Controlli fiscali regime forfettario: come evitarli e cosa rischi

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Temi i controlli fiscali sul tuo regime forfettario? L’Agenzia incrocia fatture elettroniche, conti correnti e dichiarazioni per verificare requisiti e limiti di fatturato. Scopri come prevenire accertamenti, sanzioni amministrative e rischi penali con una gestione corretta della tua posizione.

L’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli fiscali sul regime forfettario. Se applichi la flat tax al 15% (o al 5% per startup), devi sapere che il Fisco oggi dispone di strumenti avanzati per verificare la tua posizione. Fatturazione elettronica obbligatoria, accesso ai dati bancari tramite l’Archivio rapporti finanziari e intelligenza artificiale rendono i controlli sempre più precisi e mirati.

Ti spiego come funzionano i controlli fiscali sul regime forfettario, quali verifiche compie l’Amministrazione e soprattutto come puoi prevenire accertamenti, sanzioni e conseguenze penali. Vedremo insieme i requisiti sotto esame, le soglie di fatturato da rispettare e cosa succede se decadi dal regime.

Perché l’Agenzia controlla i forfettari

I controlli fiscali sul regime forfettario nascono da un dato semplice: oggi 1,8 milioni di partite IVA applicano questo regime agevolato. Un numero così elevato attira l’attenzione del Fisco, soprattutto quando emergono anomalie tra i dati dichiarati e quelli effettivamente riscontrati.

L’Amministrazione verifica principalmente tre aspetti:

  • Il rispetto dei requisiti di accesso e permanenza nel regime.
  • La corrispondenza tra ricavi dichiarati e incassi effettivi, per il superamento della soglia;
  • La corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, in particolare del quadro RS.

L’Agenzia riceve in tempo reale ogni fattura elettronica che emetti e può confrontarla immediatamente con gli incassi sul tuo conto corrente. L’art. 11 del D.L. n. 201/11 obbliga banche e intermediari finanziari a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria i saldi e le movimentazioni di ogni rapporto. Parliamo di miliardi di informazioni su 40 milioni di conti correnti.

Questi dati alimentano sistemi di analisi del rischio basati su intelligenza artificiale e machine learning. L’Agenzia assegna a ogni contribuente un punteggio di rischio evasione e seleziona i profili più critici per i controlli approfonditi. Se risulti tra questi, puoi ricevere una lettera di compliance, un invito al contraddittorio o un vero accertamento.

I requisiti sotto esame

Il primo controllo fiscale riguarda i requisiti che ti permettono di stare nel regime forfettario. Devi rispettare contemporaneamente limiti di fatturato, cause di esclusione e vincoli su collaboratori e redditi dipendenti.

Il limite principale è quello dei ricavi o compensi. Puoi restare nel forfettario se nell’anno precedente non hai superato 85.000 euro. Attenzione però: se nell’anno in corso superi questa soglia ma resti sotto i 100.000 euro, decadi dal regime solo dall’anno successivo. Oltrepassi i 100.000 euro? La decadenza è immediata e devi applicare l’IVA da quel momento.

L’Agenzia verifica anche il limite dei 20.000 euro per spese di lavoro. Comprende stipendi ai dipendenti, compensi a collaboratori (anche a progetto), lavoro accessorio e utili agli associati. Se superi questa soglia, perdi il forfettario.

Altro requisito critico è il reddito da lavoro dipendente o pensione. Dal 2025 il limite è salito a 35.000 euro annui lordi. Percepisci più di questa cifra da un contratto subordinato? Non puoi applicare il regime forfettario sulla tua partita IVA.

Le cause di esclusione sono altrettanto stringenti. Non puoi essere forfettario se partecipi a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Controlli una SRL che svolge la tua stessa attività? Sei escluso. Hai partecipazioni rilevanti in società che operano nel tuo stesso settore? Il forfettario non è applicabile.

