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Contributi INPS: versamento entro il 16 marzo. Le istruzioni

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Il 16 marzo è prevista la scadenza per il versamento dei contributi INPS, i quali erano stati sospesi a causa dell’emergenza Covid-19. Le Istruzioni con il messaggio INPS n. 896 del 2 marzo 2021.

Il 16 marzo 2021 è disposta la scadenza per il versamento della prima delle quattro rate previste, oppure per il pagamento in un’unica soluzione dei Contributi previdenziali ed assistenziali INPS, i quali erano stato sospesi dal Decreto Ristori.

Il Decreto Ristori aveva disposto la sospensione dei versamenti dei contributi INPS relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2020.

Le istruzioni sono fornite dall’INPS con il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021.

Contributi INPS
Contributi INPS

Contributi INPS: versamento entro il 16 marzo 2021

Il 16 marzo 2021 è disposta la scadenza per il versamento della prima delle quattro rate previste, oppure per il pagamento in un’unica soluzione dei Contributi previdenziali ed assistenziali INPS, i quali erano stato sospesi dal Decreto Ristori.

Con il messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l’INPS ha fornito le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Inoltre sono fornite le modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Per tutte le Gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti l’insussistenza dei requisiti, ove prescritti dalla legge, riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato, i provvedimenti di sospensione non verranno riconosciuti e risulterà applicabile il regime sanzionatorio ordinario di cui all’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Modalità di versamento aziende con dipendenti

Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello F24.

I codici attribuiti alle sospensioni contributive previste dalle norme indicate nel paragrafo 1 del presente messaggio e inseriti nei flussi Uniemens sono i seguenti:

N974- N975-N976 (cfr. il messaggio n. 4840 del 23 dicembre 2020).

Il contribuente deve compilare la Sezione INPS del modello F24 con le modalità indicate nell’esempio riportato dall’INPS, utilizzando il codice contributo DSOS ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

Il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e, nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese.

deCausale contributoMatricola INPS/Filiale AziendaCodice/INPSPeriodo dalPeriodo alImporto versato
DSOSPPNNNNNNCCN9XXmm/aaaamm/aa

Per il versamento delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo RC01.

Modalità di versamento committenti tenuti al versamento alla Gestione separata

La contribuzione sospesa è indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:

  • 32 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1”;
  • 33 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2”;
  • 34 “sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3”.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione sono quelli con scadenza legale nel mese di dicembre 2020.

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:

Codice SedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaPeriodo dalPeriodo alImporti a debito versati
CXX/C10mm/aaaamm/aaaa

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