Detrazione interessi passivi mutui ipotecari: a causa dei termini rimasti invariati, molti contribuenti potrebbero non riuscire ad effettuare tutti gli adempimenti necessari, per poter beneficiare dell’agevolazione prima casa.

La detrazione interessi passivi sui mutui ipotecari è un agevolazione che trova applicazione per i contribuenti che hanno acquistato la prima casa tramite mutuo.

Questa agevolazione permette di poter detrarre ai fini IRPEF il 19% delle spese pagate dal contribuente, a titolo di interessi passivi del mutuo.

L’art. 24 del Decreto Liquidità n. 23/2020 ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 tutti i termini previsti in materia di agevolazione prima casa ed in tema di credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

Beneficiare dell’agevolazione prima casa, significa poter usufruire delle agevolazioni operanti, con riferimento all’IVA ed alle imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale per i trasferimenti immobiliari.

Inoltre, sono previste le agevolazioni per l’IMU, ovvero la detrazione degli interessi passivi mutui per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, nonché la deduzione IRPEF sull’abitazione principale.

Detrazione interessi passivi mutui

Detrazione interessi passivi mutui ipotecari: quali termini sono sospesi?

Sono sospesi, sulla base dell’art. 24 del Decreto Liquidità, soltanto:

  • Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, che decorre dal giorno dell’acquisto agevolato;
  • Termine di 1 anno, decorrente dall’acquisto dell’immobile, per la vendita della (vecchia) prima casa, qualora, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
  • Il termine di 1 anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile, alienato prima di 5 anni.

Detrazione interessi passivi mutui ipotecari

Non è stata prevista, la sospensione dei termini entro cui devono sussistere le condizioni definite dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR per poter beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19% degli interessi passivi dei mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 10 co. 3-bis del TUIR, l’abitazione principale è quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 1° giugno 2012 n. 19, ha specificato che la dimora abituale può non coincidere con la residenza anagrafica.

Quali sono le condizioni per poter beneficiare della detrazione interessi passivi mutui ipotecari?

Per fruire della detrazione IRPEF degli interessi passivi, l’acquisto dell’immobile da destinare ad abitazione principale deve essere effettuato entro 1 anno (12 mesi) anteriore o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo e l’unità immobiliare acquistata deve essere destinata ad abitazione principale entro 1 anno (12 mesi) dall’acquisto.

La condizione per poter beneficiare della detrazione degli interessi dei mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 TUIR) non coincide, nè con i termini richiesti (in un caso sono di 12 mesi e nell’altro di 18 mesi), né nel contenuto (che in un caso fa riferimento alla destinazione dell’immobile ad abitazione principale e nell’altro al trasferimento della residenza anagrafica) con quella richiesta per ottenere l’agevolazione prima casa sulle imposte, dovute sull’acquisto.

Inoltre, la norma contenuta nell’art. 15 del TUIR non rimanda mai alla normativa sulla prima casa ai fini dell’imposta di registro.

La sospensione dei termini non è estesa alla detrazione interessi passivi mutui ipotecari

La sospensione dei termini non trova applicazione con riferimento alla detrazione degli interessi passivi dei mutui, determinando un’asimmetria tra le agevolazioni.

Coloro che hanno acquistato un immobile il 2 febbraio 2020, richiedendo un mutuo lo dovrà adibire ad abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto, ma avrà più di 28 mesi per trasferirci la residenza.

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