudine è opportuno, tuttavia, anticipare il termine di presentazione del modello Iva al 28 febbraio 2024, al fine di inserire la (comunicazione) della liquidazione relativa al quarto trimestre 2023 all’interno della dichiarazione annuale IVA 2024 (attraverso la compilazione dell’apposito quadro VP).

Di seguito, per una migliore possibilità di fruizione i link per scaricare online il modello di dichiarazione Iva 2024 ed il modello Iva Base, con le relative istruzioni di compilazione.

Modello dichiarazione Iva 2024 ed istruzioni di compilazione

Come ogni anno l’Agenzia delle Entrate, sul proprio portale, pubblica il modello di dichiarazione Iva, il modello Iva Base e le relative istruzioni di compilazione di cui ai link seguenti:

Il nuovo modello di dichiarazione IVA è stato attentamente aggiornato per integrare le nuove normative introdotte nel corso dell’anno. Pertanto, nel provvedimento sono specificati i dettagli relativi ai modelli aggiornati e ai rispettivi quadri:

Modello IVA/2024, che include:
Frontespizio con informativa sulla gestione dei dati personali;
Quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ.
Modello IVA BASE/2024, che comprende:
Frontespizio con informativa sulla gestione dei dati personali;
Quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Esploriamo più approfonditamente le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate.


Dichiarazione annuale Iva 2024: le novità

Analizziamo insieme le novità più rilevanti riguardanti la Dichiarazione annuale Iva 2024. Per cominciare, è stata introdotta una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale denominata Modello Iva BASE 2024. Questa opzione è stata pensata per agevolare i contribuenti che calcolano l’imposta secondo le regole generali della disciplina vaA, offrendo un’alternativa al Modello Iva/2024.

Tuttavia, le innovazioni non si fermano qui. Ecco un elenco delle principali novità introdotte nella Dichiarazione annuale Iva 2024:

  • Rimodulazione dei Righi VE e VF: i righi nei quadri VE e VF, dedicati all’attività agricola nella sezione I, sono stati ridefiniti. È stata introdotta una nuova percentuale di compensazione (rigo VE4 e VF5) pari al 7%, mentre il rigo relativo alle operazioni attive/passive con una percentuale di compensazione del 9,5% è stato eliminato;
  • Modifiche nella Sezione II del Quadro VL: nella sezione II del quadro VL, è stato aggiunto il campo 3 nel rigo VL8 per segnalare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo Iva cessato o dall’ultimo Prospetto Iva 26 PR della liquidazione Iva di gruppo cessata;
  • Aggiornamenti nel Quadro VO delle Opzioni: è stato introdotto il rigo VO36 per i soggetti attivi nell’attività oleoturistica. Questo rigo include una casella per segnalare la revoca dell’opzione per il regime ordinario. La casella 1 deve essere barrata per coloro che hanno deciso di non aderire alla determinazione forfettaria dell’imposta, optando invece per la detrazione ordinaria dell’IVA. Questa scelta, vincolante per un triennio, rimane valida fino alla revoca. La casella 2 va barrata, invece, per comunicare la revoca dell’opzione.

Queste modifiche sono state implementate con l’obiettivo di rendere il processo di dichiarazione più chiaro e adattabile alle varie esigenze dei contribuenti.

Modello Iva annuale: i quadri soppressi

Nel contesto della Dichiarazione annuale Iva 2024, si sono verificati notevoli cambiamenti con la soppressione di quadri di rilevanza. In particolare, il quadro CS, precedentemente introdotto per semplificare gli adempimenti dichiarativi dei soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è stato completamente rimosso. Questa modifica impone ai soggetti coinvolti di gestire i loro obblighi dichiarativi attraverso altri canali.

Parallelamente, nel quadro VF, è stato eliminato il campo 9 nel rigo VF34, in precedenza utilizzato per dettagliare le operazioni esenti in base alla Legge n. 178/2020. Questa sezione consentiva di equiparare, ai fini della detrazione, le operazioni esenti a quelle imponibili. L’assenza di tale campo richiede ora l’adozione di nuove procedure per la dichiarazione accurata di tali operazioni esenti.

