Decreto sostegni bis: il tanto atteso provvedimento prevederà anche la proroga le misure su mutui e finanziamenti? A presto la risposta definitiva. Nel frattempo valutiamo quali sono le indicazioni che ci provengono dalla bozza in circolazione.

L’attesa per il nuovo decreto Sostegni Bis ancora non è terminata, ma molte delle norme sono ad oggi note grazie alla bozza che circola da alcune settimane. La pandemia da covid-19 sembra lontana dall’arginare la sua corsa e la pressione sociale tende facilmente a crescere. Tuttavia il decreto Sostegni, con le nuove misure e proroghe di ormai collaudati strumenti, tarda ad arrivare.

A giorni dovremmo sapere quale esito avranno le consultazioni in seno al Consiglio dei Ministri. Già per la fine di questa settimana potrebbero esserci novità significative sul nuovo provvedimento, che dovrebbe introdurre nuovi strumenti di ausilio per le finanze dei cittadini.

Diverse, invero, sono le questioni che hanno generato un certo stallo e hanno richiesto maggior tempo per giungere ad un’approvazione definitiva. In primo luogo ricordiamo l’annoso dibattito in tema di superbonus 110%, che stenta a trovare una soluzione. Sul piatto, però, sono molti i dubbi irrisolti, come in tema fisco e lavoro.

Meno incerte sono, invece, le opinioni circa la proroga delle misure in tema di mutui e finanziamenti.

Vediamo cosa c’è da sapere sul punto.

Decreto Sostegni bis
Decreto Sostegni bis: proroga mutui e finanziamenti

Decreto sostegni bis: proroga mutui

Il Decreto sostegni Bis, con ogni probabilità, introdurrà una proroga delle moratorie in atto, così come i prestiti garantiti dallo Stato.Tuttavia, la misura dovrebbe concernere solo per la quota capitale. La misura rimarrà in piedi fino al 31 dicembre 2021. La novità è contenuta nella bozza del Decreto Sostegni bis, che dovrebbe essere approvato entro questa settimana dal Consiglio dei Ministri.

Ovviamente, sul punto ancora sono scarni dettagli, che saranno resi disponibili solo a seguito dell’approvazione definitiva. Nella bozza, all’art. 19, che riprende l’art. 56 del Decreto Cura Italia, si legge:

“Su richiesta delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e integrato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data, i termini di cui all’articolo 56, commi 6, lettera c) e 8”.

In cosa consistono le misure in questione?

La misura si sostanzia nella facoltà per il mutuatario, che si trovi in una situazione di difficoltà, di richiedere la sospensione del pagamento delle rate per la parte riguardante la quota capitale. La dilazione dell’obbligo di corrispondere le rate, concessa dalla banca erogante sulla base di alcuni presupposti specifici.

Tale strumento, invero, non è di nuova introduzione, ma stato introdotto per la prima volta nel 2010. Tuttavia, il Governo ha ampliato dal marzo 2020 l’ambito di operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, c.d. fondo Gasparrini, che prevede la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate del debito fino a 18 mesi al verificarsi di condizioni di temporanea difficoltà.

La previsione è stata introdotta per sostenere le imprese e i cittadini in questo lungo periodo di crisi. Già è stata più volte prorogata e allo stato è in scadenza al 30 giugno. Sembra però, ormai, cosa certa che la previsione sarà estesa fino alla fine del 2021.

Proroga riguarda tutti i mutui e finanziamenti?

La proroga al 31 dicembre 2021, a differenza delle precedenti previsioni, sarà estesa non a tutti i finanziamenti, ma solo a quelli che presentano alcuni requisiti:

  • riguarda, infatti, solo i prestiti menzionati nell’articolo 56, comma 1, lettera c del Decreto Cura Italia, ovvero mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale;
  • è relativa solo alla quota capitale delle rate dei prestiti che scadono tra luglio e dicembre 2021.

Rispetto ai predetti prestiti e finanziamenti operano quindi specifiche disposizioni:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020, non potranno essere revocati fino alla scadenza della misura;
  • per i prestiti non rateali che hanno scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 vengono prorogati i contratti fino a scadenza della proroga.

Naturalmente per i dettagli si aspetta il testo del provvedimento. Tuttavia, per quanto riguarda le modalità, si dovrebbe mantenere quelle disposte per fare domanda secondo quanto previsto dal decreto Liquidità. Ciò comporta che per chiedere la proroga della sospensione del mutuo basterà mandare una email.

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