Verifica ogni anno, prima della dichiarazione, tutti i requisiti del regime. Un controllo preventivo ti evita sorprese e ti permette di regolarizzare per tempo situazioni critiche. Se hai dubbi su un requisito specifico, chiedi un parere professionale prima che l’Agenzia rilevi l’anomalia.

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L’incrocio con i dati bancari

I controlli più efficaci partono dall’Archivio dei rapporti finanziari istituito dal D.L. n. 201/11. Ogni anno le banche comunicano al Fisco i saldi iniziali e finali dei tuoi conti, più tutte le movimentazioni in entrata e uscita. L’Agenzia confronta questi dati con i ricavi che dichiari.

Esempio concreto: dichiari 50.000 euro di ricavi ma sul conto risultano versamenti per 80.000 euro. Questa incongruenza fa scattare un alert nel sistema di analisi del rischio. Ricevi una richiesta di chiarimenti dove devi giustificare ogni versamento non corrispondente a un ricavo dichiarato.

La presunzione legale relativa gioca a sfavore del contribuente. Una volta che l’Agenzia acquisisce gli estratti conto, ogni versamento non giustificato viene presunto come reddito non dichiarato. Tocca a te dimostrare il contrario. Devi provare che quei versamenti erano prestiti, rimborsi, movimenti tra conti propri o altre operazioni estranee all’attività.

I controlli bancari verificano anche la coerenza tra il tuo tenore di vita e i redditi dichiarati. Spese personali significative, investimenti immobiliari o acquisti di beni di lusso non giustificati dai ricavi forfettari possono innescare accertamenti sintetici.

Il quadro RS e le verifiche documentali

La compilazione del quadro RS nella dichiarazione dei redditi è oggi un elemento centrale nei controlli fiscali. Questo quadro richiede informazioni specifiche sull’attività svolta, anche se i dati inseriti non incidono sul calcolo dell’imposta.

Devi indicare i costi sostenuti per l’attività, le spese per utenze (telefono, internet, energia elettrica), i consumi e altri dati statistici. L’Agenzia usa queste informazioni per due scopi: analisi del rischio evasione e pianificazione delle politiche fiscali, come il concordato preventivo biennale.

La mancata compilazione del quadro RS non provoca la decadenza dal regime, ma comporta sanzioni amministrative da 250 a 2.000 euro. Soprattutto, può attirare controlli approfonditi. Un forfettario che dichiara ricavi elevati ma costi azzerati nel quadro RS solleva sospetti.

L’Agenzia incrocia i dati del quadro RS con le fatture passive ricevute tramite il Sistema di Interscambio. Se risultano disallineamenti significativi tra acquisti fatturati e costi dichiarati, scatta la verifica. Un contribuente con 60.000 euro di ricavi e 100.000 euro di acquisti è in perdita: probabilmente ha sotto dichiarato i ricavi o acquistato per attività diverse. Viceversa, ricavi alti con costi bassissimi possono indicare acquisti in nero.

Gli accessi presso la sede

Quando i controlli documentali non bastano, l’Agenzia può disporre verifiche in loco. Molti forfettari lavorano da casa, usando l’abitazione come sede dell’attività. In questi casi l’accesso è possibile solo con il tuo consenso o con autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Durante l’accesso i verificatori controllano la corrispondenza tra quanto dichiarato nel quadro RS e la realtà operativa. Verificano la presenza di attrezzature, computer, archivi documentali. Controllano se effettivamente svolgi l’attività dichiarata e se disponi degli strumenti necessari.

I verificatori redigono un Processo Verbale di Constatazione con tutti i rilievi. Hai 60 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive prima che l’Agenzia emetta l’accertamento vero e proprio. Sfrutta questo termine per contestare eventuali errori o fornire documentazione integrativa.

Resta possibile usufruire delle sanzioni ridotte tramite l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso. Tuttavia, solo se la violazione non è ancora stata contestata. Infatti, in caso di processo verbale di contestazione, prima che esso si tramuti in un avviso di accertamento, è comunque ancora possibile usufruire del ravvedimento operoso.

