Il modello 730 precompilato deve essere utilizzato dai contribuenti non titolari di partita IVA per dichiarare i redditi percepiti nell’anno. Possono essere dichiarati i redditi di fonte italiana, ma anche quelli di fonte estera e le attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera (novità 2024). Infatti, da quest’anno è possibile usufruire del quadro W per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale.
Il modello 730 può essere visionato accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS, e inviato con o senza modifiche. I contribuenti possono accedere al proprio modello 730 precompilato, modificarlo e inviarlo da soli oppure rivolgersi a un Commercialista se hanno paura di fare errori e non vogliono procedere in autonomia.
Indice degli Argomenti
Calendario scadenze modello 730 2024: tutte le date da ricordare
Tutti i contribuenti che devono presentare il modello 730 (principalmente lavoratori dipendenti e pensionati) devono tenere a mente il seguente calendario con tutte le scadenze utili al completamento della procedura dichiarativa, senza rischiare di incorrere in sanzioni. In particolare, le principali scadenze da ricordare sono le seguenti:
Adempimento | Scadenza | Commento |
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Consegna della Certificazione Unica al contribuente | 18 marzo | Data a partire dalla quale la certificazione unica viene consegnata dai sostituti di imposta ai percipienti |
Disponibilità 730 precompilato online | 30 aprile | Data a partire dalla quale il modello 730 precompilato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate per essere visionato |
Possibilità di modifica del 730 precompilato | 11 maggio | Data a partire dalla quale il modello 730 precompilato può essere verificato/modificato ed inviato |
Versamento delle imposte | 30 giugno | Coloro che non hanno un sostituto di imposta dovranno provvedere al pagamento delle tasse (se dovute) attraverso il modello F24, nello specifico: – Primo acconto Irpef per l’anno corrente; – Primo acconto addizionale comunale per l’anno corrente; – Saldo tasse dovute anno precedente; – Primo acconto cedolare secca. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti deve essere trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, devono essere trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
Termine di presentazione del 730 | 30 settembre | Termine ultimo per la presentazione del modello 730 |
Termine di presentazione del modello Redditi PF | 15 ottobre | Per coloro che non riescono a presentare la dichiarazione dei redditi entro il termine fissato l’ultima data disponibile è quella del 15 ottobre con il Modello Redditi. |
Termine di presentazione del modello 730 integrativo | 25 ottobre | Termine entro il quale è possibile presentare un modello 730 per integrare o modificare i dati del modello precedentemente inviato nei termini. Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior o minore credito può presentare entro tale data un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. |
Versamento delle imposte | 30 novembre | Trattenute le somme dovute a titolo di (secondo) acconto per l’Irpef e cedolare secca |
In caso di superamento del termine del 15 ottobre, in ogni caso, il contribuente ha a disposizione ancora 90 giorni per inviare la c.d. “dichiarazione tardiva“, che viene considerata ancora valida, ma è prevista l’applicazione di una sanzione fissa di 250 euro (riducibile con ravvedimento operoso). Una volta superato anche quest’ultimo termine, la dichiarazione dei redditi, anche se presentata viene comunque considerata “omessa“, e quindi non validamente presentata (con tutte le conseguenze in termini di accertamento e sanzioni).
Necessità di presentare modello 730 e modello Redditi PF
Per quanto riguarda le scadenze di presentazione del modello 730, occorre tenere in considerazione anche il fatto che il contribuente, potrebbe trovarsi nella posizione di dover integrare il modello 730, con il modello Redditi PF, per adempiere ad alcuni obblighi in relazione a redditi di fonte estera. Si tratta di per redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria eventualmente percepiti nel corso del periodo di imposta.
Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di monitoraggio fiscale, questi dal 2024 possono essere assolti direttamente nel modello 730 dotato del nuovo quadro W per gli obblighi di monitoraggio fiscale (ed eventuale determinazione/versamento delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE).
Scadenze unificate per 730 ordinario e precompilato
Deve essere evidenziato che non vi sono differenze in relazione al termine di scadenza del modello 730 tra il modello ordinario e quello precompilato disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, le scadenze rimango identiche e fissate al 30 settembre.
Scadenza consegna 730 al Caf o intermediari | 30 settembre |
Scadenza presentazione 730 online precompilato | 30 settembre |
Scadenza trasmissione 730 ordinario tramite sostituito di imposta | 30 settembre |
Conclusioni
In sintesi, la presentazione del modello 730 è un passaggio fondamentale per molti contributi italiani. Questo documento permette di dichiarare i redditi percepiti nell’anno fiscale precedente e di calcolare l’importo dell’IRPEF dovuto, o eventualmente di ottenere un rimborso se l’imposta pagata è superiore a quella dovuta.
È essenziale rispettare i termini di scadenza per la presentazione del modello 730. Di norma, il termine per la è presentazione al 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, è importante verificare ogni anno le date esatte, poiché possono variare.
Ricordiamo che la presentazione del modello 730 è un obbligo per tutti i contribuenti che hanno redditi da lavoro dipendente o assimilati, pensione, o altri redditi specifici. In caso di mancata presentazione, il contribuente può incorrere in sanzioni.
Infine, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista o ad un centro di assistenza fiscale per la compilazione e la presentazione del modello 730. In questo modo è possibile evitare errori e per essere sicuri di beneficiare di tutte le detrazioni e deduzioni a cui si ha diritto. La corretta presentazione del modello 730 non è solo un obbligo, ma anche un diritto del contribuente, che permette di operare in modo attivo e consapevole al sistema fiscale italiano.
Domande frequenti
Di norma, il termine per la presentazione del modello 730 è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Se non presenti il modello 730 entro la scadenza, potresti incorrere in sanzioni fiscali. Tuttavia, entro il 15 ottobre è possibile presentare il modello Redditi PF.
No, ma è possibile presentare il modello Redditi Persone Fisiche entro il 15 ottobre.
Se hai commesso un errore nel modello 730 dopo averlo presentato, puoi presentare un modello 730 correttivo.
Sì, il modello 730 può essere presentato online attraverso il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Puoi rivolgerti a un professionista o a un centro di assistenza fiscale per la compilazione e la presentazione del modello 730.
Se non hai redditi da dichiarare, generalmente non sei obbligato a presentare il modello 730. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, quindi è meglio consultare un professionista.
Se non paghi l’IRPEF dovuto entro la scadenza, potresti incorrere in sanzioni amministrative per omesso versamento e interessi di mora.
Sì, puoi presentare il modello 730 anche se hai cambiato lavoro durante l’anno fiscale.
Dovrai indicare i redditi percepiti da ciascun datore di lavoro.
Se hai diritto a un rimborso IRPEF, l’Agenzia delle Entrate provvederà a erogarlo, di solito mediante accredito diretto sul tuo conto corrente.
Il rimborso può essere richiesto direttamente nel modello 730.