La dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente richiede particolare attenzione alla gestione del credito che ivi scaturisce. In particolare, il riferimento va al credito da dichiarazione integrativa ultrannuale.
Il credito da dichiarazione integrativa ultrannuale
Secondo quanto previsto dal co. 8-bis dell’art. 2 del DPR n. 322/98 la dichiarazione dei redditi integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successiva è definita “ultrannuale“.
Condizioni legate all’utilizzo del credito
Il credito che deriva dalla dichiarazione integrativa ultrannuale a favore del contribuente derivante dal minore debito o dal maggiore credito di imposta deve:
- Essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stata presenta la dichiarazione integrativa, se non chiesto a rimborso nell’integrativa stessa. Ad esempio, se nel 2024 viene presentata la dichiarazione integrativa ultrannuale degli anni 2020 e 2021, il credito deve essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2024 (da presentare nel 2025), all’interno del quadro DI;
- Può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, per una compensazione esterna. Tuttavia, il credito è utilizzabile esclusivamente per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa. Questo limite non trova applicazione nel caso in cui il credito derivi dalla correzione di errori contabili di competenza.
La definizione dei debiti maturati
L’indicazione dei debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, fa riferimento al momento in cui scade il termine di versamento. Riprendendo l’esempio precedente si tratta dei debiti relativi all’anno 2024 scadenti nel 2025 (e non, invece, all’anno di competenza del tributo, come indicato nel modello F24).
Le fasi della rigenerazione del credito
La necessità di riportare il credito da integrativa ultrannuale nella dichiarazione relativa all’anno di presentazione dell’integrativa è necessario per consentire la rigenerazione del credito stesso. Con esso, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Di fatto, quindi, la rigenerazione del credito passa attraverso la liquidazione dell’imposta legata all’anno corrente (quello di presentazione dell’integrativa).
Se il risultato della dichiarazione è un’eccedenza d’imposta a credito, tale eccedenza può essere, eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento relativo a debiti di altre imposte. Il credito da dichiarazione integrativa ultrannuale, quindi, deve essere preliminarmente utilizzato in compensazione interna con l’imposta dovuta per l’anno in cui è stata presentata l’integrativa.
Rigenerazione del credito dal quadro DI al quadro RX
L’importo del credito deve essere indicato in colonna 4 del quadro DI. Tale valore concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello Redditi. Il risultato di tale liquidazione deve essere riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.
Nel caso in cui il credito indicato nella colonna 1 del quadro DI riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito deve essere riportato nella sezione II del quadro RX.
L’utilizzo del credito in compensazione esterna
I crediti da dichiarazione integrativa ultrannuale, una volta rigenerati e passati attraverso la liquidazione dell’imposta dell’anno di presentazione dell’integrativa possono essere utilizzati con il modello F24 in compensazione esterna. In particolare, l’utilizzo:
- Per gli importi superiori a €. 5.000 annui, può avvenire solo una volta trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (“decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione“). In linea generale, la dichiarazione deve essere munita del visto di conformità. Questo, a meno che non si possa beneficiare dell’esonero in base al regime premiale ISA;
- Per gli importi sino alla soglia di €. 5.000, può avvenire anche prima della presentazione della dichiarazione. Nel caso è stato precisato che qualora si verifichi, in sede di successiva predisposizione della dichiarazione, che il credito utilizzato non è effettivamente spettante, è necessario procedere al suo riversamento, attraverso l’utilizzo del ravvedimento operoso.
Eccezione alla condizione di postergazione del credito ultrannuale: gli errori contabili
L’unica eccezione legata alla regola sull’utilizzo “postergato” del credito da integrativa presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all’annualità successiva, è quella individuata dalla prima parte del citato secondo periodo dell’art. 2, co. 8-bis del DPR n. 322/98. Tale disposizione specifica, infatti, che resta ferma:
Classico caso può essere quello legato all’errata imputazione di competenza di una fattura (indicata in un esercizio piuttosto che in un altro).
In questo caso, il credito può essere utilizzato sin da subito. Deve essere compilato il campo 3 denominato “Errori contabili” del quadro DI nel modello Redditi. Nel campo deve essere indicato l’importo del credito che fa riferimento alla richiamata irregolarità temporale di imputazione del componente di reddito. L’eventuale ulteriore credito non relativo a questa casistica deve essere riportato nella successiva colonna 4 “credito“.