Per sapere nel dettaglio cosa succede durante un accesso fiscale a casa, leggi la guida agli accessi AdE presso il domicilio.

Le conseguenze della decadenza dal regime

Perdere il regime forfettario ha conseguenze fiscali immediate e rilevanti. Se l’Agenzia accerta che non avevi i requisiti, ricostruisce la tua posizione applicando il regime ordinario.

Le imposte vengono ricalcolate con le aliquote IRPEF progressive (dal 23% al 43%), più le addizionali regionale e comunale. Devi versare anche l’IVA non applicata sulle operazioni effettuate. Su queste maggiori imposte si calcolano gli interessi moratori e le sanzioni amministrative.

Le sanzioni per dichiarazione infedele, dopo la riforma del D.Lgs. n. 87/2024, sono pari al 70% delle imposte dovute. Per le violazioni IVA la sanzione base è sempre del 70%. Se l’omissione riguarda la dichiarazione IVA, la sanzione è del 120% dell’imposta.

Per approfondire calcoli e importi specifici delle sanzioni, consulta la nostra guida alle sanzioni per decadenza dal forfettario.

Il rischio penale da omessa dichiarazione IVA

L’aspetto più delicato è il rischio penale per omessa dichiarazione IVA. Questo profilo emerge quando decadi dal forfettario per superamento del limite di 85.000 euro nell’anno precedente.

Sei forfettario negli anni X, X+1, X+2 e X+3. Nell’anno X+2 consegui ricavi per 90.000 euro, superando la soglia degli 85.000 euro. Per l’anno X+2 paghi ancora l’imposta sostitutiva sui 90.000 euro. Ma nell’anno X+3 salti dal regime: devi applicare le aliquote ordinarie e riemergono tutti gli obblighi IVA.

Se nell’anno X+3 continui erroneamente ad applicare il forfettario, le conseguenze dipendono da come si configura la violazione. Non si integra il reato di dichiarazione infedele perché hai comunque dichiarato i ricavi, seppur nel quadro LM invece che nei quadri RF/RG o RE corretti.

Il problema nasce per l’IVA. Non hai presentato la dichiarazione IVA annuale. L’art. 5 del D.Lgs. n. 74/00 punisce con la reclusione da 2 a 5 anni l’omessa dichiarazione ai fini IVA quando l’imposta evasa supera 50.000 euro. Attenzione: la soglia è di 50.000 euro per singola imposta, non per il totale.

Calcoli l’IVA dovuta sulla differenza tra IVA a debito (sulle fatture emesse) e IVA a credito (sulle fatture ricevute). Se questa differenza supera i 50.000 euro, si configura il reato penale. La condotta consiste nell’omessa presentazione della dichiarazione, che andava presentata anche se pensavi erroneamente di essere ancora nel forfettario.

Il reato di omessa dichiarazione IVA richiede il dolo specifico, cioè la finalità di evadere le imposte. Se agisci in buona fede, convinto di poter ancora applicare il forfettario, questo elemento può mancare. Ma devi dimostrare concretamente la buona fede, magari con pareri professionali richiesti in precedenza.

La falsa soluzione della LLC americana

Forse hai ricevuto proposte per costituire una LLC negli Stati Uniti come soluzione al superamento del limite forfettario. Ti promettono tassazione zero o quasi, nessun obbligo IVA e libertà di fatturare quanto vuoi. Sembra la soluzione perfetta, ma nasconde rischi enormi che possono costarti molto caro.

La LLC americana è fiscalmente trasparente per i non residenti USA. Questo significa che se non operi materialmente negli Stati Uniti, non paghi tasse in loco. Il problema non è cosa pensano gli USA, ma cosa pensa l’Italia. Se vivi e lavori stabilmente in Italia, gestisci la LLC dal tuo computer a casa, prendi tutte le decisioni strategiche qui e servi clienti italiani o europei, quella società è “esterovestita“. L’art. 73 del TUIR stabilisce che una società è fiscalmente residente in Italia se ha qui la sede dell’amministrazione o la gestione ordinaria in via principale dell’attività per la maggior parte del periodo d’imposta.

