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Detrazioni spese mediche con pagamento di terzi

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Detrazioni spese mediche 2020. Con la risposta all’Interpello n. 484 del 19 ottobre 2020 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, che il contribuente ne ha diritto anche se il pagamento avviene con un bancomat o una carta intestata ad un’altra persona.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, il contribuente ha diritto alle Detrazioni spese mediche 2020, anche nel caso in cui, il pagamento avvenga, con il bancomat o la carta del figlio.

E’, tuttavia, necessario che vi sia, corrispondenza tra la spesa medica effettuata ed il contribuente, ossia tra la prestazione e l’intestazione della fattura.

Detrazione spese mediche

Se la fattura è intestata al contribuente, è possibile utilizzare anche uno strumento di pagamento di cui non si è titolari, come ad esempio la carta di un familiare.

Detrazioni spese mediche con pagamento di terzi

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle detrazioni per le spese mediche, relative al 2020.

L’Istante riferisce di aver effettuato, presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il SSN, una prestazione medica a lei erogata (con
intestazione della relativa fattura), il cui pagamento è stato effettuato tramite una carta
bancomat intestata al figlio.

La contribuente chiede se può avere diritto alle detrazioni, in quanto, ha poi, rimborsato la spesa in contanti.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la contribuente abbia diritto alla detrazione del 19% sull’IRPEF, se è l’intestataria della fattura relativa alla visita medica eseguita.

Per avere maggiori informazioni sull’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese mediche:

“Spese sanitarie detraibili 2020 tra contanti e pagamenti tracciabili”

La prestazione è stata effettuata in una struttura privata non convenzionata con il SSN, tuttavia, vige l’obbligo di tracciabilità del pagamento.

Nella risposta all’Interpello, l’Agenzia, stabilisce che, l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando l’esecutore materiale del pagamento.

E’, tuttavia, necessario che vi sia, corrispondenza tra la spesa medica effettuata ed il contribuente, ossia tra la prestazione e l’intestazione della fattura.

La documentazione

Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo del pagamento tracciabile, mediante:

  • Prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat;
  • Estratto conto;
  • Copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Nel caso in cui le modalità scritte in precedenza non possano essere utilizzate, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale.

La documentazione deve essere consegnata al CAF o professionista abilitato e conservata per la presentazione all’Agenzia delle Entrate.

Il comma 679, della Legge di Bilancio 2020, prevede che il pagamento debba essere effettuato mediante “versamento bancario o postale” ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento”.

L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili
ammessi per aver diritto alla detrazione, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.

Dato che, il decreto di attuazione previsto dal decreto legislativo n. 241 del 1997 non è mai stato emanato, si ritiene, in linea con quanto già precisato con la risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che “altri mezzi di pagamento” siano quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.

Nel caso di specie, viene presentata una dichiarazione dell’istante che riporta di aver successivamente rimborsato il pagamento al titolare della carta.

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