Il contributo unificato è un’imposta da versare per lo svolgimento di alcuni atti giudiziari in materia civile amministrativa. La sua funzione è quella di coprire, almeno parzialmente, le spese sostenute dallo Stato per l’attività giurisdizionale. La sua disciplina è rinvenibile nel DPR n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia).
La tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul “contributo di iscrizione a ruolo”. Tale forma di tassazione ha sostituito le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.
Il contributo unificato trova applicazione per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo. Mediante il Decreto Legge n. 98/11 l’applicazione di questa tassa è stata estesa anche al processo tributario.
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Che cos’è il contributo unificato?
Il contributo unificato (CU) è una tassa da pagare allo Stato ogni qual volta si intenda intraprendere una controversia di natura giuridica civile, amministrativa o tributaria. Questo deve essere versato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, secondo gli importi indicati nel DPR n. 115/02 e successive modifiche, di cui al D.L. n. 78/10 e al D.L. n. 90/14.
L’introduzione di questo contributo ha semplificato la tassazione gli atti giudiziari. Il legislatore impone il pagamento del CU come anticipazione delle spese di giustizia. Per i soggetti non abbienti è previsto il patrocinio a spese dello Stato, che comporta l’esenzione dal pagamento del contributo.
Come funziona il contributo unificato?
Il contributo unificato è stato introdotto nel 2002 ed ha sostituito le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario. Il versamento del contributo deve essere effettuato nel momento in cui si procede all’iscrizione a ruolo, per ciascun grado del processo civile, amministrativo e tributario.
Nel momento in cui si instaura una nuova causa o un processo di impugnazione occorre procedere al versamento del CU, il cui ammontare, peraltro, deve essere definito dallo stesso richiedente (attore) al momento del deposito dell’atto per la sua iscrizione nel registro.
Quando è dovuto?
Il contributo unificato deve essere versato quando si inizia un procedimento giurisdizionale ma anche quando si modifica la domanda o si propone una riconvenzionale o in caso di chiamata di terzo o di intervento autonomo. È dovuto anche per l’azione civile esercitata in sede penale.
Il contributo è dovuto nel processo:
- civile;
- amministrativo;
- tributario.
Il CU si applica per ciascun grado di giudizio.
Chi lo deve pagare?
Il contributo unificato deve essere corrisposto dalla parte si costituisce in giudizio per prima. Pertanto è dovuto da chi inizia un procedimento civile oppure propone un atto di una procedura concorsuale o introduce un procedimento di volontaria giurisdizione, deposita il ricorso introduttivo, fa istanza per la vendita o per l’assegnazione dei beni pignorati, nei procedimenti di espropriazione forzata.
Il contributo deve essere versato anche in caso di modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa di terzo, intervento autonomo.
Deve essere corrisposta un’integrazione del contributo unificato dalla parte che si è costituita in giudizio e che ha già versato il contributo in caso di modifica della domanda, domanda riconvenzionale o chiamata di terzo;
Deve essere versato un autonomo CU dall’altra parte (solitamente il convenuto), in caso di modifica della domanda, domanda riconvenzionale o chiamata di terzo o intervento autonomo.
Come si paga il contributo unificato?
Il 1 gennaio 2023 sono entrate in vigore le disposizioni dei commi 1 e 1 bis dell’art. 192 del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), pertanto, il pagamento del contributo unificato per i procedimenti avanti il giudice ordinario ed il giudice tributario dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica, anche per il giudice di pace.
Potranno essere utilizzate le piattaforme già in uso oppure potrà essere utilizzata PagoPA. Il pagamento del contributo con altre modalità non libera la parte dagli obblighi di versamento e l’istanza di rimborso deve essere inoltrata entro trenta giorni dal pagamento stesso.
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:
- Gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale – pdf (il bollettino di c/c postale è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002);
- Le banche utilizzando il modello F23;
- Le tabaccherie e gli agenti della riscossione.
Se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il modello per la comunicazione di versamento – pdf e su questo mettere un apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell’avvenuto pagamento. Nel modello vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto.
Come si calcola?
Esistono alcune tabelle che stabiliscono le tariffe dovute previste per ogni tipologia di procedimento. In particolare, per l’iscrizione a ruolo sono stabiliti importi diversi del contributo unificato a seconda dei diversi procedimenti:
Procedimento ordinario di primo grado
- fino a 1.100,00 euro, un contributo pari a 43,00 euro;
- per cause dal valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 euro, un contributo pari a 98,00 euro;
- per cause tra 5.200,01 e 26.000,00 euro, un contributo pari a 237,00 euro;
- per cause tra 26.000,01 e 52.000,00 euro, un contributo di 518,00 euro;
- per cause tra 52.000,01 e 260.000,00 euro, un contributo di 759,00 euro;
- per cause tra 260.000,01 e 520.000,00 euro, un contributo di 1.214,00 euro;
- per cause superiori a 520.000,00 euro, un contributo di 1.686,00 euro.