L’Agenzia scopre queste strutture attraverso molteplici canali. Primo, gli obblighi dichiarativi del contribuente: devi indicare nel quadro RW la partecipazione nella LLC e gli eventuali redditi prodotti. Secondo, le incongruenze nelle fatture elettroniche: se emetti fatture a clienti italiani da una LLC USA ma risulti residente a Milano, il sistema di controllo rileva l’anomalia. Terzo, i movimenti bancari tracciati dall’Archivio rapporti finanziari mostrano bonifici tra Italia e USA. Quarto, si applicano le regole CFC dell’art. 167 del TUIR: se controlli una società estera a bassa tassazione che produce redditi passivi, devi tassare quegli utili in Italia per trasparenza. Quinto, lo scambio di informazioni su richiesta previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA permette all’Agenzia di ottenere dati specifici.

Le sanzioni sono devastanti. L’Agenzia può contestare l’esterovestizione per gli ultimi 8 anni di attività, ricalcolando tutte le imposte dovute in Italia con le aliquote ordinarie. Sanzioni amministrative del 120% delle imposte evase, più interessi moratori. Sul fronte penale rischi il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 del D.Lgs. n. 74/00 se l’evasione supera i 30.000 euro, con pene da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione. In caso di omessa dichiarazione dei redditi prodotti dalla LLC, si applica l’art. 5 del D.Lgs. n. 74/00 se l’imposta evasa supera 50.000 euro.

Attenzione: Non esiste alcuna “scappatoia legale” per aggirare i limiti del forfettario tramite società estere. Queste strutture funzionano solo se hai una presenza operativa reale all’estero con uffici, dipendenti e attività effettivamente svolta lì. Altrimenti configurano evasione fiscale internazionale con conseguenze pesantissime.

Maggiori ricavi accertati e profili penali

Il quadro cambia quando è l’Agenzia ad accertare maggiori ricavi o compensi. Nell’esempio precedente, se nell’anno X+2 l’Amministrazione accerta maggiori ricavi oltre quelli dichiarati, questi vengono tassati con l’imposta sostitutiva. Scatta però la sanzione da dichiarazione infedele proporzionale sull’imposta non pagata.

Nell’anno X+3 operano invece le aliquote ordinarie. L’Agenzia irroga la sanzione per dichiarazione dei redditi infedele dal 70% delle imposte IRPEF e addizionali (dopo il D.Lgs. n. 87/24). Per l’IVA applica la sanzione da omessa dichiarazione del 120% dell’imposta, più la sanzione dal 70% per omessa fatturazione.

Se anche nell’anno X+3 vengono accertati maggiori ricavi, il delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 del D.Lgs. n. 74/00 può configurarsi al superamento delle soglie di punibilità: imposta evasa superiore a 100.000 euro con elementi attivi sottratti all’imposizione per oltre il 10% dell’ammontare complessivo o comunque superiori a 2 milioni di euro.

I ricavi non dichiarati integrano la condotta penalmente rilevante dell’omessa indicazione di elementi attivi in dichiarazione. Anche per l’anno X+2 esiste un rischio penale teorico, seppur remoto: applicando sempre l’aliquota del 15%, difficilmente si supera la soglia di 100.000 euro di imposta evasa.

AnnoRicaviRegimeImpostaSanzione amministrativaRischio penale
X+290.000 €Forfettario15%No (se dichiarati)Remoto
X+3DichiaratiOrdinarioIRPEF progressiva70% se infedeleSì se >100k evasa
X+3Non dichiarati IVAOrdinarioIVA non versata120-240%Sì se IVA >50k

Come prevenire i controlli fiscali

La migliore difesa dai controlli fiscali è una gestione corretta e documentata della tua posizione. Investi tempo nella verifica periodica dei requisiti, nella conservazione ordinata dei documenti e nel monitoraggio costante dei ricavi.

