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Credito d’imposta acquisto carta prorogato per il biennio 2024-25

NewsCredito d'imposta acquisto carta prorogato per il biennio 2024-25

Il credito di imposta per l'acquisto di carta per quotidiani e periodici è un'agevolazione fiscale che consiste in un rimborso del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici.

La Manovra finanziaria ha previsto un’estensione anche per il biennio 2024-25 del credito d’imposta rivolto all’acquisto della carta per le imprese editrici. Devono ancora essere aperti i termini per le presentazione della relativa istanza. L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 30% delle spese sostenute.


L’art. 1, c. 319 della Legge di bilancio 2024 ha confermato anche per il biennio 2024-2025 il credito d’imposta a favore delle imprese editrici (iscritte al Registro degli operatori di comunicazione) per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali e periodici.

Si tratta di un’agevolazione volta a ‘compensare’ le spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. La misura, si ricorda, era stata adottata dalle disposizioni dettate dall’art. 188, D.L. n. 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio) come sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ed era stata già prorogata dall’art. 1 commi 378 e 379 della L. 234/2021 per gli anni 2022 e 2023 in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2021 e 2022.

Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Le imprese editoriali beneficiarie del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per ciascun anno.

L’agevolazione per l’acquisto della carta è riservata alle imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:

  • La sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
  • La residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • Il codice ATECO 58.13 “Edizione di quotidiani” o 58.14 “Edizione di riviste e periodici”;
  • L’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).

Le spese agevolabili

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta, sono ammesse le
spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei
periodici, con esclusione della carta utilizzata per:

  • I prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’art. 4, c. 183, legge n. 350/2003;
  • La pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze.

Credito d’imposta: dettagli sull’importo

In base a quanto espressamente previsto dal comma 319 della legge di Bilancio 2024, il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024. Questo vuol dire che:

  • Con riferimento all’anno 2024, il credito d’imposta è commisurato alla spesa sostenuta nel 2023;
  • Con riferimento all’anno 2025, il credito d’imposta è commisurato alla spesa sostenuta nel 2024.

Il beneficio non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra
agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi
diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2, c. 1 e 2, legge n. 198/2016
e al D.Lgs. n. 70/2017 relativi alla testata o alle testate per le quali si richiede il presente
credito d’imposta.

Come accedere al credito d’imposta

Al fine di accedere al credito di imposta, le imprese dovranno presentare apposita istanza al
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo
modalità e termini che saranno stabiliti con apposito decreto. L’ultima finestra temporale era rimasta aperta un mese, dal 5 settembre 2023 fino al 6 ottobre 2023. Le nuove tempistiche devono essere ancora decise.

Considerando le regole fissate per le precedenti annualità di vigenza del credito d’imposta, la domanda dovrà includere idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante tra l’altro:

  • L’indicazione delle testate edite per le quali si chiede l’agevolazione, con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio, ai sensi dell’art. 4, c. 183, legge n. 350/2003;
  • L’elenco delle fatture relative alle spese sostenute, nell’anno 2023 e 2024, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie;
  • Che la spesa per la carta per la quale si chiede l’agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
  • Che le spese dichiarate, sostenute nell’anno precedente, risultano evidenziate nell’apposita certificazione del bilancio ovvero risultano evidenziate nell’apposita certificazione dei costi redatta da soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 39/2010;
  • Che agli atti dell’impresa è presente la documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità sopra indicate, che l’impresa si impegna a rendere disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.

Nel caso il credito d’imposta richiesto superi l’importo di 150.000 euro, deve essere compilata la dichiarazione sostitutiva attestante le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, di cui agli art. 85 e 91, c. 5, D.Lgs. n. 159/2011, con l’indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti.

Regole per la fruizione in compensazione

L’elenco dei soggetti beneficiari, con l’importo del credito di imposta spettante a ciascuno, verrà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i
beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione. Si applica:

  • Il limite massimo annuale di fruibilità di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007;
  • L’art. 7, c. 1, lett. b), D.M. 1° marzo 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze circa la cedibilità del credito tra imprese dello stesso gruppo.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore a 150.000 euro, il credito d’imposta può essere fruito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione alla fruizione, che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia e, quindi, dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, D.Lgs. n. 159/2011.

Il trattamento fiscale

Dal punto di vista fiscale va precisato che il credito d’imposta:

  • Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito;
  • Non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Conclusioni

A favore delle imprese editrici la legge di bilancio 2024 ha esteso per un ulteriore biennio (2024 e 2025) la fruizione del credito d’imposta per l’acquisto della carta istituito col decreto rilancio del 2020. Della misura si potrà beneficiare solo su richiesta delle aziende interessate entro i termini che devono ancora essere stabiliti.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno.

Domande frequenti

Qual è l’importo del credito di imposta?

L’importo del credito di imposta è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici.

A chi spetta il credito di imposta?

Il credito di imposta spetta alle imprese editrici di quotidiani e periodici, incluse le società cooperative e le imprese sociali.

Quali sono le spese ammesse al credito di imposta?

Le spese ammesse al credito di imposta sono quelle sostenute per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, esclusi i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

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    Sabrina Maestri
    Sabrina Maestri
    Classe 1986, vogherese, aspirante consulente del lavoro. Appassionata di giornalismo, scrivo da anni per portali di informazione e testate giornalistiche online occupandomi di temi legati al mondo del lavoro, al fisco e bonus fiscali.
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