Il quadro VQ

La procedura di compilazione del quadro VQ e, di conseguenza, del quadro VL, rimane invariata e continua a rappresentare un tassello fondamentale nella comprensione del funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte ormai da alcuni anni attraverso il quadro VQ. In che modo queste modifiche influenzano il panorama fiscale? Quando si verificano versamenti dovuti, sospesi e non ancora scaduti alla data di presentazione della dichiarazione, il credito Iva che ne deriva assume la forma di un credito “potenziale”, senza la possibilità di essere utilizzato né in compensazione verticale, né in compensazione orizzontale.

Concretamente, nel calcolo del credito Iva, assume particolare rilevanza concentrarsi esclusivamente sui versamenti effettuati. L’ammontare dei debiti effettivamente regolati entro la data di presentazione della dichiarazione trova collocazione nel rigo VL30 campo 3 e, di conseguenza, nel rigo VL33, generando il credito “effettivo”. In contrasto, la quota dei debiti sospesi e non ancora saldati alla medesima data sono indicati al rigo VL41 campo 2, determinando il credito “potenziale”.

Il credito Iva risultante dalla dichiarazione rappresenta, in sintesi, il credito Iva spettante effettivamente, ma con una riduzione pari all’importo dell’Iva non ancora versata. Tale disposizione suscita perplessità tra gli operatori del settore, i quali ritengono che questa previsione non sia completamente in sintonia con la natura stessa del tributo.

Limite compensazioni orizzontali a 2milioni di euro

Altro aspetto importante è che nel modello di dichiarazione Iva si è tenuto conto della soglia di 2 milioni di euro di compensazione “orizzontale” (o del rimborso in procedura semplificata) portata a regime dall’art. 1, co. 72 della Legge n. 234/2021. Per approfondire: “Compensazione dei crediti fiscali: guida alle regole“.

Modalità di presentazione della dichiarazione Iva

L’invio della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2023 deve essere effettuato, in via telematica a partire dal 1° febbraio al 30 aprile 2024. Il Modello Iva può essere inviato:

  • Direttamente dal dichiarante;
  • Tramite un intermediario abilitato;
  • Tramite altri soggetti incaricati, per le amministrazioni dello Stato;
  • Tramite società appartenenti al gruppo.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sono considerate valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Si tratta del caso della dichiarazione “tardiva“, che prevede l’applicazione di una sanzione base di 250 euro, che può essere ridotta a 25 euro con l’utilizzo del ravvedimento operoso.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. L’attestazione della presentazione è data dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Come specificato nelle istruzioni per la compilazione dell’Agenzia delle Entrate, dopo l’invio, il servizio telematico restituisce un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file. Successivamente, verrà fornita un’altra comunicazione attestante l’esisto dell’elaborazione.

Particolarità per soggetti non residenti identificati

I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini Iva nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel. Per tali soggetti l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all’attribuzione della partita Iva, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta e della stampa dell’allegato che il soggetto diverso da persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel.

Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo delle credenziali necessarie per la generazione dell’ambiente di sicurezza e, se l’utente è una persona fisica, per l’accesso all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione

La dichiarazione relativa al soggetto non residente che ha operato in Italia attraverso una stabile organizzazione deve essere presentata seguendo le indicazioni fornite per la generalità dei contribuenti Iva. Si evidenzia che in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre.

Come precisato con la Circolare n. 37/E/2011, infatti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, nei confronti di cessionari e committenti non soggetti passivi d’imposta o non residenti l’Iva deve essere assolta dal cedente o prestatore utilizzando il numero di partita Iva attribuito alla stabile organizzazione. Tali operazioni contraddistinte da una distinta serie di numerazione in sede di emissione delle relative fatture ed annotate in un apposito registro, saranno oggetto di un apposito modulo della dichiarazione annuale presentata dalla stabile organizzazione.

Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva?

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, i contribuenti esercenti attività di impresa, attività artistiche e professionali, titolari di partita Iva. In buona sostanza, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva, in linea generale, tutti i soggetti passivi dell’imposta, cioè i soggetti che nel corso del 2023 hanno esercitato, anche per una parte dell’anno, attività d’impresa o attività artistica o professionale in forma autonoma, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 633/72 e che, in quanto tali, hanno l’obbligo del numero di partita Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili (art. 8, comma 1, DPR n. 322/98). Sono, inoltre, obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale taluni soggetti per l’attività esercitata da altri contribuenti (ad es., curatori fallimentari, eredi del contribuente deceduto, società incorporanti, società beneficiare di scissioni, etc.

Soggetti esonerati

Come è specificato nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, sono esonerati  dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA:

  • I contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non trova applicazione qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili, ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art.19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta anche da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc..);
  • Contribuenti che che si avvalgono del regime forfetario, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • Contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto, art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 (ex minimi);
  • Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR n. 633/1972;
  • Gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al n. 640/72;
  • Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti IVA;
  • Soggetti passivi di imposta nell’ipotesi di cui all’art 44 co. 3, secondo periodo, del decreto legge n.331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione hanno comunque facoltà di presentarla, ove ne abbiano interesse (ad esempio: per evidenziare un credito d’imposta riportato in detrazione dall’anno precedente) (C.M. n. 7/E del 10 febbraio 1992).

Versamenti e rateizzazione del saldo IVA

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il
relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Unica soluzione o rateale dal 16 marzo

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/97. Le
rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva
in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza
ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.

Versamento alla scadenza per il versamento delle imposte sui redditi

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del DPR n. 435/01), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del DPR n. 542/99).

Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del DPR n. 435/01). Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.

Riepilogo versamento saldo Iva

Riepilogando, il soggetto Iva può:

  • Versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • Versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dal comma 2
dell’art. 17 del DPR n. 435/01 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017). Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Versamento del saldo Iva in compensazione

L’Iva dovuta può essere versata anche mediante compensazione di crediti fiscali o contributivi (c.d. compensazione orizzontale). I principali crediti con i quali può essere compensata l’Iva da versare sono quelli relativi alle seguenti imposte:

  • IRPEF;
  • IRES;
  • Relative addizionali;
  • Ritenute alla fonte;
  • IRAP;
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva.

I crediti compensabili sono quelli risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche contributive (oltre a specifici crediti per i quali la compensazione è espressamente prevista dalla legge ed indicati nell’elenco dei codici tributo, come ad esempio taluni crediti d’imposta).

Conservazione della dichiarazione Iva

Il dichiarante deve conservare, per il periodo stabilito per l’accertamento previsto dall’art. 57 del DPR n. 633/1972:

  • In caso di presentazione telematica diretta:
    • L’originale della dichiarazione sottoscritta;
    • La comunicazione di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate in via telematica.
  • In caso di presentazione telematica tramite intermediario abilitato o società del gruppo:
    • L’impegno a trasmettere la dichiarazione, rilasciato dall’intermediario abilitato o dalla società del gruppo incaricati della trasmissione. Tale documento è rilasciato in forma libera, ma deve comunque essere datato e sottoscritto; la data deve essere riportata nella dichiarazione, nel riquadro “impegno alla presentazione telematica”;
    • La lettera di incarico alla predisposizione e alla presentazione della dichiarazione, sostitutiva, ove ricorra l’ipotesi, della lettera di impegno alla trasmissione (circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, par. 4.3);
    • L’originale della dichiarazione sottoscritto (risposta Agenzia delle entrate n. 518/2019);
    • La comunicazione di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia dell’entrate in via telematica.

Termine per gli accertamenti sulla dichiarazione Iva

L’art. 57, come modificato dall’art. 1, comma 130, Legge n. 208/2015, prevede che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di Iva devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Sospensione del termine

Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

Dichiarazioni integrative

L’art. 1, comma 640 della Legge n. 190/2014 prevede che nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa e nei casi di regolarizzazione di omissioni o di errori i termini per l’accertamento decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione della dichiarazione integrativa o dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
(*) Si presti attenzione alle norme speciali approvate nel Quadro delle misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 nel corso del 2020.

Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e successive modifiche, i termini di decadenza per la notifica degli accertamenti sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che assicurino la tracciabilità dei pagamenti e degli incassi relativi alle operazioni di importo superiore a 500 euro, secondo le disposizioni del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 (pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 2016).

Conclusioni

Con il provvedimento del 15 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha formalmente approvato i modelli di dichiarazione Iva per il 2023, insieme alle relative istruzioni. Questi modelli, che includono il Modello Iva/2024 e il Modello Iva BASE/2024, rappresentano gli strumenti chiave per adempiere agli obblighi fiscali legati all’imposta sul valore aggiunto nel corso del 2024.

Le novità introdotte nella Dichiarazione annuale Iva 2024, come la rimodulazione dei righi VE e VF, le modifiche nella Sezione II del Quadro VL e gli aggiornamenti nel Quadro VO delle Opzioni, mirano a rendere il processo di dichiarazione più flessibile alle esigenze dei contribuenti.

Inoltre, la soppressione di quadri di rilevanza, come il quadro CS e il campo 9 nel rigo VF34, evidenzia un cambio significativo nel panorama normativo, richiedendo agli interessati di adeguarsi a nuove modalità di adempimento degli obblighi dichiarativi.

Infine, la conferma dell’approccio nel quadro VQ e VL riflette la continuità delle disposizioni introdotte negli anni precedenti, anche se persistono perplessità sulla congruenza di queste norme con la natura stessa dell’imposta. Resta da vedere come tali disposizioni saranno interpretate e applicate nel contesto fiscale in evoluzione.

Per rimanere al passo con tutte le novità,  gli eventuali aggiornamenti saranno prontamente comunicati e resi disponibili. Restate connessi per essere sempre informati sulle ultime disposizioni.

Domande frequenti

Quando si invia il Modello di Dichiarazione IVA annuale 2024?

Il Modello di Dichiarazione IVA annuale 2024 è ammissibile per l’invio dal 1° febbraio al 30 aprile 2024.

Quali sono le regole per l’arrotondamento degli importi nei modelli?

Gli importi nei modelli devono essere espressi in euro e arrotondati all’unità secondo le regole matematiche stabilite dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Dove si trovano i modelli di dichiarazione annuale IVA?

I modelli di dichiarazione annuale IVA sono disponibili in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e possono essere scaricati da altri siti che rispettano le specifiche indicate nel provvedimento.

Come avviene l’autorizzazione e la stampa dei modelli?

L’autorizzazione e la stampa dei modelli possono essere effettuate seguendo le caratteristiche tecniche indicate a pagina 8 del provvedimento (struttura e formato del modello; caratteristiche della carta del modello; caratteristiche grafiche del modello). L’autorizzazione alla stampa è consentita anche per la compilazione meccanografica.

Quali sono le modalità per presentare la dichiarazione in modo telematico?

I soggetti che presentano la dichiarazione in modo telematico devono trasmettere i dati secondo le specifiche tecniche approvate in un provvedimento successivo. Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente una dichiarazione conforme ai modelli approvati.

Qual è la base giuridica per il trattamento dei dati personali?

La base giuridica per il trattamento dei dati personali è individuata negli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le modificazioni indicate nel provvedimento. L’Agenzia delle Entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati nell’intero processo e si avvale di Sogei S.p.A. come Responsabile del trattamento.

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Elena Lamperti
Elena Lamperti
Laureata in Scienze del Lavoro e Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Milano. Appassionata da sempre di economia e diritto del lavoro, racconta con parole semplici questo mondo, in costante evoluzione.
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