Controlla ogni trimestre i tuoi ricavi progressivi rispetto alla soglia di 85.000 euro. Se ti avvicini al limite, pianifica per tempo il passaggio al regime ordinario dall’anno successivo. Evita di superare improvvisamente i 100.000 euro, perché la decadenza immediata ti costringe a gestire l’IVA senza preparazione.

Conserva tutte le fatture emesse e ricevute per almeno 6 anni. Mantieni documentazione dei pagamenti ricevuti, con estratti conto bancari ordinati per anno fiscale. Giustifica eventuali versamenti non correlati all’attività con documentazione idonea: contratti di prestito, atti di vendita, donazioni, movimenti tra conti intestati a te.

Compila accuratamente il quadro RS anche se i dati non influenzano l’imposta. Indica i costi effettivamente sostenuti, le utenze pagate, le spese per l’attività. Un quadro RS completo e coerente riduce il rischio di alert nel sistema di analisi.

La documentazione essenziale

Tieni sempre disponibile questa documentazione per eventuali richieste dell’Agenzia:

  • Tutte le fatture elettroniche emesse, con indicazione del regime forfettario e dell’esenzione IVA;
  • Fatture passive ricevute, anche se non deducibili nel forfettario;
  • Estratti conto bancari e postali di tutti i rapporti intestati a te;
  • Contratti con clienti e fornitori principali;
  • Ricevute di pagamento e bonifici;
  • Visure camerali aggiornate;
  • Copia della dichiarazione dei redditi con quadro RS compilato;
  • Certificazione Unica di eventuali redditi dipendenti percepiti;
  • Documentazione di partecipazioni societarie o quote di SRL;
  • Contratti di lavoro di eventuali dipendenti o collaboratori.

Usa un software di fatturazione elettronica che generi report automatici sul fatturato progressivo. Imposta alert quando ti avvicini alle soglie critiche. Mantieni separati i movimenti personali da quelli professionali, usando conti dedicati all’attività.

Fai una verifica annuale dei requisiti prima di chiudere l’anno fiscale. Se prevedi di sforare i limiti, valuta con il commercialista se è il caso di spostare alcune fatture all’anno successivo o se conviene transitare volontariamente al regime ordinario per evitare sanzioni.

Consulenza fiscale online

I controlli fiscali sul regime forfettario richiedono competenze specifiche in materia tributaria e penale. Ogni situazione è diversa e necessita di un’analisi dettagliata della documentazione, dei requisiti e dei rischi effettivi.

Opero da anni nel settore della fiscalità e della consulenza tributaria per professionisti e imprese. Conosco approfonditamente il regime forfettario e le sue criticità, avendo assistito decine di contribuenti in fase preventiva e durante accertamenti.

Offro due servizi specifici per i forfettari:

Verifica preventiva della posizione fiscale: analizzo i tuoi requisiti, verifico la corretta applicazione del regime, controllo la documentazione e individuo eventuali criticità da sistemare prima che l’Agenzia le rilevi. Include revisione del quadro RS e controllo coerenza tra ricavi dichiarati e incassi bancari.

Assistenza in caso di accertamento: se hai ricevuto una lettera di compliance, un invito al contraddittorio o un accertamento vero e proprio, ti affianco nella fase difensiva. Analizziamo insieme l’atto, valutiamo i margini di contestazione e costruiamo la strategia migliore per ridurre pretese e sanzioni.

La consulenza si svolge online in videoconferenza, con un primo incontro strategico di 60 minuti dove esaminiamo la tua situazione e definiamo il piano d’azione. Richiedi la tua consulenza fiscale personalizzata.

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    Fonti

    • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89
    • DL 6 dicembre 2011, n. 201, art. 11
    • DLgs 10 marzo 2000, n. 74, artt. 4 e 5
    • DLgs 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1
    • DLgs 14 giugno 2024, n. 87
    • Legge 27 dicembre 2022, n. 197, art. 1
    • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 74
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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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