I contributi sono ridotti della metà, rispetto al valore di ciascuna causa in caso di:
- procedimenti speciali, come decreto ingiuntivo, convalida di sfratto, misure cautelari;
- opposizione a decreto ingiuntivo;
- opposizione alla dichiarazione di fallimento;
- procedimento sommario di cognizione;
- cause di lavoro.
Cause fallimentari
- per l’intera procedura fallimentare è pari a 851,00 euro;
- per la sola istanza di fallimento è pari a 98,00 euro;
- l’insinuazione al passivo è esente, mentre per l’opposizione alla sentenza dichiarativa abbiamo visto è richiesta la metà del contributo.
Separazione e divorzio
- per la separazione consensuale e il divorzio congiunto, 43,00 euro;
- per la separazione giudiziale e i processi contenziosi in materia di divorzio, 98,00 euro;
- la negoziazione assistita è esente.
Procedimenti esecutivi
- per le esecuzioni mobiliari fino a 2.500 euro, il contributo è pari a 43,00 euro;
- per le esecuzioni mobiliari di valore superiore, per l’esecuzione per consegna e rilascio e per l’esecuzione di obblighi di fare o non fare, il contributo è di 139,00 euro;
- per le esecuzioni immobiliari, il contributo è di 278,00 euro;
- per l’opposizione agli atti esecutivi, il contributo è di 168,00 euro.
Ricorsi amministrativi
- 650,00 euro per il ricorso al Tar, per il ricorso al Consiglio di Stato e per il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- 300,00 euro per il ricorso in materia di accesso, silenzio, esecuzione e ottemperanza;
- i ricorsi ex art. 199, c. 1, lett. a) e b) del Codice del Processo comportano un contributo di 2.000,00 per causa di valore fino a duecentomila, di 4.000 euro per causa di valore fino ad un milione di euro, di 6.000 euro per causa oltre il milione di euro;
- in materia di pubblico impiego il contributo unificato appena visto è dimezzato.
Importo contributo unificato tributario
La tassazione delle spese per gli atti giudiziari nel processo tributario è regolata con il versamento del contributo unificato.
Ricorsi proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali (art. 13 c. 6 quater DPR 115/2002) | |
Controversie di valore fino a € 2.582,28 (13 c. 6 quater lett. a DPR 115/2002) | € 30,00 |
Controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00 (13 c. 6 quater lett. b DPR 115/2002) | € 60,00 |
Controversie di valore superiore a € 5.000 ,00e fino a € 25.000,00 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile (13 c. 6 quater lett. c DPR 115/2002) | € 120,00 |
Controversie di valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00 (13 c. 6 quater lett. d DPR 115/2002) | € 250,00 |
Controversie di valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00 (13 c. 6 quater lett. e DPR 115/2002) | € 500,00 |
Controversie di valore superiore a € 200.000,00 (13 c. 6 quater lett. f DPR 115/2002) | € 1.500,00 |
Anche nel processo tributario, in caso di mancata dichiarazione del valore della controversia, il contributo unificato è dovuto per l’importo massimo. Inoltre, nel caso di omessa indicazione del numero di fax o del codice fiscale della parte l’importo del contributo viene aumentato della metà.
Conseguenze del mancato pagamento
Nel momento in cui l’Amministrazione finanziaria, nel corso dei suoi controlli, individua l’insufficiente o omesso versamento del contributo unificato, la cancelleria esorta alla sua corresponsione con la notifica di un invito al pagamento. Tuttavia, qualora la situazione persista, si giunge alla notifica della cartella esattoriale.
L’invito al pagamento da parte delle cancellerie
La cancelleria trasmette al domicilio eletto dalla parte (solitamente l’indirizzo PEC) l’invito al pagamento dell’importo dovuto. Il documento prevede che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica, avverrà l’iscrizione a ruolo delle somme non pagate unitamente agli interessi.
L’invito contiene il termine, le modalità per il pagamento e la richiesta al debitore di depositare la ricevuta entro 10 giorni dall’avvenuto versamento. L’invito al pagamento equivale ad una messa in mora (ex art. 2943 e 1219 c.c.) ed interrompe il termine prescrizionale del diritto alla riscossione del CU.
La notifica della cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Se entro 30 giorno dalla ricezione dell’invito al pagamento da parte della cancelleria il contributo unificato non è pagato, avviene l’iscrizione a ruolo del complessivo importo. Questo viene affidato il recupero all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Inoltre, si applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta (art. 16 co. 1-bis DPR n. 115/02).
Prescrizione
Il diritto alla riscossione del contributo unificato contempla l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.).
Fonti e normativa
- Articoli dal n. 9 al n. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 – pdf – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 settembre 2010 – pdf -Approvazione del modello di comunicazione di versamento di iscrizione a ruolo (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7/10/2010)
- Direttiva n. 2 del Mef – Direzione della Giustizia tributaria del 14 dicembre 2012 – pdf – CU nel processo tributario. Risposte ai quesiti
- Direttiva n. 2 del Mef – Direzione della Giustizia tributaria del 14 dicembre 2012 – CU nel processo tributario. Risposte ai quesiti
- Decreto del 27 giugno 2017 – Min. Economia e Finanze. – pdf Modalità di versamento del CU per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana.