Rateazione imposta di successione: come funziona?

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La rateazione dell’imposta di successione consente di dilazionare il pagamento in rate trimestrali, alleggerendo l’onere fiscale immediato per gli eredi che devono versare importi significativi.

L’imposta di successione rappresenta un onere economico da valutare per gli eredi, specialmente quando l’asse ereditario comprende immobili di valore elevato. La rateazione dell’imposta di successione costituisce uno strumento fondamentale per gestire questo carico fiscale, permettendo di dilazionare il pagamento nel tempo senza compromettere la liquidità familiare.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2024, le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di successione hanno subito modifiche sostanziali. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, il contribuente deve autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione, potendo comunque beneficiare della rateazione secondo regole specifiche che analizzeremo nel dettaglio.

Il nuovo regime di autoliquidazione dal 2025

La riforma fiscale sulle imposte indirette ha introdotto un cambio di paradigma nella gestione dell’imposta di successione. Dal 1° gennaio 2025, non è più l’Agenzia delle Entrate a liquidare l’imposta, ma il contribuente stesso deve calcolarla e versarla secondo le tempistiche stabilite.

Questo nuovo sistema comporta una maggiore responsabilizzazione del contribuente, che deve utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: la Guida al calcolo dell’imposta di successione e il relativo foglio di calcolo Excel per l’autoliquidazione. La procedura web (SuccessioniOnLine) per la compilazione della dichiarazione integra questi strumenti, semplificando notevolmente il processo di calcolo.

Quando si paga l’imposta di successione

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto. Ad essere obbligati a presentare la dichiarazione (ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del TUS), e a pagare di conseguenza l’imposta di successione, sono:

  • I chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
  • Gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
  • Gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
  • Gli esecutori testamentari.

Risultano esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ed i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c.. Non sussiste, inoltre, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • L’eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
  • L’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro;
  • L’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

richiesta un importo di 1.000 euro: al di sotto infatti di questa cifra non è ammessa la rateizzazione.

Requisiti per accedere alla rateazione

La rateazione dell’imposta di successione è subordinata al rispetto di requisiti specifici stabiliti dalla normativa. Il requisito principale riguarda l’importo minimo: la rateazione è possibile solo se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro, calcolato al netto dell’acconto versato.

Questa soglia minima ha una logica amministrativa precisa: evitare la frammentazione di importi modesti che comporterebbero costi di gestione sproporzionati rispetto al beneficio per il contribuente. Nella pratica professionale, è importante valutare attentamente se la rateazione sia conveniente anche dal punto di vista degli interessi di mora che maturano sulle rate successive alla prima.

Modalità di versamento dell’acconto

L’accesso alla rateazione richiede il versamento di un acconto pari almeno al 20% dell’imposta complessiva dovuta. Questo acconto rappresenta un elemento di garanzia per l’Amministrazione finanziaria e deve essere versato secondo le tempistiche previste.

Per le successioni aperte dal 2025, l’acconto può essere versato contestualmente alla presentazione della dichiarazione oppure entro 90 giorni dal termine di presentazione. Nel primo caso, il versamento avviene tramite addebito sul conto corrente indicato in dichiarazione, mentre nel secondo caso è possibile utilizzare anche il modello F24 con i relativi codici tributo.

La scelta del momento del versamento dell’acconto ha implicazioni pratiche importanti: il pagamento contestuale semplifica gli adempimenti ma richiede disponibilità immediata, mentre il pagamento differito offre maggiore flessibilità temporale ma comporta la necessità di gestire separatamente l’adempimento.

Struttura della rateazione: 8 o 12 rate trimestrali

La struttura della rateazione varia in funzione dell’importo dell’imposta da dilazionare. Per importi fino a 20.000 euro (al netto dell’acconto), è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. Per importi superiori a 20.000 euro, il numero massimo di rate sale a 12 rate trimestrali.

Questa differenziazione risponde a criteri di proporzionalità: importi più elevati giustificano una dilazione più lunga, permettendo agli eredi di gestire meglio l’impatto finanziario. Le rate devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, con decorrenza dal trimestre successivo al versamento dell’acconto.

Dal punto di vista operativo, è fondamentale pianificare i flussi di cassa considerando questa scadenza trimestrale. Molti contribuenti sottovalutano l’impatto di avere un impegno di pagamento fisso ogni tre mesi, specialmente quando si tratta di importi significativi.

Calcolo degli interessi di mora

Sulle rate successive alla prima maturano interessi di mora calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Questi interessi rappresentano il costo del beneficio della dilazione e devono essere considerati nella valutazione complessiva della convenienza della rateazione.

Il tasso di interesse applicato è quello stabilito dall’articolo 20 del DPR n. 602/1973, periodicamente aggiornato con decreto ministeriale. È importante evidenziare che gli interessi si calcolano sull’intero importo rateizzato, non solo sulla singola rata, aumentando progressivamente il costo complessivo dell’operazione.

Il lieve inadempimento

La normativa prevede una disciplina di tolleranza per i casi di lieve inadempimento, che non comporta la decadenza dalla rateazione. Sono considerati lievi inadempimenti:

L’insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro massimi. Questo significa che se una rata è di 5.000 euro, è tollerato un pagamento insufficiente fino a 150 euro (3% di 5.000 euro).

Il tardivo versamento dell’acconto del 20% per un periodo non superiore a 7 giorni dalla scadenza. Questa tolleranza è particolarmente importante nella fase iniziale della rateazione.

Questa disciplina del lieve inadempimento si applica anche al versamento in unica soluzione, dimostrando un approccio equilibrato dell’Amministrazione nella gestione delle situazioni di difficoltà temporanea dei contribuenti.

Differenze tra successioni aperte prima e dopo il 2025

È cruciale distinguere tra il regime transitorio per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025 e il nuovo regime in vigore dal 2025. Per le successioni del regime precedente, l’imposta continua ad essere liquidata dall’Agenzia delle Entrate mediante avviso di liquidazione, e il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.

Anche per queste successioni è possibile la rateazione, ma con modalità diverse: l’acconto del 20% deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica, mentre la parte restante viene dilazionata in 8 rate trimestrali (12 per importi superiori a 20.000 euro) con interessi di mora.

Aspetti procedurali della rateazione

La procedura per richiedere la rateazione varia a seconda del canale di presentazione della dichiarazione. Per le dichiarazioni presentate telematicamente, la rateazione si attiva automaticamente compilando gli appositi campi della dichiarazione e indicando il codice IBAN per l’addebito delle somme dovute.

È fondamentale verificare che il conto corrente indicato abbia disponibilità sufficiente per l’addebito dell’acconto e delle rate successive. L’eventuale mancanza di fondi comporta infatti la decadenza dalla rateazione, con l’obbligo di versare immediatamente l’intero importo residuo maggiorato di sanzioni e interessi.

Trust testamentari

Per i trust testamentari, la disciplina della rateazione presenta aspetti peculiari. L’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari finali, ma il trustee può optare per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione.

In questo caso, il trustee può fruire delle stesse modalità di pagamento previste per le successioni ordinarie, inclusa la rateazione. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa quando la gestione finanziaria del trust beneficia di una dilazione temporale del carico fiscale.

Vantaggi e svantaggi della rateazione

La rateazione dell’imposta di successione presenta vantaggi evidenti in termini di gestione della liquidità, permettendo di evitare la vendita forzata di beni ereditari per far fronte all’onere fiscale. Tuttavia, comporta anche costi aggiuntivi sotto forma di interessi di mora che possono risultare significativi per importi elevati e dilazioni lunghe.

Dal punto di vista strategico, la rateazione può essere conveniente quando gli eredi hanno flussi di cassa regolari ma insufficienti liquidità immediata, oppure quando l’investimento della somma non versata può generare rendimenti superiori al tasso di interesse applicato sulla dilazione.

È consigliabile valutare sempre la convenienza economica della rateazione rispetto al versamento in unica soluzione, considerando non solo l’aspetto finanziario immediato ma anche le implicazioni a lungo termine sulla gestione patrimoniale dell’asse ereditario.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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